La buona fede: da strumento di integrazione a regola di validazione dell’atto.

Tiziana Barile 01/12/15
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I rapporti obbligatori sono oramai governati dal c.d. principio di buona fede, il quale assume un significato differente a seconda che venga inteso nella sua dimensione soggettiva, quale ignoranza di ledere l’altrui diritto, o nella sua dimensione oggettiva come solidarietà e reciproca lealtà di comportamento.

L’iniziale dibattito costituitosi intorno al coordinamento tra la disposizione codicistica che prevede l’esecuzione del contratto secondo buona fede, ex art. 1375 c.c. e l’art. 1175 c.c., contenente il dovere del debitore e del creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza, è stato risolto in favore della sovrapposizione tra il concetto di buona fede e quello di correttezza.

La tesi dell’identità concettuale abbracciata dalla dottrina prevalente, è stata poi recepita dalla giurisprudenza la quale ha ricondotto i principi di buona fede e correttezza nel più ampio dovere di solidarietà contenuto nell’art. 2 Cost., ai sensi del quale a ciascuno è richiesto di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La coincidenza concettuale tra la buona fede oggettiva e la correttezza, si traduce dunque nel dovere per entrambe le parti di salvaguardare l’utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio.

Il dato normativo cui fare riferimento al fine di delineare i confini del principio di buona fede nei termini esposti, si rinviene nel combinato disposto degli artt. 2 Cost., 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.; attraverso la lettura degli articoli indicati si coglie la funzione correttiva ed integrativa svolta dal principio di buona fede il quale accompagna il rapporto obbligatorio dalla sua fase statica alla sua fase dinamica.

Il principio di buona fede oggettivo permea di sé tutte le fasi di formazione, interpretazione ed esecuzione del vincolo contrattuale esso, quale fonte produttiva di obblighi ulteriori rispetto alla prestazione principale, pone a carico delle parti una serie di doveri comportamentali c.d. di protezione.

Partendo dall’assunto dell’equivalenza tra le regole di correttezza ed il principio di buona fede oggettiva si può affermare che i contraenti, nella fase formativa del contratto, quella cioè inerente allo svolgimento delle trattative di cui agli artt. 1337 e seguenti, in virtù del principio di buona fede oggettiva dovranno rispettare taluni obblighi comportamentali, regole di correttezza attinenti ad esempio, all’ informazione precontrattuale, indispensabile affinché l’altro contraente possa valutare la convenienza dell’affare.

Nelle trattative precontrattuali, sarà dunque contraria al principio di buona fede oggettiva, sia la condotta reticente, omissiva di determinate informazioni indispensabili per la valutazione dell’affare, sia la condotta volontariamente fuorviante posta in essere con la dazione di informazioni inesatte.

Esempi di tali obblighi informativi sono rinvenibili sia nel nostro Codice Civile, agli artt. 1746 e 1759, con riferimento al contratto di mediazione ed agli obblighi informativi gravanti sul mediatore, sia negli artt. 1892 e 1893 in tema di contratti di assicurazione, in aggiunta alle disposizioni ed agli obblighi informativi contenuti nel Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs. 209/2005, sia nel Codice dei Consumo di cui al D.Lgs n. 206/2005, agli artt. 48 e 49, disposizioni dedicate rispettivamente agli obblighi informativi vigenti per i contratti a distanza e non infine, ulteriori esempi di obblighi informativi si rinvengono nel T.U. intermediazione finanziaria contenuto nel D.Lgs. 58/1998, agli artt. 21 e seguenti.

Anche nella fase esecutiva del rapporto negoziale l’ordinamento giuridico richiede, ai sensi dell’art. 1375 c.c., che le parti si comportino secondo le regole della buona fede e della correttezza, come confermato altresì dall’art. 1358 c.c. il quale, disciplinando il comportamento delle parti nel caso di alienazione o acquisto di un diritto sotto condizione sospensiva, impone di comportarsi secondo  buona fede al fine di conservare le ragioni dell’altra parte.

Proprio tale finalità conservativa permette di cogliere appieno la funzione del principio di buona fede oggettiva il quale, gravando su entrambe le parti contrattuali, richiede anche al creditore di assumere un comportamento conforme alle regole di correttezza, lealtà e solidarietà, non rifiutando la prestazione offertagli nei modi di cui all’art. 1208 c.c., senza che ci sia un legittimo motivo (ad esempio non ricevendo il pagamento effettuato attraverso uno strumento alternativo alla moneta, ma egualmente soddisfacente) e compiendo quanto necessario affinché il debitore possa adempiere all’obbligazione, come prescritto dall’art. 1206 c.c., pena la mora credendi come descritto nell’art. 1207 c.c..

Alla medesima ratio risponde altresì il disposto contenuto nell’art. 1460 c.c. con cui il legislatore, nel riconoscere e disciplinare l’eccezione di inadempimento, in riferimento ai contratti con prestazioni corrispettive, ha negato che possa rifiutarsi l’esecuzione qualora, avuto riguardo delle circostanze, il rifiuto sia contrario a buona fede, ossia non risponda ai canoni di correttezza e lealtà.

A corollario di quanto detto, ai sensi dell’art. 1366 c.c., il principio di buona fede oggettiva si pone altresì quale criterio di interpretazione del contratto.

Dal rispetto del principio di buona fede inteso in senso oggettivo, così come delineato ed applicato, deriva che il vincolo contrattuale, seppur frutto dell’autonomia contrattuale, non può violare certi limiti impliciti e costituzionalmente garantiti di solidarietà; chiaro sintomo della violazione del principio di buona fede si rinviene nell’abuso del diritto.

Nel nostro ordinamento non vi è una disposizione che offra una definizione generale di abuso del diritto avendo preferito il legislatore codificare solo alcune ipotesi di abuso del diritto tra cui, a titolo esemplificativo, l’art. 330 c.c. avente ad oggetto l’abuso della potestà genitoriale e la consequenziale decadenza dalla responsabilità genitoriale, l’art. 1015 c.c., dedicato all’esercizio abusivo del diritto spettante all’usufruttuario o, ancora, l’art. 833 c.c. relativo ai c.d. atti d’emulazione ossia a quegli atti che il proprietario pone in essere al solo fine di nuocere o recare molestie ad altri; altri esempi si rinvengono nel diritto societario con riferimento all’abuso del diritto di voto esercitato per finalità differente da quelle per le quali esso è stato riconosciuto in capo ai soci.

Nel caso di doppia alienazione immobiliare, è rinvenibile una ipotesi classica di abuso del diritto individuata dalla giurisprudenza, in tale fattispecie infatti, tralasciando la responsabilità dell’alienante che ha trasferito per due o più volte il medesimo immobile a contraenti differenti, sarà riconducibile alla figura dell’abuso del diritto la condotta del secondo acquirente il quale, pur essendo a conoscenza della precedente alienazione utilizzi lo strumento della trascrizione ex art. 2643 c.c. e seguenti, per una finalità differente da quella pubblicitaria propria, vigente in tema di trascrizione.

Anche a livello processuale è dato rinvenire comportamenti contrati alle regole di correttezza e buona fede configuranti vere e proprie ipotesi di abuso del diritto è il caso, ad esempio,  disciplinato dall’art. 96 c.p.c. secondo cui chi ha agito o resistito in giudizio con mala fede e colpa grave, oltre alle spese di giudizio, è condannato al risarcimento del danno.

Il comun denominatore delle su menzionate ipotesi e previsioni si rinviene nel presupposto della legittima attribuzione di un diritto il quale, apparentemente conforme all’esercizio ed alla finalità per i quali l’ordinamento l’ha riconosciuto, viene in realtà esercitato per scopi differenti.

Una grossa spinta in questo senso è stata data dal legislatore comunitario il quale, con gli articoli 54 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 17 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha espressamente vietato l’abuso del diritto.

L’abuso del diritto oltre a rappresentare un chiaro sintomo del comportamento contrario al principio di  buona fede, costituisce insieme a quest’ultimo, un criterio attraverso il quale oggi il giudice può sindacare direttamente sull’equilibrio contrattuale.

Entrambi i  principi appena menzionati hanno introdotto nel nostro ordinamento una serie di obblighi accessori rispetto all’obbligazione principale espressamente pattuita, obblighi che, al pari dell’obbligazione principale se inadempiuti, determinano il venir meno del rapporto obbligatorio.

Con tali figure il nostro ordinamento ha altresì riconosciuto alla causa una funzione non più solo genetica del contratto, bensì anche funzionale, implicando con questo che un rapporto negoziale originariamente equilibrato e retto da una causa economica individuale meritevole di tutela giuridica, se muta perdendo tali requisiti non può essere ritenuto valido.

Tutto ciò ha permesso e permette di ampliare notevolmente in sindacato del giudice spingendolo sino al punto che anche il comportamento del contraente che non sia conforme alle regole di correttezza e buona fede, configura un vero e proprio inadempimento.

Come precedentemente illustrato, in virtù della funzione integrativa svolta dal canone di correttezza e buona fede, sorgono in capo alle parti obblighi e doveri non convenzionalmente stabiliti, ma equiparabili a questi, discendendo da tale circostanza che il loro inadempimento innesca i normali rimedi previsti dal Codice Civile, tra cui la risoluzione per inadempimento, l’eccezione di inadempimento, il risarcimento del danno.

Alla luce degli ultimi approdi giurisprudenziali e dell’affermarsi della teoria della causa in concreto, il principio di buona fede oggettiva, quale criterio interpretativo del contratto in ogni sua fase, tanto formativa quanto esecutiva, secondo una parte della giurisprudenza si sarebbe affermato quale strumento di sindacabilità dell’equilibrio contrattuale esercitabile dal giudice e quindi, quale limite all’autonomia contrattuale delle parti.

L’orientamento giurisprudenziale che riconduce al principio di buona fede oggettiva la funzione di controllo dell’autonomia negoziale, ricollega alla violazione di tale precetto le conseguenze giuridiche proprie delle regole di validazione dell’atto ossia la nullità, l’annullabilità e l’ inefficacia; tuttavia tale posizione risulta essere minoritaria.

Come si legge nell’ art. 1322 c.c., le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto, purché entro i limiti imposti dalla legge e di sceglierne altrettanto liberamente il tipo, purché diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico.

Con tale disposizione il legislatore ha chiaramente inteso lasciare alle parti la totale libertà ed autonomia contrattuale, escludendo di riflesso un intervento del giudice che limiti tale autonomia; tuttavia, come anticipato, con l’affermarsi della teoria della causa in concreto una parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, negli ultimi anni, utilizzando come strumento il principio di buona fede in senso oggettivo, ha notevolmente dilatato le maglie del sindacato giurisdizionale.

Nel 2007, la Cassazione ha a più riprese fatto applicazione del principio in oggetto in tema dei c.d. contratti di viaggio tutto compreso soffermandosi in particolar modo sulla reazione che l’ordinamento deve avere se per eventi naturali ed accidentali quali un’ epidemia, venga meno quell’utilità individuale sottesa a questa tipologia contrattuale.

Rilevata l’importanza dell’impossibilità di utilizzazione della prestazione (al pari dell’impossibilità della prestazione stessa), il giudice ha inteso sottolineare che sarebbe contrario al principio di buona fede ritenere valido un contratto di vacanza tutto compreso non più idoneo a soddisfare l’interesse di svago per cui è stato concluso.

Attraverso questa evoluzione giurisprudenziale, è stato riconosciuta rilevanza giuridica anche alle sopravvenienze non codificate ammettendo che, aldilà delle ipotesi contenute negli artt. 1463 e 1467 c.c., rispettivamente della impossibilità sopravvenuta e della eccessiva onerosità, sussistano delle ipotesi in cui, a seguito di mutamenti dipendenti o indipendenti dalla volontà delle parti, sia necessario un adeguamento degli obblighi contrattuali finalizzato a garantire il permanere dell’iniziale equilibrio contrattuale (economico e non).  

Alle medesime conclusioni e sulla base del medesimo presupposto, il giudice di legittimità è giunto a riconoscere rilevanza alla presupposizione, ossi a quella circostanza oggettiva ed esterna cui le parti condizionano implicitamente la validità del contratto, è il classico esempio del balcone dato in locazione al solo fine di vedere la processione.

Quel balcone è in sé privo di un individuale valore economico che acquisisce a seguito dell’evento processione tuttavia, nel momento in cui tale evento viene meno, automaticamente la causa concreta ed individuale sottesa alla locazione del balcone per quell’ora e per quel giorno, ma soprattutto per quella finalità, viene meno.

Anche in quest’ultima ipotesi il giudice di legittimità applica il principio di buona fede oggettiva stante la contrarietà ai principi di correttezza, lealtà e solidarietà che si riscontrerebbe qualora venisse imposto al “conduttore” del caso di specie l’obbligo di adempiere alla sua obbligazione pur essendone venuto meno il presupposto fondamentale.

Con le sentenze c.d. gemelle nn. 26724 e 26725 pronunciate a sezioni unite nel 2007, la Cassazione ha chiarito che dalle regole di comportamento come quelle derivanti dall’attuazione del principio di buona fede oggettiva, non possono derivare le medesime conseguenze ricollegate alla violazione di regole di validazione dell’atto.

Le pronunce menzionate hanno ribadito che ex art. 1418, comma 1, c.c., può determinare la nullità c.d. virtuale del contratto solo la violazione di norme imperative, qualificabili come tali solo le norme relative alla validità dell’atto tra cui non rientrano le regole comportamentali, fatta eccezione per i casi in cui sia il legislatore stesso a prevedere la sanzione della nullità, dando vita così ad ipotesi di nullità testuale (è il caso ad esempio di alcune nullità previste nel Codice del Cosumo).

Fatta eccezione per i casi di nullità testuale, la violazione delle regole comportamentali contenute nel principio di buona fede oggettiva non rende invalido o privo di effetti il contratto, ma obbliga la parte responsabile della violazione al risarcimento del danno, o legittima alla risoluzione del contratto per inadempimento.

L’interpretazione offerta dalla Cassazione ha dunque riconosciuto solo in capo al legislatore la possibilità di tradurre le regole di comportamento come limiti per l’autonomia privata.

Contrapponendosi alla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte Costituzionale nel 2013 con la sentenza n. 248 e nel 2014 con l’ordinanza n. 77, ha ritenuto di non dover dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1385 c.c., avente ad oggetto la caparra confirmatoria, nella parte in cui non prevede come per la clausola penale all’art. 1384 c.c., la riduzione in via equitativa dal giudice nel caso di manifesta eccessività, giustificando tale conclusione in virtù del potere che il giudice ha di dichiarare la nullità della clausola, ex art. 1418 c.c., per dell’art. 2 Cost..

La Corte Costituzionale ha sostanzialmente ribaltato le conclusioni del giudice di legittimità, riconoscendo all’art. 2 Cost, espressivo del principio solidaristico di cui la buona fede oggettiva e la correttezza sono la manifestazione, il ruolo di un vero e proprio limite all’autonomia negoziale, in grado di determinare la nullità del contratto, prestando così il fianco a quel minoritario orientamento che vede nel principio di buona fede oggettiva una regola di validazione dell’atto in grado di determinarne la nullità.    

Tiziana Barile

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