L’omessa dichiarazione non è compresa tra le tassative cause di esclusione (TAR Sent. N.00204/2012)

Lazzini Sonia 05/09/12
Scarica PDF Stampa

Violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006 in tema di tassatività delle cause di esclusione

Non è legittimo richiedere una dichiarazione sottoscritta per esteso con firma leggibile e con le indicazioni delle generalità del legale rappresentante da cui si evincesse espressamente che l’offerta era improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza con impegno a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenze e correttezza

non appare fondata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del bando sollevata dalla controinteressata, in quanto non è posta in discussione la legittimità del bando, quanto l’incidenza di una clausola di esso sulla partecipazione di un concorrente

Considerato che l’art. 46, comma 1-bis del DLgs n. 163/2006, aggiunto dall’art. 4, II comma, n. 2, lett. “d” del DL n. 70/2011, ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali e che tra tali cause non può rientrare la prestazione di una dichiarazione del tenore di quella contemplata dal bando;

Considerato, quindi, che nel caso di specie, l’odierna ricorrente non poteva essere automaticamente estromessa dalla gara, ma doveva essere previamente invitata ad integrare le dichiarazioni relative alla gara, emendando così l’errore compiuto;

Considerato che, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere disposto l’annullamento dell’atto di esclusione e del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Considerato che la pronuncia di annullamento comporta l’obbligo di rinnovazione delle operazioni di gara, dovendosi accertare, tra l’altro ed in ogni caso, la congruità dell’offerta presentata dall’odierna ricorrente, e che, pertanto, non può trovare accoglimento la domanda di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto;

Considerato che non possono essere accolte le domande subordinate di risarcimento per equivalente, in quanto la rinnovazione della gara soddisfa integralmente l’interesse della parte ricorrente, che, allo stato, è limitato alla partecipazione alla gara;

Considerato che non può trovare accoglimento la domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, considerato che il contratto non risulta stipulato, essendo stata disposta unicamente l’esecuzione in via d’urgenza.

Sentenza collegata

37237-1.pdf 149kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento