La colpa d’apparato è individuabile nei profili di imputabilità riferiti non al funzionario agente a titolo di imperizia o negligenza ma alla P.A. nella sua dimensione organizzativa e gestionale

Lazzini Sonia 07/07/11
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Risarcimento per equivalente – fattispecie di applicabilità dell’articolo 2043 cc – responsabilità civile da fatto illecito – sulla sussistenza o meno in capo all’Amministrazione di una responsabilità causativa di danno risarcibile – “colpa d’apparato” – deve essere intesa come gravissima imperizia nella conduzione del procedimento amministrativo- per esserci il riconoscimento del danno ingiusto deve essere provata la violazione delle regole di correttezza e di buona amministrazione

La “colpa d’apparato” è individuabile nei profili di imputabilità riferiti non al funzionario agente ( a titolo di imperizia o negligenza ) ma alla P.A. nella sua dimensione organizzativa e gestionale

il danno ingiusto derivante dal tardivo rilascio della concessione edilizia va posto in stretta correlazione con l’inosservanza dolosa o colposa della normativa disciplinante il relativo procedimento addebitabile all’Amministrazione

l’eventuale disorganizzazione amministrativa non è necessariamente causa di atti illegittimi sia perchè la stessa risulta essenzialmente estranea al profilo psicologico dell’azione amministrativa immediatamente produttiva di danno

L’insussistenza di tali profili di responsabilità per Amministrazione comunale già di per sé esclude la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da Controinteressata Design nei confronti dell’Ente, nondimeno , al riguardo vanno altresì disattese le ragioni di accoglimento della pretesa risarcitoria di cui al suindicato punto b).

Il primo giudice sostiene essersi nella specie inverata una ipotesi di responsabilità da contatto amministrativo qualificato con la sussistenza di una colpa c.d. di apparato, sub specie di responsabilità da ritardo, ma la costruzione di un tale speciale tipo di responsabilità non pare essere stata correttamente formulata.

In primo luogo si osserva che la richiesta risarcitoria è stata avanzata dalla Controinteressata Design ai sensi dell’art.2043 del codice civile, e cioè per responsabilità derivante da fatto illecito, sicchè se ci troviamo nell’ambito dello schema di responsabilità aquiliana sia pure applicata all’esercizio (asseritamente ) illegittimo della funzione amministrativa , occorre fare riferimento in sede di indagine sulla sussistenza o meno in capo all’Amministrazione di una responsabilità causativa di danno risarcibile , ai parametri di valutazione dei profili di colpa e di onus probandi propri del paradigma consegnatoci dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n.500/99 e come trasfusi nella legge n.205/2000.

 

Ora sulla scorta dei canoni ermeneutici intervenuti in subjecta materia ,il danno ingiusto derivante dal tardivo rilascio della concessione edilizia va posto in stretta correlazione con l’inosservanza dolosa o colposa della normativa disciplinante il relativo procedimento addebitabile all’Amministrazione, ma l’elemento soggettivo della colpa, senza porre a carico del soggetto privato il relativo onere di prova, non è nella specie evincibile .

Che se poi si vuole accedere, come fatto dal TAR, alla peculiare figura di “colpa d’apparato”, individuabile, com’è noto, nei profili di imputabilità riferiti non al funzionario agente ( a titolo di imperizia o negligenza ) ma alla P.A. nella sua dimensione organizzativa e gestionale , nemmeno tali aspetti di disfunzione amministrativa sono evincibili nel caso de quo e comunque il giudice di primo grado si è limitato solo ad affermare in modo generico ed apodittico tale speciale colpa senza dare contezza della rilevanza e delle modalità con cui la stessa si sarebbe dispiegata, ricollegandola , invero ad una “gravissima imperizia nella conduzione del procedimento amministrativo”, il che è tutt’altra cosa.

A precludere peraltro la sussistenza di tale tipo di colpa valgono le considerazioni di carattere generale già formulate in proposito da questa Sezione ( decisione 6 luglio 2004 n.5012) e qui da ribadirsi , secondo cui “la colpa d’apparato, stante il suo carattere essenziale, si rivela impropriamente introdotta nella struttura dell’illecito sia perché l’eventuale disorganizzazione amministrativa non è necessariamente causa di atti illegittimi sia perchè la stessa risulta essenzialmente estranea al profilo psicologico dell’azione amministrativa immediatamente produttiva di danno”.

Conclusivamente non si rileva nella specie la violazione delle regole di correttezza e di buona amministrazione in cui ravvisare l’esistenza di un illecito causativo di danno risarcibile nei sensi e termini voluti dall’appellata società Controinteressata Design la cui pretesa di reintegrazione patrimoniale deve perciò considerarsi infondata , dovendosi accogliere , in ragione dei motivi fondatamente dedotti, l’appello proposto dal Comune di Fino Mornasco.

Lazzini Sonia

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