L’Unione europea adotta una nuova direttiva sulla tratta degli esseri umani

Redazione 20/04/11
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Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 aprile (L 101) è stata pubblicata la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. Si tratta di una nuova regolamentazione della materia che va a sostituire la precedente decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 (recepita dall’Italia con L. 228/2003). Gli Stati membri dovranno recepire il nuovo atto entro il 6 aprile 2013.Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione di tratta di esseri umani. In quest’ultima nozione rientrano ora i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento.La direttiva specifica anche che per “posizione di vulnerabilità” s’intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima; lo “sfruttamento”, invece, comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi.Dal punto di visto sanzionatorio la direttiva impone agli Stati membri di prevedere che tali reati siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 5 anni. Tale soglia è da elevarsi a 10 anni quando il reato:a) sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile (con particolare riferimento ai minori);b) sia stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale;c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave;d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.All’adozione della direttiva non hanno partecipato il Regno Unito e la Danimarca, Stati che si sono avvalsi della specifica clausola di esenzione (opting-out) prevista dai trattati.

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