L’onere della prova dell’equivalenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti è a carico di chi partecipa alla gara?

Redazione 14/06/16
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“L’art. 68, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 pone a carico della parte che intenda partecipare alla gara, offrendo un prodotto con caratteristiche non conformi ma solo equivalenti alle specifiche tecniche, l’onere di fornire “nell’offerta stessa” idonea prova sulla equivalenza della propria proposta rispetto alle previsioni di cui alla legge di gara.”

 

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale veneto, ha affrontato la questione della cd. “dichiarazione di equivalenza” delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto rispetto a quelle richieste dalla legge di gara.

Nel caso di specie la Società ricorrente impugnava il decreto della Giunta Regionale del Veneto con cui si disponeva in favore di altra Società l’aggiudicazione definitiva di uno dei lotti di cui si componeva la procedura di gara, ed ogni atto presupposto e connesso, deducendo la  “la violazione di quanto disposto all’interno del Disciplinare di gara, nonchè degli artt. 2 e 68 del d.Lgs n. 163/2006 e del principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto la controinteressata non avrebbe offerto i prodotti richiesti, così come conformi alle specifiche tecniche”.

La ricorrente, inoltre, lamentava la sussistenza del vizio dello “sviamento di potere in quanto la Stazione Appaltante avrebbe dovuto selezionare e privilegiare l’offerta migliore senza derogare al capitolato tecnico”.

In particolare, emergeva dagli atti di causa, che la Società aggiudicataria offriva il medesimo prodotto per due lotti di gara e ciò avrebbe dovuto comportare, secondo quanto stabilito dal Capitolato tecnico, l’esclusione dalla procedura in quanto il prodotto offerto non poteva possedere al contempo tutte le caratteristiche tecniche richieste nell’ambito di ciascun lotto. Inoltre, la Stazione Appaltante aveva, in sede di chiarimento sulle specifiche e le caratteristiche del prodotto, confermato la necessità di rispettare queste ultime, dato che proprio il  bando di gara prevedeva espressamente lotti distinti, con differenti prezzi a base d’asta e aventi ad oggetto la richiesta di fornitura di prodotti con peculiari specifiche tecniche.

A ciò si aggiunga che dal bando di gara non era desumibile l’ammissibilità della cd. “clausola o dichiarazione di equivalenza” tra i due prodotti; clausola che, in ogni caso, la Società controinteressata nel presente giudizio non aveva prodotto, in quanto non aveva fornito la prova che le soluzioni proposte corrispondevano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche indicate nella legge di gara.

Pertanto, il Tribunale Amministrativo veneziano, nell’accogliere il ricorso, così conclude: “in base al disposto dell’art. 68 d.lgs. n. 163/2006 l’Amministrazione deve escludere dalla procedura di gara le imprese che offrono prodotti o servizi che non sono conformi alle specifiche tecniche richieste. Si consideri, inoltre, che l’art. 68, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006 pone a carico della parte che intenda partecipare alla gara, offrendo un prodotto con caratteristiche non conformi ma solo equivalenti alle specifiche tecniche, l’onere di fornire “nell’offerta stessa” idonea prova sulla equivalenza della propria proposta rispetto alle previsioni di cui alla legge di gara”.

 

CONFORMI: T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 20-01-2016, n. 39; TAR Puglia Bari, sez. I – 13.01.2015 n. 32.

Sentenza collegata

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