L’istituto del sorteggio di cui all’articolo 48 (con conseguente escussione della cauzione provvisoria) del codice dei contratti non è applicabile agli appalti di lavori sopra i 150.000 euro in considerazione dell’obbligo del possesso dell’attestazione So

Lazzini Sonia 12/02/09
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Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, in considerazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 3 e 4 del D.P.R. n. 34/2000
 
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture ritiene non conforme alla normativa vigente di settore richiedere, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, ulteriori oneri probatori alla società ricorrente., titolare di attestazione SOA e corretta la successiva scelta della stazione appaltante, accortasi dell’errore commesso, di ammettere la società medesima alla procedura di gara.
 
Ecco la normativa di cui sopra
 
Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell’articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(G.U. n. 49 del 29 febbraio 2000, suppl. ordin. n. 35)
 
TITOLO I – Disposizioni generali
 
Art. 1 (Ambito di applicazione)
 
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
 
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
 
3. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
 
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal resente titolo, nonché dai titoli III e IV.
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
Merita di essere segnalato il parere numero del 29 dicembre 2008 emesso dall’ Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
Parere n. 264
 Del 17/12/2008
 PREC 316/08/L
 
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ALFA. S.r.l. – Lavori di realizzazione di un parcheggio per lo scambio del trasporto intermodale Stazione FFSS Falciano – Mondragone – Carinola 1° stralcio e 2 ° stralcio – Stazione appaltante: Comune di Falciano del Massico (CE).
 
Il Consiglio
 
vista l’istanza di parere in oggetto, pervenuta in data 26 maggio 2008, con la quale la ALFA. S.r.l. ha rappresentato che il Comune di Falciano del Massico ha comunicato alla società istante di essere stata sorteggiata, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006, per la verifica del possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo ex articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000 e della Circolare del Ministero LL.PP. del 1° marzo 2000, sebbene la società medesima sia titolare di Attestazione SOA
 
tenuto conto che il Comune di Falciano del Massico, in sede di contraddittorio documentale, avviato dall’Ufficio del Precontenzioso ex art. 5 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ha rappresentato di aver invitato per mero errore la società istante ad inviare ulteriori documenti, in considerazione del fatto che la medesima, in quanto titolare di attestazione SOA, non è tenuta ad altri oneri probatori, tanto che la società ALFA. S.r.l. è stata ammessa alla gara, pur non risultandone aggiudicataria
 
vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso, dalla quale è risultata la riconducibilità della questione rappresentata alla fattispecie del divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, in relazione alla quale questa Autorità si è già espressa nelle seguenti pronunce: deliberazioni n. 103/2007, 112/2007 e parere n. 71/2007
 
viste le deliberazioni n. 103/2007, 112/2007 e il parere n. 71/2007, con i quali questa Autorità ha sostenuto che il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, in considerazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 3 e 4 del D.P.R. n. 34/2000
 
ritiene
 
nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa vigente di settore richiedere, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, ulteriori oneri probatori alla società ALFA. S.r.l., titolare di attestazione SOA e corretta la successiva scelta della stazione appaltante, accortasi dell’errore commesso, di ammettere la società medesima alla procedura di gara.
 
I Consiglieri Relatori                                                          Il Presidente
 
Piero Calandra                                                                  Luigi Giampaolino
 
Alfredo Meocci
 
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 29/12/2008

Lazzini Sonia

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