La Commissione permanente (VIII°) Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, in data 29 novembre 2006 ha approvato, con parere favorevole con condizioni e osservazioni, lo schema di decreto legislativo concernente: “Disposizioni integrative e

Lazzini Sonia 28/12/06
Scarica PDF Stampa
PARERE FAVOREVOLE
 
con le seguenti condizioni:
 
a) siano soppresse le disposizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 4, all’articolo 6, comma 2, in quanto ripetitive di disposizioni legislative già vigenti;
 
b) all’articolo 2, al numero 1), lettera b), con riferimento alla definizione in via regolamentare delle modalità di coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione, valutate anche le osservazioni del Consiglio di Stato, occorre assicurare che in ogni caso siano previste in via regolamentare le forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici chiamati a vario titolo ad operare, ferme restando le rispettive competenze, per la più efficace vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione, in maniera da rendere certi ed efficienti i rapporti reciproci, a tutto vantaggio della trasparenza e qualità del sistema;
 
c) all’articolo 2, al numero 6), occorre espungere l’erroneo e superfluo riferimento alla data di entrata in vigore della parte II del decreto n. 152 del 2006 e, posto che la disposizione novellata consta di soli tre commi, occorre rinumerare il comma aggiuntivo come «4», anziché come «3-bis»;
 
d) al medesimo articolo 2, al numero 8), poiché la disposizione novellata consta di un solo comma, occorre rinumerare il comma aggiuntivo come «2», anziché come «1-bis»;
 
e) sia introdotta una ulteriore novella riferita all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, finalizzata a riportare nel corpo del codice la nuova composizione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ormai passata da cinque a sette membri, sollecitando la rapida applicazione delle norme sul nuovo assetto dell’Autorità stessa e armonizzando la durata in carica dei sette componenti, mediante apposita norma transitoria;
 
f) al fine di indicare precisi orientamenti in ordine ai criteri direttivi ed ai meccanismi per l’organizzazione della medesima Autorità, nell’ottica del pieno rispetto degli obiettivi per i quali essa è nata e della garanzia del principio della massima trasparenza, si rendono necessarie modifiche agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (finalizzate a rendere le citate disposizioni il più possibile idonee allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti dal codice);
g) più in generale, in ragione dell’opportunità di prevedere una riforma organica del codice che possa andare incontro alle molteplici richieste derivanti dagli operatori del settore e dai mondi professionali interessati, si raccomanda al Governo di rimettere ad un nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo – visti anche l’impulso e la volontà positiva manifestata in tal senso dal Ministro delle infrastrutture nella sua audizione presso la VIII Commissione della Camera dell’8 novembre 2006 – ulteriori e più complessivi interventi di riordino e sistemazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le linee di indirizzo che la stessa VIII Commissione si riserva di individuare a seguito della preannunziata attività conoscitiva e istruttoria in materia;
 
e con le seguenti osservazioni:
 
1. all’articolo 2, dopo il numero 1), si valuti l’opportunità – in considerazione anche delle obiezioni al riguardo già sollevate in sede comunitaria – di inserire una ulteriore novella all’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di avvalimento, che disponga che il certificato dei lavori è rilasciato all’impresa aggiudicataria che esegue i lavori, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
 
2. al medesimo articolo 2, al numero 8), si verifichi la possibilità di riformulare la disposizione nella parte in cui fa riferimento agli enti aggiudicatori che svolgono uno o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, facendo riferimento soltanto all’articolo 207 (che definisce gli enti aggiudicatori, attraverso un rinvio alle attività di cui agli articoli 208-213), ovvero soltanto alle attività di cui agli articoli 208-213;
 
3. con riferimento all’articolo 3, si osserva che le disposizioni di cui al numero 7), in quanto recanti modifiche di carattere sostanziale, andrebbero più propriamente collocate all’articolo 2;
 
4. al medesimo articolo 3, si valuti l’opportunità di sopprimere il numero 15) e, dopo il numero 16), di inserire un ulteriore numero del seguente tenore: «all’articolo 256, comma 1, punto 40, le parole «l’articolo 5, commi da 1 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 5, commi da 1 a 9 e da 11 a 13»;
 
5. valuti il Governo l’opportunità di procedere, secondo quanto prospettato nel parere espresso in sede di Conferenza unificata, all’inserimento di ulteriori modifiche all’articolo 10, comma 5, ed all’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 136 del 2006, per risolvere le specifiche questioni relative rispettivamente: a) all’esclusione dell’obbligo per il responsabile del procedimento interno all’amministrazione di essere un dipendente di ruolo, potendo, invece, tali funzioni essere esercitate anche da personale legato all’amministrazione stessa da un diverso status giuridico; b) all’innalzamento della soglia dei contratti (prima pari ad un milione di euro, poi ridotta a 500.000 euro con il codice) per i quali è sancito l’obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
 
6. valuti, infine, il Governo l’eventualità di dettare ulteriori modifiche alla normativa in tema di appalti di lavori pubblici in relazione alle questioni problematiche aperte in sede di contenzioso comunitario, con specifico riferimento alla procedura di infrazione che oppone, per talune delle disposizioni introdotte con la legge n. 166 del 2002 (in parte già modificate dal codice stesso), la Commissione europea all’Italia – e che è già in fase avanzata di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia europea – nel cui ambito sono state sollevate precise questioni in relazione al diritto di prelazione in favore del promotore ed alla posizione complessiva riconosciuta a quest’ultimo nelle procedure di project financing, ai contratti misti, alla realizzazione a scomputo dei lavori di urbanizzazione, all’affidamento della «direzione lavori» e del collaudo.
 
A cura di Sonia LAzzini
 
VIII Commissione – Resoconto di mercoledì 29 novembre 2006
 
 
ATTI DEL GOVERNO
 
Mercoledì 29 novembre 2006. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Tommaso Casillo.
 
La seduta comincia alle 14.
 
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Atto n. 33.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
 
La Commissione prosegue l’esame, rinviato il 23 novembre 2006.
 
Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1), sottolineando come la strategia seguita dalla Commissione per affrontare il problema delle modifiche al cosiddetto «codice appalti» sia stata costruita in due tempi: una prima fase dedicata alle modifiche contenute nello schema di decreto legislativo in esame, ed una fase successiva, che verterà più in generale su tutti i profili di integrazione richiesti alla luce della prima attuazione del codice, che avrà luogo attraverso un ciclo di audizioni informali che potranno guidare lo stesso Governo, su impulso della Commissione, in un nuovo intervento correttivo.
Con riferimento alla proposta di parere presentata, osserva che essa intende, in primo luogo, raccomandare al Governo la soppressione di norme già entrate in vigore, poiché contenute in diversi provvedimenti normativi, e, in secondo luogo, suggerire talune modifiche per risolvere problemi di coordinamento normativo e chiarezza del testo. Inoltre, la proposta di parere presentata intende segnalare la necessità di recepire nel corpo del codice le recenti modifiche che hanno riguardato la composizione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di fare fronte alle procedure di infrazione al momento pendenti in sede comunitaria.
Ricordato, peraltro, che la proposta di parere tiene conto anche di talune richieste integrative formulate in sede di Conferenza unificata, intende sottolineare come, tra gli argomenti che la Commissione dovrà affrontare in via prioritaria nel corso della prevista istruttoria finalizzata all’emanazione di un ulteriore decreto correttivo, una particolare attenzione dovrà essere prestata ad una questione sottoposta al relatore dal deputato Longhi, relativamente all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con riferimento all’opportunità di richiamare precisi requisiti di imparzialità per la partecipazione di determinati soggetti alle società organismi di attestazione (SOA).
In conclusione, nel raccomandare l’approvazione della proposta di parere presentata, auspica che la Commissione possa impegnarsi nel prossimo futuro in un percorso istruttorio serio e condiviso, che porti a risolvere le numerose questioni problematiche sinora sollevate dall’attuazione del «codice appalti».
 
Il sottosegretario Tommaso CASILLO prende atto positivamente della proposta di parere presentata dal relatore.
 
Tommaso FOTI (AN), nel rilevare che lo schema di decreto all’esame della Commissione ha una portata particolarmente limitata, auspica che la preannunciata azione di revisione complessiva della legislazione in tema di appalti possa avvenire in tempi congrui e non limitati a quelli previsti sulla base della legislazione vigente. A suo giudizio, infatti, in un complesso normativo più ampio rispetto a quello attuale, potranno anche essere approfondite le tematiche che impattano sul sistema generale degli appalti, favorendo uno snellimento delle procedure e un più generale giovamento per la funzionalità delle amministrazioni pubbliche.
 
Riccardo DE CORATO (AN) ricorda che lo schema di decreto in esame rappresenta il primo provvedimento correttivo ed integrativo al cosiddetto «codice appalti», avendo peraltro un contenuto innovativo minimo ed una portata molto limitata rispetto alle aspettative ed alle problematiche ancora aperte. La maggior parte delle norme, infatti, si limita a sanare una serie di errori materiali, ad introdurre norme di carattere formale rispetto a quelle contenute nel testo originale ed a rideterminare l’efficacia temporale di alcuni istituti giuridici di nuova introduzione.
Ritiene che la norma più interessante ed importante sia quella contenuta nell’articolo 4, che è finalizzata a bloccare le procedure di infrazione comunitaria avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, in quanto l’organismo comunitario ha ritenuto non coerente con il diritto europeo la previsione normativa riferita ai contraenti generali, laddove prevede un criterio premiale riferito alla maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta.
Passando ad un esame più approfondito del testo, dichiara di condividere il parere del Consiglio di Stato in riferimento all’articolo 1 dello schema di decreto, laddove, invece di differire l’entrata in vigore dell’articolo 49, comma 10, del codice, al 1o febbraio 2007, suggerisce la soppressione del comma in questione, che in tema di avvilimento fa divieto all’impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore. Tale soppressione si fonderebbe sul fatto che, se l’impresa ausiliaria non partecipa all’esecuzione dell’appalto, l’avvalimento diventa un mero prestito di requisiti, in quanto si avvererà ciò che si è sempre temuto e cioè lo sviluppo di società di servizi che prestano «requisiti tecnici» a discapito di soggetti che devono, invece, svolgere un’attività imprenditoriale professionale nella realizzazione di opere pubbliche. A titolo propositivo, ritiene che si debba prendere in considerazione anche l’ipotesi di abrogare totalmente l’articolo 49 sull’avvalimento, in considerazione del fatto che lo Stato italiano ha già previsto varie forme di avvilimento, quali l’affitto di ramo d’azienda, la cessione d’azienda, il subappalto, il raggruppamento temporaneo. Sempre a titolo di suggerimento e basandosi sulla pluriennale esperienza maturata dal comune di Milano, rileva che ciò che rappresenterebbe una vera svolta in materia di appalti pubblici si fonda sull’introduzione di poche modifiche legislative, che avrebbero, però, una portata dirompente, in quanto esclusivamente orientate al miglioramento della qualità delle opere e del rispetto dei tempi di esecuzione, in ossequio al principio costituzionale del libero mercato.
Osserva, peraltro, che la necessità di valutare modifiche di più ampio respiro al codice, rappresentata anche dal presidente della Commissione, suggerisce di individuare, al momento, solo le linee di sviluppo per la predisposizione di futuri decreti correttivi. Esaminando gli aspetti patologici delle gare, ritiene che si assista a due fenomeni distinti: da un lato il moltiplicarsi di imprese in possesso del certificato SOA; dall’altro, il proliferare nei cantieri dei subappalti che, sia pure autorizzati, eccedono i limiti consentiti. È facile, così, supporre che gli accordi nelle gare siano solo un’apertura di credito, che trova concreta attuazione in fase di esecuzione. Per tali motivi, sottolinea che gli ambiti in cui è indispensabile procedere ad una modifica legislativa possono essere individuati secondo precise linee direttive. In primo luogo, il processo per il rilascio dell’attestazione che abilita le imprese all’esecuzione degli appalti pubblici deve essere rivisto ed improntato ad un maggior rigore. L’istruttoria deve fondarsi su certificati validati, e l’attestazione deve essere rilasciata sull’effettiva capacità aziendale, costantemente monitorata. Inoltre, l’Autorità di vigilanza deve svolgere un’attività puntuale di controllo delle attività delle società di attestazione (SOA) ed i controlli non possono più limitarsi ad alcune attestazioni a campione, ma essere generalizzati. Il rilascio di «attestati SOA» fondati su documenti falsi o non coerenti con la normativa è ormai un fenomeno non sporadico, ma diffuso. Questo dato, di per sé, evidenzia come lo sviluppo del libero mercato risulti schiacciato da logiche contrarie alla reale concorrenza. Segnala, poi, che l’impresa che partecipa alla gara che risulta non aggiudicataria non può essere indicata come impresa subappaltatrice e, allo stesso tempo, l’impresa aggiudicataria, se chiede l’autorizzazione al subappalto, oltre a presentare i documenti già previsti dalla legislazione vigente, dovrà consegnare una polizza assicurativa o bancaria (di importo da definirsi), che potrà essere escussa a prima richiesta appena venga accertato il superamento da parte dell’impresa aggiudicatrice della quota lavori autorizzata.
A suo giudizio, infine, occorre prevedere che anche il reato di tentata turbativa degli incanti possa dar luogo all’applicazione delle sanzioni interdittive cautelari e definitive nei confronti delle imprese. Nella legislazione attuale, il decreto legislativo n. 231 del 2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, non contempla, infatti, la turbativa d’asta tra i reati che possono determinare le sanzioni dell’interdizione dell’esercizio delle attività, ed il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Inoltre, rileva che, nel caso in cui alla gara partecipi un consorzio (ordinario o stabile), deve essere precluso all’impresa consociata di partecipare alla gara, anche se il consorzio ha dichiarato di agire in proprio o a nome di altre consorziate, proprio per evitare, come invece è attualmente consentito, la presentazione di offerte da parte di soggetti che, se pur rappresentano soggetti individualmente autonomi, sono legati da un vincolo consortile.
 
Tino IANNUZZI (Ulivo), relatore, apprezzati i contributi forniti dai deputati intervenuti, si riserva di proporre all’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, un percorso istruttorio adeguato ad affrontare nella sede parlamentare tutte le problematiche di maggiore rilievo che potranno emergere in relazione alle possibili modifiche al codice.
 
Ermete REALACCI, presidente, ricordato che la Commissione, anche sulla base dei contatti con l’omologa Commissione del Senato, ha avuto margini estremamente ridotti per intervenire con maggiore ampiezza sui contenuti dello schema di decreto correttivo del codice, auspica che il ciclo di audizioni informali, che sarà a breve programmato, possa garantire un lavoro condiviso tra tutti i gruppi.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.
 
La seduta termina alle 14.20.
 
 
VIII Commissione – Mercoledì 29 novembre 2006
 
ALLEGATO 1
 
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 33).
 
 
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
 
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (atto n. 33);
osservato che lo schema di decreto è corredato: della relazione illustrativa; della relazione tecnica trasmessa in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005, alla quale rinvia l’articolo 25, comma 3, della medesima legge, contenente la norma di delega; del parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 27 luglio 2006; del parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 28 settembre 2006;
preso atto che talune disposizioni contenute nello schema di decreto ripropongono norme legislative già vigenti, in quanto introdotte con l’articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228;
sottolineata la necessità di modificare talune parti dello schema di decreto, per ragioni di opportuno coordinamento normativo e di chiarezza del testo;
rilevata, inoltre, l’esigenza di apportare ulteriori correzioni e integrazioni al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, finalizzate a risolvere talune questioni di immediato interesse, legate a sopravvenute modifiche legislative ovvero a procedure di infrazione alla normativa dell’Unione europea;
segnalata, in particolare, la necessità di incidere anche sulle disposizioni del codice che riguardano l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche alla luce delle penetranti modifiche alla sua composizione, introdotte dal Parlamento nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto-legge n. 262 del 2006, definitivamente approvato dalle Camere in data 23 novembre 2006, ed alle quali occorre dare esecuzione;
giudicato opportuno, al riguardo, novellare direttamente l’articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di inserire nel corpo del codice le modifiche sopra evidenziate;
preannunciato, infine, che la VIII Commissione intende avviare un articolato percorso istruttorio e conoscitivo in relazione al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di verificare tutte le ulteriori modifiche ed integrazioni – di natura più organica – che dovranno essere apportate al codice stesso in relazione alle problematiche ed alle incertezze applicative già emerse in questi mesi;
esprime
 
 
PARERE FAVOREVOLE
 
con le seguenti condizioni:
 
a) siano soppresse le disposizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 4, all’articolo 6, comma 2, in quanto ripetitive di disposizioni legislative già vigenti;
 
b) all’articolo 2, al numero 1), lettera b), con riferimento alla definizione in via regolamentare delle modalità di coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione, valutate anche le osservazioni del Consiglio di Stato, occorre assicurare che in ogni caso siano previste in via regolamentare le forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici chiamati a vario titolo ad operare, ferme restando le rispettive competenze, per la più efficace vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione, in maniera da rendere certi ed efficienti i rapporti reciproci, a tutto vantaggio della trasparenza e qualità del sistema;
 
c) all’articolo 2, al numero 6), occorre espungere l’erroneo e superfluo riferimento alla data di entrata in vigore della parte II del decreto n. 152 del 2006 e, posto che la disposizione novellata consta di soli tre commi, occorre rinumerare il comma aggiuntivo come «4», anziché come «3-bis»;
 
d) al medesimo articolo 2, al numero 8), poiché la disposizione novellata consta di un solo comma, occorre rinumerare il comma aggiuntivo come «2», anziché come «1-bis»;
 
e) sia introdotta una ulteriore novella riferita all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, finalizzata a riportare nel corpo del codice la nuova composizione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ormai passata da cinque a sette membri, sollecitando la rapida applicazione delle norme sul nuovo assetto dell’Autorità stessa e armonizzando la durata in carica dei sette componenti, mediante apposita norma transitoria;
 
f) al fine di indicare precisi orientamenti in ordine ai criteri direttivi ed ai meccanismi per l’organizzazione della medesima Autorità, nell’ottica del pieno rispetto degli obiettivi per i quali essa è nata e della garanzia del principio della massima trasparenza, si rendono necessarie modifiche agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (finalizzate a rendere le citate disposizioni il più possibile idonee allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti dal codice);
g) più in generale, in ragione dell’opportunità di prevedere una riforma organica del codice che possa andare incontro alle molteplici richieste derivanti dagli operatori del settore e dai mondi professionali interessati, si raccomanda al Governo di rimettere ad un nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo – visti anche l’impulso e la volontà positiva manifestata in tal senso dal Ministro delle infrastrutture nella sua audizione presso la VIII Commissione della Camera dell’8 novembre 2006 – ulteriori e più complessivi interventi di riordino e sistemazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le linee di indirizzo che la stessa VIII Commissione si riserva di individuare a seguito della preannunziata attività conoscitiva e istruttoria in materia;
 
e con le seguenti osservazioni:
 
1. all’articolo 2, dopo il numero 1), si valuti l’opportunità – in considerazione anche delle obiezioni al riguardo già sollevate in sede comunitaria – di inserire una ulteriore novella all’articolo 49, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di avvalimento, che disponga che il certificato dei lavori è rilasciato all’impresa aggiudicataria che esegue i lavori, mentre l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
 
2. al medesimo articolo 2, al numero 8), si verifichi la possibilità di riformulare la disposizione nella parte in cui fa riferimento agli enti aggiudicatori che svolgono uno o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, facendo riferimento soltanto all’articolo 207 (che definisce gli enti aggiudicatori, attraverso un rinvio alle attività di cui agli articoli 208-213), ovvero soltanto alle attività di cui agli articoli 208-213;
 
3. con riferimento all’articolo 3, si osserva che le disposizioni di cui al numero 7), in quanto recanti modifiche di carattere sostanziale, andrebbero più propriamente collocate all’articolo 2;
 
4. al medesimo articolo 3, si valuti l’opportunità di sopprimere il numero 15) e, dopo il numero 16), di inserire un ulteriore numero del seguente tenore: «all’articolo 256, comma 1, punto 40, le parole «l’articolo 5, commi da 1 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 5, commi da 1 a 9 e da 11 a 13»;
 
5. valuti il Governo l’opportunità di procedere, secondo quanto prospettato nel parere espresso in sede di Conferenza unificata, all’inserimento di ulteriori modifiche all’articolo 10, comma 5, ed all’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 136 del 2006, per risolvere le specifiche questioni relative rispettivamente: a) all’esclusione dell’obbligo per il responsabile del procedimento interno all’amministrazione di essere un dipendente di ruolo, potendo, invece, tali funzioni essere esercitate anche da personale legato all’amministrazione stessa da un diverso status giuridico; b) all’innalzamento della soglia dei contratti (prima pari ad un milione di euro, poi ridotta a 500.000 euro con il codice) per i quali è sancito l’obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
 
6. valuti, infine, il Governo l’eventualità di dettare ulteriori modifiche alla normativa in tema di appalti di lavori pubblici in relazione alle questioni problematiche aperte in sede di contenzioso comunitario, con specifico riferimento alla procedura di infrazione che oppone, per talune delle disposizioni introdotte con la legge n. 166 del 2002 (in parte già modificate dal codice stesso), la Commissione europea all’Italia – e che è già in fase avanzata di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia europea – nel cui ambito sono state sollevate precise questioni in relazione al diritto di prelazione in favore del promotore ed alla posizione complessiva riconosciuta a quest’ultimo nelle procedure di project financing, ai contratti misti, alla realizzazione a scomputo dei lavori di urbanizzazione, all’affidamento della «direzione lavori» e del collaudo.
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento