La colpa verso la norma della pa e la dimostrazione dell’errore scusabile (TAR N. 00303/2011)

Lazzini Sonia 21/12/11
Scarica PDF Stampa

Anche l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione intimata risulta dimostrato

Passando, dunque, alla trattazione della domanda di risarcimento del danno per equivalente, con essa la ricorrente chiede il ristoro per la perdita della chance di aggiudicarsi il contratto di cui trattasi, ove si fosse proceduto allo svolgimento della gara.

Accertata, per quanto sopra rilevato, la illegittimità degli atti impugnati, il nesso causale tra illegittimità e danno sussiste in quanto le illegittime decisioni adottate hanno illegittimamente sottratto alla ricorrente il bene della vita cui la stessa aspirava, sulla base delle pronunce giurisdizionali sopra richiamate, costituito – come detto – dalla chance di partecipare ad una nuova procedura di gara.

Nell’attività giuridica della pubblica amministrazione, che – in ipotesi – dà luogo al danno risarcibile, non è rilevante la colpa del fatto dannoso, ma semmai quella che si potrebbe definire come la «colpa verso la norma». In questo ambito, infatti, il contenuto della colpa è rappresentato dalla rimproverabilità dell’erronea applicazione della norma nella concreta vicenda amministrativa, erroneità (e quindi illegittimità del provvedimento cui mette capo la funzione amministrativa; e conseguente ingiustizia della lesione subita dall’amministrato) dalla quale discende il danno risarcibile.

In tale prospettiva, la causa di esclusione della colpa è rappresentata dalla scusabilità dell’errore nell’interpretazione della norma giuridica applicabile, criterio che – si ribadisce – attiene non tanto al tradizionale concetto di colpa del fatto ma a quello di «colpa verso la norma». Tra le condizioni d’uso di tale criterio si possono indicare, senza alcuna pretesa di tipicizzazione: la novità della disposizione normativa applicabile, la sua oscurità, il fatto che sulla sua interpretazione si siano formati orientamenti giurisprudenziali divergenti o oscillanti, l’eventualità che – concluso il procedimento – sia intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una delle disposizioni legislative applicate, con la conseguente illegittimità del provvedimento finale.

Sentenza collegata

36364-1.pdf 159kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento