L’opposizione alla richiesta di archiviazione non ha natura di impugnazione

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            Esiste da lungo tempo un conflitto di orientamenti giurisprudenziali in ordine alla natura di impugnazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione ex art.410 Cpp, con evidenti riflessi sul piano strettamente pratico.

            Se da un lato, infatti, una parte della giurisprudenza maggiormente “liberale” ha ritenuto a più riprese che anche per l’atto di opposizione in parola possa riservarsi la natura ed il conseguente trattamento stabilito dal codice di rito per i mezzi di impugnazione, altri orientamenti decisamente maggioritari hanno negato radicalmente tale assunto, ritenendo invece l’opposizione all’archiviazione come una generica richiesta scritta al giudice, assegnata alle parti ai sensi dell’art.121 Cpp a mezzo deposito in cancelleria.

            Ed il punto affrontato dalla decisione in commento riguarda proprio tale ultimo assunto, atteso che la vicenda portata all’attenzione della Corte di legittimità trae origine dal ricorso per Cassazione avanzato da una persona offesa avverso il decreto di archiviazione pronunciato dal G.i.p., su richiesta del P.M. competente, per non avere instaurato il valido contraddittorio camerale previsto dal codice di rito, a seguito di atto di opposizione depositato presso l’ufficio impugnazioni di un Tribunale fuori sede.

Cerchiamo di comprendere meglio i termini della questione.

Le norme processuali

Prima di analizzare il portato argomentativo della decisione in commento, occorre un breve cenno alle norme processuali toccate dall’esegesi fornita dai Supremi Giudici.

Vengono in rilievo in particolare gli articoli 408, 410, 121 e 582, comma 2 del Codice di procedura penale, laddove si stabiliscono specifici e ben calibrati adempimenti procedimentali.

Nel disciplinare invero i requisti della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e notificata alle parti mediante adeguato avviso, l’articolo 408, co.3 Cpp. stabilisce che: “Nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini”.

A mente del medesimo articolo infatti, il Pubblico Ministero, quando ritiene la notizia di reato infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione, trasmettendo il relativo fascicolo e facendo notificare avviso della predetta richiesta alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente ad essa, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

A sua volta, l’art.410 Cpp. esordisce precisando che: “Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova”.

Risulta agevole comprendere che la persona offesa, qualora intenda opporsi alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M. (sempre che abbia dichiarato espressamente nella fase delle indagini di volere essere avvisata della predetta richiesta), dovrà a sua volta presentare autonomo atto di opposizione motivato, mediante deposito in cancelleria.

Come più sopra anticipato, secondo un minoritario filone giurisprudenziale al deposito dell’atto di opposizione all’archiviazione si è ritenuta applicabile la disciplina di cui all’art.582, comma 2 Cpp., ove si prevede che: “ Le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato”.

Facendo leva su tale disposto normativo, la  giurisprudenza segnalata ha inteso assegnare natura di impugnazione all’atto di opposizione all’archiviazione con applicazione estensiva delle relative norme processuali, tra le quali, appunto, quella afferente il deposito materiale dell’atto che, come previsto, può anche avvenire presso la cancelleria di un ufficio giudiziario o consolare differente da quello cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, nel caso in cui le parti o i loro difensori si trovino (abbiano il domicilio) in tale differente luogo.

Situazione, quest’ultima, ampiamente differente da quella disciplinata invece dall’art.121 Cpp. in materia di memorie e richieste delle parti, essendo viceversa stabilito che: “In ogni stato e grado del procedimento, le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito in cancelleria”.

Il deposito in cancelleria a cui fa riferimento il dettato normativo non ammette infatti equipollenti, dovendosi intendere per tale luogo esclusivamente quello dove si “trova” la cancelleria del Giudice competente.

La decisione della Corte

Con estrema fermezza la Corte di legittimità ha inteso da subito precisare, in maniera alquanto sibillina, che secondo un “consolidato e condivisibile orientamento della Cassazione, l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione previsto dall’art.410 Cpp. costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall’art.121 Cpp, con la previsione che le richieste debbano essere presentate mediante deposito in cancelleria”.

Dunque non atto assimilabile ad un’impugnazione, ma semplice richiesta di parte, sottratta alla disciplina codicistica espressamente stabilita per le impugnazioni.

Secondo la Corte, nello specifico, l’atto di opposizione all’archiviazione – non potendo quindi assumere il contenuto di un  atto di impugnazione – era stato “irritualmente” presentato dalla parte offesa presso un ufficio fuori sede del Tribunale competente, a cui l’atto era successivamente pervenuto oltre il termine di dieci giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, quando il G.i.p. si era tuttavia già pronunciato in merito all’archiviazione.

Non potendosi applicare la disciplina prevista per il deposito dell’impugnazione di cui all’art.582 Cpp., la Corte ha dunque ritenuto l’insussistenza di una qualsiasi nullità suscettibile di denuncia con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art.409, comma 6 Cpp e, per l’effetto, dichiarato inammissibile il ricorso avanzato dalla parte offesa, essendosi il G.i.p. correttamente determinato, nei termini, per l’archiviazione del procedimento.

La parte offesa avrebbe quindi dovuto presentare l’atto di opposizione mediante deposito, entro i dieci giorni previsti[1], nella cancelleria del giudice competente, non potendosi, in difetto, dolere di una qualsiasi nullità del provvedimento di archiviazione eventualmente emesso dal giudice investito della questione.

Secondo i più recenti e aggiornati arresti giurisprudenziali pertanto, “l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione previsto dall’art.410 Cpp. non ha natura di impugnazione, ma costituisce espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall’art.121 Cpp., con la previsione che le richieste devono essere presentate mediante deposito nella cancelleria [competente]; ne consegue che all’atto di opposizione non è applicabile l’art.582 Cpp., che consente il deposito dell’impugnazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario del luogo ove le parti private o i loro difensori si trovano (Cfr.in tal senso anche: Cass.pen.sez.I, 23 aprile 2013, n.28477, che ha ritenuto inapplicabile all’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione l’art.583 Cpp., che consente la spedizione dell’atto di impugnazione a mezzo raccomandata; nonché Cass.pen.sez.V, 12 aprile 1999, n.1623; in dottrina: C.Conti, Archiviazione, in AA.VV., Trattato di procedura penale G.Spangher.; v.dir.pen.e proc.11/16)”.

 

 


[1]Esiste sul punto un’ampia e risalente casistica di decisioni, dove si precisa che il termine di dieci giorni previsto dall’art.408, comma 3 Cpp., ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che l’opposizione alla richiesta di archiviazione depositata oltre il decimo giorno non rende, per ciò solo, la richiesta medesima inammissibile, dovendo il giudice investito comunque valutarla, salvo il caso in cui quest’ultimo abbia già emesso il provvedimento di archiviazione allo scadere del decimo giorno, restando giocoforza preclusa alla parte interessata ogni ulteriore doglianza nel merito.

Sentenza collegata

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Avv. Buzzoni Alessandro

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