La Cassazione chiarisce diversi aspetti inerenti il mandato di arresto europeo

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(Annullamento con rinvio)

(Riferimenti normativi: L., 22 aprile 2005, n. 69, artt. 2, 8, c. 2; 6, c. 1, lett. c); 18, lett. e) e lett. n);)

Il fatto

La Corte di appello di Venezia aveva disposto la consegna allo Stato di Slovenia di L. L. sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e destinataria di un mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale di Ljubjana per il reato di truffa  il quale a sua volta era stato disposto per consentire nuovamente la celebrazione del processo a seguito del mutamento del giudice.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Aveva proposto ricorso per cassazione il difensore della imputata articolando quattro motivi così formulati: 1) violazione dell’art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69 per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente nella specie il presupposto della doppia incriminabilità del fatto per cui si procede stante il fatto che l’imputazione farebbe riferimento ad una condotta in cui L., in qualità di legale rappresentante di una società, avrebbe stipulato e firmato un contratto di leasing finanziario per un determinato veicolo per un importo totale di circa 29 mila euro ed in questo modo avrebbe ingannato la società concedente che avrebbe erogato un finanziamento in relazione al quale sarebbe stata pagata in seguito solo la somma di circa 10 mila euro e il pagamento delle singole rate non sarebbe stato corrisposto e, secondo l’assunto accusatorio, la società conduttrice, in ragione delle sue condizioni patrimoniali, avrebbe avuto sin dall’origine la volontà di non adempiere; a parere del ricorrente, invece, il fatto, per come decritto, non costituirebbe reato per l’ordinamento interno ma solo un inadempimento civilisticamente rilevante per il quale non sarebbe dunque consentita la consegna visto che il “fatto” di stipulare e sottoscrivere un contratto non integrerebbe tecnicamente la condotta fraudolenta idonea a trarre in inganno l’altro contraente non potendo attribuirsi nella specie rilevanza al mero silenzio tenuto conto altresì del fatto che, nella descrizione del reato, non si sarebbe considerato: a) l’avvenuta restituzione del veicolo da parte della società conduttrice; b) il pagamento successivo di cinque rate; c) il carattere professionale della società di leasing che, si assume, non potrebbe non avere compiuto i necessari accertamenti sulla società richiedente prima di concedere il finanziamento; 2) omessa motivazione quanto alle esigenze cautelari poste a fondamento del provvedimento restrittivo poiché il mandato di arresto sarebbe stato finalizzato solo a garantire la presenza dell’imputata nel processo di primo grado e sarebbe scollegato da una valutazione di pericolosità così come non sarebbe stato indicato un termine di cessazione della esigenza cautelare indicata; 3) mancata indicazione di termini per la privazione della libertà in quanto non sarebbe stato spiegato se l’arresto fosse stato chiesto per consentire la presenza della ricorrente al processo o se si fosse sostanziato in una qualche forma di privazione della libertà per la durata del processo; 4) violazione di legge in relazione all’art. 696 ter cod. proc. pen. giacchè la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di truffa per l’ordinamento interno e tuttavia non avrebbe rifiutato la consegna in relazione all’art. 18, lett. n), legge n. 69 del 2005 in quanto il motivo di rifiuto in questione sarebbe stato subordinato alla sussistenza delle condizioni di procedibilità del fatto anche in Italia, ai sensi dell’art. 9 cod. pen., che, nella specie, sarebbero state tuttavia mancanti; in particolare, sostiene il ricorrente, la disciplina della legge n. 69 del 2005 sarebbe invece sul punto regressiva rispetto a quella prevista in tema di estradizione per la quale la estinzione del reato per prescrizione è di per sé preclusiva della consegna posto che in tale contesto si fa riferimento all’art. 696 ter cod. proc. pen. ed alla tutela dei diritti fondamentali della persona fra i quali sarebbe ricompreso il diritto di difesa e, dunque, quello ad una ragionevole durata del processo; pertanto, nel caso di specie, il processo si sarebbe già in parte svolto in Slovenia e l’imputata vi avrebbe già partecipato e quindi il mandato di arresto sarebbe finalizzato a garantire nuovamente la presenza della imputata a seguito del mutamento dell’organo giudicante mentre, secondo la difesa, la ricorrente non potrebbe essere costretta a partecipare ad una “replica del processo” ed in tal senso si chiedeva che la Corte di cassazione prendesse in considerazione la possibilità di sollevare incidente di costituzionalità dell’art. 18 lett. n) della legge n. 69 del 2005 in relazione all’art. 111 Cost.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato limitatamente ai primi tre motivi.

Quanto al primo motivo, una volta preso atto che avuto riguardo ai casi di consegna obbligatoria previsti dall’art. 8 della legge n. 69 del 2005 – il cui comma 2 demanda all’autorità giudiziaria italiana il compito di accertare se la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna corrisponda alle fattispecie indicate al primo comma della norma in questione – sia che si abbia riguardo alla condizione di doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2005, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato la necessità che l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta, gli ermellini precisavano come non fosse necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano ma è sufficiente che il fatto – per come in concreto descritto – corrisponda sul piano qualificatorio ad una delle ipotesi di consegna obbligatoria previste dalla legge ovvero, quanto alla condizione di cui all’art. 7 della legge in esame, che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017) atteso che tali conclusioni, ad avviso della Corte, non sono mutate anche ove dovessero applicarsi alla fattispecie in esame la disposizione di cui alla lettera e) dell’art. 10 d. Igs. n. 161 del 2010, di attuazione delle decisione quadro 2008/909/GAI relative all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea, vale a dire la disposizione che espressamente richiama la punibilità del fatto indipendentemente dagli elementi costitutivi e dalla qualificazione giuridica che ne sono dati dalla legge nazionale.

In altri termini, sempre secondo la Corte, ciò che è necessario accertare è che il fatto, descritto nelle sue componenti naturalistiche, sia riconducibile ad una fattispecie di reato previsto dell’ordinamento dello Stato richiesto ovvero che la qualificazione del fatto, fornita dallo Stato di emissione, sia riconducibile ad una delle fattispecie di c.d. consegna obbligatoria (nel caso di specie, quella di cui all’art. 8 lett. v) della legge in esame) fermo restando che il Giudice interno deve poter esercitare un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato e dunque, per esercitare detto controllo, è necessario che il fatto sia decritto sul piano naturalistico e strutturale trattandosi di una esigenza funzionale alla ineludibile necessità di un’interpretazione della norma che tenga conto della finalità perseguita dalla condizione di cui all’art. 7 ovvero dall’art. 8 della legge n. 69 del 2005 in un corretto effettivo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Tal che se ne faceva conseguire come al giudice spetti il dovere d’accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad un’ipotesi ascrivibile alla “realtà effettuale” e non a quella “virtuale“, e, dall’altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui all’art. 8 della legge n. 69 del 2005 fermo restando che tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perché la Corte di merito, in tema di mandato di arresto europeo, non esercita funzioni di giudice della impugnazione, ma perché essa è tenuta a verificare che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, positivi o negativi, per disporre la consegna.

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di piazza Cavour osservavano come a loro avviso la Corte di appello di Venezia non avesse fatto corretta applicazione dei principi indicati essendosi limitata ad affermare che, nella fattispecie in esame, sarebbero stato configurabili sul piano fattuale gli elementi del delitto di truffa rilevandosi al contempo che, per giungere alla conclusione indicata, la Corte di merito aveva evidenziato che la L. il 23/11/2010 avrebbe prima sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della società O.- impresa in quel momento ancora giuridicamente esistente ed operativa (la cancellazione dell’impresa è del 13/11/2012 e, dunque, di due anni dopo) – un contratto di leasing finanziario per “l’acquisto” di un veicolo e, successivamente, non avrebbe adempiuto al programma obbligatorio derivante dal contratto mentre nel mandato di arresto europeo si faceva espresso riferimento ad una condotta – quella di sottoscrizione del contratto – che avrebbe assunto una funzione ingannevole, in ragione della situazione patrimoniale della impresa (al momento della conclusione del contratto alla società erano stati “chiusi” due conti correnti), rispetto alla successiva erogazione del finanziamento.

Dunque, al di là del generico riferimento qualificatorio alla componente decettiva della condotta, secondo il Supremo Consesso, non era stato tuttavia descritto sul piano fattuale nulla su decisivi profili quali: a) in cosa sarebbe consistita, sul piano naturalistico, detta condotta ingannevole; b) quale fosse, al di là della chiusura dei due conti correnti, la effettiva situazione patrimoniale della impresa al momento in cui il contratto fu stipulato; c) se l’ipotizzato inganno, in particolare, avesse avuto una componente obiettivamente commissiva cioè se fu falsamente rappresentata dalla società una situazione diversa e migliore rispetto a quella in cui essa versava ovvero se la componente decettiva sia consistita in un mero silenzio e, posto che vi era stato solo un comportamento silente, quale fosse stato il suo oggetto e la sua doppia efficienza causale rispetto alla induzione in errore della società di leasing ed all’atto di disposizione patrimoniale conseguente; d) quale fosse il patrimonio informativo di cui disponeva la società di leasing.

A fronte di ciò, si denotava che – se gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono certamente consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente tenuto fermo restando che però è essenziale verificare e chiarire quale sia l’oggetto del silenzio essendo necessario che esso verta su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto e sia stato tenuto da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere, atteso che solo in tali casi il comportamento dell’agente non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (cfr., fra le altre, Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018) trattandosi di questioni che investono il nucleo costitutivo del reato di truffa e della verifica che il giudice è tenuto a compiere ai fini della consegna – la Corte di appello, nella specie, avrebbe dovuto verificare se, a prescindere dalla fondatezza nel merito dell’accusa per la quale si procede, il fatto fosse stato descritto naturalisticamente in modo compiuto e tale da consentire di ritenere che esso fosse – anche solo astrattamente – riconducibile alle fattispecie di truffa o di insolvenza fraudolenta ovvero, in alternativa, fosse inquadrabile in un mero inadempimento contrattuale, peraltro parziale, mentre, sempre secondo la Corte di Cassazione, sul punto la sentenza impugnata era obiettivamente silente e doveva dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame; in particolare, i giudici di legittimità ordinaria affermavano come la Corte di appello, in applicazione dei principi indicati e delle informazioni necessarie, fosse tenuta a verificare la sussistenza della rilevanza interna del fatto reato contestato ovvero se si fosse davvero in presenza di una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria.

Ciò posto, come accennato anche prima, anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso veniva stimati fondati.

Si rilevava a tal riguardo – una volta dedotto che non fosse in contestazione il fatto che il mandato di arresto europeo per il quale si procede fosse stato emesso per ottenere la consegna non di un soggetto che doveva essere catturato in esecuzione di un provvedimento cautelare funzionale ad esigenze connesse alla commissione del reato quanto, piuttosto, per ragioni strettamente legate allo sviluppo del processo cioè per consentire la rinnovazione dibattimentale in un giudizio resasi necessaria a seguito del mutamento della persona fisica del giudice e di conseguenza, in tale contesto, era stata chiesta la consegna della ricorrente, già presente in precedenza in udienza, per il tempo necessario alla “nuova” celebrazione del processo – che, secondo la consolidata giurisprudenza elaborata in sede nomofilattica, in tema di mandato di arresto europeo, può essere certamente data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato atteso che l’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione qualunque ne siano i motivi purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 51511 del 18/12/2013; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010) trattandosi di un principio più volte declinato in decisioni con le quali è stato dato corso alla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo cd. processuale in relazione ad un provvedimento volto a consentire l’espletamento di un confronto (n. 51511/2013), di un ordine di accompagnamento coattivo teso a consentire la presenza dell’imputato in udienza (n. 20282/2013), l’accompagnamento a fini investigativi per l’espletamento dell’interrogatorio e della ricognizione formale (n. 45043/2010) (Così testualmente, Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016).

Il Supremo Consesso osservava inoltre che, per un verso, può essere data esecuzione in Italia ad un M.A.E. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell’imputato (Sez. 6, n. 18625 del 23/04/2013) per altro verso, a) una tale tipologia di mandato di arresto non è fondata su ragioni incompatibili con diritti fondamentali dell’imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione sia a quelli enunciati nella C.E.D.U. e considerato che non possono essere dall’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l’autorità giudiziaria dello Stato emittente alla sua adozione; b) non compete all’autorità giudiziaria italiana verificare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. per l’adozione del provvedimento cautelare “interno” da parte dell’autorità giudiziaria estera rilevando unicamente il fatto che il mandato d’arresto europeo sia una decisione giudiziaria emessa al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale (Sez. 6, n. 45525 del 20/12/2010) fermo restando che un dato assume rilevanza dall’esame della giurisprudenza di legittimità: la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in fattispecie in cui il mandato d’arresto era stato emesso al fine di garantire la presenza dell’imputato per il compimento di singoli atti ovvero per un limitato periodo di tempo.

In relazione a tale quadro ermeneutico, la Suprema Corte sottolineava come, nel caso di specie, non fosse in contestazione che: a) la ricorrente era già stata presente in più udienze dibattimentali già celebrate (quelle dell’1/03/2017 e del 4/04/2017); b) nel corso delle udienze in questione l’imputata era stata compiutamente identificata ed abbia esposto le proprie tesi difensive; c) la necessità di rinnovare il dibattimento era derivata da esigenze interne all’ordinamento dello Stato richiedente (il mutamento della persona fisica del magistrato) e non per cause imputabili alla L.; d) l’imputata, pur citata per la rinnovazione, non si era presentata; e) il giudice aveva disposto il mandato di arresto per assicurare la presenza della ricorrente.

Tal che, alla luce di quanto appena esposto, si denotava come – essendo stata dunque valorizzata una esigenza strumentale a garantire non il diritto della imputata a partecipare liberamente al “suo” processo quanto, piuttosto, ad “assicurare” ancora, nuovamente, la presenza della stessa imputata in un processo non concluso, a distanza di anni, per ragioni non attribuibili certamente alla L., destinataria, tuttavia, di un provvedimento restrittivo della libertà personale – si fosse venuta a verificare una situazione obiettivamente non causata dalla ricorrente rispetto alla quale, ad avviso della Corte, si poneva in modo stringente l’esigenza di comprendere: a) se la consegna dell’imputata fosse stata strumentale a garantire la presenza di questa per un singola udienza, cioè per un singolo segmento processuale, ovvero per un tempo più ampio ed esteso; b) quale fosse stata, in tale ultima evenienza, il tempo necessario alla ultimazione del processo per il quale dovrebbe essere garantita la presenza della imputata; c) se fossero esistite, in tali ipotesi, termini di durata di privazione della libertà personale nello Stato richiedente.

Precisato ciò, gli ermellini osservavano a tal proposito come sul punto il mandato di arresto per il quale si procede fosse silente e l’autorità giudiziaria italiana dovesse accertare se nell’ordinamento richiedente la consegna fosse stato fissato espressamente un termine di durata della misura cautelare o, in mancanza, se un limite temporale implicito fosse desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, comunque, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia od alla sua estinzione.

A fronte di tali quesiti, i giudici di piazza Cavour mettevano in risalto il fatto come la Corte di cassazione avesse in più occasioni chiarito che il parametro per valutare la compatibilità della normativa degli Stati dell’Unione europea ai principi costituzionali, richiamati in via generale dall’art. 2 della legge n. 69 del 2005, è rappresentato dai principi «comuni» garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dalla Cedu (tra le tante, Sez. U. n. 4614 del 30/01/2007; Sez. 6, n. 17632 del 3/5/2007; Sez. 6, n. 4528 del 27/01/2012) e, in tale prospettiva, le Sezioni Unite avevano ritenuto che la previsione dell’art. 18, lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che stabilisce il rifiuto della consegna «se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva», va interpretata alla luce, non del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento italiano, bensì dei principi «comuni» di cui all’art. 6 T.U.E., tra i quali si pone quello del contenimento della durata della detenzione preventiva entro «tempi ragionevoli», come garantito dall’art. 5 par. 3 CEDU fino al giudizio di primo di primo grado evidenziandosi al contempo che le garanzie previste dall’art. 5 CEDU non richiedono necessariamente la previsione di «termini» fissi di durata della carcerazione preventiva ma soltanto che l’ordinamento e la prassi processuale assicurino «in concreto» che l’imputato sia portato al più presto in giudizio e giudicato o sia altrimenti scarcerato.

La Suprema Corte, di conseguenza, in virtù di quanto appena esposto, aveva ritenuto compatibile con il principio espresso dalla legge n. 69 del 2005 anche la previsione nella legislazione dello Stato di emissione di un limite temporale «implicito», desumibile da altri meccanismi processuali, che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa, per tutta la fase che precede la pronunzia di merito sulla fondatezza dell’accusa.

Ebbene, ad avviso della Corte, su tali fondamentali tematiche il mandato di arresto per il quale si procedeva era silente e da ciò se ne faceva discendere che anche sul punto la sentenza dovesse essere annullata dovendo la Corte di appello applicare i principi indicati ed accertare, anche attraverso informazioni aggiuntive, se ed in che termini la richiesta di consegna in esame — fondata sulla esigenza di assicurare nuovamente la presenza della ricorrente in un processo per il quale si è posta la necessità di rinnovazione dibattimentale per ragioni interne allo Stato di emissione del mandato di arresto – fosse stata legittima in relazione alle garanzie offerte dello Stato richiedente dei diritti costituzionalmente garantiti ed in un’ ottica di un necessario bilanciamento di interessi.

Difatti, secondo quanto enunciato in tale pronuncia, il mandato di arresto europeo “è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative delle libertà” (art. 1) che si basa “su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri”, tanto che la sua attuazione “può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’art. 6, par. 1, del Trattato sull’Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell’art. 7, par. 1, dello stesso trattato” e, dunque, il sistema della previsione di una normativa comune per la consegna degli imputati o condannati, quale forma di diretta cooperazione giudiziaria, presuppone che i paesi aderenti rispettino i diritti fondamentali ed osservano i principi sanciti dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta del diritti fondamentali dell’Unione europea per la esplicita condivisione da parte dei paesi aderenti dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali fermo restando che l”elevato livello di fiducia” tra gli Stati dell’Unione, posto a ragione giustificatrice del sistema del MAE (Considerando n. 10), con la conseguente soppressione del controllo politico (Considerando n. 9) e il superamento del regime estradizionale (Considerando n. 11), non elimina, tuttavia, ma anzi postula, l’esigenza di un “controllo sufficiente” (Considerando n. 8) da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione in un contesto di progressiva adesione all’U.E. di Stati formatisi anche su realtà civili ed economiche e su storie politiche e istituzionali tra loro diverse; in altre parole, se vi è una presunzione che lo Stato richiedente dia adeguate garanzie ciò però non esime l’autorità giudiziaria dagli accertamenti necessari.

Veniva infine considerato infondato il quarto motivo di ricorso avendo la Corte di cassazione chiarito che il motivo di rifiuto basato sull’intervenuta prescrizione del reato, di cui all’art. 18, lett. n), L. 22 aprile 2005, n. 69, opera esclusivamente laddove, sussistendo in concreto le condizioni di procedibilità di cui all’art. 9 cod. pen., vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del m.a.e. in Italia (Sez. 6, n. 51 del 30/12/2014, dep. 2015).

Nel caso di specie, dunque, non era in contestazione che detta possibilità non vi fosse e non vi sono ragioni per dubitare della compatibilità costituzionale della norma in esame proprio in considerazione di quella fiducia di Stati già esaminata in precedenza.

Conclusioni

La sentenza in esame è assai interessante atteso che in tale decisione vengono chiariti molti aspetti inerenti l’istituto del mandato di arresto europeo così come disciplinato dalla legge, 22 aprile 2005, n. 69.

Invero, in siffatta pronuncia, sono stati affermati, avvalendosi della giurisprudenza nomofilattica elaborata in subiecta materia, i seguenti principi di diritto: a) in materia di mandato di arresto europeo, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano ma è sufficiente che il fatto – per come in concreto descritto- corrisponda sul piano qualificatorio ad una delle ipotesi di consegna obbligatoria previste dalla legge ovvero, quanto alla condizione di cui all’art. 7 della legge in esame, che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato; b) al giudice spetta il dovere d’accertare, in un caso, la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad un’ipotesi ascrivibile alla “realtà effettuale” e non a quella “virtuale“, e, dall’altro, in via alternativa, se davvero sussista una ipotesi di c.d. consegna obbligatoria di cui all’art. 8 della legge n. 69 del 2005 fermo restando che tale compito è devoluto alla Corte di appello anche nei casi in cui la questione non sia specificamente dedotta, non solo perché la Corte di merito, in tema di mandato di arresto europeo, non esercita funzioni di giudice della impugnazione, ma perché essa è tenuta a verificare che sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, positivi o negativi, per disporre la consegna; c) in tema di mandato di arresto europeo, può essere certamente data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato per procedere al compimento di un atto istruttorio specificamente individuato atteso che l’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione qualunque ne siano i motivi purché inerenti al processo; d) può essere data esecuzione in Italia ad un M.A.E. emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto ad evitare la celebrazione del processo penale in assenza dell’imputato; e) il parametro per valutare la compatibilità della normativa degli Stati dell’Unione europea ai principi costituzionali, richiamati in via generale dall’art. 2 della legge n. 69 del 2005, è rappresentato dai principi «comuni» garantiti dalle Carte sovranazionali ed in particolare dalla Cedu; f) la previsione dell’art. 18, lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che stabilisce il rifiuto della consegna «se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva», va interpretata alla luce, non del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento italiano, bensì dei principi «comuni» di cui all’art. 6 T.U.E., tra i quali si pone quello del contenimento della durata della detenzione preventiva entro «tempi ragionevoli», come garantito dall’art. 5 par. 3 CEDU fino al giudizio di primo di primo grado; g) il motivo di rifiuto basato sull’intervenuta prescrizione del reato, di cui all’art. 18, lett. n), L. 22 aprile 2005, n. 69, opera esclusivamente laddove, sussistendo in concreto le condizioni di procedibilità di cui all’art. 9 cod. pen., vi sarebbe stata effettivamente la possibilità di giudicare il fatto oggetto del m.a.e. in Italia.

Di talchè ne discende che siffatti criteri ermeneutici non possono non essere presi nella dovuta considerazione ogniqualvolta si verifichi una situazione processuale analoga a quella verificatasi nel caso di specie.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale pronuncia, di conseguenza, proprio perché fa chiarezza su tutti questi aspetti giuridici, non può che essere positivo.

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