La casa familiare o casa coniugale

Scarica PDF Stampa
La casa familiare o casa coniugale è un concetto che viene in diritto viene richiamato al momento della separazione o del divorzio dei coniugi.

L’articolo 337 sexies del codice civile è relativo all’assegnazione della casa coniugale quando si rompe il legame tra i due coniugi.

In che cosa consiste la casa familiare o coniugale

La casa familiare è il luogo dove i coniugi, prima di separarsi, avevano stabilito la loro vita insieme e dove vivevano, se ne avevano, insieme ai figli.

Non è importante che ogni componente della famiglia abbia la residenza nella casa coniugale, ma quello che conta è che in quel luogo si svolgeva la quotidiana vita domestica di marito, moglie e figli, che lì mangiavano, dormivano, si incontravano e così via.

Volume consigliato

Che cosa succede in caso di separazione dei coniugi

La separazione dei coniugi fa cessare l’obbligo della coabitazione stabilito dall’articolo 143 del codice civile, che rientra anche tra i doveri coniugali.

La questione che sempre si pone è relativa all’assegnazione della casa coniugale, dovendosi determinare chi ci continuerà a vivere.

La stessa questione diventa molto complessa quando la coppia ha dei figli e la casa è di proprietà di uno dei coniugi, ammesso che potrebbe non essere il proprietario a restare nella casa coniugale, che viene assegnata in relazione all’interesse dei figli, di conseguenza al genitore collocatario anche se non è il proprietario.

In che modo viene assegnata la casa familiare

Secondo il dettato dell’articolo 337 sexies del codice civile, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto in primis dell’interesse dei figli e che, considerato il titolo di proprietà, il giudice tiene conto dell’assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori.

Il presupposto principale dell’assegnazione della casa familiare è il collocamento dei figli.

Se non ci sono eccezioni, resterà nella casa il coniuge con il quale i figli convivono, al fine di evitare di creare nei confronti della prole altri traumi, oltre a quello che può derivare dalla separazione dei genitori, che conseguono all’allontanamento dal luogo nel quale vivevano quando la famiglia era ancora unita.

La casa familiare in mancanza di figli

A questo proposito, l’articolo 337 sexies del codice civile non fa nessun cenno all’assegnazione della casa familiare in assenza di figli, così dovendosi ritenere che, se non c’è prole, la stessa spetti al coniuge non proprietario, in casi eccezionali, come la circostanza nella quale l’assegnatario sia affetto da patologie particolari.

La cessazione del diritto all’assegnazione della casa familiare

Il codice civile stabilisce espressamente che il diritto al godimento della casa familiare viene men se l’assegnatario non ci abiti o cessi di abitarci stabilmente, se l’assegnatario conviva more uxorio o contragga un altro matrimonio.

Se la casa appartiene in modo esclusivo all’altro coniuge, si ipotizza che non vi è più l’interesse dei figli a che la stessa resti assegnata al non proprietario che non sia titolare di un autonomo diritto a restarci.

Nei provvedimenti di assegnazione si specifica molto spesso che gli stessi resteranno in vigore sino al raggiungimento dell’autosufficienza da parte dei figli.

L’assegnazione della casa familiare ai figli maggiorenni

L’autosufficienza della prole non coincide per forza con la maggiore età, ed è un’autosufficienza economica.

L’assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario, anche in caso di figli maggiorenni se questi non sono indipendenti, ad esempio perché frequentano l’università.

Il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli non è una circostanza che fa sorgere in capo al genitore proprietario il diritto di rientrare nel pieno possesso della casa familiare, che andrà invece valutato volta per volta tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

A carico di chi sono le spese

Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale comporta il diritto del beneficiario di continuare a vivere lì in modo gratuito, non anche l’esonero dalle spese legate all’utilizzo della stessa.

Le spese della casa familiare gravano sull’assegnatario.

In questo si è espressa in modo eloquente la Suprema Corte di cassazione che, con la recente sentenza numero 10927/2018, ha precisato che “l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario dal pagamento del canone, al quale si sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o, del comproprietario dell’immobile assegnato.

La gratuità dell’assegnazione dell’abitazione a uno dei coniugi è relativa all’utilizzo dell’abitazione stessa, per la quale non si deve versare corrispettivo.

“Non si estende alle spese correlate a detto uso … le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario”.

I tempi per lasciare la casa coniugale

Quando la casa familiare viene assegnata a uno dei coniugi, l’altro la deve abbandonare.

Non esistono tempi prestabiliti per legge per andarsene, salvo che gli stessi non vengano fissati nel provvedimento, e ci si debba attenere a quanto stabilito.

La regola è quella di lasciare il tetto coniugale il prima possibile.

Se l’ex non vuole lasciare la casa coniugale, l’assegnatario ha un unico strumento per entrare legittimamente nel pieno possesso della stessa, si deve rivolgere al tribunale per chiedere la procedura di esecuzione forzata del provvedimento di assegnazione.

L’Assegnazione della casa coniugale

L’assegnazione della casa coniugale fa nascere spesso dei litigi tra ex, che spesso arrivano all’attenzione dei giudici, anche di legittimità.

Di seguito due importanti sentenze della Corte di Cassazione relative.

Cassazione sentenza n. 3302/2018

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare…è volto a tutelare esclusivamente l’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta…, sicché il provvedimento in questione implica l’accertamento che l’immobile si identifica con “il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare” (cfr. Corte cass. SS.UU. n. 13603/2004)

Cassazione sentenza n. 14241/2017

La circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare…non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l’abitazione del genitore. Questa Corte, invero, ha già chiarito che, in tal caso, la coabitazione può “non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile” (Cass. 22 marzo 2012, n. 4555; 27 maggio 2005, n. 11320)

Volume consigliato

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento