La capacità giuridica

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La capacità giuridica, nell’ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive.

Non va confusa con la capacità di agire, che è l’idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici validi, esercitando in questo modo i suoi diritti e adempiendo ai suoi doveri.

La capacità giuridica, come modo di essere del soggetto giuridico, rientra tra le qualità giuridiche e viene acquisita con la nascita.

Indice

  1. Origini
  2. Ordinamento italiano
  3. La capacità giuridica nella dogmatica giuridica

1. Origini

La civiltà romana non elaborò una definizione di capacità giuridica, ma impiegò espressioni varie, non tecniche, che anche dando la parvenza di coincidere con le moderne prescrizioni normative, se ne differenziano ampiamente.

Negli ordinamenti moderni e contemporanei è riconosciuta a ogni essere umano (persona fisica) oltre che alle persone giuridiche.

Sino al crollo dell’ancien régime, che portò all’affermazione del principio di derivazione giusnaturalistica e illuministica consacrato nell’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, secondo il quale “gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti”, in ordinamenti del passato la capacità non veniva riconosciuta a ogni uomo, ne erano esclusi gli schiavi che, ad esempio, il diritto romano assimilava alle res.

In passato c’era anche  una particolare causa di estinzione della capacità giuridica, la morte civile. La capacità giuridica, che secondo l’articolo 1 del codice civile “si acquista al momento della nascita”, non è un elemento innato dell’essere umano ma una concessione dell’ordinamento giuridico, che a seconda dei casi e periodi può anche imporre delle limitazioni, come è avvenuto anche in periodi più recenti con le leggi razziali, che oggi verrebbero considerate incostituzionali.

2. Ordinamento italiano

La capacità giuridica delle persone fisiche

Nell’ordinamento giuridico italiano, le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita.

È riconosciuta a ognuno dei consociati per l’unico fatto della nascita (art. 1 c.c.), vale a dire per l’unico fatto del distacco del nato dal grembo materno, anche quando subito dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura.

Spesso si è posta la questione della cosiddetta capacità giuridica anticipata all’evento della nascita, perché a volte sembrerebbe che la capacità giuridica sia da attribuire anche al nascituro.

In capo al nascituro è riconosciuta una particolare capacità giuridica, che distingue se si tratti di nascituro concepito o nascituro non concepito.

La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni della rilevanza giuridica della vita, è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali e di qualche incertezza applicativa pratica.

Il nascituro concepito, vale a dire, il feto nel grembo materno (si discute da quale momento della suddivisione embrionale), ha titolo a concorrere alla successione mortis causa e a ricevere donazioni.

È discusso se per questa ragione possa anch’esso stesso dare origine a un’eventuale linea successoria (le classiche ipotesi di scuola prevedono sia un feto divenuto erede per la premorienza del padre e successivamente morto ancora in fase fetale, sia il feto in grembo a madre morta e morto dopo di questa, prima di un parto ancorché forzoso).

Questo concetto si basa sul brocardo medievale Conceptus pro iam nato habetur si de eius commodo agitur (il concepito è considerato nato quando si tratta dei suoi interessi).

Il nascituro non concepito, oppure l’ipotetico figlio che potrebbe nascere a un dato potenziale genitore, ha la capacità di ricevere successioni e donazioni, come nel classico caso di disposizioni testamentarie che dispongano l’attribuzione di beni a condizione della nascita.

Le disposizioni per questo tipo molto particolare di soggetto giuridico sono sottoposte al vincolo dell’avveramento della condizione di venuta a esistenza.

La capacità giuridica si perde per morte (anche per morte presunta), e ci sono casi particolari che la limitano in caso di assenza o scomparsa (rileva talvolta se volontarie).

L’articolo 22 della Costituzione pone una garanzia a questa posizione del soggetto, stabilendo che “nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica”.

La capacità giuridica di diritto privato è riconosciuta in capo non esclusivamente ai cittadini, ma anche allo straniero, con l’unico limite del principio di res.

3. La capacità giuridica nella dogmatica giuridica

Secondo una corrente dottrinale che fa capo al civilista Angelo Falzea, la capacità giuridica è una posizione del soggetto rispetto all’effetto giuridico.

La capacità giuridica è una posizione astratta e potenziale per la quale il soggetto è portatore potenziale dei possibili effetti giuridici e in questo si distingue dalla titolarità che designa la posizione di destinatario di singoli effetti giuridici.

Essendo la capacità giuridica una posizione generale, astratta e potenziale, è relativa agli effetti, attuali o potenziali, che possono scaturire dall’ordinamento giuridico.

Secondo questa concezione cosiddetta globale oppure organica della capacità giuridica, questa posizione spetta a ognuno e si è destinatari della generalità degli effetti giuridici per due ordini di ragioni:

  • La prima ragione si basa sul principio dell’eguaglianza formale che vuole “tutti i cittadini eguali davanti alla legge”.

Ne consegue che non ci possono essere aree normative precluse a priori a determinati soggetti.

  • La seconda ragione si basa sul carattere sistematico dell’ordinamento giuridico secondo il quale le norme sono interconnesse tra loro e il soggetto fa da collante dell’intero sistema relativa a singoli effetti giuridici, ma deve essere relativa a ogni possibile effetto, attuale o potenziale.

Alla teoria globale si contrappone la concezione Atomistica Kelseniana che, assimilando la capacità giuridica alla titolarità, evidenzia la posizione del soggetto rispetto al singolo effetto giuridico.

In definitiva, la capacità giuridica ha efficacia costitutiva dell’ordinamento giuridico nei confronti dei consociati con i quali lo Stato, che secondo la definizione romaniana, è un “ordinamento giuridico originario, a fini generali, a base territoriale, dotato di un apparato autoritario, posto in una posizione di supremazia”, attribuisce ai soggetti,  così come si potrebbe astenere dal farlo, una simile capacità, distinguendosi dal riconoscimento con efficacia dichiarativa della soggettività giuridica, con il quale quale lo Stato prende atto della soggettività.

L’accoglimento del principio di eguaglianza formale in svariati ordinamenti giuridici comporta la spettanza della capacità giuridica a ogni consociato senza limitazioni, fermo restando che tale riconoscimento è un’attribuzione dello Stato.

Dal ragionamento fatto in precedenza consegue l’inammissibilità dell’incapacità giuridica che comporterebbe l’esclusione di determinati soggetti da qualsiasi effetto giuridico dell’ordinamento. È anche inammissibile l’esistenza di una incapacità giuridica speciale che comporterebbe l’esclusione del soggetto da determinati effetti giuridici.

Impropriamente si è parlato di incapacità giuridica speciale per connotare determinate scelte di vita del soggetto che lo escludono da determinate aree normative.

Questa concezione non comporta limitazioni della capacità giuridica, perché il soggetto, anche rinunciando a porre in essere determinate fattispecie normative, resta destinatario degli effetti giuridici, attuali o potenziali, dell’ordinamento giuridico.

Capacità giuridica e soggettività giuridica

Oltre alla differenza fondamentale prima citata, sull’efficacia costitutiva e dichiarativa del riconoscimento delle posizioni del soggetto da parte dello Stato, è importante considerare che la capacità giuridica è una posizione limitata al momento effettuale, la soggettività giuridica non si limita a quel momento, ma si ritrova anche nel fatto.

Il soggetto non si ritrova esclusivamente nell’effetto, ma anche nel fatto, anche non essendone l’autore, come portatore dell’interesse evidenziato dal fatto.

Ne consegue che la soggettività giuridica è una situazione più ampia della capacità giuridica.

Non è possibile identificare le due posizioni, ma la soggettività giuridica è il presupposto sul quale si poggia il riconoscimento della capacità giuridica.

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