La condizione di reciprocità nell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942

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1. Problematiche di inquadramento dell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. 2. La ratio della condizione di reciprocità. 3. Ambito di applicazione dell’art. 16 delle preleggi. 4. Il rapporto con alcune disposizioni costituzionali. 5. Limiti alla condizione di reciprocità. 6. Il secondo comma dell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. 7. Alcune nostre considerazioni conclusive.

                                                                                                                                                              Silverio Annibale*

1. Problematiche di inquadramento dell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile

Il principio della reciprocità, non previsto nel codice civile del 1865 (perché in tale periodo il legislatore ritenne di riservare un trattamento paritario, a tutti gli effetti, allo straniero), è stato (re)introdotto in Italia nel codice civile del 1942 (art. 16 delle preleggi), seppure con termini piuttosto vaghi.

Un primo problema rilevato dalla dottrina concerne la qualificazione dell’art. 16 disp. prel. cod. civ.: in buona sostanza se si tratti di una norma di diritto internazionale privato. In sintesi se si identifica l’art. 16 delle preleggi come una “premessa logica giuridica” del sistema di diritto internazionale privato, è da inquadrarsi come norma di collegamento ([1]). Viceversa, se si considera l’art. 16 delle preleggi come una “norma materiale” ([2]), non la si può ritenere una norma di diritto internazionale privato.

Secondo alcuni quest’articolo non può essere qualificato come una norma di diritto internazionale privato in quanto esplica delle funzioni diverse ([3]).

Si sostiene ([4]) che l’art. 16 delle preleggi disciplina, attraverso l’istituto della reciprocità, il godimento dei diritti civili da parte del cittadino straniero previsti nel nostro ordinamento, mentre le norme di diritto internazionale privato (contenute nella Legge 31 maggio 1995, n. 218), “pur con le necessarie differenze di disciplina, regolano in concreto l’esercizio di tali diritti, con particolare riferimento alla normativa – italiana o straniera – da applicarsi alle singole posizione giuridiche soggettive”. Si sostiene, altresì ([5]), che l’art. 16 delle preleggi “è norma materiale sul trattamento degli stranieri” e non strumentale “come quelle poste dalla legge 218/95 “che non individuano l’ordinamento chiamato a regolare le fattispecie con elementi di estraneità”. Pertanto, l’art. 16 delle preleggi troverebbe esplicazione solo al di fuori delle materie disciplinate dal diritto internazionale privato.

Per un Autore ([6]) la condizione di reciprocità, contenuta nell’art. 16 delle preleggi, avrebbe una «notevole incidenza su alcuni aspetti del diritto internazionale privato» ([7]).

Altri considerano diversamente l’art. 16 delle preleggi come una norma preliminare ([8]) – ovvero di ordine pubblico ([9]) – al funzionamento del sistema di diritto internazionale privato. Si sostiene, in particolare, che il legislatore, prima di dettare le varie norme – che consentono di risolvere i conflitti normativi dipendenti dalla presenza nella fattispecie di elementi di estraneità quasi sotto forma di ammonimento preliminare – avvisa l’interprete della presenza di una soglia per lo straniero che vuol far valere diritti in Italia: quella della reciprocità” ([10]). Le norme successive presupporrebbero tutte, nel sistema delle preleggi, che l’esame della reciprocità sia stato, per lo straniero, superato.

Infine si è detto ([11]) che l’art. 16 delle preleggi “ha ad oggetto soltanto i diritti civili, che si traggono direttamente dall’ordinamento italiano e che sono, poi, proprio quelli attribuiti ai cittadini, non ogni altro derivabile, attraverso il rinvio disposto dal diritto internazionale privato, dagli ordinamenti stranieri, che vanno applicati nella loro esatta portata sostanziale e con i propri limiti”.

La differenza tra l’art. 16 delle preleggi e il sistema di diritto internazionale privato emerge, come si è visto precedentemente, anche dalle modalità con cui l’interprete può individuare la legge straniera in entrambi i casi: come si specificherà più avanti, l’onere della prova della reciprocità spetta allo straniero, mentre nel sistema di diritto internazionale privato la conoscenza del diritto straniero spetta al giudice.

 

 

2. La ratio della condizione di reciprocità

La ratio della reciprocità è stata ben individuata dalla dottrina con diverse argomentazioni. Come strumento di ritorsione politica da utilizzare contro gli Stati che non riconoscevano (o non riconoscono) dei diritti civili (elementari) nei confronti dei cittadini italiani emigrati. Ma anche per diffidenza verso il “diverso”, per il sospetto di essere colonizzati, ed infine perché si ritiene “pregiudizievolmente” che i nostri cittadini (spesso) non siano trattati allo stesso modo in cui lo Stato italiano tratta gli stranieri.

Sulla qualificazione della “reciprocità” prevista dall’art. 16 delle preleggi la dottrina, quasi-unanime, sostiene si tratti di una reciprocità di fatto: cioè, perchè possa operare la reciprocità, non sembra necessaria una verifica che accerti una corrispondenza legislativa nel paese straniero, ma solo che il paese estero riconosca un diritto eguale o simile a quello che il suo cittadino intende esercitare in Italia e non compia alcuna discriminazione al cittadino italiano che intenda esercitare il medesimo diritto. Non essendo necessario un parallelismo perfetto fra i nostri istituti giuridici e quelli dell’ordinamento straniero (individuato), la reciprocità non potrà essere riconosciuta allo straniero solo quando l’ordinamento di appartenenza ignori l’istituto (o la disciplini in modo del tutto differente), ovvero se, pur conoscendolo, ne neghi il godimento allo straniero ([12]).

Diversamente, nel definire la locuzione “reciprocità”, l’orientamento della giurisprudenza non sembra univoco. Alcune volte i giudici hanno sostenuto che la reciprocità sarebbe dovuta emergere dall’esistenza di una norma di adattamento ad un accordo internazionale (reciprocità diplomatica o pattizia)  ([13]). In altre occasioni, concordando con la dottrina (quasi) unanime, hanno fatto riferimento alla prassi seguita concretamente dallo Stato straniero indipendentemente dall’esistenza di norme legislative o convenzionali (reciprocità sostanziale od effettiva) ([14]).

Laddove la reciprocità non sia sufficientemente acclarata, compete al ministero degli affari esteri (servizio del contenzioso diplomatico) depositare una circostanziata e documentata relazione circa l’eventuale sussistenza di tale condizione di reciprocità ([15]). Il Ministero degli affari esteri, nell’effettuare tale verifica, potrà utilizzare, in genere ed alternativamente, i criteri della reciprocità diplomatica e della reciprocità di fatto. I pareri emessi dal Ministero degli Esteri non sono mai vincolanti in quanto l’interprete potrà discostarsene liberamente e riconoscere o meno la condizione di reciprocità ad uno straniero.

La reciprocità diplomatica spesso non coincide con la reciprocità di fatto per mutamento delle circostanze (evolversi della situazione politica-economica dell’altro Stato contraente) che determinarono la stipulazione di un trattato internazionale. Il mutamento delle circostanze fa sì che il Trattato, seppure ancora in vigore, non venga più applicato dal paese straniero protagonista del mutamento. Per risolvere il problema si osserva che “l’art. 10 Cost. allorché stabilisce che l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute richiama anche il diritto all’autotutela e dunque alla ritorsione, che consente nel nostro Paese di negare allo straniero quello stesso diritto cui non è ammesso il cittadino italiano nel Paese di quello straniero e ciò nonostante l’esistenza di un accordo che, essendo però ratificato con legge ordinaria, ha rango inferiore rispetto al disposto costituzionale” ([16]).

Una diversa classificazione della reciprocità, seppure sostanzialmente analoga alla precedente, viene sostenuta da un altro autore ([17]). In particolare, si distingue la reciprocità in: a) reciprocità generica (o reciprocità di fatto), quando si riscontri nell’ordinamento straniero preso in considerazione una possibilità, anche teorica, di esercitare un diritto civile; b) la reciprocità punto per punto che impone un’identità perfetta tra le due norme poste a paragone; c) la reciprocità per equivalenza di trattamento la quale richiede, per la verifica, al di là del formalismo legale, che si tenga conto dell’effettivo esercizio del diritto de quo.

La reciprocità “punto per punto” si estrinseca come mezzo di pura ritorsione in contrasto con l’attuale scenario di economia globale che tende appuntoa rendere sempre più interdipendenti gli Stati anche con sistemi legislativi diversi. La reciprocità generica implica che l’interprete, nel paragonare la legislazione italiana a quella straniera, debba tener conto “sia dell’importanza economica di un singolo aspetto della materia che si dovrebbe raffrontare … sia delle particolarità economiche, storiche, ambientali, che, in ragione di un concetto più flessibile e moderno di giustizia cummutativa, possono giustificare in un Paese un trattamento più severo per lo straniero senza che ciò venga meno la reciprocità” ([18]).

 

3. Ambito di applicazione dell’art. 16 delle preleggi

L’art. 16 disp. prel. cod. civ. si applica allo straniero (e quindi a chi non possiede cittadinanza italiana). Ne deriva che non sono destinatari di tale disposizione: a) l’individuo con cittadinanza plurima, tra cui quella italiana ([19]); b) il cittadino appartenente ad uno Stato che ha concluso con l’Italia un accordo internazionale relativo al trattamento dei rispettivi cittadini, in quanto la legge di esecuzione dell’accordo si considera come lex specialis ([20]). Oltre alle leggi speciali derivanti dall’esecuzione di un trattato internazionale ne sussistono anche altre adottate indipendentemente dall’assunzione di un impegno internazionale ([21]); c) il “cittadino comunitario”([22]) in quanto il Trattato istitutivo della Comunità europea e successivi ([23]) sancisce, tra le altre cose, il principio della libera circolazione delle persone (art. 7A, comma 2), specifiche norme liberalizzatrici sui lavoratori (artt. 48 ss.) e il diritto di stabilimento (artt. 52 ss.) ([24]); d) i cittadini degli Stati membri dell’E.F.T.A. in virtù degli artt. 31, 33, 34 dell’Accordo sullo spazio economico europeo, sottoscritto (ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato dall’Italia con legge 2 luglio 1993, n. 300, in Suppl. Ord. Gazz. Uff., 18 giugno 1993, n. 191) dagli Stati membri dell’Unione europea, nonché dall’Islanda, dal Liechtestein e dalla Norvegia; e) l’apolide regolarmente residente in Italia da almeno tre anni (secondo quanto previsto dall’art. 18 della Convenzione relativa allo status di apolide, adottata a New York il 28 settembre 1954 e resa esecutiva in Italia con legge 1° febbraio 1962, n. 306) ([25]);f) lo straniero titolare della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata illimitata e che quindi può esercitare dei diritti civili garantiti dalla legge italiana al cittadino italiano ([26]); g) il rifugiato regolarmente residente in Italia da almeno tre anni (in virtù dell’art. 7, comma 2, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiato e resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722).

Secondo un Autore l’esenzione dalla reciprocità del rifugiato sarebbe riconosciuta indipendentemente dalla Convenzione di Ginevra del 1951, per l’esistenza nella nostra Costituzione dell’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, che prevede (già) una protezione nei confronti dello straniero perseguitato che potrebbe venir meno applicandosi la condizione di reciprocità ([27]). 

Non sembra vi sia concordia in dottrina sull’estensione, o meno, della condizione di reciprocità agli “italiani non appartenenti alla Repubblica” (art. 51, comma 2, cost.) ([28]), categoria, tra l’altro, di incerta determinazione.

 

4. Il rapporto con alcune disposizioni costituzionali

L’art. 16 disp. prel. cod. civ. è stato coniato (nel 1942) senza tener conto di un possibile coordinamento con la successiva Costituzione repubblicana adottata nel 1948. La stesura “vaga e scoordinata rispetto ai principi costituzionali” ha determinato delle problematiche di natura interpretativa ed applicativa dell’art. 16 delle preleggi.

L’art. 16, disp. prel. cod. civ., non sembra conciliarsi positivamente con l’art. 10, comma 2, cost., “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.

La locuzione “in conformità … dei trattati internazionali” inibisce il meccanismo della condizione di reciprocità, prevista dall’art. 16 disp. prel. cod. civ., solo nel caso in cui i trattati internazionali ratificati dall’Italia regolino direttamente l’esercizio ed il godimento dei diritti civili.

Esempio, la convenzione europea dei diritti dell’uomo – resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 – stabilisce all’art. 14 il principio generale di non discriminazione, comprendendo in esso – fra gli altri – il divieto della distinzione basata sulla nazionalità delle persone; ed ancora, il suo protocollo addizionale (all’art. 1, comma primo) garantisce il diritto di proprietà al pari dei diritti e delle libertà fondamentali, con l’unico limite della pubblica utilità.

Non ci sembra di riscontrare, invece – da quanto emerge dalla prassi giurisprudenziale – un’incompatibilità dell’art. 16 disp. prel. cod. civ. con l’art. 10, comma 1° cost. (in virtù del quale si immettono automaticamente le norme generalmente riconosciute). Infatti, non sembra che esista una norma consuetudinaria che impogna agli Stati di equiparare lo straniero al proprio cittadino nel riconoscimento dei diritti civili ([29]).

Una parte della dottrina ritiene che l’art. 16, disp. prel. cod. civ., inserito nel codice civile del 1942, sarebbe stato abrogato (tacitamente) per sopravvenuta adozione della Costituzione italiana nel 1948 ([30]). Un’altra parte della dottrina ritiene ancora compatibile l’art. 16 delle preleggi con l’art. 10, comma 2, cost., ([31]). Una terza dottrina intermedia ([32])c. focacccccc ritiene che l’art. 10, comma 2, cost., avrebbe limitato l’ambito di applicazione dell’art. 16 ai soli “diritti civili”, che non rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 cost., e riconosciuti a tutti gli individui (cittadini e stranieri). Il Costituente, infatti, nell’affermare che la “Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” generalizza la “tutela soggettiva” dei diritti inviolabili discostandosi da altre norme costituzionali nelle quali, appunto, tiene a specificare i destinatari della norma (es., lo stesso art. 10, commi 2-4) ([33]).

I diritti inviolabiliperun altro autore ([34]) sarebbero tutti quelli che concernono la paternità, la maternità, la famiglia, il matrimonio (artt. 29-30) ([35]), il diritto del lavoro (art. 36), ma anche l’iniziativa economica (art. 41) e la proprietà (art. 42).

 

5. Limiti alla condizione di reciprocità

La reciprocità è limitata soltanto ai diritti civili e non quindi ai diritti politici (diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di accesso ai pubblici uffici o a cariche elettive, diritto alla libertà di associazione per fini politici).

L’applicazione della condizione di reciprocità ai diritti civili esclude che il limite dell’art. 16 disp. prel. cod. civ. possa essere esteso anche ad altri diritti civili (diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione dello straniero) derivanti da un dovere pubblico ([36]).

La categoria dei “diritti civili”, coperta dall’art. 16 delle preleggi, è costituita essenzialmente dai contratti e le obbligazioni, dalla proprietà e il possesso.

Relativamente ai diritti patrimoniali derivanti da un rapporto di lavoro subordinato la prassi sembra oscillante. In due casi decisi ([37]) si sono negati dei diritti a stranieri che non erano stati in grado di provare che il loro rispettivo paese accordasse ai cittadini italiani gli stessi diritti che (essi) richiedevano in Italia. Viceversa si è sancito ([38]) che non sono soggetti a reciprocità la prestazione lavorativa effettuata in Italia dal lavoratore straniero, il diritto del lavoratore straniero a norma dell’art. 36 cost., la retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni personali e della sua famiglia, il diritto al riposo ed alle ferie.

Si aggiunge ([39]) che la prassi ha mostrato un’applicazione del principio soltanto ad alcuni diritti civili (diritto all’acquisto di beni immobili siti in Italia, diritto di costituzione di società, diritto di surrogarsi nei diritti dell’assicurato, diritto di esercitare pretese contrattuali e l’azione cambiaria sulla scorta di titolo emesso all’estero) ([40]).

Relativamente all’acquisto di beni immobili da adibire ad abitazione o sede di lavoro, la Corte costituzionale (7 aprile 1988, n. 404, in Giur. it., 1988, I, 1, p. 1632) ha riconosciuto il diritto all’abitazione come fondamentale diritto umano ([41]). Tuttavia, la prassi giurisprudenziale ha negato la possibilità dell’acquisto di un immobile ad uso abitativo per difetto di reciprocità ([42]). Un’altra sentenza ([43]) sembra confutare, anche se di sguiscio, il concetto espresso sopra, sancendo che il “regime dell’equo canone è applicabile a tutti i contratti di locazione conclusi in Italia tra il cittadino italiano e lo straniero, indipendentemente dalla condizione di reciprocità” ([44]). Infine, sempre in materia di acquisto di immobili, si è aggiunto che non si può derogare all’art. 16 delle preleggi in virtù di un diritto costituzionale inviolabile (T. Roma, 30 agosto 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, p. 734).

Un discorso a parte sembra doversi impostare per i c.d. danni biologici [e non i danni morali, salvo eccezioni ([45]), che vanno sottoposti alla condizione di reciprocità] che sono annoverati tra i diritti fondamentali dell’individuo e quindi risarcibili anche in mancanza di reciprocità per una parte della dottrina ([46]) e della giurisprudenza ([47]) le quali riconducono il danno biologico ad una (immancabile) lesione del diritto alla salute e quindi ad un diritto inviolabile e fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 32, cost. e quindi non sottoponibile alla verifica della condizione di reciprocità.

Tuttavia, non sono mancati casi in cui il danno morale sia stato qualificato come danno alla salute e quindi non sottoponibile alla condizione di reciprocità ([48]). Il danno morale dovrebbe rientrare, viceversa, nei diritti civili previsti dall’art. 16 delle preleggi in quanto il relativo risarcimento appare rivolto ad offrire un succedaneo ad una sofferenza transeunte piuttosto che a ristorare un’alterazione psico-fisica permanente ([49]). Soltanto se la sofferenza derivante da un danno morale sia tale di alterare concretamente l’equilibrio psico-fisico dell’individuo, si potrà applicare l’esenzione dalla reciprocità in quanto danno alla salute ([50]).

E’ opinione comune, in dottrina e giurisprudenza ([51]), che fra i diritti civili non soggetti alla condizione di reciprocità, vada ricompresa quella relativa alla tutela processuale garantita dalla Costituzione italiana. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, cost., tutti possono agire in giudizio (cittadini e stranieri) per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi: dunque, se la Costituzione non pone limiti, non potrà porli neppure l’art. 16 delle preleggi ([52]).

Del resto, il requisito della reciprocità, stabilito dall’art. 16 disp. sulla legge in generale, non incide sulla giurisdizione, bensì sull’attribuzione dei diritti civili che lo straniero intende far valere in giudizio. Ne deriva che lo straniero potrà convenire in giudizio il cittadino italiano davanti all’autorità giudiziaria italiana indipendentemente dalla condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi (possibilità di adire il giudice italiano se nel suo Stato di appartenenza un cittadino italiano possa godere di un diritto simile e non subisca delle discriminazioni per esercitare il proprio diritto di difesa) ([53]).

L’accertamento giudiziale della sussistenza della condizione di reciprocità viene posto a carico del cittadino straniero ([54]) soltanto se il convenuto ne contesti l’esistenza.

Ponendosi infatti la condizione di reciprocità come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve essere provata da quest’ultimo con ogni mezzo idoneo (anche con attestazione ufficiale di organo dello Stato estero) e senza che sia necessaria l’acquisizione del testo della legge straniera. Ponendosi come fatto costitutivo della domanda si sottrae al principio jura novit curia a cui deve attenersi l’interprete (ai sensi dell’art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218) ([55])in ordine alla conoscenza della legge straniera applicabile ad un dato rapporto in virtù del richiamo effettuato da una norma di diritto internazionale privato ([56]).

Si è affermato, peraltro, che “la sussistenza o meno della reciprocità, può anche essere stabilita d’ufficio dal giudice, se a questi sia noto l’ordinamento dello Stato cui lo straniero appartiene ([57]).

 

6. Il secondo comma dell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile

L’art. 16, comma secondo, delle preleggi, trova applicazione quando l’interprete sia giunto ad identificare a quale ordinamento occorre riferirsi per verificare se gli enti italiani siano ammessi a godere (in esso) dei diritti di cui l’ente straniero chiede di poter beneficiare in Italia.

Il problema sorge perché non tutti i paesi sottopongono le società e gli enti ad essi assimilabili allo statuto del loro luogo di costituzione; vi sono anche Stati che li sottopongono alla legge del luogo in cui si trova l’amministrazione dell’ente ([58]).

Allora, in relazione a casi di enti costituiti in paesi di quest’ultimo tipo, la condizione di reciprocità dovrà considerarsi soddisfatta se gli enti italiani sono ammessi a godere di diritti corrispondenti a quelli invocati in Italia dall’ente nell’ordinamento dello Stato in cui l’ente è stato costituito, o in quello in cui l’ente abbia l’amministrazione? Se si considerasse l’art. 25 della legge 218/95 comeun vero e proprio strumento interpretativo dell’art. 16 disp. prel. cod. civ., si dovrebbe optare per la prima soluzione.

L’art. 16, comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale, nel dichiarare applicabile anche alle persone giuridiche straniere il primo comma dello stesso articolo, ha come presupposto, per la sua applicabilità, il fatto che l’ente, per il quale vengono invocati i diritti civili italiani, sia soggetto di diritto secondo l’ordinamento giuridico dello Stato estero in cui l’ente è sorto.

Ne deriva che non troverebbe applicazione l’art. 16 delle preleggi nel caso in cui una persona giuridica straniera abbia in Italia una sua rappresentanza generale, sia iscritta nel registro delle società presso il tribunale e in quello della camera di commercio, ovvero sia stata infine autorizzata ad esercitare in Italia la propria funzione ([59]).

Un problema, a parte, si è posto per quelle società di capitali (l’Anstalt, società fiduciarie del Liechtenstein) che, secondo le leggi del luogo di costituzione, possono essere costituite da una sola persona fisica. È pacifico che il nostro ordinamento non permette la costituzione di società formate da una sola persona fisica. È sorto quindi il quesito se per queste “società atipiche” possa operare la condizione di reciprocità.

Dopo un breve orientamento contrario al riconoscimento delle “società atipiche” ([60]), la prassi giurisprudenziale ha sancito che l’Anstalt e le società fiduciarie del Liechtenstein, possono essere considerate come persone giuridiche nell’ordinamento italiano. Si è sancito che queste sono soggette alla disciplina dell’art. 16 delle preleggi: a) perchè, ai sensi dell’art. 16 disp. prel. cod. civ., l’ente, costituito in Italia, che non potrebbe conseguire la personalità giuridica, potrà beneficiare di tale riconoscimento, in Italia, purché sia rispettata la condizione di reciprocità (ciò che si verifica nella fattispecie, valendo nel Liechtenstein il Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, riconoscente la libertà di stabilimento nei rispettivi territori delle società costituite o autorizzate secondo la legge degli Stati contraenti); b) perché l’atto di riconoscimento della personalità giuridica dell’Anstalt e delle società fiduciarie, anche se contrastante con la norma inderogabile di cui all’art. 2332, cod. civ., secondo cui la mancanza di pluralità dei soci fondatori è causa di nullità dell’atto costitutivo della società per azioni, non può ritenersi contrario all’ordine pubblico ([61]). Ad esse, naturalmente, si applicano le norme di diritto interno, tra cui l’art. 2362 cod. civ., per cui il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali ([62]).

Chiarita la non incompabilità delle Anstalten e delle società fiduciarie del Liechtenstein, l’art. 16 disp. prel. cod. civ. può trovare applicazione. La condizione di reciprocità richiesta dall’art. 16 delle preleggi si concretizza quando le suddette società, regolarmente costituite ed operanti nel Liechtenstein, siano munite di personalità giuridica in base alla loro legge nazionale ([63]). Ne consegue che, al fine di accertare se una persona giuridica straniera (Anstalten, società fiduciarie nel Liechtenstein) possa esercitare un diritto civile in Italia (es., il diritto di stare in giudizio), è sufficiente stabilire la loro personalità giuridica facendo riferimento all’ordinamento originario: occorrerà stabilire se detto ordinamento ammette tale capacità a favore delle persone giuridiche italiane, salvo il limite dell’ordine pubblico ([64]).

L’art. 16 disp. prel., secondo comma, non si limita solo ad avere una funzione positiva; una conseguenza negativa può essere ricavata richiamando quanto detto a proposito della possibilità per le persone fisiche di prendere in affitto o acquistare un immobile.

Mentre abbiamo visto che per queste la condizione di reciprocità non può operare in negativo quando si tratti di un immobile adibito ad abitazione (per il rispetto dei diritti dell’uomo), ciò non avviene per le persone giuridiche (in quanto ad esse non si estendono i diritti dell’uomo) ([65]).

 

7. Alcune nostre considerazioni conclusive

Sull’inquadramento dell’art. 16 disposizioni preliminari al codice civile del 1942 riteniamo anche noi che questa norma non possa considerarsi una norma di diritto internazionale privato, anche se la vicinanza dell’articolo in questione alle susseguenti ex norme di diritto internazionale privato (artt. 17-31, cod. civ./1942) poteva far propendere per un’assimilazione della disposizione nel contesto del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Oltre alle differenze sottolineate in dottrina (di cui sopra) si potrebbe aggiungere che la norma in questione risulta ben chiara nel suo disposto. Si sancisce, eloquentemente, che “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”, che a nostro parere riguardano sempre il trattamento dello straniero. Le norme di diritto internazionale privato non hanno nulla a che fare con la condizione giuridica dello straniero in Italia. Se da un lato un’applicazione della lex fori (per “paralisi” del sistema di diritto internazionale privato o perché direttamente contemplata in una norma di conflitto) ([66]) possa (indirettamente) risultare favorevole ad uno straniero rispetto alle condizioni stabilite dalla (richiamata) legge del suo Stato di appartenenza, ciò non avviene in virtù della condizione di reciprocità.

La condizione di reciprocità non ha la funzione di bloccare o limitare la funzione della norma di diritto internazionale privato. La non collocazione dell’art. 16 delle preleggi nel sistema di diritto internazionale privato è anche confermata dalla scelta del legislatore che ha provveduto a riconfermare l’articolo in questione dopo la riforma del 1995. Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che ha abrogato (in virtù dell’art. 73) solo gli artt. 17-31 disp. prel. cod. civ., gli artt. 2505 e 2509 del codice civile, gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, gli artt. 796-805 del codice di procedura civile. Una scelta che ha chiarito finalmente la linea di demarcazione esistente tra le questioni relative al trattamento dello straniero e le questioni di diritto internazionale privato.

L’art. 16 delle preleggi richiede la condizione di reciprocità in rapporto al trattamento dello straniero (oggetto di disciplina sostanziale e non strumentale, come la legge che regola appunto la condizione giuridica dello straniero e la questione dell’immigrazione e che quindi non si occupa di risolvere le questioni caratterizzate da elementi di estraneità che potrebbe richiedere anche l’applicazione di una norma straniera, mentre in tale contesto si applica sempre la legge italiana).

Pur non considerando tale disposizione inquadrabile tra le norme di diritto internazionale privato, riteniamo che indirettamente questa possa interagire con la legge 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) come limite proprio alla funzionalità delle norme in essa contenute quando si configuri una condizione di reciprocità tra la nostra legge e quella straniera.

Va anche ricordato, a tal proposito, che il decreto del Ministro di grazia e giustizia dell’8 marzo 1985 aveva fornito (implicitamente) la possibilità, per la commissione redigente la legge di riforma, di abrogare o modificare l’art. 16. Si richiedeva, ad essa, di adeguare le nuove norme di diritto internazionale privato “ai nuovi presupposti costituzionali e legislativi del nostro ordinamento e alla nuova realtà internazionale”.

Se la commissione, e poi il legislatore, avessero considerato l’art. 16 come norma di diritto internazionale privato l’avrebbero sicuramente abrogata o modificata, conoscendo le incompatibilità (già rilevate dalla giurisprudenza) con la Costituzione e con il sistema legislativo.

Sulla abrogazione tacita ([67]) o ridimensionamento dell’art. 16 delle preleggi in virtù della Costituzione italiana, vi è da dire che pur avendo recepito l’ordinamento italiano – mediante l’art. 10, cost. 1° comma e le leggi di esecuzione di alcuni trattati internazionali ([68]) – dei principi che cozzerebbero con la condizione di reciprocità, il legislatore ha ritenuto di salvaguardare il principio basilare secondo cui ogni Stato ha il pieno diritto di determinare con la legge (in questo caso l’art. 16 delle preleggi) la condizione giuridica dello straniero.

È pur vero – soprattutto in rapporto all’ordinamento comunitario (in continua evoluzione) – che la condizione di reciprocità ha subito un forte ridimensionamento soprattutto in virtù delle norme comunitarie derivate che hanno sancito una parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi imponendo agli Stati membri di riconoscere a questi, a certe condizioni, determinati diritti civili (a prescindere dalla condizione di reciprocità), ottemperando al divieto di porre in essere, di fatto o di diritto, discriminazioni nei confronti degli stranieri. Tuttavia, occorre ricordare che il riconoscimento di tali diritti è limitato agli stranieri (di paesi terzi) che sono residenti abitualmente nel territorio di almeno uno Stato terzo e che la parità di trattamento subisce un limite di ordine generale, nel senso che comunque gli Stati membri possono liberamente svuotare le norme a favore degli stranieri avanzando i c.d. motivi di ordine pubblico e sanitario.

La nuova politica comunitaria introdotta dall’Unione europea – e ricompresa nel “primo pilastro” (di cui è parte anche l’Italia) in materia di asilo politico, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, introdotta con il Trattato di Amsterdam del 1997 (Nuovo Titolo IV) – attribuisce al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione con il Parlamento europeo, il potere di adottare ogni opportuno provvedimento «per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e le tendenze sessuali» (art. 13, ex art. 6°).

Il Consiglio Europeo di Tàmpere del 15-16 ottobre 1999 ha sollecitato gli Stati membri ad attuare una politica di integrazione più incisiva che miri a garantire agli extracomunitari «diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’UE, quali il diritto ad ottenere una residenza, a ricevere un’istruzione adeguata e ad esercitare un’attività di lavoro dipendente o autonomo» e che rafforzi «la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale» combattendo ogni forma di razzismo e xenofobia (punti 18 e 21). Le direttive adottate del Consiglio ai sensi dell’art. 13, che mirano ad attuare «il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dell’orgine etnica» (direttiva n. 43 del 29 giugno 2000) e a realizzare «la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro».

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (adottata a Nizza il 7 dicembre 2000), che ha esteso ai cittadini dei paesi terzi muniti di regolare permesso di soggiorno taluni diritti sociali ed economici, c.d. di “seconda generazione”, quali la tutela in caso di licenziamento ingiustificato e l’applicazione della normativa sulle condizioni di lavoro stabilita dalla legislazione nazionale e comunitaria (artt. 15, par. 3, 29-30), oltre ad aver ribadito, in termini più generali, il divieto di non discriminazione nei confronti dei cittadini dei paesi terzi (art. 21) ([69]).

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio (25 novembre 2003) relativa allo status dei cittadini di paesi terzi [“chiunque non sia cittadino dell’Unione»] che siano soggiornanti di lungo periodo [cioè i cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante, cioè che hanno soggiornato legalmente ed ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro immediatamente prima della pertinente domanda per l’acquisto di tale status], stabilisce: 1) che per «costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva» (punto 12 del preambolo, art. 2, lett. a) e b), art. 4, 1° comma); 2) che il «soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: a) l

’esercizio di un’attività lavorativa subordinata o autonoma, purchè questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione: b) l’istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale; c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili; d) le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; e) le agevolazioni fiscali; f) l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l’ottenimento di un alloggio; g) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza» (art. 11, par. 1).

Naturalmente, disposizioni di questo tipo possono avere una certa influenza in rapporto alla condizione di reciprocità richiesta dall’art. 16 delle preleggi in materia di diritti civili riconosciuti agli stranieri, se si riscontri una discriminazione palese. Tuttavia, la discriminazione può essere giustificata, a mo’ di ritorsione (istituto riconosciuto dal diritto internazionale di cui sono le normative comunitarie), se lo Stato di appartenenza del cittadino terzo compia discriminazioni nei confronti dei cittadini italiani, specialmente in settori nevralgici come il lavoro, l’educazione e il diritto all’abitazione.

L’art. 12 del Trattato CE, il quale fa salve le “sole” differenziazioni previste dal Trattato medesimo concernenti l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi, e l’art. 21, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che vieta qualsivoglia discriminazione fondata sulla cittadinanza, ad eccezione delle disposizioni particolari contenute nei trattati. L’art. 63 del Trattato CE riconosce la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare misure “restrittive” anche in presenza di atti comunitari che vietano il divieto di discriminazione per i settori previsti.

L’art. 2.5 della direttiva del Consiglio n. 78/2000 autorizza gli Stati membri a mantenere in vita o ad introdurre ex novo le misure legali «che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione dei reati ed alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui». Limiti ancor più marcati si rilevano proprio nella direttiva 2003/109/CE all’art. 11, par. 2, il quale stabilisce che, per quanto riguarda la parità di trattamento con i cittadini nazionali [espressa nel par. 1, lettere b), d)-g)], «lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio. Che gli Stati membri possono limitare il godimento degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali come segue: a) possono fissare limitazioni all’accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello Stato in questione dell’UE o del SEE; b) possono esigere una prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche per l’accesso all’istruzione e alla formazione.

L’accesso all’università può essere subordinata all’adempimento di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali. Gli Stati membri possono decidere di concedere l’accesso ad altre prestazioni nei settori di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì decidere di concedere la parità di trattamento in settori non contemplati nel paragrato 1». Altri limiti di ordine generale riguardano la concessione dello status di soggiornante.

Ai sensi dell’art. 17, par. 1, (dir. 2003/109/CE) gli Stati membri «possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove l’interessato costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza». Ai sensi dell’art. 18, par. 1, gli Stati membri «possono respingere le domande di soggiorno da parte di soggiornanti di lungo periodo o di loro familiari se l’interessato rappresenta una minaccia per la sanità pubblica».

Infine, per un’abrogazione di fatto dell’art. 16 disp. prel. cod. civ., si sostiene che in quest’ultimo ventennio l’Italia si è trasformata in un paese di immigrazione, facendo venir meno il presupposto dell’art. 16 delle preleggi fondato sulla protezione dei cittadini italiani emigrati all’estero negli anni 40-70. Infine, che sarebbe anacronistico e restrittivo in vista della globalizzazione che richiede una maggiore flessibilità nel trattamento degli stranieri. Inoltre, come si è dimostrato, per l’ambito di applicazione ormai ristrettissimo e residuale della norma.

Si sostiene, infine, che l’art. 16 disp. prel. cod. civ., “pugnerebbe” con la legge 31 maggio 1995, n. 218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), in quanto quest’ultima conterrebbe dei principi incompatibili con la condizione di reciprocità poiché “tendono ad una equiparazione fra cittadino e straniero e cittadino italiano, anche nel campo dei diritti civili al fine di soddisfare la necessità di assicurare agli uomini la possibilità di rapidi ed agevoli spostamenti e di consentire la più ampia e sicura circolazione di beni e servizi” (u. leanza, Considerazioni critiche, cit., p. 91).

Su quest’ultimo punto occorre sottolineare che quando il legislatore ha voluto estendere alcuni diritti costituzionali anche agli stranieri lo ha previsto esplicitamente ([70]). Gli altri diritti civili sono sempre assoggettabili alla condizione di reciprocità ([71]). Anzi, il riconoscimento di alcuni diritti costituzionali, anche agli stranieri, è oggetto di limitazioni stabilite con legge ordinaria ([72]).    

Se è pur vero che l’art. 16 delle preleggi fu introdotto a suo tempo per proteggere i cittadini italiani all’estero ([73]) durante il periodo dell’emigrazione italiana all’estero, a maggior ragione, secondo noi, la si dovrebbe custodire gelosamente a causa del massiccio afflusso di stranieri (di diversi Stati) in Italia che ha trasformato il nostro Paese da Stato di emigrazione (per il quale fu coniato l’art. 16 delle preleggi] a Stato di immigrazione (attuale).

Comunque la si voglia porre, la conversione non ha cambiato nulla rispetto al passato. Molti italiani sono ancora presenti in Stati stranieri meno aperti al rispetto dei diritti fondamentali della persona umana dai quali, tra l’altro, proviene un massiccio flusso di immigrati in Italia. Tutto il discorso può estendersi all’attualità o per meglio dire al conflitto religioso (cristiano-islamico). Se la ratio della disposizione risulta essere quella di far ottenere ai nostri connazionali (dagli altri Stati) almeno i diritti civili riconosciuti in Italia ai cittadini italiani, si porrebbe il problema del riconoscimento del diritto alla libertà di religione agli stranieri di alcuni paesi islamici (es., Arabia Saudita, Malaysia), che in un certo senso obbligano gli stranieri a vivere secondo precetti religiosi (tunica e velo per le donne).

Dunque una norma ancora granitica – che resiste nonostante le vicissitudini legislative e le modificazioni inferte a colpi di sentenze dalla giurisprudenza – che non potrà subire ulteriori limitazioni o un’abrogazione totale almeno fino a quando non si raggiungerà una conformità dei sistemi legislativi di Stati stranieri con il nostro ordinamento giuridico relativamente al riconoscimento di alcuni diritti civili.

Per il momento il governo italiano è tenuto a concludere accordi con gli Stati per i quali risulti non sussistere la condizione di reciprocità al fine di garantire l’esercizio dei diritti civili negati al cittadino italiano ([74]).

In virtù della parità di trattamento prevista dagli accordi di reciprocità (bilaterale) un cittadino di uno Stato contraente, in possesso dei requisiti per rientrare nel campo di applicazione del presente accordo, avrà gli stessi diritti e doveri di un cittadino dell’altro Paese contraente mentre si trova nel territorio di questo Stato contraente.

A tal fine ogni anno il Ministro degli affari esteri pubblica l’elenco dei diritti civili e degli Stati stranieri per i quali risulti non sussistere la condizione di reciprocità. In mancanza di un accordo, spetta al Ministero degli affari esteri – Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati – pronunciarsi sull’esistenza della reciprocità in materia di diritti civili ([75]).

L’accertamento della condizione di reciprocità è attualmente disciplinato dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334 (“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”) secondo cui “il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d’origine di suddetti stranieri” ([76]).

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* Ricercatore di diritto internazionale e Professore supplente di organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche della Università degli studi di Teramo.

[1]) Così T. Ballarino, (Diritto internazionale privato, Cedam, 1999, p. 258): In caso « di mancata prova della reciprocità […] ci troviamo in presenza di un vero e proprio limite di carattere generale all’applicazione del diritto straniero non dissimile dall’ordine pubblico internazionale (il diritto straniero non è applicabile perché non è conforme ad uno standard stabilito dalla nostra legge». Per P. Mengozzi, (Il diritto internazionale privato italiano, Editoriale Scientifica, 2004, p. 62) «Quando nel 1942 si è sostituito l’art. 3 [del c. c. del 1865 secondo cui “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini”] con una norma (l’art. 16 d.s.l. in g.) […] si è collocata tale norma tra le disposizioni sulla legge in generale in una posizione atta a farle fare corpo con le disposizioni di diritto internazionale privato più specificamente destinate a regolare il rinvio ad ordinamenti stranieri […] facendo appunto corpo con le disposizioni destinate a seguirlo» per fungere «da limitatore» […] «all’apertura agli ordinamenti stranieri parallelo a quel limitatore che è costituito dall’art. 31 delle stesse disp. prel.».

[2]) Come afferma C. Focarelli, La reciprocità nel trattamento degli stranieri in Italia come forma di ritorsione o rappresaglia, in Riv. dir. int., 1989, p. 832: «Occorre sottolineare, preliminarmente, che l’art. 16 disp. prel. è una norma materiale sul trattamento dello straniero, una norma cioè che disciplina direttamente tale materia, e non una norma, strumentale, di diritto internazionale privato. Le norme di diritto internazionale privato […] hanno infatti la funzione di richiamare l’ordinamento straniero più idoneo a regolare materialmente, mediante una norma da ricercare ad opera dell’interprete, fattispecie che presentino elementi di estraneità rispetto all’ordinamento italiano; l’art. 16 disp. prel. invece, non richiamando altri ordinamenti, se non al fine di prova della reciprocità, costituisce un presupposto delle norme di diritto internazionale privato, nel senso che, una volta stabilito che ad uno straniero debba riconoscersi un determinato diritto in quanto sussiste la reciprocità, resta poi da vedere come la norma materiale straniera (eventualmente) richiamata dalla norma internazionalprivatistica italiana lo disciplini».

[3]) B. Barel, S. Armellini, Manuale breve di diritto internazionale privato, Giuffré, 2006, p. 13, non considerano l’art. 16 disp.prel. cod. civ., «Le norme di d.i.p. sostanziale (sostitutive di quelle contenute negli artt. 17-31 delle disp. prel. c.c.)». E. Calò, Il principio di reciprocità, Giuffré, 1994, p. 67, precisa che l’art. 16 delle preleggi assolve ad una funzione di difesa degli interessi nazionali, mentre la norma di diritto internazionale privato ha lo scopo di risolvere un conflitto fra norme nazionali con criteri quali l’uguaglianza fra legge straniera e lex fori

[4]) G. Molfese, Godimento del diritto al risarcimento del danno da parte del cittadino straniero e suo esercizio in Italia, in Nuovo dir., 1994, pp. 1159-1160.

[5]) G. Biscottini, Il principio di reciprocità nell’ordinamento italiano, in Dir. int., 1967, p. 49; A. De Pauli, Danneggiato tedesco e risarcimento italiano, in Riv. giur. circ. trasp., 1999, p. 983.

[6]) F. Pocar, Il nuovo diritto internazionale privato italiano, Giuffré, 2006, p. 16.

[7]) Diversamente si considera la condizione di reciprocità come un limite speciale alla funzione della norma di diritto internazionale privato, prescindendo dalla norma generale (art. 16 delle preleggi). Si sostiene (G. Morelli, Elementi di diritto internazionale privato italiano, Jovene, 1986, pp. 79-80), infatti, che uno dei limiti in cui può imbattersi la norma di diritto internazionale privato è quello della condizione di reciprocità la quale «si concreta nel fatto che nell’ordinamento straniero designato dalla norma di diritto internazionale privato esista una norma di diritto internazionale privato di contenuto identico, tale da portare, in una ipotesi corrispondente, all’applicazione delle norme materiali dell’ordinamento al quale appartiene la norma di diritto internazionale privato del cui funzionamento si tratta. Se questa condizione non si verifica, la norma di diritto internazionale privato non esplica la propria funzione di richiamo del diritto straniero».

[8]) A. Giardina, Art. 16. Dell’applicazione della legge in generale. Art. 16-21, in Commentario al codice civile, a cura di scialoja e branca, Bologna-Roma, 1978, pp. 1, 7: «La norma in esame costituisce l’introduzione a tutta quella consistente parte delle disposizioni preliminari consacrata al diritto internazionale privato. In quanto premessa logico-giuridica alle singole norme di questa parte […]». «La descrizione del sistema della reciprocità quale previsto in via generale dall’articolo in esame impone la soluzione del problema preliminare consistente nell’accertare la nazionalità straniera della persona di cui trattasi […]. Ne deriva che la norma di cui all’art. 16 trova applicazione dopo che sia stata risolta negativamente la questione preliminare, relativa alla nazionalità italiana della persona di cui sui tratta». U. Iaccarino, Lezioni di diritto internazionale privato, Editoriale Scientifica, 1997, p. 95: «Questa è costituita dalla previsione, da parte del legislatore (della lex fori), della applicabilità della legge straniera “competente” nel proprio ordinamento solo nel caso in cui quella, per la stessa fattispecie, applichi, nell’ambito di sua efficacia, a sua volta, la lex fori di quel legislatore».

[9]) A. Rizzo, Alcune brevi considerazioni sulla condizione di reciprocità, in Riv. not., 1997, p. 812.

[10]) E. Cudia, Riflessi del principio di reciprocità nell’attività dello stato civile e del notaio, in Riv. not., 1995, pp. 160-161. 

[11]) G. Coscia, Condizione di reciprocità e diritto internazionale privato, in RDI priv. proc., 2001, p. 567.

[12]) contra, A. Rizzo, Alcune brevi considerazioni, cit., p. 810: “[…] la reciprocità diplomatica prevale in linea di massima, salvo particolari eccezioni, sulla reciprocità di fatto, almeno fino a quando l’Accordo non verrà denunciato, in base al noto principio lex specialis derogat legi generali […]”.

[13]) Alcune volte si sostenuto che la reciprocità sarebbe dovuta emergere dall’esistenza di una norma di adattamento ad un accordo internazionale (reciprocità diplomatica o pattizia) (Pret. Montecorvino R., 15 ottobre 1981, in Riv. giur. circ. trasp., 1982, p. 614; Trib. Roma, 6 giugno 1991, in Resp. civ. prev., 1991, p. 879).

[14]) Cass. civ., 29 gennaio 1976, n. 279, in Foro it., 1976, I, p. 1264; Cass. civ., 26 maggio 1980, n. 3445, in Foro it., 1981, I, p. 2278; Trib. Roma 20 giugno 1986, in Dir. prat. ass., 1987, p. 618; Trib. Gorizia, 2 giugno 1988, in Assicurazioni, 1989, II, p. 93; App. Roma, 22 febbraio 1989, in Giust. civ., 1989, I, p. 1698; Trib. Tomezzo, 25 febbraio 1991, in Nuova giur. civ. comm.., 1992, I, p. 122; App. Trieste 19 novembre 1991, in RDI priv. proc., 1992, p. 974; Cass. civ., 10 febbraio 1993, n. 1681, in Foro it., 1993, I, p. 3067; App. Genova, 28 aprile 1993, in RDI priv. proc., 1993, p. 734; Trib. Napoli, 12 gennaio 1995, in Società, 1995, p. 953; Cass. civ., 19 giugno 1995, n. 6918, in Giust. civ., 1995, I, p. 2650; Trib. Genova, 21 dicembre 1996, in RDI priv. proc., 1997, p. 172.

[15]) T.a.r. Toscana, 3 giugno 1997, n. 493, in Toscana giur., 1997, p. 974.

[16]) U. Leanza, Considerazioni critiche sulla portata e l’efficacia dell’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, in RDI priv. proc., 1997, p. 90.

[17]) E. Novario, Dottrina e problemi del notariato argomenti e attualità, in Riv. not., 1999, p. 839.

[18]) G. Baralis, La verità sta nel mezzo: a proposito di due modi «estremi» di intendere la reciprocità, in Riv. not., 1999, p. 865. Cass. civ., 19 aprile 1945, n. 289, in Giur. compl. Corte di Cassazione, 1945, p. 178; Cass. civ., 23 dicembre 1955, n. 3932, in Giur. it., 1956, I, p. 478; Trib. Genova, 13 luglio 1966, in Riv. dir. int. priv. proc., 1966, p. 857; Cass. civ., 22 ottobre 1981, n. 5525, in Giur. it., 1982, I, 1, p. 911.

[19]) Cons. Stato, 15 settembre 1956, n. 12, in RDI, 1957, p. 430.

[20]) App. Palermo, 23 ottobre 1952, in Giur. sicil., 1952, II, p. 205; App. Trieste, 25 novembre 1955, in Giust. civ., 1956, I, p. 765; Trib. Palermo, 1° agosto 1966, in Giur. sicil., 1966, p. 485; Cass. pen., 24 aprile 1972, n. 411, in Rass. Avv. Stato, 1972, I, p. 734; Cass. civ., 14 dicembre 1973, n. 3400, in RDI priv. proc., 1974, p. 588; App. Trieste, 18 novembre 1981, in RDI, 1983, p. 454; Trib. Genova, 7 aprile 1982, in Giur. dir. ind., 1982, p. 444; Cons. Stato, 16 marzo 1984, n. 457, in Cons. Stato, 1986, I, p. 1047;Trib. Roma, 31 dicembre 1986, in Giur. it., 1988, I, 2, p. 833; Trib. Torino, 30 novembre 1988, in Impresa, 1992, p. 3021;Trib. Como, 5 aprile 1994, in Vita not., 1994, p. 620; Cass. civ., 2 aprile 2002, n. 4627, in Mass., 2002.

 

[21]) Es., la legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Pret. Montecorvino Rovella, 15 ottobre 1981, in Riv. circolaz. e trasp., 1982, p. 614), l’art. 9, ult. comma, d. leg. c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233 (Commis. centr. eserc. profess. sanit., 26 ottobre 1985, n. 38, in Rass. amm. sanità, 1987, p. 167), legge 30 novembre 1989, n. 398 (Cons. giust. amm. sic., sezione giurisdiz., 14 aprile 1998, n. 221, in Cons. Stato, 1998, I, p. 697).

[22]) Il Trattato sull’Unione europea (TUE) firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1° novembre 1993) ha istituito la cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è anche cittadino dell’Unione. Tale cittadinanza conferisce nuovi diritti degli europei, ossia: a) il diritto di circolare e risiedere liberamente nella Comunità; b) il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni europee e comunali nello Stato di residenza; c) il diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di uno Stato membro diverso da quello d’origine nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato; d) il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e il diritto di sporgere denuncia al mediatore europeo. Successivamente, con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (entrato in vigore il 1° maggio 1999), sono stati modificati gli articoli 17 e 21 (ex articoli 8 e 8D) del trattato CE, che definiscono la cittadinanza europea. Innanzi tutto, il trattato di Amsterdam rende esplicito il nesso tra la cittadinanza europea e quella nazionale indicando in maniera inequivocabile che "la cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima". Due sono le conclusioni di ordine pratico che scaturiscono da tale aggiunta: a) occorre essere già in possesso della nazionalità di uno Stato membro per poter usufruire della cittadinanza dell’Unione; b) la cittadinanza europea consente di godere di diritti supplementari e complementari alla cittadinanza nazionale. Inoltre, il trattato di Amsterdam conferisce un nuovo diritto ai cittadini europei. Ogni cittadino dell’Unione può ora rivolgersi al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni oppure al mediatore europeo in una qualsiasi delle dodici lingue dei trattati e ricevere una risposta redatta nella stessa lingua. Concetto ribadito anche in atti normativi successivi. Es., la direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29 aprile 2004) nel preambolo ribadisce che la «cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» (punto 1) […]. «La cittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno». […].

[23]) Il principio della reciprocità trova poi un ostacolo (che lo rende inapplicabile in virtù del limite previsto dall’art. 11, comma 2, cost., come ha asserito l’orientamento giurisprudenziale italiano) per l’operatività in Italia di alcune disposizioni del Trattato C.E.E. (stipulato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con ordine di esecuzione dato con legge ordinaria del 14 ottobre 1957, n. 1203) e del Trattato di Maastricht. In particolare: a) l’art. 52 del Trattato Cee stabilisce che tutti gli Stati membri (tra i quali l’Italia) sono tenuti ad eliminare gradatamente tutte le limitazioni allo stabilirsi di un cittadino della comunità in un altro paese della comunità; b) l’art. 220 che impone ad ogni Stato membro di “garantire a favore dei rispettivi cittadini la tutela della persona come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri Stati”. A ciò deve aggiungersi che il Trattato C.E.E. è stato modificato dal Trattato di Maastricht del 1992 che ha introdotto, all’art. 8, il concetto di “cittadinanza dell’Unione”. In sostanza, l’attribuzione della cittadinanza europea agli individui che abbiano cittadinanza in uno Stato membro dell’Unione, fa cadere la qualificazione dello straniero (cui si dovrebbe applicare la reciprocità) nei loro confronti. L’art. 8, poi, stabilisce che “i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato” e all’art. 8A si ribadisce che “ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri …”

[24]) Pret. Ascoli Piceno, 5 luglio 1983, in Dir. fall., 1984, II, p. 381; Trib. Genova, 26 settembre 1989, in RDI priv. proc., 1991, p. 122.

[25]) App. Milano, 12 luglio 1951, in Foro pad., 1951, I, p. 1092.

[26]) La Legge (Bossi-Fini) 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» – (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 – Suppl. ord.) vieta «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica» (art. 43, 1° comma) e, con specifico riguardo alle condotte incidenti sui rapporti di lavoro (art. 2, 2° comma), prevede che: «In ogni caso, compie un atto di discriminazione […] chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione[…] allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità» o compia qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza (art. 2, lett. e). Ai sensi dell’art. 2 del t.u. sull’immigrazione stabilisce comunque che, mentre i diritti fondamentali di fonte normativa nazionale ed internazionale sono riconosciuti allo straniero «comunque presente alle frontiere o nel territorio dello Stato», soltanto gli immigrati regolarmente soggiornanti godono dei diritti civili previsti in capo al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali cui l’Italia aderisce o lo stesso t.u. dispongano diversamente o prevedano l’accertamento della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi. Il comma 3° garantisce, inoltre, ai lavoratori stranieri “regolari” e alle loro famiglie «parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani». Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334 (“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”) l’accertamento della condizione di reciprocità “non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari o per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno”. Rispetto agli altri stranieri ad altro titolo regolarmente soggiornanti (es., motivi di turismo), è previsto l’esonero della condizione di reciprocità, salva specifica previsione dei trattati internazionali (art. 2, 2° comma, del t.u.). Dunque, alla luce del quadro normativo attuale, l’art. 16 delle preleggi è operabile nel caso in cui lo straniero sia cittadino di uno Stato che non ha concluso con l’Italia accordi internazionali in materia di diritti civili. Per le persone giuridiche o per le persone fisiche straniere in possesso di un titolo di soggiorno diverso da quelli sopra indicati e provenienti da paesi che non hanno concluso con l’Italia accordi internazionali in materia di diritti civili, il rispetto della condizione di reciprocità viene, in particolare, richiesto per gli acquisti immobiliari, l’esercizio di attività automome e libere professioni, nonché per la costituzione e/o la partecipazione societaria. Si procede, inoltre, all’accertamento della condizione di reciprocità per convertire le patenti di guida possedute da coloro che risiedono in Italia da oltre un anno (in caso di mancato rispetto di tale condizione è, invece, necessario nuovamente l’esame di guida). Si consideri anche il disegno di legge delega al governo – per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 aprile 2007 – che incidentalmente potrebbe incidere sulla condizione di reciprocità in riferimento al rilascio del permesso di soggiorno. Si prefigge di abolire il contratto di soggiorno e previste procedure semplificate per il rilascio del permesso di soggiorno, che si allunga, in sede di rinnovo, di un anno per chi possiede contratti di lavoro determinato di durata fino a sei mesi, a due anni per i contratti superiori a sei mesi, a tre anni per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o autonomo. Il permesso di lavoro sarà valido per un ulteriore anno in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in modo da consentire all’immigrato di cercare una nuova occupazione. Sono previsti permessi di soggiorno, rilasciati dal prefetto per motivi umanitari. Si introduce il diritto di voto attivo e passivo, nelle elezioni amministrative, per i soggiornanti di lungo periodo. Particolari forme di attenzione vengono poi dedicate ai minori stranieri: viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento del 18° anno di età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori; viene convertito, al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno rilasciato al minore straniero non accompagnato da altre tipologie di permesso, compresa quella per l’accesso al lavoro. Previsto anche un permesso per protezione sociale per lo straniero che, avendo compiuto reati durante la minore età, abbia concluso positivamente il percorso riabilitativo. Infine, per una maggiore integrazione nel tessuto sociale, si prevede la possibilità per i cittadino extracomunitari di accedere a impieghi nella pubblica amministrazione. Il D.p.r. 13 maggio 2005 – Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006 – rispondendo   alle sollecitazioni del diritto comunitario, istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e   la   rimozione   delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, quale presidio di riferimento per il controllo e la garanzia della parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela (4.11).

[27]) Così, E. Calò, Il principio di reciprocità, cit., p. 94, il quale sostiene che un’applicazione della condizione di reciprocità nei confronti dello straniero-rifugiato, svuoterebbe di contenuto l’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana: “se gli si applicasse la stessa normativa, che tale Stato, presumibilmente dittatoriale, applica ai cittadini italiani”.

[28]) B. Nascimbene, Lo straniero nel diritto italiano, Giuffré, 1988, p. 8, li considera stranieri a tutti gli effetti, pur rilevando l’eccezione prevista dal secondo comma dell’art. 51, cost., che riconosce agli “italiani non appartenenti alla Repubblica” i diritti politici al pari dei cittadini italiani; contra, altri Autori (G. Amato, A. Barbera, Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, 1984, p. 305; E. Calò, Il principio di reciprocità, cit., p. 83) che li assimilano ai cittadini italiani escludendo quindi un’applicazione della condizione di reciprocità.

[29]) Cass. civ., 10 febbraio 1993, n. 1681, in Foro it., 1993, I, p. 3067; Cons. Stato, 30 luglio 1994, Gli Stranieri, 1995, p. 113.

[30]) Si sostiene che sono esclusi dall’applicazione della condizione di reciprocità quei diritti fondamentali che l’art. 2 della Costituzione italiana vuole riconosciuti a tutti gli uomini.

[31]) Così, E. Calò, Il principio, op. cit., p. 29, secondo cui il diritto, cui rinvia la norma costituzionale, “pone dei principi, e non un sistema organico di trattamento dello straniero”. Secondo un’altra tesi enunciata in rapporto alla legge sull’immigrazione Bossi-Fini (D. Memmo, Disciplina dell’immigrato e norme sulla condizione dello straniero: prime riflessioni sui diritti civili della persona tra normative speciali legge 6 marzo 1998, n. 40, in Contr. impr., 1998, p. 945) la condizione di reciprocità risulta ormai efficace solo nei confronti dei rapporti patrimoniali e non inficia i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali il diritto al lavoro, riconosciuti all’immigrato in quanto “persona”. L’art. 2, comma 2°d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – prevede, altresì, che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civili attribuiti al cittadino italiano.

[32]) A. De Pauli, Danneggiato tedesco e risarcimento italiano, cit., p. 985; C. Focarelli, La reciprocità nel trattamento degli stranieri in Italia, cit., pp. 843, ss.; M. Luciani, Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali – L’esperienza italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1992, pp. 213, ss.

[33]) A differenza delle successive sentenze la Cass. civ., 10 febbraio 1993, n. 1681, in Foro it., 1993, I, p. 3067, pur riconoscendo una superiorità gerarchica delle norme costituzionali rispetto a quella dell’art. 16 delle preleggi, ha tenuto a specificare che «l’art. 16 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, che ammette lo straniero al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano solo a condizione di reciprocità, non è derogato dagli artt. 2-3-10-24 cost. perché: 1) l’art. 2 si riferisce solo ai diritti inviolabili specificamente individuati e riconosciuti dai successivi art. 13 (diritto di libertà personale), 14 (inviolabilità del domicilio), 15 (libertà e segretezza della corrispondenza), 19 (libertà religiosa), 27 (personalità della responsabilità penale), 24 (tutela giurisdizionale), i quali sono, quindi, i soli diritti riconosciuti anche allo straniero senza il limite della condizione di reciprocità; 2) l’art. 3 non esclude i trattamenti differenziati che rispondono ad un criterio di ragionevolezza (quale è quello riservato agli stranieri dal citato art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale); 3) l’art. 10 impone solo l’adeguamento delle norme sulla condizione giuridica dello straniero alle norme ed ai trattati internazionali, implicitamente legittimando quelle limitazioni che non contrastano con altre norme costituzionali o con i principi e gli atti di diritto internazionale; 4) l’art. 24 si riferisce solo alla tutela giurisdizionale dei diritti già posseduti e riconosciuti». Trib. Roma, 11 maggio 1996, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, p. 332; Trib. Monza, 8 maggio 1998, in Danno e resp., 1998, p. 927. Trib. Catania, 13 giugno 2005, n. 1807, in Eur. dir. priv., 2006, n. 1, p. 375, il quale tra le motivazioni tende a ribadire che la condizione di reciprocità potrebbe applicarsi «solo ai diritti civili diversi da quelli che la Costituzione riconosce a chiunque, non potendo quella norma prevalere su quelle della Costituzione sia per ragioni connesse al tempo della promulgazione, sia, in ogni caso e decisivamente, per ragioni connesse alla gerarchia delle fonti normative».

[34]) E. Cudia, Riflessi del principio di reciprocità, cit., p. 163.

[35]) Trib. Reggio Emilia, 29 settembre 1986, in Dir. famiglia, 1987, p. 268; Trib. Potenza, 30 novembre 1989, in Dir. famiglia, 1990, p. 558

[36]) Cass. civ., 7 aprile 2000, in Arch. nuova proc. pen., 2001, p. 82. 

[37]) Cass. civ., 29 gennaio 1976, n. 279, in Foro it., 1976, I, p. 1264; Trib. Bari, 31 maggio 1984, in RDI priv. proc., 1986, p. 114.

[38]) Cass., 4 marzo 1988, n. 2265, in Mass. Foro it., 1988.

[39]) G. Coscia, Condizione di reciprocità e diritto internazionale privato, in RDI priv. proc., 2001, pp. 557-558. 

[40]) Sull’azione di surroga, si vedano: Cass. civ., 29 gennaio 1976, n. 279, in Foro it., 1976, I, p. 1264; Trib. Pordenone, 15 dicembre 1978, in Riv. circ. e trasp., 1980, p. 337; App. Trieste, 18 novembre 1981, in Giur. merito, 1983, I, p. 375; Trib. Roma, 8 maggio 1986, in Assicurazioni, 1987, I, 2, p. 37; Trib. Roma, 23 settembre 1991, in Riv. giuridica circolaz. e trasp., 1992, p. 321.

[41]) Anche una sentenza del T.a.r. di Brescia (2 marzo 2005) conferma tale orientamento. Si è dichiarato ammissibile il ricorso di un extra-comunitario a cui è stata negata la possibilità di concorrere alla graduatoria per ottenere un “alloggio erp” (edilizia pubblica residenziale) in virtù di un regolamento regionale che richiedeva, tra i requisiti necessari per concorrere a tale assegnazione, la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione europea, o, per gli stranieri: a) la condizione di reciprocità: cioè la conditio sine qua non che il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali (tra lo Stato di provenienza dell’interessato e lo Stato di accoglienza); b) il possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno. Requisiti cumulativi (permesso/carta di soggiorno, condizione di reciprocità) non ritenuti indispensabili per l’organo amministrativo adito, in quanto, come si precisa, il possesso di uno dei due documenti, non rende più necessaria la dimostrazione della condizione di reciprocità.   

[42]) Trib. Roma, 30 agosto 1989, in Giur. it., 1990, I, 2, p. 735; App. Roma, 15 giugno 1993. Da ultimo l’ordinanza del T.a.r. Lombardia (25 febbraio 2005, n. 264, in Dir. imm. citt., 2005, n. 1, p. 130 che ha accolto il ricorso contro una delibera della giunta comunale che richiedeva la condizione di reciprocità per l’assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale, svuotando la potenza esclusiva delle regioni in materia di edilizia residenziale attribuita dall’art. 117, comma 4°, cost.

[43]) Pret. Verona, 30 maggio 1994, in Arch. locazioni, 1994, p. 622. 

[44]) contra, P. Mengozzi, La condizione di reciprocità e il diritto internazionale privato, in RDI priv. proc., 1994, pp. 487-488) il quale ricorda che la Procura generale di Palermo, con una circolare del 14 aprile 1987, invitava i “Consigli notarili a comunicare ai notai che essi, in occasione di acquisti immobiliari a favore di soggetti o enti stranieri, devono richiedere alle parti la necessaria documentazione attestante il darsi del requisito della reciprocità, la cui sussistenza esclude l’invalidità dell’acquisto”. 

[45]) La Corte di Appello di Trieste (con sentenza 19 febbraio 1983, in Foro pad., 1983, p. 437) ha riconosciuto ad uno straniero il risarcimento dei danni morali anche in mancanza di reciprocità.

[46]) G. Campeis, A. De Pauli, Il diritto internazionale della circolazione stradale, Giuffrè, 1997, p.402; g. molfese, Godimento del diritto, cit., p. 1164. Si sostiene altresì che potrebbe trovarsi un fondamento costituzionale a favore degli stranieri per il risarcimento dei danni patrimoniali «che derivano da una limitazione nella possibilità di esplicare la propria libertà di iniziativa economica o di esercitare una qualunque attività lavorativa» mediante il combinato disposto degli artt. 4, 32, 41, cost. (C. Corsi, Risarcimento del danno e condizione di reciprocità, in Dir. imm. citt., 2006, n. 1, p. 76.  

[47]) Cass. civ., 26 maggio 1980, n. 3445, cit.; Trib. Roma 29 gennaio 1993, in Riv. giur. circ. trasp., 1993, p. 558; Trib. Roma, 8 novembre 1993, n. 2546, in Nuovo dir., 1994, p. 1155; Trib. Udine, 27 novembre 1983, in Dir. prat. assicur., 1985, p. 329; Trib. Siena, 9 febbraio 1993, in Arch. giur. circ. sin. strad., 1993, p. 627; Trib. Roma, 23 marzo 1996, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, p. 785; App. Milano, 22 giugno 1999, in RDI priv. proc., 2000, p. 1093; Giud. Pace Catania, 21 dicembre 1999, in Arch. circolaz., 2000, p. 329; Trib. Catania, 13 giugno 2005, n. 1807, in Eur. dir. priv., 2006, n. 1, p. 375. Contra, Trib. Parma, 28 luglio 1998, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1999, p. 541. Trib. Padova, 5 luglio 2000, in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, p. 660. 

[48]) App. Trieste, 19 febbraio 1983, cit., App. Roma, 22 febbraio 1989, cit., Cass. civ., 28 novembre 1996, n. 10606, in Resp. civ. e prev., 1997, p. 393. Da ultimo Trib. Catania, 13 giugno 2005, n. 1807, in Eur. dir. priv., 2006, n. 1, p. 375: «Anche il cittadino straniero, senza necessità di alcuna verifica della condizione di reciprocità, ha diritto al risarcirmento dei danni conseguenti alla lesione della sua integrità personale – fra i quali rientrano certamente, oltre al c.d. danno biologico, i danni morali e non patrimoniali in genere e quelli patrimoniali – e quelli alla sua proprietà». L’estensione da parte del giudice in questione del diritto di proprietà quale diritto inviolabile per chiunque è opportunamente criticata nella nota a sentenza (G. Pisciotta, La tutela dei diritti civili dello straniero e la condizione di reciprocità, in Eur. dir. priv., 2006, n. 1, p. 386): «Il passaggio è a nostro avviso un po’ azzardato, essendo agevole obiettare prima facie l’irrintracciabilità nel caso del “diritto sui propri beni” di un nesso forte con la persona e la sua tutela analogo a quello esibito dal diritto alla salute (art. 32 cost.) e la soddisfazione dei suoi bisogni esistenziali (del lavoratore e della famiglia art. 36 cost.)».

[49]) Trib. Vicenza 27 aprile 2000, in RDI priv. proc., 2001, p. 130. Trib. Monza, 1° luglio 2003, in Giur. milanese, 2003, p. 422.

[50]) Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 37, in Foro it., 1994, I, p. 1326; Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Foro it., 1994, I, p. 3297. 

[51]) Nelle prime pronunce giurisprudenziali si sottopone il diritto di azione dello straniero alla condizione di reciprocità (Cass. civ., 2 marzo 1951, n. 514, in Giur. compl. cass. civ., 1951, p. 227; App. Trieste, 27 luglio 1959, in Riv. dir. int., 1962, p. 140; Trib. Napoli, 2 maggio 1961, in Foro it., 1961, I, p. 41; App. Napoli, 26 marzo 1963, in RDI, 1964, p. 494; App. Caltanisetta, 31 ottobre 1962, in RDI, 1964, p. 225).   

[52]) Si rinvia a G. Campeis, A. De Pauli, Il diritto internazionale della circolazione stradale, Giuffrè, 1997, pp. 343-412). In giurisprudenza: Cass. civ., 1° marzo 1984, n. 1442, in Mass. Giust. civ., 1984; Cass. civ., Sez. Un., 11 aprile 1981, n. 2112, in Rep. Giust. civ., 1981 voce “Giurisdizione civile”, n. 444; App. Torino, 4 giugno 1984, in RDI priv. proc., 1984, p. 586; Cass. civ., 7 giugno 1990, n. 5454, in Foro it., 1991, I, p. 172.

[53]) App. Milano, 8 maggio 1953, in Mon trib., 1953, p. 279; Cass. civ., 23 dicembre 1955, n. 3932, in Giur. it., 1956, I, p. 478; Cass. civ. Sez. Un., 28 giugno 1966, n. 1680, in Giust. civ., 1966, I, p. 1909; Cass. civ., 28 marzo 1972, n. 992; in RDI priv. proc. 1972, p. 850; Pret. Salò, 1° aprile 1981, in Arch. civ., 1981, p. 1013; Cass. civ., Sez. Un., 3 febbraio 1986, n. 669, in Foro it., 1986, I, p. 2830; Cass. civ., 21 novembre 1986, n. 6836, in Giust. civ., 1987, I, p. 322; Cass. civ., 26 novembre 1987, n. 8764, in Mass. Giust. civ., 1987; Cass. civ., Sez. Un., 6 agosto 1990, n. 7935, in Mass., 1990; Cass. civ., Sez. Un., 3 febbraio 1993, n. 1309, in Mass. 1993; Cass. civ., 4 maggio 2000, n. 5583, in Mass., 2000; Cass. civ., 1° agosto 2000, n. 10026, in Arch. circolaz., 2000, p. 745.

 

[54]) Così S.M Carbone e P. Ivaldi, Lezioni di diritto internazionale privato, Cedam, 2000, p. 38 «L’art. 16 disp. prel. cod. civ. prende in considerazione il diritto straniero al fine di determinare quella “reciprocità” di trattamento in presenza della quale soltanto lo straniero può giovarsi in Italia dei “diritti civili” riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento italiano. […] Il giudice italiano, pertanto, non dovrà darsi carico d’ufficio dell’accertamento del contenuto del diritto straniero, né dovrà tener conto della propria personale conoscenza al riguardo. Per converso, chi ne ha interesse dovrà dimostrare che l’ordinamento straniero non pone discriminazioni a danno dei cittadini italiani, fornendo una prova di cui, peraltro, non è chiara la reale estensione».

 

[55]) Di contrario avviso, P. Mengozzi, Il diritto internazionale, op. cit., p. 66: «il principio di cui al predetto art. 14 [della l. n. 218/95 secondo cui “l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice”]» opera, «oltre che con riferimento al richiamo del diritto straniero compiuto da ciascuna norma di rinvio contenuta nella L. 218/95, con riferimento a quello necessario per far funzionare l’art. 16 d.s.l. in g.».

 

[56]) Cass. civ., 1° marzo 1984, n. 1442, in Mass. Giust. civ., 1984, p. 4;; Trib. Roma 20 giugno 1986, in Dir. e prat. ass., 1987, p. 618; Trib. Milano, 31 luglio 1989, in Giur. merito, 1991, p. 312; Trib. Roma, 30 agosto 1989, in RDI priv. proc., 1989, p. 425; Trib. Genova, 26 settembre 1989, in RDI priv. proc., 1991, p. 122; Cass. civ., 23 gennaio 1990, n. 362, in Giur. it., 1990, I, 1, p. 1260; Trib. Tolmezzo, 25 febbraio 1991, in RDI priv. proc., 1992, p. 120; Cass. civ., 10 febbraio 1993, n. 1681, in Giur. civ. comm., 1993, I, p. 644; Cass. civ., 20 dicembre 1995, n. 12978, in Nuova giur. civ., 1996, I . p. 375; Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 1999, in Arch. circolaz., 1999, p. 713; Trib. Vicenza, 27 aprile 2000, in RDI priv. proc., 2001, p. 130; Cass. civ., 28 aprile 1990, n. 3599, in RDI priv. proc., 1992, p. 750; Cass. civ., 15 giugno 2000, n. 8171, in Foro it., 2000, I, p. 3525; Cass. civ., 7 agosto 2000, n. 10360, in Foro it., 2001, I, p. 136.

 

[57]) Trib. Genova, 13 luglio 1966, in Giur. civ. comm., 1966, p. 857. contra, Ord. T.a.r. Brescia, 25 febbraio 2005, n. 264, secondo cui il cittadino straniero, legalmente soggiornante in Italia, gode degli stessi diritti civili ed economici riconosciuti ai cittadini italiani, indipendentemente dall’avveramento della condizione di reciprocità.

 

[58]) Sussiste la condizione di reciprocità, relativamente alla costituzione di società o alla partecipazione a società: 1) con l’Albania; 2) con l’Algeria limitatamente alle società per azioni; 3) con l’Angola; 4) con le Antille Olandesi; 5) con l’Arabia Saudita; 6) con l’Argentina; 7) con l’ Armenia; 8) con l’Australia; 9) con le Bahamas purché la persona giuridica non abbia interessi in proprietà immobiliari situate in Italia, salvo che mediante la detenzione di leasing di proprietà per uso ufficio; 10) con il Bangladesh; 11) con il Belize; 12) con il Benin; 13) con il Belarus; 14) con la Bolivia; 15) con la Bosnia ed Erzegovina; 16) con il Brasile solo se i conferimenti provengono dall’estero; 17) con la Bulgaria; 18) con il Burkina Faso; 19) con il Burundi; 20) con il Camerun; 21) con il Canada in tutti i settori economici ad eccezione di quello finanziario dove la legge prevede limiti alla proprietà azionaria straniera. Le cariche sociali, tuttavia, possono essere ricoperte da stranieri che non devono detenere la maggioranza nel Consiglio di Amministrazione; 22) con il Capo Verde; 23) con la Repubblica Ceca; 24) con il Cile; 25) con Cipro se sussiste una partecipazione di capitale straniero fino al 100% in tutti i settori, tranne che in quello bancario dove è consentita una partecipazione straniera sino al 50%; 26) con la Colombia relativamente: a) agli istituti finanziari con una partecipazione straniera non superiore al 10%; b) alle cariche sociali; 27) con la Repubblica del Congo; 28) con la Repubblica Democratica del Congo per quanto concerne le cariche sociali, salvo l’obbligo di residenza per l’Amministratore Unico e l’Amministratore Delegato; 29) con la Corea del Sud; 30) con la Costa d’Avorio; 31) con il Costa Rica; 32) con la Croazia; 33) con la Repubblica Dominicana se vi è una partecipazione di capitale straniero fino al 100% in tutti i settori tranne che in quello turistico, finanziario ed agricolo, dove è ammessa una partecipazione straniera non superiore al 49%; 34) con l’Ecuador; 35) con l’Egitto: a) nei settori dell’industria, agricoltura, edilizia ed ingegneria, trasporti, assicurazioni e transazioni di titoli in borsa e nel settore alberghiero. In tali settori è possibile costituire società con partecipazione di capitale estero fino al 100%, così come è possibile assumere, in seno ad esse, tutte le cariche amministrative. La partecipazione di uno straniero ad una società locale non dà diritto al permesso di soggiorno nel Paese sempre che questi non ricopra nella società una carica che richieda la sua presenza; b) nei settori commerciali con una partecipazione straniera non superiore al 49%. In tali settori le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini egiziani che non possono, comunque, detenere la maggioranza del Consiglio di amministrazione, né ricoprire la carica di Direttore generale; c) gli uffici di rappresentanza di società estere non possono esercitare attività commerciali, né stipulare contratti commerciali, ma si devono limitare allo sviluppo di ricerche di mercato a favore delle società minori; 36) con El Salvador; 37) con gli Emirati Arabi Uniti: a) solo se in associazione con partners locali che detengano la maggioranza del capitale sociale; b) per l’assunzione della carica di Amministratore Unico, Membro del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Delegato da parte di una persona fisica straniera; 38) con l’Estonia; 39) con le Filippine se vi è un apporto non superiore al 40% nei settori commerciale, artigianale e di servizi; 40) con il Gabon; 41) con la Georgia; 42) con il Ghana; 43) con la Giamaica; 44) con il Giappone; 45) con la Giordania relativamente alle società di persone e/o di capitali, all’assunzione di cariche sociali, e ad eccezione di alcune società (appalti di costruzioni, commercio e servizi commerciali, settore minerario) in cui allo straniero è consentita una partecipazione di capitale non superiore al 50%; 46) con il Guatemala con l’unica limitazione che nelle società per azioni i componenti del Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico, se stranieri, siano residenti in Italia; 47) con Haiti; 48) con l’Honduras; 49) con Hong Kong; 50) con l’India: a) con una partecipazione di capitale straniero fino al 100%, nelle società la cui produzione sia totalmente destinata all’esportazione; b) con un apporto non superiore al 51%, in società la cui produzione non sia totalmente destinata all’esportazione; c) per quanto riguarda l’assunzione di cariche sociali; 51) con l’Indonesia limitatamente alla Joint-venture, e nella quale è altresì consentita l’assunzione di cariche sociali da parte dello straniero; 52) con l’Iran limitatamente: a) alla Joint-venture, nella quale è possibile una partecipazione di capitale straniero non superiore al 49%; b) all’assunzione delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle s.r.l., sempre che nello Statuto della società sia prevista l’elezione di terzi; c) all’assunzione delle cariche di membro del Consiglio Amministrativo nelle S.p.A., subordinatamente al possesso di azioni nella stessa società; 53) con Israele (compresi i territori amministrati dall’Autorità Palestinese); 54) con l’Isola di Man; 55) con le Isole Vergini Britanniche; 56) con le Isole del Canale o Normanne; 57) con la Repubblica Federale di Jugoslavia; 58) con il Kazakistan; 59) con il Kenia per l’assunzione delle cariche sociali tranne che per quella di Amministratore Delegato; 60) con il Kuwait relativamente alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed in accomandita per azioni purché tali società non operino nei settori bancario, assicurativo e di investimento e purché alle stesse partecipi un partner italiano che detenga almeno il 51% del capitale; 61) con il Laos specialmente per l’assunzione delle cariche di Amministratore Unico, di membro del C.d.A. e di Amministratore Delegato; 62) con la Lettonia; 63) con il Libano in virtù dell’Accordo sottoscritto tra l’Italia e il Libano (a Beirut il 7 novembre 1997) sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti (e attuato in Italia con legge 28 ottobre 1999, n. 431); 64) con la Liberia limitatamente all’assunzione, all’interno di società italiane, delle cariche di Amministratore Unico, membro del C.d.A. o Amministratore Delegato; 65) con la Lituania; 66) con la Macedonia; 67) con il Madagascar: a) anche per quanto concerne le cariche sociali, ma a condizione che la società stessa non sia titolare di beni immobili; b) con una partecipazione straniera non superiore al 49%, qualora la società stessa sia titolare di beni immobili. Tale limite del 49% andrà altresì osservato per quanto concerne le cariche sociali; 68) con la Malaysia: a) con una partecipazione di capitale straniero che può anche arrivare al 100%, in tutti i settori tranne che nelle piccole e medie imprese che si occupano di “imballaggio di carta e plastica, componenti di riempimento di pre-formati in plastica, timbratura e placcatura, finimenti metallici, stampaggio e corazzatura in acciaio”, nelle quali il capitale straniero non potrà eccedere il 70%; b) per l’assunzione delle cariche sociali a condizione che almeno due membri del Consiglio d’Amministrazione siano residenti in Italia; 69) con Mali; 70) con Malta con la sola eccezione di alcune attività (commercio all’ingrosso ed al dettaglio, immobiliare, agenzie di viaggio); 71) con il Marocco; 72) con le Isole Mauritius; 73) con il Messico; 74) con la Moldova; 75) con il Principato di Monaco specialmente per l’assunzione delle cariche sociali con la sola eccezione della carica di Amministratore Delegato (o figura equivalente) per la quale è richiesto il requisito della residenza; 76) con il Myanmar: a) nei settori dell’industria, della manifattura, dell’edilizia, del commercio, dei servizi, nelle attività alberghiere e nel turismo; b) relativamente al Joint-venture a condizione, però, che il conferimento dell’investitore straniero sia di almeno il 35% del capitale in azioni ordinarie; 77) con il Nicaragua; 78) con la Nigeria; 79) con la Nuova Zelanda; 80) con il Pakistan: a) nel settore industriale, manifatturiero, immobiliare, turistico, agricolo e zootecnico; b) nel settore sociale e delle infrastrutture a condizione che il conferimento straniero sia non inferiore al controvalore in euro di $ 300.000; c) nel settore dei servizi (commercio, trasporti – compresi magazzinaggio e attività di noleggio – noleggio di macchinari) con una partecipazione straniera non superiore al 60% del capitale ed a condizione che il conferimento straniero non sia inferiore al controvalore in euro di $ 300.000; c) per l’assunzione delle cariche sociali di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato; 81) con Palau; 82) con Panama fatta eccezione per quelle società che si dedicano ad attività relative all’esercizio di ristoranti, bar, pensioni, locali notturni, stazioni di servizio, società di trasporti nazionali, agenzie di commercio e distribuzione al dettaglio; 83) con il Paraguay; 84) con il Perù; 85) con la Polonia; 86) con la Romania; 87) con la Russia; 88) con il Saipan e il Guam; 89) con San Marino; 90) con il Senegal: a) purché nelle società di import/export il capitale detenuto dal cittadino straniero non superi il 49%; b) purché non si tratti di società finalizzate all’esercizio di attività di “bar-ristorante”; 91) con le Seychelles purché la società stessa non abbia interessi o proprietà immobiliari; 92) con Singapore. Tuttavia, per quanto concerne le cariche sociali, si richiede che almeno un membro del Consiglio d’Amministrazione abbia residenza stabile in Italia; 93) con la Siria: a) per le società di persone; b) per le società di capitali con una partecipazione di capitale straniero non superiore al 49%; 94) con la Repubblica Slovacca; 95) con la Slovenia; 96) con la Somalia; 97) con lo Sri Lanka relativamente alle s.r.l., alle S.p.A. nelle quali è anche possibile rivestire cariche sociali; 98) con ST. Kitts and Nevis; 99) con gli Stati Uniti d’America; 100) con il Sud Africa; 101) con il Sudan; 102) con la Svizzera: a) per le società per azioni e quindi per l’assunzione della carica di Consigliere del C.d.A., purché la maggioranza dei consiglieri sia di cittadinanza italiana, salvo il caso di società il cui scopo consista nella partecipazione ad altre imprese (Holding); b) per la s.r.l. e nella quale non sono previste limitazioni per l’assunzione delle cariche sociali, purché uno degli amministratori sia domiciliato in Italia; c) per la società in nome collettivo purché almeno uno dei soci risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci residenti, la rappresentanza della società; d) per la società in accomandita semplice purché almeno uno dei soci accomandatari risieda in Italia ed abbia, individualmente o congiuntamente agli altri soci accomandatari residenti, la rappresentanza della società; 103) con la Thailandia relativamente: a) al blocco di settori di cui non si è verificata la condizione di reciprocità; b) alle cariche sociali; 104) con il Togo; 105) con la Tunisia relativamente: a) alle società totalmente esportatrici dove è possibile costituire società con partecipazione di capitale straniero fino al 100%; b) alle società che operano sul mercato locale nei settori industriale, agricolo e turistico. In tali settori è possibile che lo straniero detenga il 100% del capitale, fatta eccezione le Agenzie di viaggio ove la partecipazione straniera non può superare il 50%; c) ai settori del commercio e dei servizi con una partecipazione straniera non superiore al 50% del capitale sociale. Per quanto concerne gli organi societari non c’è alcuna limitazione per le imprese totalmente esportatrici. Per quelle che operano sul mercato locale è consentita l’assunzione delle cariche di Amministratore delegato o Presidente del Consiglio d’Amministrazione; 106) con la Turchia per: a) le cariche sociali; b) i non residenti, con l’obbligo di apportare un conferimento non inferiore al controvalore in lire di US$ 50.000, sempre che si tratti di un solo socio straniero non residente. Se i soci stranieri non residenti sono più di uno l’ammontare della loro partecipazione nell’intero capitale potrà essere stabilito liberamente; 107) con l’Ucraina; 108) con l’Uganda; 109) con l’Ungheria; 110) con l’Uruguay; 111) con l’Uzbekistan; 112) con il Venezuela. Le cariche sociali possono essere ricoperte da cittadini stranieri sempre che vi sia una pur minima partecipazione straniera nel pacchetto azionario della società. Il numero delle cariche sociali riservate agli stranieri dovrà essere proporzionale alla percentuale di partecipazione stessa; 113) con lo Yemen; 114) con lo Zambia. Per quanto concerne le cariche sociali è necessario che almeno la metà degli amministratori sia residente.                             

Non sussiste la condizione di reciprocità: 1) con la Cina; 2) con la Colombia relativamente ai servizi pubblici, ai settori di trattamento dei rifiuti tossici e risorse naturali non rinnovabili; 3) con Cuba; 4) con l’Ecuador limitatamente all’assunzione delle cariche sociali; 5) con gli Emirati Arabi Uniti per l’assunzione della carica di Amministratore Unico, Membro del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Delegato da parte di una persona giuridica straniera; 6) con l’Eritrea; 7) con l’Etiopia; 8) con le Filippine limitatamente all’assunzione di cariche sociali e al di fuori dei settori commerciale, artigianale e dei servizi; 9) con la Guinea; 10) con l’India nei settori del carbone e degli olii minerali, e nelle varie attività minerarie; 11) con l’Iraq; 12) con il Kuwait limitatamente alle S.p.A.; 13) con la Libia; 14) con il Mozambico; 15) con la Siria limitatamente alle agenzie di commercio; 16) con la Repubblica Slovacca limitatamente all’assunzione di cariche sociali; 17) con lo Sri Lanka limitatamente alle società di persone; 18) con la Svizzera: a) limitatamente all’assunzione della carica di Amministratore Unico in una società di capitali; b) alla società semplice; 19) con la Tanzania; 20) con la Thailandia per le seguenti attività: a) attività agricole (agricoltura, giardinaggio, silvicoltura, allevamento di bestiame, pesca); b) attività commerciali (commercio interno di prodotti agricoli locali, commercio di beni immobili, vendita di oggetti di antiquariato o di oggetti d’arte); c) attività industriali ed artigianali (lavorazione di riso e legno, lavorazione e tessitura della sete, produzione di farina di riso, zucchero, bevande con o senza alcool, ghiaccio e lavorazioni a freddo, prodotti farmaceutici, prodotti d’oro, argento, niello o bronzo, produzione di legno intagliato o di derivati del legno, oggetti laccati, calce, cemento e derivati, abbigliamento e calzature); d) attività terziarie (architettura, stampa, pubblicazione di quotidiani, contabilità, pubblicità, mediazione od agenzia, aste, parrucchieri, estetisti, agenzie turistiche, attività alberghiere ad eccezione della gestione alberghiera, fotografia, compresi lo sviluppo e la stampa, lavanderie, sartorie e confezione, trasporto via terra, acqua o aria; 21) con il Vietnam.                       

[59]) Trib. Roma, 8 giugno 1989, in Temi romana, 1990, p. 180.

[60]) App. Venezia, 23 maggio 1975, in RDI, 1975, p. 565; Trib. Milano, 31 marzo 1977, in Giur. comm., 1978, III, p. 122; Trib. Milano, 11 gennaio 1979, in RDI, 1980, p. 523.

[61]) App. Milano, 25 febbraio 1981, in Vita not., 1981, p. 672; Cass. civ., 21 gennaio 1985, n. 198, in Mass., 1985; Cass. civ., 20 maggio 1985, n. 3089, in Giust. civ., 1985, I, p. 2194; App. Milano 21 febbraio 1989, in Giur. it., 1989, I, 2, p. 542; Cass. civ., 15 febbraio 1993, n. 1853, in Giur. it., 1993, I, 1, p. 1661; Cass. civ., 16 novembre 2000, n. 14870, in Mass., 2000.

[61]) Trib. Roma, 8 giugno 1989, in Temi romana, 1990, p. 180.

[61]) App. Venezia, 23 maggio 1975, in RDI, 1975, p. 565; Trib. Milano, 31 marzo 1977, in Giur. comm., 1978, III, p. 122; Trib. Milano, 11 gennaio 1979, in RDI, 1980, p. 523.

[61]) App. Milano, 25 febbraio 1981, in Vita not., 1981, p. 672; Cass. civ., 21 gennaio 1985, n. 198, in Mass., 1985; Cass. civ., 20 maggio 1985, n. 3089, in Giust. civ., 1985, I, p. 2194; App. Milano 21 febbraio 1989, in Giur. it., 1989, I, 2, p. 542; Cass. civ., 15 febbraio 1993, n. 1853, in Giur. it., 1993, I, 1, p.

[62]) Cass. civ., 28 luglio 1977, n. 3352, in Giur. it., 1978, I, 1, p. 2002.

[63]) App. Milano, 20 giugno 1980, in Arch. civ., 1980, p. 928; Cass. civ., 21 gennaio 1985, n. 198, in Giust. civ. Mass., 1985, fasc., 1; Cass. civ., 20 maggio 1985, n. 3089, in Foro it., 1986, I, p. 744; Cass. civ., 15 febbraio 1993, n. 1853, in Foro it., 1993, I, p. 2535; Cass. civ., 16 novembre 2000, n. 14870, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 2531.

[64]) Cass. civ., 10 aprile 1978, n. 1659, in Riv. dott. comm., 1979, p. 717 ; Cass. civ., 14 aprile 1980, n. 2414, in Giur. comm., 1981, II, p. 424.

[65]) Dalla scheda informativa del Ministero degli esteri, relativamente alla condizione di reciprocità per l’acquisto di beni immobili da parte di persone giuridiche straniere, risulta che sussiste una reciprocità: a) con le persone giuridiche della Bulgaria (in caso di eredità testamentaria e con esclusione dei terreni); b) con le persone giuridiche della Repubblica Ceca che abbiano (almeno) una sede in Italia; c) con le persone giuridiche dell’Ecuador che abbiano (almeno) una sede in Italia; d) con l’Egitto per le persone giuridiche limitatamente all’acquisto di due unità immobiliari da destinarsi ad uso abitativo. La superficie di ciascuno dei beni non potrà eccedere i 4.000 metri quadri. Rimangono esclusi da tale possibilità i beni considerati monumenti storici; e) con la Repubblica Federale di Jugoslavia anche per l’acquisto di beni immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica, da parte di una persona giuridica che svolga un’attività economica in Italia; f) con la Macedonia limitatamente alla persona giuridica che svolga attività economica in Italia; g) con la Svizzera per le persone giuridiche straniere limitatamente agli immobili da adibire a sede o stabilimento dell’impresa (principale o secondaria) od a fini produttivi esclusivamente attinenti all’attività economica svolta; h) con la Thailandia relativamente alle persone giuridiche straniere con almeno una sede in Italia e limitatamente all’acquisto di appartamenti in condominio e a condizione che la proprietà dello straniero non superi il 40% della superficie totale del condominio.

[66]) Esempio: l’art. 31, comma 2, della legge 218/95 prevedere che la “separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana”.

[67]) Già a suo tempo P. Barile (Il soggetto privato nella costituzione italiana, Cedam, 1953, p. 57) aveva avanzato la tesi secondo cui, prevedendo l’art. 10, comma 2, cost., che la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero dovesse risultare conforme alle norme ed ai trattati internazionali, riteneva che ciò avesse determinato la scomparsa della condizione di reciprocità. Sulla stessa linea di opinione, A. Cassese, Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, art. 1-12, 1975, p. 512; A. La Pergola, Costituzione e adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale, Giuffré, 1961, p. 325, nota 74. B. Nascimbene, Lavoro autonomo, reciprocità e diritti civili: i problemi non risolti dalla nuova legge sull’immigrazione, in Gazz. giur., 1998, p. 1, sostiene una «abrogazione in via interpretativa» dell’art. 16 delle preleggi. M. Mirando, Extracomunitari: la disciplina del lavoro autonomo e i rapporti sociali, in Dir. rel. ind., 2001, n. 4, p. 493, secondo cui i «rari e disordinati» richiami alla condizione di reciprocità effettuati dalla legge Bossi-Fini non consentono, in mancanza di un diretto rinvio, di affermarne l’operatività in materia di lavoro autonomo; al contrario sembra che il legislatore abbia inteso «confinare l’applicabilità della reciprocità ai margini del sistema di disciplina», pena il rischio di discriminare lo straniero che chieda di entrare nel nostro paese rispetto a quello già regolarmente soggiornante in Italia.

[68]) Ci si riferisce, ad esempio: a) alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; b) alla legge 4 agosto 1955, n. 848 (in Gazz. Uff., 24 settembre 1955, n. 221) che ratifica la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo sottoscritta a Roma il 4 novembre del 1950; c) alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 (in Suppl.Ord. Gazz. Uff., 7 dicembre 1977, n. 333) che ratifica il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici firmato a New York nel 1966; d) alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 (in Suppl. Ord. Gazz. Uff., 23 dicembre 1975, n. 337)che ratifica la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale aperta alla firma a Nex York il 7 marzo 1966. Secondo alcuni, il riconoscimento e la garanzia di diritti e libertà fondamentali della persona umana (riconosciuti nelle normative internazionali e dalle norme comunitarie) – che verrebbe a ridimensionare la discrezionalità dei Paesi (e quindi dello Stato italiano) nel trattamento delle persone soggette alla loro giurisdizione, sia cittadini o stranieri, ovvero clandestini proprio in virtù dell’art. 2, comma 2° cost. Così, G. Pisciotta, La tutela dei diritti civili, cit., pp. 387 «I giudici che si troveranno ad affrontare il tema dell’applicabilità dell’art. 16 delle preleggi allo straniero “clandestino” ovvero “non in regola con il soggiorno” infatti, dovranno fare applicazione della regola che riconosce i diritti fondamentali agli stranieri “comunque presenti alla frontiera” ad opera dell’art. 2, co. 1 del t.u. in materia di immigrazione e dovranno utilizzare, al fine di rintracciare una identificazione di siffatti diritti, un approccio aperto che tenga conto dei principi internazionali generalmente riconosciuti ma anche un intreccio di norme interne (come l’art. 2 cost.) e di fonte internazionale (non ultime, le norme comunitarie)». «Proprio per effetto dell’operatività del rinvio alle fonti internazionali risultano riconosciuti come fondamentali anche i diritti sociali, culturali, civili e politici e i diritti economici e tra questi questi ultimi espressamente il diritto ad un’equa retribuzione del lavoro e della salute». Ciò fa paio con una sentenza della Corte costituzionale (2 dicembre 2005, n. 252 TROVA) secondo cui «il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva, comunque, la garanzia di un nucleo irrinunciabile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto. Questo nucleo irriducibile di tutela della salute quale diritto della persona deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso. Pertanto, anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri indicati dall’art. 35, co. 3 (del d.lgs 286/98), trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto, in linea generale, dall’art. 2 dello stesso d.lgs. 286/1998».

[69]) L. Saporito, La condizione giuridica dell’immigrato extracomunitario: divieto di discriminazione e parità di trattamento, in Eur. dir. priv., 2004, n. 3, pp. 1248-1253.

[70]) In particolare: a) l’art. 2 della costituzione il quale, prevedendo che i diritti naturali dell’uomo costituiscono un limite assoluto che lo Stato (italiano) s’impegna a rispettare in ogni sua manifestazione, offre agli stranieri delle garanzie statali sul rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo che, per il disposto costituzionale, non possono essere violati con l’esercizio del potere legislativo; b) l’art. 24 cost. il quale, nel formulare che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” fa sì che gli stranieri, al pari dei cittadini, non siano soggetti all’obbligo di prestare cauzione in caso di soccombenza nel processo, e che beneficino del gratuito patrocinio (artt. 14-15 r.d. 30 dicembre 1933 n. 3282) nonché, dell’assistenza di un interprete per esporre i fatti e fare dichiarazioni o deposizioni nella lingua italiana a chi non la conosce (artt. 122 cod. proc. civ. e 326 cod. proc. pen.); c) ai sensi degli art. 13-14 cost., la tutela dell’inviolabilità personale e domiciliare; d) ai sensi degli artt. 17-18 cost., la libertà di riunione ed associazione; e) ai sensi degli artt. 19-21, la libertà di pensiero nelle sue varie forme ed estrinsecazioni, quali la libertà di professione religiosa e quella di stampa; f) ai sensi degli artt. 25 e 27 cost., il diritto di godere delle essenziali garanzie della giurisdizione; g) ai sensi dell’art. 33 cost., della libertà di ricerca scientifica, di insegnamento e di espressione artistica; g) ai sensi dell’art. 39 cost., della libertà sindacale intesa nel duplice senso di aderire ai sindacati (costituiti dai cittadini) e di costituirli; h) ai sensi dell’art. 23 cost., di beneficiare del divieto di subire le imposizioni personali e patrimoniali; i) ai sensi dell’art. 32 cap. cost., di essere sottoposto a trattamenti sanitari se non in base alla legge compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

[71]) Le attività precluse agli stranieri in modo esplicito e diretto, sono: a) la professione di notaio; b) l’attività di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari; c) l’attività diretta ad eseguire investigazioni o ricerche o intesa a raccogliere informazioni per conto di privati; c) le attività precluse in quanto il loro esercizio è subordinato all’iscrizione in albi o elenchi e riservato ai soli cittadini italiani (agenti di cambio e loro rappresentanti, avvocati e procuratori, revisore ufficiale dei conti) salvo che non si deroghi con accordi di reciprocità tra Stati o con normative comunitarie.

Le attività che incidono notevolmente sugli interessi generali della collettività sono regolate nel modo seguente: a) per le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini si prevede l’obbligo di un permesso che, se rilasciato dal Governo italiano se il Ministero degli esteri riconosca a detto Paese, ai sensi dell’art. 16 disp. prel. cod. civ., la qualità di Stato che assicura la reciprocità; b) per l’installazione, la gestione e l’esercizio di distributori e depositi di oli minerali, lubrificanti per uso di autotrazione, si conferma analogamente il controllo dello Stato su fonti energetiche e servizi ritenuti di pubblica utilità, assoggettando le varie attività ad atti della P.A. (autorizzazioni, concessioni, licenze, rilasciate previa verifica dei requisiti richiesti, fra i quali, la cittadinanza o la nazionalità per le persone giuridiche); c) per le società fiduciarie e di revisione operanti nel nostro paese mediante “succursali o stabile rappresentanza”, autorizzate dal Ministro dell’Industria commercio e artigianato di concerto con quello di grazia e giustizia, si dispone che i consigli di amministrazione siano composti per due terzi, almeno, da cittadini italiani e tali debbano essere il presidente e il consigliere delegato; c) per le banche ed imprese assicuratrici, che intendono insediare una filiale in Italia, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro del Tesoro d’intesa con quello degli esteri sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) per le imprese che esercitano attività di assicurazione privata contro i danni e sulla vita, aventi la sede legale in paesi terzi rispetto alla Comunità, il rilascio dell’autorizzazione, di competenza del Ministro dell’industria, è subordinato ad una varietà di condizioni, specificamente al rispetto, da parte dello Stato ove l’impresa ha la sede legale, del principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio nazionale, che intendano costituire, o abbiano già costituito, in tale Stato, una sede secondaria; e) ai sensi dell’art. 221 cod. nav. 1942, la pesca nel mare territoriale, è riservata ai soli cittadini e alle navi da pesca nazionali (e quindi non agli stranieri e alle navi straniere) salvo sia diversamente disposto da convenzioni internazionali ovvero, in mancanza, vi sia stata espressa autorizzazione del Presidente della Repubblica; f) ai sensi degli artt. 224 e 708 cod. nav., il cabotaggio fra i porti nazionali e il servizio marittimo degli stessi, delle rade e delle spiagge, e il cabotaggio aereo fra scali nazionali, è riservato a favore delle navi e delle imprese nazionali salvo diversamente disposto da convenzioni internazionali e, nel secondo caso, anche da decreto presidenziale per motivi d’interesse generale; g) per il trasporto marittimo, l’art. 1 della legge 3 marzo 1987 n. 69 prevede la facoltà d’introdurre limiti o, divieti, nei confronti delle compagini straniere di navigazione.

[72]) Nonostante il riconoscimento della libertà di pensiero (libertà di professione e di stampa) vigono delle leggi limitative per lo straniero; si spiega così, perché gli artt. 3-4 della legge (speciale) 8 febbraio 1948 n. 47 non consentano allo straniero, rispettivamente, di essere direttore responsabile di un giornale o periodico o, addirittura, proprietario. Nonostante il primo comma dell’art. 33 cost. riconosca allo straniero la libertà di ricerca scientifica, d’insegnamento di espressione artistica, questi deve sottostare alla legge 30 ottobre 1940 n. 1636 che impone la richiesta di autorizzazione al Ministro della Pubblica Istruzione (di concerto con quello degli esteri) per organizzare e gestire scuole od organi socio-culturali. Nonostante gli artt. 17-18 cost. attribuiscano allo straniero la libertà di riunione e di associazione, esso deve sottostare alla legge di Pubblica sicurezza (artt. 18 e ss. e 20 e ss.) e al relativo regolamento (artt. 362 e ss.) quando si rendano promotori di riunioni o di associazioni.

[73]) Una norma che secondo alcuni rappresenterebbe la base giuridica per applicare l’istituto della rappresaglia – (F. Mazziotti Celso, Questioni sulla condizione giuridica dello straniero in Italia, in Dir. e giur., 1963, p. 441) – o della ritorsione (C. Focarelli, La reciprocità nel trattamento degli stranieri in Italia, cit., p. 839) qualora un cittadino italiano venga leso di un proprio diritto all’estero.

[74]) Già il Ministero degli Affari esteri (Servizio contenzioso diplomatico e dei trattati, Ufficio I) – con nota n. 691/4813 del 17 novembre 2003 – chiarì che all’art. 16 delle preleggi si sarebbe potuto ricorrere soltanto in assenza di un accordo internazionale, tenendo conto dell’ultima parte del disposto del 1° comma del medesimo art.16 e dell’art. 10, comma 2, della Costituzione che prevede che la condizione dello straniero è regolata dalla legge secondo le norme ed i trattati internazionali.

[75]) Prevalentemente vertenti, negli ultimi anni, sull’accesso ai mutui, sugli acquisti immobiliari, sull’accesso all’edilizia popolare, sul risarcimento del danno da incidente stradale, sull’esercizio delle attività autonome e delle libere professioni, sulla costituzione e/o sulla partecipazione alle società. Nella scheda informativa pubblicata in www.esteri.it/ita4_29_73_306_258.asp si rende noto, tra le altre notizie, che, “nella redazione dell’elenco relativo alla condizione di reciprocità in materia di acquisti immobiliari non vengono fornite indicazioni in merito ai mutui ipotecari che, ove non diversamente indicato, non necessitano di una ulteriore verifica della condizione di reciprocità, essendo tali atti collegati alle operazioni di acquisto”.

 

[76]) Per gli acquisti immobiliari risulta, allo stato attuale verificata la condizione di reciprocità: 1) con l’Albania con la sola eccezione del terreno agricolo e forestale sul quale non è attribuita la piena proprietà al cittadino straniero. È altresì esclusa la possibilità per il cittadino albanese di acquistare terreni di valore archeologico, storico, artistico, giardini demaniali nonché riserve di flora e fauna e terreni di particolare valore ambientale; 2) con l’Algeria limitatamente ai beni immobili di proprietà di persone fisiche o giuridiche di diritto privato; 3) con l’Angola; 4) con le Antille olandesi; 5) con l’Argentina; 6) con l’Armenia con la sola eccezione dei terreni; 7) con le Bahamas per quanto concerne solo le persone fisiche; 8) con il Bangladesh; 9) con il Belize; 10) con la Bolivia; 11) con la Bosnia ed Erzegovina; 12) con il Brasile per quanto concerne i beni immobili urbani non soggetti a riserve. La stessa condizione potrà valere anche per gli acquisti a titolo gratuito (donazioni). Per i beni immobili rurali fino al limite massimo di cento ettari; 13) con la Bulgaria solo in caso di acquisto per successione ereditaria da parte di una persona fisica. Peraltro, nell’ipotesi in cui il bene oggetto della successione fosse un terreno (agricolo o non) si dispone che dovrebbe essere alienato entro tre anni dall’acquisizione dell’eredità; 14) con il Burkina Faso; 15) con il Camerun; 16) con il Canada per gli acquisti: a) di immobili ad uso abitativo in zona urbana; b) di terreni, non demaniali, con una superficie non superiore a 5 acri (circa 20.000 metri quadri); c) a titolo gratuito sia con atti inter vivos che mortis causa; 17) con il Capo Verde; 18) con la Repubblica CECA: a) per il coniuge straniero, anche se non residente, di cittadino italiano a condizione che l’immobile sia di proprietà comune; b) per lo straniero non residente in caso di successione ereditaria, permuta per bene di valore equivalente, acquisti per accessione; 19) con il Cile; 20) con Cipro limitatamente all’acquisto di un solo bene immobile (casa oppure terreno edificabile) da destinarsi esclusivamente ad uso abitativo. Si richiede, altresì, che il pagamento dell’immobile avvenga con capitali importati dall’estero ovvero depositati in conti in valuta estera; 21) con la Colombia; 22) con la Repubblica del Congo; 23) con la Costa d’Avorio; 24) con il Costa Rica; 25) con la Croazia solo in caso di acquisti per successione ereditaria; 26) con la Repubblica Dominicana: a) per l’acquisto di un primo immobile che non ecceda la superficie di 2.000 metri quadri; b) per acquisti successivi se effettuati da parte: – di un coniuge di un cittadino domenicano e genitore di figlio(a) nato(a) nella Repubblica Dominicana; – di banche commerciali, finanziarie o istituti di credito stranieri legalmente radicati nel Paese; – compagnie, società o associazioni costituite o stabilitesi nel Paese, ma a condizione che la quota straniera non superi il 40%; – chi acquisti per usucapione o successione ereditaria; 27) con l’Ecuador solo per la persona fisica; 28) con l’Egitto per le persone fisiche o giuridiche limitatamente all’acquisto di due unità immobiliari da destinarsi ad uso abitativo. La superficie di ciascuno dei beni non potrà eccedere i 4.000 metri quadri. Rimangono esclusi da tale possibilità i beni considerati monumenti storici; 29) con El Salvador; 30) con l’Estonia; 31) con le Filippine: a) relativamente agli appartamenti; b) limitatamente alla quota del 40% qualora dell’immobile faccia parte anche del terreno, o si tratti di ville a schiera (purché a suolo indiviso); c) relativamente al terreno in caso di successione ereditaria; 32) con il Gabon; 33) con la Georgia; 34) con il Ghana relativamente all’acquisto di un bene immobile che sia parte del capitale di una società, registrata in Italia, anche se l’acquisto è fatto con capitale straniero; 35) con la Giamaica; 36) con il Giappone; 37) con la Giordania: a) relativamente agli immobili situati su terreni urbani (o comunque su terreni sottoposti a piani regolatori) purché destinati ad uso abitativo o finalizzati all’esercizio di un’attività economica; b) in caso di successione ereditaria; 38) con il Guatemala fatta eccezione per i beni ubicati lungo la fascia territoriale di confine, per una larghezza di 15 km, e lungo la fascia litoranea, per una larghezza di 3 km; 39) con la Guinea; 40) con l’Honduras: a) senza limitazioni per quanto concerne un bene immobile situato in zone diverse dai luogi di confine, dai litorali marittimi e dalle isole; b) limitatamente ad un solo bene urbano destinato ad uso abitivo nelle zone di confine, nei litorali marittimi, nelle isole; 41) con Hong Kong; 42) con l’Iran limitatamente agli acquisti per successione ereditaria; 43) con Israele (compresi i territori amministrati dall’Autorità palestinese); 44) con l’Isola di Man; 45) con le Isole Vergini Britanniche; 46) con le Isole del Canale o Normanne; 47) con la Repubblica Federale di Jugoslavia: a) solo per l’acquisto di appartamenti o edifici residenziali, da parte di una persona fisica che non svolga attività economiche in Italia; b) anche per l’acquisto di beni immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica, da parte di una persona fisica o giuridica che svolga un’attività economica in Italia; 48) con il Kenia; 49) con la Lettonia limitatamente agli acquisti di case ed appartamenti; 50) con ilLibano in virtù dell’Accordo sottoscritto tra l’Italia e il Libano (a Beirut il 7 novembre 1997) sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti (e attuato in Italia con legge 28 ottobre 1999, n. 431); 51) con la Lituania: a) limitatamente agli acquisti immobiliari che non implichino acquisti di terreni; b) per l’acquisto di fondi se effettuato a fine di impresa; 52) con la Malaysia, 53) con il Mali; 54) con Malta, limitatamente all’acquisto di un solo bene immobile e a condizione che l’acquisto stesso sia effettuato con fondi provenienti dall’estero; 55) con il Marocco limitatamente ai beni immobili situati in perimetri urbani; 56) con il Messico; 57) con il Principato di Monaco; 58) con il Mozambico; 59) con il Nicaragua; 60) con la Nigeria; 61) con la Nuova Zelanda limitatamente all’acquisto di immobili di superficie non superiore ai cinque ettari, o di valore non superiore al controvalore in lire di $N.Z. 10 milioni; 62) con il Pakistan; 63) con Panama; 64) con il Paraguay; 65) con il Perù; 66) con la Polonia; 67) con la Romania fatta esclusione per l’acquisto di terreni agricoli; 68) con la Russia; 69) con Saipan e Guam; 70) con il Senegal;71) con Singapore limitatamente all’acquisto di edifici, o parte di edifici, da destinarsi ad uso industriale, commerciale o da adibirsi ad uffici; 72) con la Siria; 73) con la Repubblica Slovacca: a) per acquisti a titolo di eredità; b) per acquisto da parte di coniuge straniero di cittadino italiano, anche se non residente, a condizione che l’immobile sia di proprietà comune; c) per acquisto da parte di uno straniero dal proprio coniuge o dai genitori o dagli avi; d) per acquisto a titolo di permuta con bene di eguale valore del bene permutato; e) per acquisto a titolo di prelazione in caso di comunione; f) per acquisto dovuto ad accessione, qualora si tratti di costruzione realizzata su terreno proprio; 74) con la Slovenia; 75) con la Somalia; 76) con St. Kitts and Nevis; 77) con gli Stati Uniti d’America; 78) con il Sud Africa; 79) con la Svizzera:a) per le persone fisiche non residenti limitatamente all’acquisto di:- abitazioni secondarie, di vacanza ed unità di abitazione in appart-hotel, con superficie abitabile netta non superiore ai 100 metri quadri; – abitazioni secondarie e di vacanza (singole unità immobiliari, ville, fabbricati, ecc.) la cui superficie non ecceda i 1000 metri quadri; – immobili ad uso esclusivamente commerciale; b) per gli eredi legittimi negli acquisti mortis causa e per i parenti dell’alienante in linea ascendente e discendente (nonni, genitori e figli) e per il suo coniuge; c) limitatamente alle tipologie descritte al punto a) per gli acquisti a titolo di permuta; 80) con la Turchia purché il bene da acquistare sia situato in un centro abitato o purché, se si tratti di fondi rustici, la superficie non sia superiore a 30.000 metri quadri; 81) con l’Ungheria limitatamente: a) a permute; b) allo scioglimento di una comunione; c) ad una donazione da parte di donante cittadino, ma solo entro una cerchia ristretta di parentela; d) agli acquisti mortis causa; 82) con l’Uruguay; 83) con l’Uzbekistan; 84) con il Venezuela; 85) con lo Yemen purché il bene sia finalizzato ad uso abitativo. Per San Marino si prescinde dalla verifica della condizione di reciprocità in considerazione delle ridotte dimensioni dello Stato.             

Non sussiste condizione di reciprocità (sempre riguardo agli acquisti immobiliari): 1) con l’Arabia saudita; 2) con l’Australia; 3) con il Belarus; 4) con il Burundi; 5) con la Cina; 6) con la Repubblica democratica del Congo; 7) con la Corea del Sud; 8) con Cuba; 9) con gli Emirati Arabi Uniti; 10) con l’Eritrea; 11) con l’Etiopia; 12) con il Ghana limitatamente alle persone fisiche; 13) con Haiti; 14) con l’India; 15) con l’Indonesia; 16) con l’Iraq; 17) con il Kazakistan; 18) con il Kuwait; 19) con il Laos; 20) con la Lettonia, limitatamente all’acquisto di terreni; 21) con la Liberia limitatamente agli atti inter vivos o mortis causa; 22) con la Libia; 23) con la Macedonia relativamente alle persone fisiche; 24) con il Madagascar relativamente agli acquisti a titolo oneroso e/o a titolo gratuito; 25) con il Marocco limitatamente all’acquisto di terreni agricoli e in caso di acquisti per successione; 26) con le Isole Mauritius; 27) con la Moldova; 28) con il Myanmar; 29) con Palau; 30) con le Seychelles; 31) con Singapore limitatamente all’acquisto di beni fondiari; 32) con lo Sri Lanka; 33) con il Sudan; 34) con la Svizzera (relativamente ai non residenti):a) se l’acquisto dell’immobile è finalizzato ad un investimento di capitali, eccezion fatta per gli immobili ad uso commerciale; b) se si contravviene all’obbligo di mutare la destinazione d’uso del bene immobile, scopo per cui l’acquisto è precedentemente effettuato; 35) con la Tanzania; 36) con la Thailandia per l’acquisto immobiliare effettuato da una persona fisica; 37) con il Togo; 38) con la Tunisia; 39) con l’Ucraina; 40) con l’Uganda; 41) con l’Ungheria relativamente all’acquisto di terreni agricoli o sottoposti a tutela ambientale; 42) con il Vietnam; 43) con lo Zambia.                           

 

Annibale Silverio

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