La competenza di ogni singolo Tar riguarda le controversie relative ad atti e provvedimenti emessi dagli enti territoriali la cui sede è nella propria circoscrizione

Lazzini Sonia 01/02/07
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Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 6729 del 17 novembre 2006 su di un’istanza di regolamento di competenza richiesto da un’impresa partecipante ad un appalti ci insegna che
 
<Respinte le eccezioni d’inammissibilità del regolamento di competenza, quest’ultimo è evidentemente fondato, la competenza territoriale essendo del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (articolo 2, alinea “b” della legge n. 1034 del 1971: «ricorsi contro atti e provvedimenti emessi … 3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale»).>
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta         
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sull’istanza di regolamento di competenza proposta dalla società a responsabilità limitata ** COSTRUZIONI, con sede in Barcellona, in persona del signor ******* **, difesa dall’avvocato *****************, senza domicilio in Roma, nel giudizio (358/2003) promosso dalla società a responsabilità limitata IMPRESA ** ING. ******, con sede in Barcellona, in persona del signor ***** ** e difesa dall’avvocato ********* di *****, elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Stato contro il comune di CALTAVUTURO e nei confronti della società ** Costruzioni, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Molise notificato il 26 giugno 2003,
 
per l’annullamento
 
dell’aggiudicazione alla società ** Costruzioni, comunicata con note del comune di Caltavuturo 28 aprile 2003 n. 4022 e 20 maggio 2003 n. 4821, dell’appalto dell’opera di consolidamento di costoni rocciosi.
 
       Vista l’istanza di regolamento di competenza, notificata i 10 luglio 2003;
 
       vista l’ordinanza 23 luglio 2003 n. 175, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Molise ha rimesso gli atti al Consiglio di Stato;
 
       vista la memoria difensiva presentata dalla società ** Costruzioni il 13 dicembre 2003;
 
       visti gli atti tutti della causa;
 
       relatore, nella camera di consiglio del 6 luglio 2004, il consigliere ****************, e uditi altresì gli avvocati (nessuno comparso per le parti costituite);
 
       ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
       Le società ** Costruzioni (d’ora in poi: **) e Impresa ** ing. ****** (d’ora in poi: **) hanno partecipato a una gara indetta dal comune di Caltavuturo, in Sicilia, per l’appalto di un’opera pubblica. L’appalto è stato dapprima aggiudicato a **. Il comune poi, in seguito a reclami di concorrenti esclusi o non aggiudicatari, ha riaperto le operazioni e aggiudicato l’appalto a **. **, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Molise notificato tra il 24 e il 26 giugno 2003 al comune di Caltavuturo, a ** e ad altre due società che avevano partecipato alla gara (**) ha impugnato la decisione di riapertura della gara e l’aggiudicazione a **. Quest’ultima, ancor prima di costituirsi mediante deposito di controricorso il 23 luglio 2003, ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che la competenza è del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con istanza notificata al comune e a ** tra il 4 e il 10 luglio 2003.
 
       ** eccepisce l’inammissibilità del regolamento di competenza per le seguenti ragioni:
 
1) ** non è più legittimata a chiedere il regolamento di competenza, avendo proposto ricorso incidentale;
 
2) l’istanza non è stata notificata a tutte le parti chiamate in giudizio, ossia a tutti i soggetti cui essa ** ha notificato il proprio ricorso.
 
DIRITTO
 
       **, ricorrente nel giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale, eccepisce l’inammissibilità del regolamento di competenza chiesto da **, perché quest’ultima avrebbe proposto ricorso incidentale. Il Collegio rileva che, dagli atti qui trasmessi, anche in seguito alla decisione istruttoria indicata in epigrafe, non risulta che ** abbia proposto ricorso incidentale.
 
       Sulla seconda eccezione svolta da **, il Collegio premette che l’istanza di regolamento di competenza dev’essere bensì proposta con ricorso «notificato a tutte le parti in causa» (articolo 31 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), intendendosi però le parti necessarie, con esclusione di ulteriori soggetti, la notificazione del ricorso ai quali deve intendersi fatta per notizia (Adunanza plenaria, 16 maggio 1985 n. 15, quarta sezione, 5 ottobre 1993 n. 831). Ciò premesso, le sole parti necessarie nel giudizio instaurato da ** sono il comune di Caltavuturo, autorità emanante, e **, unica controinteressata. Vero è che nei motivi di ricorso ** contesta la riammissione in gara di due concorrenti, le società ** ***Costruzioni, ma sempre al fine di contestare la legittimità dell’aggiudicazione a **. Pertanto la notificazione del ricorso a ** *** (che neppur coincidono con le due società delle quali contesta la riammissione in gara) deve intendersi come comunicazione non necessaria.
 
       Respinte le eccezioni d’inammissibilità del regolamento di competenza, quest’ultimo è evidentemente fondato, la competenza territoriale essendo del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (articolo 2, alinea “b” della legge n. 1034 del 1971: «ricorsi contro atti e provvedimenti emessi … 3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale»).
 
Per questi motivi
 
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale. Sezione quinta accoglie la domanda di regolamento di competenza e dichiara la competenza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.
 
       Così deciso in Roma il 6 luglio 2004
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 17 novembre 2006

Lazzini Sonia

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