La cauzione provvisoria non può essere regolarizzata essendo oggettivamente carente e difforme dalle prescrizioni della lex specialis del bando di gara.

Lazzini Sonia 11/01/07
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Non è errore sanabile, aver presentato una provvisoria riguardante altra contestuale gara, anche se indetta dalla stessa Stazione Appaltante
 
Il Tar per il Lazio, Sez. II Bis di Roma, con la sentenza numero 5414 del 2003 si occcupa di un ricorso avverso l’esclusione da un appalto di servizi a motivata: dal fatto che il concorrente in questione ha. rimesso la cauzione provvisoria per un appalto diverso da quello in oggetto del procedimento concorsuale e per un importo di Euro …inferiore all ‘importo richiesto di Euro …, così come espressamente previsto e richiesto al punto 10 lettera a) del bando di gara..
 
L’adito giudice amministrativo nel confermare l’operato della stazione appaltante, ribadisce che, sebbene la giurisprudenza non preveda la possibilità di sanare tutte le carenze dell’offerta ma ammette la facoltà di regolarizzare o chiarire la documentazione già prodotta; questa facoltà non può tuttavia trovare applicazione quando l ‘impresa interessata ha radicalmente omesso di presentare uno dei documenti richiesti dal bando di gara a pena di esclusione.
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez.ll Bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4256/2003, proposto da SOC ***** s.P .A., contro
il Comune di Ariccia in persona del Sindaco in carica, rapp.to e difeso dall’avv. *************;
e nei confronti
-SOC ***** r .l., non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
dei verbali di aggiudicazione provvisoria dell’appalto di servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento del Comune di Ariccia ( del 25 e 26 febbraio 2003), dell’atto di aggiudica definitiva, del bando di gara per pubblico incanto, prot. 30019, ATC n. 8282, nella parte in cui non consentirebbe la regolarizzazione della cauzione
provvisoria, ove occorra della determinazione a contrattare n. 1149/02 e, in parte qua, del Regolamento comunale sui contratti;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Relatore, alla Camera di consiglio del 3 aprile 2003, il Consigliere *******************; Uditi, altresì, I’avv. *********** (su delega) e I’avv. ********;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
Con il presente ricorso, notificato alle diverse parti interessate il 16/4/2003 e depositato il 23/4/2003, la ricorrente ***** s.p.a. ha chiesto quanto indicato in epigrafe.
 
Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza succintamente motivata a norma dell’art. 96 della legge n. 134/1971, nel testo modificato dall’art. 9 della legge n. 205/2000.
 
Al riguardo va tenuto presente che:
 
-la presente controversia riguarda I ‘impugnativa, unitamente agli atti connessi, della esclusione della ricorrente disposto dalla Commissione di gara (nella seduta del 25 e 26 febbraio 2003) relativamente all’appalto del servizio di gestione tecnico-operativa e manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento del Comune di Ariccia ( di cui al bando di gara in data 23.12.02 prot. N. 30019 pubblicato sulla G.U. del 2.5.01 n. 100);
 
-l’esclusione nel verbale del 25/2/03 è stata così motivata: "il concorrente in questione ha… rimesso la cauzione provvisoria per un appalto diverso da quello in oggetto del presente procedimento concorsuale e per un importo di Euro …inferiore all ‘importo richiesto di Euro …, così come espressamente previsto e richiesto al punto 10 lettera a) del bando di gara"; La commissione di gara preso atto di alcune decisioni giurisdizionali "determina l’esclusione …per
 
difetto della documentazione espressamente prevista e richiesta a pena di esclusione, al punto 5) del disciplinare di gara allegato al relativo bando";
 
-a seguito della richiesta della ricorrente di valutare la possibilità di regolarizzazione dell ‘ offerta, atteso che solo per mero errore materiale era stata inserita la polizza fideiussoria riguardante altra contestuale gara di procedura di gara indetta dalla stessa Stazione appaltante , la Commissione di gara nella seduta del 26/2/03 ha ribadito l’ esclusione in relazione a quanto disposto dal disciplinare di gara (che prevede l’obbligatorietà, a pena di esclusione, del documento) e della giurisprudenza.
 
In proposito il Collegio rileva che: -sia il bando (al p. 16) che il disciplinare di gara (p. 1-5) prevedevano che la documentazione in argomento doveva essere contenuta nei plichi, a pena di esclusione;
 
-la giurisprudenza non prevede la possibilità di sanare tutte le carenze dell’offerta ma ammette la facoltà di regolarizzare o chiarire la documentazione già prodotta; questa facoltà non può tuttavia trovare applicazione quando 1 ‘impresa interessata ha radicalmente omesso di presentare uno dei documenti richiesti dal bando di gara a pena di esclusione;
 
nella fattispecie (anche se per errore materiale)-la documentazione richiesta del bando a pena a pena di esclusione risulta radicalmente omessa, mentre quella acclusa in sostituzione è del tutto irrilevante riferendosi ad altra gara;
 
in sostanza la documentazione prodotta non può essere regolarizzata essendo oggettivamente carente e difforme dalle prescrizioni della lex specialis del bando di gara ( cfr. per il principio, C.d.S., V, 2/7/2001 n. 3598 proprio relativa a fattispecie analoga a quella in esame, in cui l’impresa aveva prodotto un documento riguardante altra contestuale gara; cfr. altresì, CS, IV, 3875 dell’11/7/2001 che non ammette la regolarizzazione per quanto attiene al contenuto del documento );
 
-per le ragioni indicate il ricorso non è meritevole di accoglimento;
 
-Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sez. II bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Bis), in Camera di Consiglio, il 22 maggio 2003

Lazzini Sonia

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