La convenzione di Istanbul

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La Camera dei deputati del Parlamento italiano ha di recente approvato il disegno di legge di ratifica della convenzione di Istanbul, che adesso dovrà essere approvato dal Senato della Repubblica, in modo da attuare la definitiva ratifica.

La Convenzione del Consiglio d’Europa su “prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne la violenza domestica”, fu approvata l’11 maggio 2011 a Istanbul.

L’aula di Montecitorio ha dato il via libera alla sua approvazione all’unanimità, con 545 voti favorevoli su 545 votanti.

Con questo passaggio alla Camera dei deputati, l’Italia diventa la quinta nazione ad avere quasi ratificato il provvedimento, dopo Montenegro, Albania, Turchia e Portogallo.

Vediamo in che consiste la Convenzione di Istanbul che si compone di 81 articoli.

Il capitolo I riguarda gli obiettivi dei quali principali sono:

Proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, per seguire ed eliminare la violenza contro le donne la violenza domestica.

Contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne.

Predisporre un quadro globale, politiche misure di protezione di assistenza a favore delle vittime di violenza contro le donne di violenza domestica.

Promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne la violenza domestica.

Sostenere assistere le organizzazioni autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne la violenza domestica.

Nel testo viene chiarita l’espressione “violenza domestica”, che designa gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano nella famiglia o nel nucleo familiare, tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di questi atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Nella convenzione, si invitano gli Stati aderenti a inserire a loro volta nelle loro Costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa a riguardo, il principio della “parità tra i sessi”, garantendo l’applicazione dello stesso, vietando la discriminazione nei confronti delle donne e procedendo se necessario all’applicazione di sanzioni.

Sembra fondamentale il richiamo della convenzione alle “risorse”, invitando gli Stati a stanziare “risorse finanziarie umane adatte per una adeguata attenuazione di politiche integrate, di misure di programmi diretti a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientri nel campo di applicazione della convenzione stessa”.

Un capitolo riguarda il monitoraggio e la ricerca.

Al fine dell’applicazione della convenzione:

“Le parti si impegnano a raccogliere i dati statistici in relazione a questioni su qualsiasi forma di violenza.

Si impegnano a sostenere la ricerca sulle forme di violenza e al fine di studiare le cause e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne e anche l’efficacia delle misure adottate”.

Un altro riferimento importante contenuto nella Convenzione riguarda l’importanza delle campagne di sensibilizzazione:

“Le parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli dei ruoli delle donne degli uomini”.

Il capitolo dedicato alla protezione e sostegno sponsorizza le “case rifugio”:

“Le parti adottano le misure legislative necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, ai quali si possa accedere facilmente e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne i loro bambini, e per aiutarle”.

Un altro capitolo della convenzione di Istanbul è dedicato ai risarcimenti.

In questo contesto viene affermato che:

“Le parti devono adottare le misure legislative di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla convenzione stessa”.

Un adeguato risarcimento da parte dello Stato viene accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all’integrità fisica, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall’autore del reato, da un’associazione di servizi sociali finanziati dallo Stato:

“Le parti hanno la possibilità di richiedere all’autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia presente considerazione in modo esclusivo”.

L’articolo 33 riguarda la violenza psicologica:

“Le parti adottano le misure legislative di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale che mi ha a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione ho le minacce”.

L’articolo successivo fa riferimento agli atti persecutori (Stolking):

“Le parti adottano le misure legislative di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona, portandola temere per la propria incolumità”.

Viene considerata la possibilità di concedere lo status di rifugiato alle straniere vittime di violenza:

“Le parti adottano le misure legislative di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibile al genere servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale”.

Il capitolo IX della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne parla di “meccanismi di controllo”:

All’articolo 66 si prevede la costituzione di un gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne la violenza domestica, (GREVIO) incaricato di vigilare sull’attuazione della convenzione da parte delle parti contraenti.

Il GREVIO è composto da un minimo di dieci membri a un massimo di quindici membri, nel rispetto del criterio dell’equilibrio tra i sessi, di un’equa ripartizione geografica dell’esperienza di competenze multidisciplinari.

I suoi membri sono eletti dal comitato delle parti, composto dai rappresentanti delle parti alla convenzione.

Ci sono successivamente capitoli che riguardano le sanzioni, le misure repressive che devono essere efficaci comprendendo anche il carcere l’estradizione.

Previste le aggravanti, se il reato di violenza è commesso contro il coniuge o l’ex, partner o convivente, se commesso in presenza di un bambino o su un bambino.

La Convenzione si chiude dichiarando che:

“Entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data nella quale dieci firmatari, dei quali almeno otto Stati membri del consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla convenzione”.

Dott.ssa Concas Alessandra

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