La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale: vediamo in che modo

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Corte cost., 7 aprile 2020 (ud. 7 aprile 2020, dep. 24 aprile 2020), n. 73 (Presidente Cartabia, Redattore Viganò)

 

(Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 69, c. 4)

Il fatto

Il giudice rimettente era chiamato a giudicare, in sede di giudizio abbreviato, della responsabilità penale di due imputati del reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 624, 625, numeri 2) e 7), e 61, numero 5), cod. pen., commesso in concorso tra loro.

A entrambi era stata contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in relazione a plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali commessi anche in epoca relativamente recente.

D’altra parte, dalla perizia psichiatrica disposta dal giudice, era emersa, per entrambi gli imputati, un’infermità mentale tale da scemare grandemente la capacità di intendere e di volere senza, tuttavia, escluderla, essendo state riscontrate «alterazioni psicopatologiche che soddisfano i criteri diagnostici per il Disturbo della Personalità» nonché le «stimmate psicologiche di un Disturbo da Abuso di Sostanze (oppiacei), oggidì in parziale remissione».

Quanto in particolare ad uno di essi, la relazione peritale aveva evidenziato «un importante sbilanciamento depressivo dell’asse affettivo e la presenza […] di tratti personologici marcatamente disarmonici», nonché «severe disarmonie dell’organizzazione fondamentale della personalità» che «fanno assumere una connotazione disforica alla sofferenza affettiva e, assai probabilmente, facilitano l’emergere di condotte regressive finalizzate all’ottenimento di immediata gratificazione e prive di adeguata valutazione del rischio che esse comportano»; il tutto in un «quadro di Depressione Persistente».

Quanto all’altro imputato, il perito aveva rimarcato un quadro di «disturbo della personalità con tratti misti del primo e del secondo raggruppamento (particolarmente rilevanti i tratti schizotipico, narcisistico, istrionico, antisociale)», unitamente a «povertà dell’empatia» e «insistita convinzione di essere meritevole di particolare considerazione».

Interrogato in udienza sulla rilevanza delle patologie riscontrate rispetto all’eziologia delle condotte contestate, il perito aveva aggiunto che tali patologie, pur non apparendo tanto destrutturanti da giustificare un giudizio medico-legale di totale abolizione della capacità di intendere e di volere, incidevano «specialmente [su] quelle parti del funzionamento mentale che vengono definite funzioni esecutive, quindi capacità di programmazione, valutazione, valutazione inferenziale, criteri di appropriatezza e di opportunità, pesatura del rischio anche rispetto all’utile personale».

Il rimettente riferiva, infine, che in due occasioni uno degli accusati era stato prosciolto da precedenti imputazioni per vizio totale di mente mentre in altra circostanza – malgrado la contestazione della recidiva reiterata – il giudice aveva ritenuto prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente, applicando la relativa diminuzione di pena.

Nei confronti dell’altro, poi, era stata riconosciuta in almeno una occasione l’attenuante del vizio parziale di mente, ritenuta equivalente alla contestata recidiva reiterata.

 

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

 

Su richiesta del pubblico ministero, alla quale si era associata la difesa degli imputati, il giudice a quo aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..

Il giudice rimettente, in particolare, quanto alla rilevanza delle questioni, riteneva di non potere, allo stato degli atti, escludere tout court nei confronti degli imputati la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, così come ad essi contestata posto che entrambi avevano plurimi precedenti per reati contro il patrimonio (rapina, furto tentato e consumato, ricettazione, danneggiamento), alcuni dei quali intervenuti anche in epoca relativamente recente e, in ogni caso, nel quinquennio precedente alla commissione del fatto per il quale si procede.

Nei confronti di entrambi, d’altronde, in più occasioni era già stata riconosciuta la recidiva (reiterata) ed applicato il relativo aumento di pena.

Osservava quindi il rimettente che «sussist[o]no senz’altro, nel caso di specie, gli indici rivelatori di una relazione qualificata tra i descritti precedenti ed il nuovo illecito, per il quale si procede (il furto in concorso di due pluviali in rame), trattandosi di reati della stessa indole, omogenei dal punto di vista del bene giuridico offeso, posti in essere nel tempo, senza che possa ravvisarsi una qualche soluzione di continuità nella perpetrazione di condotte antigiuridiche da parte di entrambi gli imputati».

Il giudice a quo riteneva pertanto, in accordo con l’orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza costituzionale (veniva citata la sentenza n. 192 del 2007) e di legittimità (erano citate le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738, e 24 febbraio-24 maggio 2011, n. 20798) che, nel caso di specie, la reiterazione dell’illecito, «al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali», fosse stato effettivo sintomo tanto di una maggiore colpevolezza, quanto di una più elevata capacità a delinquere dei due imputati visto che, accanto ad una più accentuata pericolosità sociale, i numerosi precedenti specifici, posti in essere con analoghe modalità, avrebbero lasciato emergere una «peculiare insensibilità degli imputati nei confronti delle condanne precedentemente riportate e dell’implicito monito a non violare più la legge, in esse contenuto, comportando un maggiore addebito anche in termini di rimproverabilità soggettiva».

D’altra parte, le patologie mentali riscontrate in sede di perizia sembrerebbero aver avuto un sicuro rilievo nella genesi delle condotte delittuose poste in essere dai due imputati.

Ad avviso del rimettente, tuttavia, la ridotta capacità di intendere e di volere degli imputati al momento del fatto non avrebbe potuto valere ad escludere tout court l’applicabilità della recidiva reiterata nei loro confronti visto che una tale soluzione avrebbe presupposto l’impossibilità di «muovere nei loro riguardi un addebito di maggiore rimproverabilità soggettiva» e, dunque, l’affermazione che le patologie riscontrate negli imputati avessero avuto «un valore tanto determinante nella genesi del reato da escludere che, nel caso di specie, gli stessi potessero essere sufficientemente sensibilizzati e motivati dai moniti provenienti dalle condanne riportate in precedenza» il che, secondo il giudice a quo, non avrebbe potuto essere sostenuto nel caso di specie.

Tanto più che – osservava il rimettente – la soluzione di un’automatica non applicazione della recidiva nei confronti di imputati affetti da patologie mentali che ne riducano la capacità di intendere e di volere finirebbe per sovrapporre indebitamente due piani diversi nella struttura stessa del reato visto che l’attenuante del vizio parziale di mente atterrebbe «al piano dell’imputabilità, che della colpevolezza […] è un presupposto, senza confondersi con essa» concernendo più precisamente la possibilità del soggetto di essere motivato, «almeno in parte e secondo criteri di normalità psico-fisica», dalle norme di divieto.

Di talché, «[a]nche laddove si riconosca un ruolo decisivo nell’eziologia del reato alla condizione di seminfermità mentale […], ben diverso può essere, nel caso concreto, l’addebito in termini di colpevolezza nei confronti di un soggetto parzialmente incapace (e quindi, parzialmente capace) che abbia nel passato, anche recente, commesso plurimi reati della stessa specie di quello per cui si procede, rispetto a quello inerente un soggetto, parimenti seminfermo, a carico del quale non vi siano precedenti o vi siano precedenti non altrettanto significativi» e ciò anche perchè la stessa giurisprudenza di legittimità avrebbe avallato, del resto, tale impostazione escludendo ogni incompatibilità in linea di principio tra vizio parziale di mente e recidiva (veniva citata Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 giugno-28 settembre 2010, n. 35006).

La compatibilità in linea di principio tra vizio parziale di mente e recidiva, peraltro, sempre ad avviso del giudice a quo, non avrebbe escluso di per sé la possibilità di ritenere quest’ultima subvalente nel caso concreto laddove un tale esito non fosse stato precluso dalla disposizione censurata.

Dal che se ne faceva discendere la rilevanza delle questioni prospettate.

Quanto alla non manifesta infondatezza di tali questioni, rilevava il rimettente come l’applicazione dell’automatismo di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen. avrebbe condotto ad individuare la pena, al più, entro la cornice edittale prevista dall’art. 624 cod. pen. restando esclusa la possibilità di adeguarla all’effettiva gravità del fatto e alle particolari condizioni personali degli imputati attraverso il riconoscimento (precluso dalla norma censurata) della prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente rispetto alla recidiva reiterata.

Il giudice a quo sottolineava, invero, che la giurisprudenza costituzionale riconosce la legittimità costituzionale di deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze ma evidenzia che – secondo la medesima giurisprudenza – tali deroghe non devono trasmodare «nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (è citata la sentenza n. 68 del 2012), né possono «giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (è citata la sentenza n. 251 del 2012).

A fronte di ciò, il rimettente richiamava, quindi, le ormai numerose pronunce del giudice delle leggi che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione a specifiche circostanze attenuanti evidenziando come tali pronunce si erano sinora sempre riferite ad attenuanti a effetto speciale e di natura oggettiva espressive di «un forte scarto nell’offensività della condotta delittuosa» ovvero, nel caso dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), connesse al ravvedimento post delictum del reo.

Tuttavia, a parte quest’ultimo caso, tutte le restanti pronunce hanno valorizzato il principio di offensività e la connessa prospettiva di un “diritto penale del fatto” la quale escluderebbe che aspetti relativi alla maggiore colpevolezza o pericolosità dell’agente «possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo» (veniva citata, ancora, la sentenza n. 251 del 2012).

Cionondimeno, il divieto di prevalenza della circostanza – a effetto comune, e di natura soggettiva – del vizio parziale di mente appariva al giudice a quo anch’esso di dubbia compatibilità con i principi di ragionevolezza, personalità della responsabilità penale e proporzionalità della pena, di cui agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost..

L’effetto comune dell’attenuante che veniva qui in rilievo non sarebbe stato, anzitutto, preclusivo dell’esame delle questioni posto che l’irragionevolezza di un «vaglio individualizzante della responsabilità del singolo individuo», adeguatamente riflesso dalla misura della pena, resterebbe tale – ove sussistente – indipendentemente dalla «più o meno ampia distanza quoad poenam, rispetto al tipo base» che il riconoscimento dell’attenuante comporta.

Osservava, d’altra parte, il rimettente che le «circostanze inerenti la persona del colpevole», tra le quali si iscrive il vizio parziale di mente, hanno sempre goduto di un particolare status nell’impianto del codice penale che – nella sua versione originaria, anteriore alla novella del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale) – le sottraeva in radice al bilanciamento con le circostanze aggravanti.

L’impossibilità, di graduare il trattamento sanzionatorio rispetto ai disturbi della personalità dell’agente si sarebbe tradotto, allora, in una violazione dei principi di ragionevolezza e individualizzazione della pena nonché nel mancato rispetto della finalità rieducativa della pena che implica la necessaria proporzionalità della pena rispetto alla «concreta gravità del fatto, nonché alla personalità e colpevolezza dell’autore, tale da poter costituire il punto di partenza di un legittimo – ed auspicabilmente proficuo – percorso rieducativo».

Infine, la disposizione censurata avrebbe violato altresì l’art. 32 Cost. dal momento che il soggetto semi-imputabile per vizio di mente dovrebbe ricevere dall’ordinamento una «risposta alla commissione di un fatto reato che sia non solo funzionale alla rieducazione ma, anche e soprattutto, improntata alla tutela della [sua] salute».

Le argomentazioni sostenute dalle parti

Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate fossero dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

Esse sarebbero, anzitutto, irrilevanti per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio dato che, come osservato dalla Consulta nella sentenza n. 120 del 2017 e nella successiva ordinanza n. 145 del 2018, l’applicazione della recidiva presuppone che il giudice verifichi in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

Una simile verifica, però, ad avviso di questa difesa, non sarebbe stata compiutamente svolta dal giudice a quo il quale non avrebbe adeguatamente motivato se gli imputati avessero avuto «piena capacità di recepire il messaggio specialpreventivo» derivante dalle precedenti condanne pronunciate nei loro confronti.

Nel merito, le questioni veniva reputate infondate.

L’Avvocatura generale dello Stato rammentava in proposito come la giurisprudenza costituzionale avesse «più volte censurato l’art. 69 c. 4 c.p. in esame, senza negarne però radicalmente la compatibilità costituzionale, ma sempre verificando, caso per caso, se la presunzione assoluta sottesa al divieto di prevalenza fosse giustificata in rapporto alle specifiche attenuanti volta a volta in esame; lasciando così impregiudicata la possibilità astratta che la condizione personale di recidiva reiterata, nell’economia complessiva di ciascun concreto episodio di reato, abbia un peso tale da giustificare l’eliminazione iuris et de iure degli effetti diminuenti delle particolari circostanze attenuanti con cui essa viene a concorrere».

Nel caso in esame, il divieto di prevalenza avrebbe trovato giustificazione anche in considerazione della modesta incidenza dell’attenuante in questione sul trattamento sanzionatorio complessivo non potendo comunque tale divieto essere considerato manifestamente irragionevole o arbitrario.

La disposizione censurata, inoltre, non sarebbe stata in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale né con la finalità rieducativa della pena che non si opporrebbero di per sé a inasprimenti del trattamento sanzionatorio connessi alla recidiva dell’imputato dato che il legislatore avrebbe qui «inteso sanzionare il fenomeno della recidiva reiterata […] in quanto il fatto stesso della persistenza nelle condotte antisociali, quali che esse siano, dimostra che la funzione rieducativa non ha potuto efficacemente esplicarsi nei confronti del soggetto, e quindi è necessario assicurare la possibilità (quantomeno escludendo la prevalenza di determinate attenuanti) che, attraverso l’applicazione della pena, tale funzione trovi una nuova occasione di svolgimento».

Si sarebbe trattata, in conclusione, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, di una scelta discrezionale del legislatore immune dalle censure formulate dal giudice rimettente.

Si sarebbe infine dovuto escludere ogni profilo di contrasto con l’art. 32 Cost., dal momento che «[l]’impossibilità di far prevalere la seminfermità mentale sulla recidiva reiterata […] incide soltanto quoad poenam» e non «sul diritto alla salute dell’imputato che ben può essere tutelato mediante la sottoposizione alla misura di sicurezza del ricovero nella casa di cura o di custodia»

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte costituzionale

I giudici di legittimità costituzionale osservavano prima di tutto che la disposizione censurata, nella versione attualmente in vigore, è – come è noto – il frutto di una duplice stratificazione normativa rispetto al testo originario del codice penale.

Nella versione del 1930, l’art. 69, quarto comma, cod. pen. sottraeva tout court alle regole sul bilanciamento enunciate nei commi precedenti le «circostanze inerenti alla persona del colpevole» e «qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato».

L’art. 70, secondo comma, cod. pen. disponeva poi – e tuttora dispone – che per «circostanze inerenti alla persona del colpevole» si intendono quelle riguardanti l’imputabilità e la recidiva.

Il legislatore intendeva, in tal modo, assicurare che il giudice fosse in ogni caso tenuto ad applicare separatamente le diminuzioni (o gli aggravamenti) di pena correlati alla capacità di intendere e di volere, tra i quali la diminuzione di cui all’art. 89 cod. pen. in questa sede in discussione, così come gli aggravamenti di pena dipendenti dalla recidiva.

Ciò posto, si evidenziava come il quarto comma dell’art. 69 cod. pen. fosse stato modificato una prima volta a mezzo del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99 (Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, che estese il meccanismo del bilanciamento disciplinato nei commi precedenti a tutte le circostanze, comprese quelle inerenti alla persona del colpevole, conferendo così al giudice il potere di applicare, o non applicare, i relativi aumenti o diminuzioni di pena, in presenza di circostanze di segno contrario, ritenute equivalenti o prevalenti.

Infine, la legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) modificò nuovamente la disposizione introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante, inclusa la diminuente del vizio parziale di mente, nell’ipotesi – tra l’altro – di recidiva reiterata; precludendo così in modo assoluto al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena.

A fronte di tale quadro normativo, la Consulta evidenziava come il testo risultante dalla legge n. 251 del 2005 fosse stato già oggetto di numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale che hanno restaurato il potere discrezionale del giudice di ritenere prevalenti, rispetto alla recidiva reiterata, varie circostanze attenuanti nominativamente individuate.

Orbene, le odierne questioni di legittimità costituzionale, dunque, avviso della Corte di legittimità costituzionale, miravano a ripristinare tale potere discrezionale anche con riferimento alla circostanza attenuante del vizio parziale di mente.

Dedotto ciò, a questo punto della disamina, il giudice delle leggi affrontava le questioni prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato.

In particolare, una volta fatto presente come il Presidente del Consiglio dei ministri avesse eccepito l’inammissibilità delle questioni per insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio non avendo in particolare il rimettente chiarito se gli imputati avessero avuto «piena capacità di recepire il messaggio specialpreventivo» derivante dalle precedenti condanne e dunque se fosse giustificata nei loro confronti l’applicazione della recidiva, la Corte costituzionale stimava tale eccezione non fondata in quanto, se è ben vero che l’applicazione della recidiva, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale ma anche di un maggior grado di colpevolezza legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l’ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne (sentenza n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 maggio-5 ottobre 2010, n. 35738, nonché, inter alia, sezione sesta penale, sentenza 28 giugno-5 agosto 2016, n. 34670) ossia una maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne dovendo – ad esempio – essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse, così come è anche vero che la Consulta, con la sentenza n. 120 del 2017 e poi con l’ordinanza n. 145 del 2018, ha ritenuto irrilevanti questioni analoghe a quella ora all’esame non avendo i giudici rimettenti, in quelle occasioni, chiarito le ragioni per le quali avevano ritenuto applicabile la recidiva, sotto il profilo specifico della maggiore colpevolezza rivelata dalla decisione di commettere il delitto, nonostante il contestuale riconoscimento della presenza nel reo di gravi patologie o disturbi della personalità, che necessariamente anch’essi incidevano – ma in direzione opposta rispetto alla ritenuta recidiva – sul grado della sua colpevolezza, tuttavia, in questo caso, il giudice a quo motivava ampiamente sulle ragioni per le quali, a suo avviso, gli imputati non potevano non essere consapevoli dell’ammonimento rappresentato dalle numerose condanne pronunciate nei loro confronti, talune delle quali in epoca molto recente, per reati omogenei a quello per il quale erano stati ora rinviati a giudizio e ciò, per la Consulta, dimostrerebbe la loro peculiare (e specialmente riprovevole) insensibilità nei confronti della legge penale e assieme giustificherebbe l’applicazione nei loro confronti dell’aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..

L’applicazione della recidiva non sarebbe peraltro stata in contrasto con il contestuale riconoscimento in loro favore di un vizio parziale di mente tale da scemare grandemente in loro la capacità di intendere e di volere e tale in particolare da ridurre la loro capacità di orientare la condotta secondo criteri di «appropriatezza e di opportunità» oltre che di «pesatura del rischio» dal momento che le due valutazioni si collocherebbero, in effetti, su piani differenti non risultando comunque mutualmente escludentisi fermo restando che dopodiché il giudice potrebbe e dovrebbe comunque “pesare” entrambi questi dati ai fini della valutazione della gravità del reato e della conseguente determinazione di un trattamento sanzionatorio effettivamente proporzionato e calibrato sulla personalità dei suoi autori ossia dovrebbe compiere una operazione che, secondo i giudici di legittimità costituzionale, sarebbe però irragionevolmente preclusa dal divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente, contenuto nella disposizione censurata; con conseguente rilevanza delle questioni di legittimità formulate.

Così sinteticamente riassunta, la linea argomentativa del giudice a quo in punto di rilevanza appariva pertanto alla Consulta senz’altro plausibile, al di là della condivisibilità o meno, sul piano teorico, della (notoriamente controversa) ricostruzione dell’imputabilità come mero presupposto del giudizio di colpevolezza, ovvero come elemento costitutivo di tale categoria dogmatica.

Ciò bastava per la Corte per ritenere ammissibili le questioni prospettate (ex multis, sentenza n. 250 del 2018).

Nel merito, le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., che devono qui essere esaminate congiuntamente, veniva considerate fondate.

Si osservava a tal proposito come la Consulta avesse più volte affermato che deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall’art. 69 cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore risultando invece sindacabili soltanto ove «trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019) non potendo però giungere in alcun caso «a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» (sentenza n. 251 del 2012).

Sulla base di tali criteri, la Corte costituzionale ha già dichiarato in varie occasioni l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti particolarmente significative ai fini della determinazione della gravità concreta del reato fermo restando che, nella maggior parte dei casi, come correttamente evidenziava il rimettente, si è trattato di circostanze espressive di un minor disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva: così la «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012), i casi di «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014), i casi di «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014), il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017) mentre, nella sola sentenza n. 74 del 2016, la dichiarazione di illegittimità ha invece colpito il divieto di prevalenza di una circostanza – l’essersi il reo adoperato per evitare che il delitto di produzione e traffico di stupefacenti sia portato a conseguenze ulteriori – che mira invece a premiare l’imputato per la propria condotta post delictum; circostanza che è stata comunque ritenuta «significativa, anche perché comporta il distacco dell’autore del reato dall’ambiente criminale nel quale la sua attività in materia di stupefacenti era inserita e trovava alimento, e lo espone non di rado a pericolose ritorsioni, determinando così una situazione di fatto tale da indurre in molti casi un cambiamento di vita».

A fronte di ciò, veniva rilevato come le questioni ora oggetto di questo giudizio di legittimità costituzionale concernessero una circostanza attenuante espressiva non già – sul piano oggettivo – di una minore offensività del fatto rispetto agli interessi protetti dalla norma penale, né di una finalità premiale rispetto a condotte post delictum, quanto piuttosto della ridotta rimproverabilità soggettiva dell’autore la quale a sua volta deriva, qui, dal suo minore grado di discernimento circa il disvalore della propria condotta e dalla sua minore capacità di controllo dei propri impulsi in ragione delle patologie o disturbi che lo affliggono (e che devono essere tali, per espressa indicazione legislativa, da «scemare grandemente» la sua capacità di intendere e di volere: art. 89 cod. pen.).

Ora, in relazione a quanto appena enunciato, il giudice delle leggi denotava come il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, da tempo affermato dalla Consulta sulla base di una lettura congiunta degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (a partire almeno dalla sentenza n. 343 del 1993; in senso conforme, ex multis, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 236 del 2016), esiga in via generale che la pena sia adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensività del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo (sentenza n. 222 del 2018) mentre il quantum di disvalore soggettivo dipende in maniera determinante, non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile.

Orbene, si evidenziava in particolare come tra tali fattori si collochi, in posizione eminente, proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità (così come definiti da Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163) come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell’autore del reato e, in tali ipotesi, l’autore può sì essere punito per aver commesso un reato che avrebbe pur sempre potuto – secondo la valutazione dell’ordinamento – evitare attraverso un maggiore sforzo della volontà ma al tempo stesso merita una punizione meno severa rispetto a quella applicabile nei confronti di chi si sia determinato a compiere una condotta identica, in condizioni di normalità psichica.

Il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. esige insomma, in via generale, secondo la Corte di legittimità costituzionale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto «in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata” e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.» (sentenza n. 222 del 2018).

Ebbene, a fronte di ciò, i giudici di legittimità costituzionale evidenziavano come la disciplina censurata in questione vietasse in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente in presenza dello specifico indicatore di maggiore colpevolezza (e maggiore pericolosità) del reo rappresentato dalla recidiva reiterata laddove tale maggiore colpevolezza si fonda, a sua volta, sull’assunto secondo cui normalmente merita un maggiore rimprovero chi non rinuncia alla commissione di nuovi reati pur essendo già stato destinatario di un ammonimento individualizzato sul proprio dovere di rispettare la legge penale, indirizzatogli con le precedenti condanne.

Nonostante il carattere facoltativo dell’aggravante, un tale inderogabile divieto di prevalenza, ad avviso della Consulta, non può essere ritenuto compatibile con l’esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo, esigenza che deve essere considerata espressiva – con le parole della sentenza n. 251 del 2012 – di precisi «equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» posto che tale divieto non consente al giudice di stabilire, nei confronti del semi-infermo di mente, una pena inferiore a quella che dovrebbe essere inflitta per un reato di pari gravità oggettiva ma commesso da una persona che abbia agito in condizioni di normalità psichica e pertanto pienamente capace – al momento del fatto – di rispondere all’ammonimento lanciato dall’ordinamento, rinunciando alla commissione del reato e ciò anche laddove il giudice – come nel caso del giudizio a quo – ritenga che le patologie o i disturbi riscontrati nel reo abbiano inciso a tal punto sulla sua personalità da rendergli assai più difficile la decisione di astenersi dalla commissione di nuovi reati, nonostante l’ammonimento lanciatogli con le precedenti condanne.

Il divieto in esame d’altra parte, sempre secondo la Corte, comporta una indebita parificazione sotto il profilo sanzionatorio di fatti di disvalore essenzialmente diverso in ragione del diverso grado di rimproverabilità soggettiva che li connota il che produce n un risultato che la giurisprudenza costituzionale ha da tempi ormai risalenti considerato di per sé contrario all’art. 3 Cost. (sentenza n. 26 del 1979) prima ancora che alla finalità rieducativa e all’esigenza di “personalizzazione” della pena tenuto conto altresì del fatto che non osta a tale conclusione la natura di circostanza a effetto comune dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. che determina – ai sensi dell’art. 65 cod. pen. – la diminuzione fino a un terzo della pena che dovrebbe essere altrimenti inflitta dato che, a prescindere dalla considerazione che l’entità concreta della diminuzione di pena dipende ovviamente dall’entità della pena base – ben potendo tale diminuzione tradursi, rispetto ai delitti più gravi, in vari anni di reclusione in meno –, si ribadisce che la circostanza attenuante in parola mira ad adeguare il quantum del trattamento sanzionatorio alla significativa riduzione della rimproverabilità soggettiva dell’agente ed è pertanto riconducibile a un connotato di sistema di un diritto penale “costituzionalmente orientato” così come ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale che – dalla sentenza n. 364 del 1988 in poi – individua nella rimproverabilità soggettiva un presupposto essenziale dell’an dell’imputazione del fatto al suo autore e conseguentemente dell’applicazione della pena nei suoi confronti.

La conclusione appena raggiunta, ad avviso della Consulta, tra l’altro, non comporta il sacrificio delle esigenze di tutela della collettività contro l’accentuata pericolosità sociale espressa dal recidivo reiterato atteso che se è indubbio che il quantum della pena debba adeguatamente riflettere il grado di rimproverabilità soggettiva dell’agente, cionondimeno il diritto vigente consente, nei confronti di chi sia stato condannato a una pena diminuita in ragione della sua infermità psichica, l’applicazione di una misura di sicurezza da individuarsi secondo i criteri oggi indicati dall’art. 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9.

La misura di sicurezza, dal canto suo, non avendo alcun connotato “punitivo”, non è subordinata alla rimproverabilità soggettiva del suo destinatari bensì alla sua persistente pericolosità sociale che deve peraltro, ai sensi dell’art. 679 del codice di procedura penale, essere oggetto di vaglio caso per caso da parte del magistrato di sorveglianza una volta che la pena sia stata scontata (sentenze n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983) così come, d’altra parte, la misura di sicurezza dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto (secondo il medesimo principio espresso dalla sentenza n. 253 del 2003, in relazione al soggetto totalmente infermo di mente) nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo «riadattamento alla vita sociale» – obiettivo quest’ultimo che, come recentemente rammentato dalla sentenza n. 24 del 2020, il legislatore espressamente ascrive alla libertà vigilata (art. 228, quarto comma, cod. pen.) ma che riflette un principio certamente estensibile, nell’attuale quadro costituzionale, alla generalità delle misure di sicurezza.

Una razionale sinergia tra pene e misure di sicurezza – purtroppo solo in minima parte realizzata nella prassi – potrebbe così per la Corte consentire un’adeguata prevenzione del rischio di commissione di nuovi reati da parte del condannato affetto da vizio parziale di mente senza indebite forzature della fisionomia costituzionale della pena intesa come reazione proporzionata dell’ordinamento a un fatto di reato (oggettivamente) offensivo e (soggettivamente) rimproverabile al suo autore.

Orbene, restando infine assorbita la questione formulata in riferimento all’art. 32 Cost., la Corte costituzionale, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..

Conclusioni

Con questa pronuncia la Consulta è intervenuta sull’art. 69, c. 4, c.p. dichiarandolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. (ossia quello inerente il vizio parziale di mente) sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (cioè la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale).

Nell’addivenire a tale conclusione, il giudice delle leggi si è allineato sulla scorta di diverse pronunce con cui la Consulta ha dichiarato già nel passato costituzionalmente illegittima questa norma giuridica e dunque in conformità ad una pregressa giurisprudenza costituzionale e quindi una pronuncia di questo tipo non può che essere condivisa anche perché, per effetto di questa decisione, si garantisce l’irrogazione di una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo.

Ciò posto, questa declaratoria di illegittimità costituzionale comporta quindi che può essere riconosciuta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. rispetto all’aggravante prevista dall’art. 99, c. 4, c.p..

Tal che ne consegue che tale decisione deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta il difensore, nell’interesse dell’imputato, chieda un giudizio di prevalenza, in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, di questo tipo.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, anche per le conseguenze pratiche che ne posso scaturire (a beneficio dell’imputato nel vedersi riconosciuta una pena il più possibile “individualizzata” e pertanto parametrata sulla sua peculiare situazione di semi-infermo di mente) dunque, non può che essere positivo.

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