La carenza della allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento alle dichiarazioni sostitutive legittimamente ha comportato, in applicazione della lex specialis l’esclusione dalla gara della ricorrente

Lazzini Sonia 21/10/10
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Ancor più se si considera la circostanza che all’interno dell’intero plico non vi era neppure una fotocopia del documento d’identità ciò che solo avrebbe consentito, in applicazione del principio di economia dei mezzi, di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo di ritenere comunque assolto l’onere procedimentale;

negli appalti di lavori pubblici, l’allegazione di un valido documento di identità al testo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore diretto a comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma, ancor prima, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica

la mancata allegazione del documento di identità alle dichiarazioni autocertificative previste dalla lex specialis a pena di esclusione non può essere sanata

Premesso che:

con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione ha disposto la sua esclusione dalla gara informale per l’affidamento in concessione dei servizi spiaggia/cabine, piscina, assistenza bagnanti, reception, bar, mensa selfservice, pizzeria ricreativi, pulizia rivolti all’utenza dello stabilimento Balneare Militare di Fregene, sito in Fregene (RM), Lungomare di ponente, 49,per la stagione 2010:

in punto di fatto, consta che:

-con decreto n. 33 del 7 aprile 2010, il comandante del Raggruppamento Logistico centrale autorizzava il capo del servizio Amministrativo ad awiare una procedura informale ristretta per la selezione della migliore offerta attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-in attuazione del suddetto prowedimento il capo del Servizio amministrativo diramava l’invito a n. 26 ditte con lettera prot. n. 12789 del 27.04.2010;

-presentavano offerta soltanto due ditte: l’Associazione Dopolavoro Dipendenti della Difesa RICORRENTE e la la Controinteressata SERVICE s.r.l.;

-all’apertura del plico presentato dall’Associazione Dopolavoro Dipendenti

della Difesa RICORRENTE la commissione accertava che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiesta dall’art. 2,lett. c), della lettera d’invito, pur predisposta, non era materialmente congiunta ad una copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante, ed altresì, che all’interno dell’intero plico non vi era alcuna fotocopia del predetto documento;

-a questo punto, il seggio di gara disponeva I’esclusione dell’offerente;

-l’esclusione veniva, in seguito, formalizzata all’Associazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura di Stato;

Vista la memoria difensiva e le note di udienza depositate da parte ricorrente

Ritenuto potersi prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata a cagione dalla infondatezza del gravame;

qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Considerato che:

-in adesione a giurisprudenza pacifica e costante (cfr per tutte C.d.s. sez. V, sentenza 7 novembre 2007 n. 5761; T.A.R. Sicilia, Catania, sez.III, sent. 20 ottobre 2005 n. 1792), negli appalti di lavori pubblici, l’allegazione di un valido documento di identità al testo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore diretto a comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma, ancor prima, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica;

-l’art. 2, u.c. della lettera di invito sanziona con l’esclusione dalla gara la mancata e/o incompleta produzione/allegazione dei documenti richiesti;

Ritenuto che:

-la carenza della allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento alle dichiarazioni sostitutive legittimamente ha comportato, in applicazione della lex specialis, e giusta quanto sopra argomentato, l’esclusione dalla gara della ricorrente ancor più se si considera la circostanza che all’interno dell’intero plico non vi era neppure una fotocopia del documento d’identità ciò che solo avrebbe consentito, in applicazione del principio di economia dei mezzi, di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo di ritenere comunque assolto l’onere procedimentale;

-contrariamente a quanto sostenuto in tesi dalla ricorrente, nelle gare d’appalto la mancata allegazione del documento di identità alle dichiarazioni autocertificative previste dalla lex specialis a pena di esclusione non può essere sanata – giusta principio di imparzialità e suo corollario di par condicio tra i concorrenti – con altri dati forniti in sede di apertura dei plichi ovvero in corso di gara (come praticato dall’interessata) né, per le stesse ragioni, può consentirsi la regolarizzazione successiva, poiché la predetta omissione costituisce una irregolarità non sanabile oltre che una violazione della disciplina regolatrice dell’appalto;

Considerato:

-quanto prescritto dall’art 6, lett . a), della lettera d’invito secondo cui “La gara è ad unico esperimento e l’aggiudicazione avverrà anche in presenza dí una sola offerta valida a favore della partecipante che abbia totalizzato il maggior punteggio complessivo”;

-che correttamente, pertanto, l’amministrazione ha affidato i servizi all’unica concorrente rimasta in gara (le restanti altre, ad eccezione della ricorrente, non avendo risposto alla lettera d’invito);

Ritenuto, per tutto quanto sopra argomentato, il ricorso in esame infondato e, perciò, non meritevole di accoglimento mentre le spese di giudizio e processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite;

 

 

a cura di *************

 

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 32386 del 22 settembre 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 32386/2010 REG.SEN.

N. 05160/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5160 del 2010, proposto da:
Associazione Dopolavoro Ministero della Difesa Ricorrente, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, via Torino, 122;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Soc Controinteressata Service Srl, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso *********** in Roma, via XX Settembre, 98/E;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della comunicazione di esclusione – con lettera a.r. del 27.05.2010 del Raggruppamento Logistico Centrale, Ufficio Amministrazione, prot. n. 16717, cod. id. E22595 ind. Cl. 6.2 – dalla gara per “l’affidamento in concessione dei servizi spiaggia/cabine, piscina, assistenza bagnanti, reception, bar, mensa self service, pizzeria, ricreativi, pulizia, rivolti all’utenza dello Stabilimento Balneare Militare di Fregene, sito in Fregene (RM), lungomare di ******* 49, per la stagione 2010″…

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Soc Controinteressata Service Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale l’intimata amministrazione ha disposto la sua esclusione dalla gara informale per l’affidamento in concessione dei servizi spiaggia/cabine, piscina, assistenza bagnanti, reception, bar, mensa selfservice, pizzeria ricreativi, pulizia rivolti all’utenza dello stabilimento Balneare Militare di Fregene, sito in Fregene (RM), Lungomare di ponente, 49,per la stagione 2010:

in punto di fatto, consta che:

-con decreto n. 33 del 7 aprile 2010, il comandante del Raggruppamento Logistico centrale autorizzava il capo del servizio Amministrativo ad awiare una procedura informale ristretta per la selezione della migliore offerta attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-in attuazione del suddetto prowedimento il capo del Servizio amministrativo diramava l’invito a n. 26 ditte con lettera prot. n. 12789 del 27.04.2010;

-presentavano offerta soltanto due ditte: l’Associazione Dopolavoro Dipendenti della Difesa RICORRENTE e la la Controinteressata SERVICE s.r.l.;

-all’apertura del plico presentato dall’Associazione Dopolavoro Dipendenti

della Difesa RICORRENTE la commissione accertava che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiesta dall’art. 2,lett. c), della lettera d’invito, pur predisposta, non era materialmente congiunta ad una copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante, ed altresì, che all’interno dell’intero plico non vi era alcuna fotocopia del predetto documento;

-a questo punto, il seggio di gara disponeva I’esclusione dell’offerente;

-l’esclusione veniva, in seguito, formalizzata all’Associazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura di Stato;

Vista la memoria difensiva e le note di udienza depositate da parte ricorrente

Ritenuto potersi prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controinteressata a cagione dalla infondatezza del gravame;

Considerato che:

-in adesione a giurisprudenza pacifica e costante (cfr per tutte C.d.s. sez. V, sentenza 7 novembre 2007 n. 5761; T.A.R. Sicilia, Catania, sez.III, sent. 20 ottobre 2005 n. 1792), negli appalti di lavori pubblici, l’allegazione di un valido documento di identità al testo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce un fondamentale onere del sottoscrittore diretto a comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma, ancor prima, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica;

-l’art. 2, u.c. della lettera di invito sanziona con l’esclusione dalla gara la mancata e/o incompleta produzione/allegazione dei documenti richiesti;

Ritenuto che:

-la carenza della allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento alle dichiarazioni sostitutive legittimamente ha comportato, in applicazione della lex specialis, e giusta quanto sopra argomentato, l’esclusione dalla gara della ricorrente ancor più se si considera la circostanza che all’interno dell’intero plico non vi era neppure una fotocopia del documento d’identità ciò che solo avrebbe consentito, in applicazione del principio di economia dei mezzi, di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo di ritenere comunque assolto l’onere procedimentale;

-contrariamente a quanto sostenuto in tesi dalla ricorrente, nelle gare d’appalto la mancata allegazione del documento di identità alle dichiarazioni autocertificative previste dalla lex specialis a pena di esclusione non può essere sanata – giusta principio di imparzialità e suo corollario di par condicio tra i concorrenti – con altri dati forniti in sede di apertura dei plichi ovvero in corso di gara (come praticato dall’interessata) né, per le stesse ragioni, può consentirsi la regolarizzazione successiva, poiché la predetta omissione costituisce una irregolarità non sanabile oltre che una violazione della disciplina regolatrice dell’appalto;

Considerato:

-quanto prescritto dall’art 6, lett . a), della lettera d’invito secondo cui “La gara è ad unico esperimento e l’aggiudicazione avverrà anche in presenza dí una sola offerta valida a favore della partecipante che abbia totalizzato il maggior punteggio complessivo”;

-che correttamente, pertanto, l’amministrazione ha affidato i servizi all’unica concorrente rimasta in gara (le restanti altre, ad eccezione della ricorrente, non avendo risposto alla lettera d’invito);

Ritenuto, per tutto quanto sopra argomentato, il ricorso in esame infondato e, perciò, non meritevole di accoglimento mentre le spese di giudizio e processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso in esame.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 di cui € 3.000,00 in favore del ministero della difesa ed € 3.000,00 in favore della soc. CONTROINTERESSATA Service srl.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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