L’offerta doveva essere considerata anomala, perché la ditta, per affrontare il costo del personale necessario per attuale il servizio di pulizie, e per giustificare il ribasso praticato rispetto al prezzo a base d’asta, ha inteso usufruire degli sgravi c

Lazzini Sonia 30/07/09
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Ma le motivazioni che le ditte partecipanti ad una gara d’appalto adducono per giustificare i ribassi d’asta “devono riferirsi a fatti certi ed attuali, e non a eventi futuri e incerti…”. Inoltre, le norme che tali agevolazioni prevedono “favoriscono solamente le imprese che effettuano nuove assunzioni, fra le quali…non possono essere ricomprese quelle munite di sufficiente personale, come la ditta, precedente gestore del servizio, che non necessita di incrementare il proprio organico”.
 
Conseguentemente, per l’Osservatorio se tali disposizioni, nazionali e regionali, “si applicassero anche in sede di gara d’appalto per l’affidamento di servizi di pulizia si finirebbe con il privilegiare le imprese capaci di assumere nuovi lavoratori, violando, in tal modo, i principi di libera concorrenza e della par condicio sanciti sia dall’art. 92, 1° comma, del trattato CEE, sia dall’art. 41 della Costituzione. Infatti, si verrebbe a creare, già al momento della presentazione delle offerte, una disparità di trattamento fra l’impresa partecipante già esercente il servizio e le nuove ditte offerenti che, a differenza della prima, potrebbero invocare l’erogazione di contributi regionali per giustificare i ribassi praticati”. Infine, l’Osservatorio ha rilevato che nella sua scheda tecnica la ditta aggiudicataria “non ha indicato in che maniera intende utilizzare gli addetti uscenti che, in base alle leggi che regolano il settore, hanno diritto alla conservazione del posto”: qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?.
 
La disposta revoca – la quale ha fatto venir meno gli effetti di un provvedimento, quello di aggiudicazione, emesso a chiusura di un distinto procedimento – è per il Collegio adeguatamente motivata con riferimento alla impossibilità di riferire i ribassi d’asta ad eventi futuri e incerti, come le agevolazioni contributive che la ditta spera di ottenere ad aggiudicazione ottenuta. Non è fondata l’osservazione della ricorrente che tali agevolazioni sarebbero comunque di automatica applicazione, e non possono quindi essere considerate evento incerto, perché la L. 29.12.90 n. 407, nel prevedere sgravi contributivi, richiede comunque l’esistenza di alcuni requisiti, che devono ovviamente essere previamente accertati dall’Amministrazione, nell’esercizio di un potere che non può non essere ritenuto discrezionale. In ogni caso, il provvedimento impugnato è motivato anche con ulteriori argomentazioni (ad es., principio di libera concorrenza), non fatte oggetto di censura dalla ricorrente.
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1138 del 18 giugno 2009, emessa dal Tar Sicilia, Catania
 
 
N. 01141/2009 REG.SEN.
N. 01352/2001 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1352 del 2001, proposto da:
Impresa ALFA di *******, rappresentata e difesa dall’avv. *************************, con domicilio eletto presso *************************, a Catania, via Monserrato 48;
contro
Assessorato Reg.Le Lavoro,Prev.Soc.,Formaz.Prof.Ed Emigraz., Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. – Catania, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge a Catania, via Vecchia Ognina 149;
nei confronti di
BETA Srl, non costituita;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di pulizia degli uffici, diviso in 4 lotti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le Lavoro,Prev.Soc.,Formaz.Prof.Ed Emigraz.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. – Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26/05/2009 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
In data 22.11.2000 la ricorrente è risultata aggiudicataria in via provvisoria dell’appalto, diviso in 4 lotti, per il servizio di pulizia degli uffici dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione – UPLMO di Catania.
A seguito di un esposto del 23.11.2000 da parte della ditta Sicil Servizi, con nota n. 2397 dell’01.12.2000 l’UPLMO ha richiesto alla ricorrente, “al fine di valutare la congruità delle sue offerte”, una scheda tecnica dalla quale risultasse il numero di persone che sarebbero state impiegate nei vari lotti, e l’importo tariffario giornaliero che sarebbe stato erogato a tale personale, “comprensivo dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nel rispetto dei minimi previsti dal CCNL della categoria”.
Con successiva nota n. 2490 del 13.12.2000 l’UPLMO ha inviato la scheda tecnica, nel frattempo trasmessa dalla ricorrente, all’Osservatorio regionale della Sicilia per le imprese di pulizia.
Con nota n. 61 dell’11.01.2001 quest’ultimo ha risposto all’UPLMO che l’offerta doveva essere considerata anomala, perché la ditta, per affrontare il costo del personale necessario per attuale il servizio di pulizie, e per giustificare il ribasso praticato rispetto al prezzo a base d’asta, ha inteso usufruire degli sgravi contributivi offerti dalla legge 407/90. Ma le motivazioni che le ditte partecipanti ad una gara d’appalto adducono per giustificare i ribassi d’asta “devono riferirsi a fatti certi ed attuali, e non a eventi futuri e incerti…”. Inoltre, le norme che tali agevolazioni prevedono “favoriscono solamente le imprese che effettuano nuove assunzioni, fra le quali…non possono essere ricomprese quelle munite di sufficiente personale, come la ditta, precedente gestore del servizio, che non necessita di incrementare il proprio organico”.
Conseguentemente, per l’Osservatorio se tali disposizioni, nazionali e regionali, “si applicassero anche in sede di gara d’appalto per l’affidamento di servizi di pulizia si finirebbe con il privilegiare le imprese capaci di assumere nuovi lavoratori, violando, in tal modo, i principi di libera concorrenza e della par condicio sanciti sia dall’art. 92, 1° comma, del trattato CEE, sia dall’art. 41 della Costituzione. Infatti, si verrebbe a creare, già al momento della presentazione delle offerte, una disparità di trattamento fra l’impresa partecipante già esercente il servizio e le nuove ditte offerenti che, a differenza della prima, potrebbero invocare l’erogazione di contributi regionali per giustificare i ribassi praticati”.
Infine, l’Osservatorio ha rilevato che nella sua scheda tecnica la ditta aggiudicataria “non ha indicato in che maniera intende utilizzare gli addetti uscenti che, in base alle leggi che regolano il settore, hanno diritto alla conservazione del posto”.
Di conseguenza, con provvedimento n. 15 del 22.01.2001, l’UPLMO, recependo il suddetto parere, ha revocato l’aggiudicazione dei quattro lotti di pulizie alla ricorrente, che con atto notificato il 06.03 e 21.03.2001, e depositato il successivo 04.04, ha impugnato sia tale provvedimento che il parere, rilevando che, nel revocare l’aggiudicazione, l’Amministrazione non l’ha previamente esclusa dal procedimento di gara, e che le agevolazioni sono di automatica applicazione.
Con ordinanza n. 925 del 09.05.2001 la II Sezione di questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare.
Alla pubblica udienza del 26.05.2009 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.
La disposta revoca – la quale ha fatto venir meno gli effetti di un provvedimento, quello di aggiudicazione, emesso a chiusura di un distinto procedimento – è per il Collegio adeguatamente motivata con riferimento alla impossibilità di riferire i ribassi d’asta ad eventi futuri e incerti, come le agevolazioni contributive che la ditta spera di ottenere ad aggiudicazione ottenuta.
Non è fondata l’osservazione della ricorrente che tali agevolazioni sarebbero comunque di automatica applicazione, e non possono quindi essere considerate evento incerto, perché la L. 29.12.90 n. 407, nel prevedere sgravi contributivi, richiede comunque l’esistenza di alcuni requisiti, che devono ovviamente essere previamente accertati dall’Amministrazione, nell’esercizio di un potere che non può non essere ritenuto discrezionale.
In ogni caso, il provvedimento impugnato è motivato anche con ulteriori argomentazioni (ad es., principio di libera concorrenza), non fatte oggetto di censura dalla ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:
****************, Presidente
*****************, Consigliere
Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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