L’obbligatorietà della polizza antirischi per i professionisti prevista dalla manovra economica bis (L. 148/2011)

Redazione 22/09/11
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Tra le novità introdotte dalla manovra-bis in materia di riforma degli ordinamenti professionali, rientra l’obbligo per tutti i professionisti di stipulare un’assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente. Con la manovra di ferragosto, infatti, è stata data prima attuazione alla riforma delle professioni che prevede, da una parte, l’eliminazione di numerosi vincoli all’esercizio della professione e dall’altra una stretta sulla responsabilità dei professionisti in modo da garantire la qualità del servizio al cliente, assicurandogli il diritto al risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze o negligenze.

Pertanto, ai sensi dell’art. 3, co. 5, lett. e), del D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), gli ordinamenti professionali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno essere riformati nel senso di prevedere altresì l’obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione a tutela di eventuali danni arrecati al cliente, ad eccezione di quelli causati da comportamenti dolosi. Il professionista dovrà rendere noti al committente gli estremi della polizza stipulata ed il relativo massimale all’atto dell’assunzione dell’incarico.

Se le polizze potranno essere sempre stipulate individualmente dal professionista con la compagnia che riterrà più opportuna, tuttavia le stesse potranno costituire anche oggetto di convenzioni stipulate, in favore dei propri iscritti, dai rispettivi dai Consigli Nazionali o enti previdenziali.

Fino ad ora, anche se fortemente consigliata, l’assicurazione professionale non era obbligatoria per buona parte dei professionisti. Da oggi, bisognerà adeguarsi alle nuove norme nei tempi e modi previsti dal legislatore.

La nuova prescrizione appare in linea con la recente prospettiva assunta in tema di esercizio delle professioni, intesa alla parificazione delle attività professionali alle prestazioni di servizi (attività d’impresa) ed alla conseguente visione del cliente come consumatore da tutelare in un mercato libero e concorrenziale. L’esigenza del cliente-consumatore ad essere tenuto indenne da errori connessi alle aumentate insidie di attività sempre più complesse trovano, almeno teoricamente, nella polizza assicurativa obbligatoria uno strumento idoneo a garantire i due protagonisti del rapporto.

Interessati dalla norma sono tutti i professionisti dell’area tecnica, medica e paramedica, nonché giuridico-economica. I dettagli delle polizze sono, peraltro, ancora tutti da chiarire, sia in merito all’entità dei massimali, sia per quanto riguarda le franchigie e gli scoperti. Il testo della legge si limita infatti a indicare, con una formulazione invero poco felice, che l’assicurazione dovrà essere «idonea» a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’esercizio della professione, senza però specificare ulteriormente in che cosa consista tale idoneità, né chi debba valutarla in relazione al numero e all’importanza degli incarichi assunti dal professionista. Probabilmente, anche in considerazione della estrema diversità dei rischi connessi allo svolgimento delle diverse professioni, maggiori specificazioni perverranno direttamente dai rispettivi ordini di appartenenza, in sede di recepimento del nuovo obbligo.

Una considerazione conclusiva si impone in merito al timore, senza dubbio lecito, che la previsione di un siffatto obbligo possa scatenare un numero esorbitante di cause per responsabilità nei confronti dei professionisti ad ogni minimo segnale di insoddisfazione del cliente, incrementando così il già notevole contenzioso esistente presso i nostri Tribunali. (Anna Costagliola)

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