La Comunicazione Elettronica Certificata (CEC-PAC): limiti e opportunità di utilizzo

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 Il 26 aprile è partita, con non poche difficoltà dovute, probabilmente, al robusto afflusso di richieste on line, la procedura per il rilascio gratuito delle caselle di Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini (CEC-PAC): rileviamo, per inciso, che tale denominazione è un singolare inedito del disciplinare di gara per la concessione del servizio, mentre le norme di riferimento (e, in particolare, il DPCM 6.5.2009) avevano in precedenza fatto riferimento al servizio denominato di “posta elettronica certificata” (PEC).

L’adesione al servizio di CEC-PAC comporta importanti conseguenze per il cittadino che, quindi, deve essere adeguatamente preparato ad affrontare questa svolta telematica nei suoi rapporti con le pubbliche amministrazioni; queste ultime, a loro volta, devono attrezzarsi per trattare i conseguenti flussi documentali.

Esaminiamo, di seguito, i punti che ci sembrano più significativi della disciplina della CEC-PAC:

1) i limiti di utilizzo

la CEC-PAC transita all’interno di un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra pubbliche amministrazioni e cittadini; non sono possibili comunicazioni al di fuori di tale ambito, ad es. tra cittadini e cittadini, tra cittadini e PEC di professionisti, tra cittadini e PEC di imprese. Ciò non è dovuto ad un colpevole difetto di interoperabilità, ma ad una precisa scelta, motivata dalla ritenuta esigenza di tutelare, in tal modo, l’equilibrio del mercato.

L’attuale inibizione dei flussi esterni al predetto canale CEC-PAC non esclude che, in futuro, ove siano comunque tutelate le esigenze del mercato, il circuito della CEC-PAC possa espandersi, dialogando con gli altri domini PEC.

Da rilevare, inoltre, che le condizioni generali di contratto escludono un uso commerciale della CEC-PAC.

2) l’utilizzo della CEC-PAC come domicilio informatico

La CEC-PAC rappresenta per il cittadino l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni; l’adesione al servizio, che deriva dall’attivazione della CEC-PAC e dalla sottoscrizione del relativo contratto, comporta per il cittadino l’esplicita accettazione di voler ricevere, tramite CEC-PAC, tutti i provvedimenti e atti che lo riguardano, purché provenienti da pubbliche amministrazioni (art. 3 DPCM 6.5.2009).

A tal fine nel relativo contratto il cittadino dichiara di accettare l’invio di tali atti, eleggendo domicilio presso la sua CEC-PAC. In conseguenza di ciò, il cittadino dovrà consultare diligentemente la sua CEC-PAC; nel caso in cui egli non ritenga di sostenere nel tempo tale onere, nonostante taluni servizi accessori che dovrebbero agevolarlo, potrà comunque recedere dal servizio, tornando quindi alle comunicazioni tradizionali.

Tra i servizi di base (gratuiti) che dovrebbero facilitare il compito del cittadino, vi sono la possibilità di ricevere le notifiche anche su una e-mail, nonché l’indirizzario delle pubbliche amministrazioni: gli indirizzi utilizzabili dal cittadino sono raccolti in un indirizzario centralizzato e, quindi, resi disponibili sia attraverso il sito dedicato, sia all’interno della web-mail del cittadino, in apposita rubrica che per la verità, al momento, appare alquanto povera (l’indirizzario centralizzato risulta in fase di riempimento; d’altro canto, occorre considerare anche il numero delle amministrazioni sfornite di PEC o che non l’hanno pubblicata).

La trasmissione tramite CEC-PAC avviene ai sensi degli artt. 6 e 48 del CAD, con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della tradizionale posta cartacea (art. 3 DPCM 6.5.2009 e art. 16 bis, comma 5, D.L. 185/2008).

3) l’utilizzo della CEC-PAC come firma elettronica

L’invio di istanze tramite CEC-PAC costituisce firma elettronica non qualificata (art. 4, comma 4, DPCM 6.5.2009): pertanto, salvi i casi in cui l’amministrazione richieda la firma digitale (art. 65, comma 2, CAD), il cittadino potrà inviare istanze tramite la sua CEC-PAC, senza apporre la firma digitale, e le pubbliche amministrazioni destinatarie dovranno consentirne l’ingresso nei loro flussi documentali, trattando tali documenti informatici come sottoscritti con firma elettronica non qualificata.

La natura giuridica di firma elettronica (non qualificata) della CEC-PAC deriva da tre elementi:

  • il primo elemento è costituito dall’iniziale riconoscimento del titolare della CEC-PAC il quale, prima di sottoscrivere il relativo contratto, si deve sottoporre ad una doppia identificazione, che inizia on line sul sito postacertificata.gov.it, e prosegue presso un ufficio postale con un riconoscimento personale da parte del dipendente incaricato (questa procedura ricalca quella della c.d. registrazione, che costituisce il presupposto per il rilascio dei più impegnativi certificati di firma digitale);

il secondo elemento è costituito dall’obbligo, per il cittadino, di utilizzare personalmente la sua CEC-PAC, obbligo cui corrispondono i divieti di accedere a CEC-PAC di terzi e di cedere la propria CEC-PAC a terzi (art. 4.4. e all. A del DPCM 6.5.2009);

  • il terzo elemento è costituito dalla certificazione informatica effettuata dal gestore del servizio, in posizione di soggetto terzo tra le parti mittente e destinataria.

L’articolata struttura della CEC-PAC (identificazione personale del titolare + certificazione informatica di gestore terzo + uso personale da parte del titolare) ci induce a ritenere che, anche in mancanza di una norma come quella citata (art. 4.4 DPCM 6.5.2009), la CEC-PAC potrebbe comunque integrare il concetto di firma elettronica di cui all’art. 1, comma 1, lettera q) CAD e, quindi, avere il valore probatorio di cui all’art. 21, comma 1, CAD.

4) le alternative per il cittadino senza CEC-PAC

Il cittadino che non disponga di una casella di CEC-PAC potrà, naturalmente, avvalersi delle tradizionali comunicazioni cartacee nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ma potrà anche, ove disponga di una casella di posta elettronica certificata, dichiarare ad una pubblica amministrazione di volerla utilizzarla in relazione a un determinato procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 68/2005.

Per il cittadino ciò non equivarrà alla volontà di ricevere tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano, poiché tale effetto di generalizzata accettazione consegue solo alla disponibilità di una casella di CEC-PAC; pertanto, egli riceverà nella sua casella PEC solo le comunicazioni relative a quel determinato procedimento amministrativo.

 

Avv. Giorgio Rognetta


www.firmadigitale.net

Rognetta Giorgio

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