L’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata

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Si prevede, per opera della legge processuale, art. 283 c.p.c., la facoltà della parte di proporre istanza al giudice di appello, finalizzata al conseguimento della sospensione dell’efficacia della pronuncia sottoposta a gravame. A sua volta, la norma di cui all’art. 351 stesso codice di rito prevede che con riguardo alla circostanza cui si è appena operato riferimento, in cui la parte si avvalga del mezzo annoverato dalla legge, il giudice dell’appello provvede sull’i-stanza proposta dalla parte medesima, assumendo apposita ordinanza. Quest’ultima, inoltre, è conclusa dalla disposizione di rito, quale non suscet-tibile di essere sottoposta ad impugnazione.

Il provvedimento del quale si è dinanzi fatto cenno impegna il giudice che presti cura della causa in occasione della prima udienza.

Per la norma del codice di rito in ultimo riferita, qualora sussistano gravi e fondati motivi, il giudice dell’appello, a fronte dell’istanza proposta, unitamente all’appello principale oppure a quello incidentale, dispone per l’assunzione della misura della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugna-ta, la quale potrà riguardare tutta la sentenza, oppure soltanto parte di essa. Altro ambito significativo, posto in luce dalla regola dettata dall’art. 351 riguarda la puntualizzazione cui giunge lo stesso dato positivo cit., secondo cui la conclusione alla quale si è fatto rinvio possa essere resa con o senza cauzione dal giudice del gravame. Si tratta, peraltro, di conclusione che si conserva anche per il caso in cui vi sia la possibilità dello stato di insolvenza di una delle parti.

Deve anche rilevarsi come non senza conseguenza resti l’ipotesi nella quale, a fronte della proposizione della relativa istanza della parte, il giudice si orienti negativamente su di essa, ritenendola inammissibile, oppure in quanto manife-stamente infondata.

Per tale ultima ipotesi, infatti, si prevede, per opera della stessa disposizione normativa, come il giudice del gravame possa disporre la condanna della parte, mediante assunzione di ordinanza, la quale – alla stregua di quella dinanzi richia-mata – non rimane suscettibile di essere sottoposta ad impugnazione. Inoltre, per la circostanza alla quale dinanzi si è prestato interesse, lo stes-so giudicante, il quale riservi il proprio disfavore all’accoglimento dell’istanza prodotta dalla parte, può – unitamente a tale conclusione – disporre condanna a pena pecuniaria della parte istante (con esito negativo), la cui misura varia da un minimo, il quale non deve risultare inferiore a 250 euro ed un massimo che non deve essere superiore ad euro diecimila. L’ordinanza con cui resti irrogata la misura pecuniaria a titolo di condanna, in conseguenza del mancato accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della pronuncia impugnata, rimane sottoponibile, per volontà della stessa norma, a revoca, mediante la stessa sentenza con la quale è condotto a definizione il giudizio

Cassano Giuseppe

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