La Cassazione torna sui vaccini: escluso il nesso causale con l’autismo

Redazione 23/08/18
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La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 19699 del 25 luglio 2018, è tornata sulla questione relativa ai vaccini e sulla probabilità di contrarre malattie in conseguenza della loro somministrazione.  A tal proposito, a conferma di quanto statuito in secondo grado, ha respinto il ricorso di un genitore contro il Ministero della Salute, volto ad ottenere l’indennizzo ex Legge n. 210/1992 per le conseguenze dannose che asseriva essere derivate al figlio (autismo) a seguito di vaccinazione obbligatoria.

Rigettando i diversi motivi di ricorso, la Suprema Corte argomenta come i Giudici distrettuali abbiano correttamente escluso la sussistenza della “plausibilità biologica” nell’ipotesi di un nesso di derivazione causale tra vaccinazioni e malattia. Si è quindi attenuta ai principi dettati, in altre occasioni, dalla stessa Corte di legittimità anche riguardo alla presente materia, secondo i quali, in tal caso, la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei danni alla salute ed il nesso causale tra la prima ed i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.

Certezza probabilistica, convergenza tra probabilità quantitativa e probabilità logica

Le Sezioni Unite di questa Corte – facendo il punto sui principi generali che regolano la causalità materiale, per cui nel civile, a livello probatorio, vale la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” – hanno poi ulteriormente precisato che la regola della certezza probabilistica non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza nell’ambito degli elementi di conferma disponibili  nel caso concreto (c.d. “probabilità logica”).

Ora nel caso di specie, la relazione del consulente tecnico recepita dai giudici di merito, ha tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia – che qualifica di incidenza non comune e rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso ai vaccini nel caso somministrati – sia delle caratteristiche del caso concreto, che non consentivano di ritenere ipotizzabili dette reazioni dannose. Vi è stata dunque – correttamente, conclude la Corte – una valutazione di convergenza tra la determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi  (probabilità quantitativa) e gli elementi disponibili nel caso concreto (probabilità logica).

Nessun nesso, mera probabilità teorica

Sicché l’eziologia ipotizzata dal ricorrente è rimasta solo allo stadio di mera possibilità teorica. Né rileva che non sia stata individuata una possibile eziologia alternativa, considerato che le malattie di cui si tratta, sono complesse e di origine ancora ignota.

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