L’ordinamento penitenziario del Canton Grigioni

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Principi generali della Legge sull’ esecuzione giudiziaria in Canton Grigioni ( LEG )

 

Il comma 2 Art. 1 LEG si inserisce in un contesto di calibro inter-cantonale, in tanto in quanto << le direttive decise e dichiarate vincolanti dalla Commissione della Svizzera orientale per l’ esecuzione delle pene sono direttamente applicabili a complemento della presente legge >>. Ancora una volta, lo strumento dei trattati inter-cantonali ex Art. 48 BV si rivela assai utile e prezioso al fine di tutelare non soltanto i singoli Cantoni, ma anche le regioni e financo le micro-regioni linguistiche e culturali che coinvolgono la realtà delle singole zone. Si tratta di un equilibrio costituzionale invidiabile e purtroppo non sempre imitato da altri Stati federali.

La ratio dell’ intera LEG è straordinariamente  diversa da quanto stabilito nell’ Art. 75 StGB. Ovverosia << l’ obiettivo dell’ esecuzione di sanzioni penali è la prevenzione di recidive >> ( cpv. 1 comma 1 Art. 2 LEG ). Lo StGB, sin dal 1932, la CEDU e la tradizione democratico-sociale europea ( v. p.e. il comma 3 Art. 27 della Costituzione italiana ) prevedono, di regola, un fine rieducativo nella legittima privazione della libertà personale. E’, invece, sorprendente, ancorché legittima, l’ attenzione primaria al tema della recidiva espressa nel cpv. 1 comma 1 Art. 2 LEG. Viceversa, più ortodossa e tradizionalista risulta la seconda parte dell’ Art. 2 LEG, ove si statuisce che << i condannati vengono per quanto possibile sostenuti nel miglioramento della loro capacità di vivere esenti da pene. L’ esecuzione di sanzioni privative della libertà è orientata a un ritorno graduale alla vita in libertà. Il condanato deve collaborare atttivamente al raggiungimento dell’ obiettivo dell’ esecuzione >> ( cpv. 2 comma 1 nonché comma 2 Art. 2 LEG ). Questo proseguimento conclusivo dell’ Art. 2 LEG appare decisamente più fedele alla Normativa federale contemplata, nel Diritto federale, dai commi 1 e 3 Art. 75 StGB ( Principi dell’ esecuzione delle pene detentive ).

L’ Art. 3 LEG non riserva particolari inattesi. Esso si limita a prevedere, come normale, una Normazione specifica e separata in ordine ad alcune tematiche, quali l’ esecuzione del lavoro di pubblica utilità, la predisposizione di Regolamenti carcerari, l’ Assistenza Sociale ai reclusi ed agli ex reclusi, la custodia cautelare, il fermo e la Procedura Penale Minorile.

 

L’ esecuzione delle Sentenze.

 

Il Tribunale che ha emesso la Sentenza di prima istanza è competente, in Canton Grigioni, a decidere tempi, luoghi e modalità dell’ esecuzione penitenziaria ( comma 1 Art. 4 LEG ). Al Consiglio di Stato compete la giuridificazione dettagliata del lavoro di pubblica utilità e di tutte le altre sanzioni penali e misure di sicurezza. Tuttavia, il Governo cantonale grigionese è tenuto all’ osservanza di eventuali altre Norme di rango federale contenute nello StGB o nel Diritto Penale e Penitenziario Minorile della Confederazione (comma 2 Art. 4 LEG ).

Nell’ ambito dell’ Esecuzione Penitenziaria grigionese, le pene pecuniarie e le multe vengono riscosse ed incassate da parte delle Autorità Giudiziarie o Amministrative che hanno celebrato il Procedimento di primo grado a carico del condannato ( cpv. 1 comma 1 Art. 5 LEG ). Rimane comunque possibile destinare la somma escussa << ad un uso particolare >> non tipicamente contemplato dalla LEG ( cpv. 2 comma 1 Art. 5 LEG ). Qualora sia comminata, anziché la pena pecuniaria o la multa, la condanna al lavoro socialmente utile o alla pena detentiva sostitutiva, la somma di denaro da riscuotere spetta all’ Ufficio cantonale per l’ esecuzione giudiziaria ( comma 2 Art. 5 LEG ). Dopo la novellazione del 16/06/2010, in vigore dallo 01/01/2011, la commutazione delle multe in un lavoro socialmente utile od in una pena detentiva sostitutiva viene decisa dal Ministero Pubblico su istanza dell’ Ufficio per l’ esecuzione giudiziaria ( nuovo comma 3 Art. 5 LEG ). A seguito della predetta revisione semi-totale del 16/06/2010, il comma 4 Art. 5 LEG vieta di commutare la multa in un’ altra sanzione intra- / semi- muraria nel caso di sanzioni pecuniarie inflitte dai Comuni in applicazione di Norme penali di rango cantonale o comunale. In buona sostanza, una pena pecuniaria può essere trasformata in una pena detentiva od in un lavoro di pubblica utilità in casi autenticamente gravi, ovvero soltanto quando lo prevede lo StGB o un‘ altra Disposizione di Legge, purché sempre di rango federale.

Gli oggetti confiscati in sede processuale rimangono a completa disposizione della Procura Pubblica, tranne nel caso di una specifica e diversa decisione del Tribunale. Il denaro ricavato dalle confische è vincolato a beneficio delle casse pubbliche del Canton Grigioni ( cpv. 1 e cpv. 2 comma 1 Art. 6 LEG ).

 

Le spese dell’ Esecuzione Penitenziaria in Canton Grigioni.

 

L’ Art. 7 LEG è stato oggetto di Revisione totale ad opera della Riforma approvata il 16/06/2010. Nel nuovo comma 1, l’ Art. 7 LEG stabilisce che le spese per l’ esecuzione della detenzione o delle misure di sicurezza sono a carico del Cantone, il quale, tuttavia, è autorizzato, nei limiti del possibile, a far ricadere alcuni oneri pecuniari sui condannati, sugli internati, oppure anche su terzi soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’ esecuzione penitenziaria. Infatti, i << condannati in buone condizioni finanziarie >> sono obbligati a contribuire alle spese della loro carcerazione o del loro collocamento in strutture sanitarie (comma 3 Art. 7 LEG )

Tutte le prestazioni assicurative, il peculio e le sovvenzioni sociali di cui beneficia il condannato sono confiscate automaticamente al fine di coprire le spese per l’ espiazione, a prescindere dal fatto che essa sia in forma intra-muraria, semi-muraria o extra-muraria ( comma 1 Art. 8 LEG ). Il comma 2 Art. 8 LEG elenca specificamente quali spese sono a carico dei predetti << condannati in buone condizioni finanziarie >>, ovvero: le uscite monetarie per acquisti personali ( p.e. tabacchi, articoli da toilette, giornali, apparecchi radio-TV ), le spese legate alla semi-prigionia o al lavoro in esternato, le spese di rimpatrio a fine pena e le spese per medicinali o ospedalizzazioni. Come prevedibile, a livello pratico, i detenuti meno abbienti e quelli stranieri potranno rimborsare soltanto una parte minima delle summenzionate poste passive, donde l’ utilità dell’ inciso << per quanto possibile ed esigibile >>, contenuto nella lett. d comma 2 Art. 8 LEG.

L’ esecuzione delle sanzioni di Diritto Penale Minorile in Canton Grigioni.

 

L’ Ufficio per l’ esecuzione giudiziaria può eseguire le pene e le misure protettive nei confronti di minorenni soltanto per incarico scritto e ritualmente disposto dalla Procura cantonale dei Minorenni, la quale è l’ Organo grigionese supremo in tema di Diritto Penale Minorile e Procedura Penale Minorile (commi 1 e 2 Art. 10 LEG ). La riabilitazione carceraria degli infra-18.enni coinvolge, nella maggioranza dei casi, la Pubblica Amministrazione cantonale nonché i Servizi socio-assistenziali dei Comuni ( comma 3 Art. 10 LEG ). Ogni ammenda od altra sanzione pecuniaria pronunciata a carico di condannati minorenni è riscossa ed incamerata dalla Cassa di Stato del Canton Grigioni ( comma 4 Art. 10 LEG ).

Assai sinteticamente e sbrigativamente, l’ Art. 11 LEG asserisce che eventuali lacune normative, in tema di condannati infra-18enni, sono colmate dall’ applicazione analogica dell’ Art. 43 DPMin nonché della Normativa della LEG afferente ai maggiorenni. Probabilmente, l’ Art. 11 LEG abusa del pur legittimo criterio analogico in tema di Esecuzione Penitenziaria in età adolescenziale. Sarebbe, infatti, stata auspicabile una trattazione più estesa e dettagliata del problema.

 

Le Istituzioni d’ esecuzione in Canton Grigioni.

 

I tre protagonisti-cardine dell’ Esecuzione Penitenziaria in Canton Grigioni sono il Cantone, il Gran Consiglio ed il Governo cantonale ( Art. 12 LEG ). Nello specifico, la Pubblica Amministrazione cantonale <<gestisce le istituzioni necessarie >> ( cpv. 1 comma 1 Art. 12 LEG ), il Gran Consiglio grigionese << cura la costruzione e la manutenzione degli stabilimenti >> ( cpv. 2 comma 1 Art. 12 LEG ) e, infine, il Consiglio di Stato << stipula gli accordi con altri Cantoni [ … ] circa l’ accoglimento di persone di altri Cantoni nei propri stabilimenti e l’ esecuzione di proprie sentenze in stabilimenti fuori Cantone >> ( comma 2 Art. 12 LEG ). La preminenza delle Istituzioni locali nei due commi dell’ Art. 12 LEG realizza appieno l’ asserto federalista ex comma 2 Art. 123 BV, ai sensi del quale << l’ esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni >>, fatti salvi i contributi della Confederazione ai vari Penitenziari di ciascun Cantone ex comma 3 lett. a, b, c Art. 123 BV.

Le finalità  dei Penitenziari, delle case di rieducazione al lavoro e delle comunità sono elencate nell’ Art. 13 LEG, che risulta anche troppo prevedibile, burocraticamente ripetitivo e parzialmente novellato in data 16/06/2010 nonché 07/12/2011. Detto in breve, i Penitenziari grigionesi nonché le << altre istituzioni >> servono per l’ esecuzione della detenzione ordinaria, delle misure di sicurezza, della custodia cautelare (pure degli estradandi ), della semi-prigionia, dello sharp-shock-system, del lavoro in esternato, delle misure coercitive a carico di stranieri clandestini, delle sanzioni  a carico di minorenni, dei provvedimenti disciplinari, del fermo di Polizia e, infine, dal 2013, del ricovero a scopo di assistenza ( alimentazione e medicalizzazione forzata dei reclusi )

 

Principi giuridici generali dell’ esecuzione di sanzioni penali in Canton Grigioni.

Il comma 1 Art. 14 LEG si allinea alla ratio espressa nell’ Art. 7 BV ed afferma che << i collocati hanno diritto al rispetto della loro personalità e della loro dignità umana >>. La limitazione dei diritti giuridico-costituzionali dei ristretti è ammessa soltanto al fine di garantire la quiete pubblica nei Penitenziari nonché la pacifica convivenza tra i reclusi ( comma 2 Art. 14 LEG ). Tale comma 2 Art. 14 LEG è palesemente modellato sulla base dei commi 2, 3 e 4 Art. 36 BV, i quali affermano che << le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. Esse devono essere proporzionate allo scopo. I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza>>. Altrettanto ben solidamente fondato sulla Costituzione Federale risulta pure il cpv. 2 comma 3 Art. 14 LEG, ai sensi del quale << per mantenere la sicurezza o per prevenire turbamenti nell’ esercizio, la direzione dell’ istituzione può disporre ulteriori limitazioni o misure >>. Come si nota già a livello letterale, senza un eccesivo sforzo esegetico, nulla è lasciato al caso nell’ Art. 14 LEG, in tanto in quanto l’ intero testo legislativo grigionese qui in esame reca granitici fondamenti di rango costituzionale-federale nonché di rango internazionalistico ( basti pensare alla CEDU ed alle Regole Penitenziarie europee, in vigore per la Svizzera dal 1987 ).

La tutela dell’ igiene sanitaria collettiva nei Penitenziari del Canton Grigioni impone ad ogni detenuto una visita medica specializzata al momento dell’ ingresso in carcere ( comma 1 Art. 15 LEG ). Nel caso di problemi, dubbi o pericoli di auto- / etero- lesività, la visita medica d’ ingresso, normale in tutti i Cantoni, è unita ad accertamenti di matrice medico-psichiatrica ( comma 2 Art. 15 LEG ). Infine la ratio della partecipazione attiva del detenuto << agli sforzi di risocializzazione >> ex comma 4 Art. 75 StGB sta alla base dell’ intero e quasi scontato comma 3 Art. 15 LEG, ove si stabilisce che << i collocati devono rispettare le prescrizioni concernenti l’ esecuzione e devono dare seguito alle disposizioni della direzione e del personale del’ istituzione d’ esecuzione, nonché della competente autorità di collocamento e d’ esecuzione. Essi si astengono da qualsiasi azione che comprometta lo svolgimento ordinato dell’ esecuzione, il raggiungimento degli obiettivi dell’ esecuzione, nonché il mantenimento della sicurezza e dell’ ordine >>. Di nuovo, tornano alla mente le linee-guida federali di cui all’ Art. 74 StGB nonché all’ Art. 75 commi 1, 3 e 4 StGB.

 

Collocamento, trasferimento e interruzione nel Diritto Penitenziario grigionese.

 

Il novellato Art. 16 LEG ( totalmente revisionato il 16/06/2010 ) modifica o, comunque, limita gravemente gli interessi legittimi dei condannati affetti da disagio di adattamento o sindromi border-line, in tanto in quanto, dopo la Riforma del 2010, << non vi è alcun diritto al collocamento in una determinata istituzione d’ esecuzione >>. Dunque, a livello pratico, il Difensore non ha, come, del resto, in Italia, la certezza ragionevole e quasi algebrica di una normale attenuazione del regime espiativo in presenza di patologie metali, epilessia, disturbi dell’ alimentazione, depressioni o stati di delirio maniacale. Vero è pur sempre che << in caso di inidoneità alla detenzione, l’ esecuzione viene sospesa >> ( comma 1 Art. 17 LEG ), ma tale inidoneità , anche nello stato della custodia cautelare, viene dichiarata dall’ Ufficio per l’ esecuzione giudiziaria soltanto quando il certificato medico avanzato dalla Difesa sarà << verificato dal medico o dallo psichiatra dell’ istituzione d’ esecuzione >> ( nuovo comma 2 Art. 17 LEG, in vigore dallo 01/01/2011 ). Chi redige intende affermare che gli Artt. 16 e 17 commi 1 e 2 LEG si conformano, dopo la novellazione del 2010, ad un impianto generale neo-retribuzionista, in cui gli interessi legittimi si collocano in una posizione di sudditanza gerarchica nei confronti delle potestà quasi assolute della Pubblica Amministrazione. Gli Artt. 16 e 17 LEG, nella loro nuova stesura, mettono in dubbio la tanto agognata parità tra gli utenti e l’ Autorità Amministrativa, tant’ è vero che, anche in caso di custodia cautelare, le visite mediche disposte dalla Procura Pubblica cantonale  non realizzano quella parità di contraddittorio tra Accusa e Difesa creata in Europa, almeno in parte, con le Riforme degli anni Ottanta del Novecento ( comma 3 Art. 17 LEG, anch’ esso modificato nel 2010 ). Persino le << misure provvisionali necessarie per motivi di sicurezza pubblica >>, pure nei confronti di ristretti minorenni, sono decise autonomamente dall’ Ufficio grigionese per l’esecuzione giudiziaria senza che l’ Avvocato del detenuto sia messo in condizioni di poter adeguatamente impugnare le decisioni amministrative afferenti all’ eventuale incompatibilità del proprio assistito con le condizioni di una carcerazione intra-muraria eccessivamente severa ( nuovo comma 4 Art. 17 LEG, in vigore dal 2013 ). Gli Artt. 16, 17 e 18 LEG si collocano, in definitiva, entro una prospettiva populista ed anti-democratica, che ipostatizza la Pubbblica Amministrazione, come avveniva nel veccchio Diritto Processuale e Procedurale Amministrativo degli Anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Anche nell’ Art. 18 LEG, in vigore dal 2011, << il trasferimento [ del detenuto ] in una clinica psichiatrica o in un ospedale >> è sottoposto solo e soltanto all’ onnipotenza decisoria dell’ Ufficio per l’ esecuzione giudiziaria, vero e proprio despota difficilmente contestabile pure nel caso di problemi urgenti di salute, di sicurezza e di modifica del programma pedagogico ( lett. a, b, c, d comma 1 Art. 18 LEG ).

L’ interruzione dell’ espiazione << per gravi motivi >> ex Art. 92 StGB, come nel caso dell’ Italia, << può essere legata a condizioni sul comportamento, sull’ occupazione, sul luogo di dimora, sull’ obbligo di notifica nonché alla disposizione di una sorveglianza o assistenza >> ( Art. 19 LEG ). Analogamente, se una misura di sicurezza viene annullata o modificata, il condannato attende in un carcere ordinario la decisione del Tribunale competente ( comma 1  Art. 20 LEG ). Infine, << qualora vi sia seriamente d’ attendersi che il condannato commetterà nuovi reati >> ( comma 5 Art. 95 StGB ), la recidiva è prevenuta attraverso lo strumento della << carcerazione di sicurezza >>  ex comma 2 Art. 20 LEG. Il giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi decide in merito alla durata della carcerazione di sicurezza entro 48 ore dalla disposizione ( nuovo comma 2 Art. 20 LEG, modificato il 16/06/2010 ).

 

Sicurezza e ordine nei Penitenziari del Canton Grigioni.

 

Il comma 1 Art. 21 LEG afferma che << il collocato è corresponsabile della convivenza ordinata all’ interno del penitenziario >> Si tratta di un’ applicazione normativa della medesima ratio espressa nel basilare comma 4 Art. 75 StGB, in cui è stabilito che << il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione ed alla preparazione delle liberazione >> Più scontato il comma 2 Art. 21 LEG, che rimanda al Regolamento dell’ istituto di pena per quanto attiene alla disciplina dei dettagli.

Anche i due commi dell’ Art. 22 LEG non abbisognano di interpretazioni particolari, in tanto in quanto essi si limitano, come normale, a precisare che, all’ atto dell’ ingresso in carcere, il Personale di Custodia scatta fotografie segnaletiche, annota segni fisici particolari, rileva le impronte digitali e isola il DNA del ristretto prelevandolo, senza tecniche invasive, dalla saliva o da uno striscio della mucosa orale.

Sono altrettanto ordinari, come in Italia, i controlli sugli indumenti dei collocati, sui loro effetti personali, sulla loro cella, sulle urine, sull’ alito, sul sangue e sui capelli ( v. la nozione di << esami corporali superficiali >> nel comma 1 Art. 23 LEG ). L’ << esame corporale intimo >> è previsto quando i detenuti sono << sospettati di nascondere nel o sul loro corpo o in’ un’ apertura del loro corpo degli oggetti non autorizzati>> ( comma 2 Art. 23 LEG ). Gli << esami corporali superficiali >> debbono essere eseguiti da Agenti di Custodia dello stesso sesso del/della recluso/a, mentre gli << esami corporali intimi >> sono sempre affidati ad un Medico, uomo o donna a seconda delle normali necessità di tutela del pudore (commi 3 e 4 Art. 23 LEG ).

Qualora sussista << un elevato pericolo di fuga, di minaccia contro se stesso o contro terzi o il pericolo di danneggiamenti >>, i collocati border-line ed aggressivi possono essere sottoposti a << speciali misure di sicurezza >> disposte dalla direzione del Penitenziario ( comma 1 Art. 24 LEG ). Il susseguente comma 2 Art. 24 LEG indica nel dettaglio le predette << misure di sicurezza >>, ovverosia : il sequestro di oggetti pericolosi, l’ osservazione a vista diurna e/o notturna, l’ isolamento, il divieto temporaneo del passeggio, il collocamento in cella di rigore o l’ ammanettamento.  I sei provvedimenti securitari qui menzionati recano un carattere straordinario e sono ammessi soltanto in casi gravi, dunque quando l’ auto- / etero-lesività o la fuga << non possono essere evitate in altro modo >> ( comma 3 Art. 24 LEG ). Tuttavia, l’ ammanettamento, durante le traduzioni in vinculis, è consentito senza particolari limitazioni ( comma 4 Art. 24 LEG ). Le altre cinque misure di sicurezza non ordinarie rimangono provvisorie e possono essere applicate nel caso di pericoli gravi ed estremi ( comma 5 Art. 24 LEG ). Infine, come normale, il collocato evaso va rintracciato ed arrestato senza indugio ( Art. 25 LEG ).

 

La << coercizione diretta >> nel Diritto Penitenziario del Canton Grigioni.

 

La coercizione diretta, in linea di Principio, è possibile nei confronti di reclusi renitenti, violenti, arrestandi o in procinto di evadere ( comma 1 Art. 26 LEG ). E’ ammesso l’ uso legittimo della forza fisica e delle armi anche << contro altre persone che si trovano illegalmente nell’ area dell’ istituzione d’ esecuzione, che cercano di penetrarvi o di liberare dei collocati >> ( comma 2 Art. 26 LEG ).

Un primo caso, molto frequente, di coercizione diretta consiste nell’ alimentazione forzata in caso di un eccessivo sciopero della fame da parte di un detenuto. La direzione ed i medici dello stabilimento carcerario effettuano la somministrazione obbligatoria di alimenti per via endovenosa non dall’ inizio, bensì << qualora sussista un pericolo di vita o un grave pericolo per la persona interessata >> ( comma 1 Art. 27 LEG ). Il successivo comma 2 Art. 27 LEG precisa che lo sciopero della fame è un diritto e non va interrotto potestativamente << fintanto che è data una libera volontà >>, ovverosia fintanto che il detenuto è cosciente, ragionante, vigile, in grado di rispondere e non in limine vitae. L’ intervento medico è dovuto solo se sussiste la possibilità di morte o la perdita evidente della ragione.

Una seconda forma di coercizione diretta consiste nella << medicazione forzata >> nelle carceri grigionesi. Essa è un Trattamento Sanitario Obbligatorio e << può essere attuata anche senza l’ autorizzazione della persona  [ detenuta ] interessata, con l’ obiettivo di mantenere o migliorare il suo stato di salute, oppure di proteggere terzi >> ( comma 2 Art. 28 LEG ). La medicazione forzata si applica al recluso temporaneamente incapace di intendere e di volere, dunque, almeno in linea teorica, non verrebbero violati << i diritti ed i doveri generali dei collocati >> ( comma 3 Art. 28 LEG ). Tale rispetto legislativo verso la dignità del collocato è sottolineato e ribadito nel comma 1 Art. 29 LEG, ove si specifica che << le medicazioni forzate sono autorizzate soltanto se hanno fallito o non sono disponibili misure volontarie >>. Più specificamente, il TSO ex Art. 28 LEG scatta nel caso di condotte auto-lesive, e/o etero-lesive, e/o cagionati un << grave disturbo >> per la pacifica convivenza con gli altri carcerati ( lett. a, b, c comma 1 Art. 29 LEG )

L’ ordine, lo svolgimento e la conclusione della medicazione forzata sono decisi dalla direzione del Penitenziario, su istanza dei medici della struttura ( comma 1 Art. 30 LEG ). La medicazione forzata è un’ extrema ratio da evitare con tutti i mezzi possibili, nel senso che << alla persona interessata deve essere concessa libertà di decisione fino a quando ciò sia conciliabile con la sua sicurezza e con la sicurezza pubblica >>  ( comma 2 cpv. 1 e cpv. 2 Art. 30 LEG ). Il TSO dev’ essere il meno invasivo possibile e deve durare soltanto per il tempo strettamente necessario ( comma 3 cpv. 1 e cpv. 2 Art. 30 LEG ).

Se il pericolo di auto- / etero-lesività non è grave ed imminente, il detenuto dev’ essere ripreso ed ammonito senza coercizioni, almeno fintanto che sussite un minimo di ragionevolezza e di collaboratività. I familiari e, possibilmente, il medico personale esterno vanno avvertiti prima e durante la medicazione forzata ( comma 1 cpv. 1 e cpv. 2 Art. 31 LEG ). Se non rimane altra via alternativa al TSO, debbono essere contattati per iscritto il Medico Cantonale grigionese ed il Magistrato per l’ esecuzione della pena ( comma 3 Art. 31 LEG ).

Contro il decreto di medicazione forzata, il recluso, il suo medico esterno, i familiari o altre persone di fiducia  del ristretto possono presentare ricorso scritto alle preposte Autorità cantonali di volontaria Giurisdizione entro 10 giorni dalla notifica ( Art. 32 LEG ) ( cfr. con il comma 1 Art. 36 BV: << le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla Legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile >> ).

 

Salute ed assistenza medica nei Penitenziari del Canton Grigioni.

 

Come normale, nei Penitenziari grigionesi è vietato consumare, possedere e commerciare bevande alcooliche, farmaci non prescritti, stupefacenti o altre sostanze psicotrope, psicoattive, allucinogene o stimolanti per usi voluttuari non autorizzati ( comma 1 Art. 33 LEG ). Al fine di vigilare sul testé menzionato divieto, il Personale di Custodia predispone ed effettua analisi delle urine, del sangue, della saliva, dei capelli, lo striscio della mucosa orale ed il test del palloncino ( cpv. 1 comma 2 Art. 33 LEG ). In caso di positività, le spese per le analisi sono a carico del recluso ( cpv. 2 comma 2 Art. 33 LEG ).

 Le spese per l’ assistenza medica ordinaria in carcere sono a carico del Canton Grigioni, eccezion fatta per le poste passive coperte per Legge dalla Confederazione, dalle casse malati o dalle assicurazioni (comma 1 Art. 34 LEG ).

Il cpv. 1 comma 2 Art. 34 LEG precisa che la cura delle patologie o delle tossicodipendenze pregresse all’ incarcerazione ricadono sul collocato, oppure, se questi è nullatenente, sulla Pubblica Amministrazione cantonale grigionese.

In terzo luogo, la cura degli atti auto-lesionistici compiuti in carcere spetta al detenuto, tranne in situazioni di particolare emergenza ( cpv. 2 comma 2 Art. 34 LEG ).

Analogamente, le cure non urgenti sono a carico del carcerato, che, comunque, può concordare previamente, ove possibile, un riparto delle uscite da sostenere con l’ Amministrazione penitenziaria (comma 3 Art. 34 LEG ).

Infine, le ferite o le malattie subite o contratte durante una << permanenza non autorizzata >> fuori dal Penitenziario sono curate a spese del collocato ( comma 4 Art. 34 LEG ).

Contatti all’ interno delle istituzioni d’ esecuzione grigionesi e con l’ esterno.

 

I contatti verbali ed epistolari tra detenuti, di norma in Canton Grigioni, non sono impediti << se non sono stabilite norme diverse per motivi disciplinari >> ( comma 1 Art. 35 LEG ). Il successivo comma 1 Art. 36 LEG afferma che, in presenza di << indizi di abuso >> oppure di << abuso effettivo >> possono essere limitate le lettere in uscita o in entrata nonché le telefonate-premio. Stupisce, tuttavia, nell’ Art. 36 LEG, l’ ulteriore previsione di eventuali restrizioni anche verso Avvocati; Medici e Sacerdoti. Si tratta, a parere di chi redige, di una potenziale e grave violazione dei diritti dei reclusi, fatta salva l’ ordinaria sorveglianza a distanza ed il divieto di registrazioni audio-visive ( v. pure la CEDU e le Regole Penitenziarie Europee in vigore in Svizzera dal 1987 ).

 

Il regime disciplinare nel Diritto Penitenziario del Canton Grigioni.

 

Nella definizione autentica di << infrazioni disciplinari >> sono contemplate le violazioni della LEG, dell’ Ordinanza cantonale sull’ esecuzione giudiziaria e del Regolamento interno al Penitenziario. Sono punite, del pari, le << contravvenzioni contro il piano d’ esecuzione >> ( comma 1 Art. 37 LEG ). Le infrazioni di lieve entità sono sanzionate con un breve ammonimento orale e non recano a formali rapporti da parte degli Agenti di Custodia ( comma 2 Art. 37 LEG ).

Il comma 3 Art. 37 LEG p. e p. le seguenti << gravi infrazioni disciplinari >>:

  1. atti di violenza o minacce di violenza contro il Personale, contro altri detenuti o contro terzi
  2. evasione, tentata evasione, aiuto all’ evasione altrui
  3. rifiuto del lavoro o mancato ritorno dal lavoro in esternato
  4. ritorno dall’ esterno in stato di ebrietà e/o sotto l’ effetto di droghe
  5. danneggiamento doloso di arredi o strutture
  6. introduzione di armi, tanto proprie quanto improprie
  7. introduzione, possesso, consumo o commercio di bevande alcooliche o droghe
  8. introduzione di denaro contante
  9. contatti telefonici con l’ esterno non consentiti
  10. disturbo dell’ ordine e  della sicurezza
  11. delitti perseguibili a querela di parte, tranne nel caso di mancata presentazione o di ritiro della querela

Altrettanto catalogico e non bisognoso di particolari interpretazioni è pure l’ elenco chiuso delle sanzioni disciplinari contenuto nel comma 1 Art. 38 LEG:

  1. ammonimento
  2. sospensione del peculio per 3 mesi
  3. esclusione dalle attività in comune dai 3 ai 6 mesi
  4. privazione dei giornali, dei pc, della radio e della televisione dai 2 ai 6 mesi
  5. revoca dei colloqui e della corrispondenza fino a 3 mesi
  6. sospensione delle uscite e dei congedi fino a 6 mesi
  7. multa fino a 200 Franchi
  8. isolamento fino a 14 giorni nella propria cella o in cella di rigore
  9. arresto fino  a 20 giorni

Le varie sanzioni disciplinari sono cumulabili tra di loro ( cpv. 1 comma 2 Art. 38 LEG ). Tuttavia, non si possono comminare simultaneamente l’ arresto con la multa nonché l’ isolamento con l’ arresto ( cpv. 2 comma 2 Art. 38 LEG ). Inoltre, le limitazioni o la revoca dei colloqui non possono comprendere mai e per nessun motivo i contatti con gli Avvocati ( cpv. 2 comma 3 Art. 38 LEG ).

Di solito, le sanzioni disciplinari sono comminate dalla direzione del Penitenziario ( comma 1 Art. 42 LEG ). Il detenuto ha 10 giorni per presentare ricorso scritto contro le sanzioni disciplinari a suo carico (comma 2 Art. 46 LEG ). Il ricorso non ha effetto sospensivo ( comma 3 Art. 46 LEG )

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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