L’iscrizione di ipoteca per piccoli crediti iscritti a ruolo, l’assenza di tutela cautelare. Tribunale di Brindisi, ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 6 maggio 2.005, Giud. Surdo

sentenza 01/06/05
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Non ? concedibile una tutela ex art. 700 c.p.c., per la cancellazione
dell’ipoteca legale
accesa per i crediti iscritti a ruolo, ex art. 76 e s. DPR 1973 n. 602,
anche quando
tra il credito e il valore dell’immobile vi ? una rilevante sproporzione,
poich? l’iscrizione dell’ipoteca non pu? considerarsi un abuso,
?ma un dovere del concessionario della riscossione ex art. 77 DPR nr. 602
del 1973

Si segnala il provvedimento del Tribunale di Brindisi, poich? pone l’accento
sul dovere del
concessionario della riscossione nell’iscrizione ipotecaria su immobili di
rilevante valore
anche per piccole somme iscritte a ruolo. L’ordinanza sotto il profilo della
stretta legisdizione
?appare estremamente corretta, anche perch? in sede cautelare non era
possibile porsi
il problema della legittimit? costituzionale di una normativa di estremo
favore
?per i crediti iscritti a ruolo. Nel corso di un giudizio ordinario tuttavia
appare non manifestamente infondata
la questione di costituzionalit? della normativa che concede ai crediti
iscritti a ruolo un rilevante strumento
vessatorio nei confronti del debitore, ragionevolmente sproporzionato per
gli interessi in gioco.
Angelo Matteo SOCCI

N. 669/2005 R.G.

T R I B U N A L E?? D I?? B R I N D I S I
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. G. Surdo
designato per la trattazione del ricorso ex art.700 c.p.c. proposto in data
30.3.05 da ** COSIMO nei confronti della "SESIT PUGLIA SPA";
sentite le parti comparse nelle udienze in camera di consiglio del 26.4.05;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di causa;
OSSERVA
Con il ricorso in oggetto, ** Cosimo ha richiesto la cancellazione in via
d’urgenza dell’ipoteca legale iscritta a suo carico dalla Sesit Puglia spa
in
data 25.6.04 a garanzia di un credito tributario di euro 1.744,93. Ha
dedotto il
ricorrente che detta iscrizione di ipoteca ? da considerarsi illegittima,
attesa
la notevole sproporzione tra il credito vantato dalla Sesit Puglia spa e
l’immobile sul quale ? stata iscritta la garanzia ipotecaria, consistente in
un
fabbricato esteso su tre livelli e il cui valore supera il miliardo delle
vecchie lire. Detta iscrizione sarebbe, in realt?, un indebito strumento di
pressione sul debitore al fine di ottenere l’adempimento, interesse, questo,
che
non trova tutela nell’art.2817 c.c., che disciplina le ipotesi in cui si pu?
procedere ad iscrizione di ipoteca legale.
Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha dedotto che l’ipoteca legale
iscritta dalla Sesit Puglia spa ? gravemente pregiudizievole, in quanto
limita
pesantemente il suo diritto di propriet? sull’immobile gravato.
Rileva preliminarmente lo scrivente che un provvedimento ex art.700 cpc pu?
essere concesso soltanto ove sussista il fondato motivo di temere che
durante il
tempo occorrente per far valere un diritto in via ordinaria, questo sia
minacciato da un pregiudizio grave e irreparabile.
Orbene, tralasciando la dibattuta questione dell’ammissibilit? di ordinare
la
cancellazione di un ipoteca mediante un provvedimento ex art.700 cpc,
ritiene lo
scrivente che la richiesta di cautela urgente, avente ad oggetto la
cancellazione dell’ipoteca iscritta dalla Sesit Puglia spa, non possa essere
accolta, per insussistenza, oltre che del periculum in mora (il ricorrente
non
ha fornito alcun elemento di prova sull’esistenza di un pregiudizio
concreto,
attuale o futuro, derivante dall’ipoteca legale), del requisito del fumus
boni
iuris.
Non ? contestata l’esistenza di un credito tributario iscritto a ruolo nei
confronti del ** per euro 1.744,93. Secondo il debitore, l’illegittimit?
dell’iscrizione ipotecaria discenderebbe unicamente dalla enorme
sproporzione
tra il credito per cui si procede e il valore dell’immobile sul quale ?
stata
iscritta la garanzia reale. Ritiene lo scrivente che l’assunto posto a base
del
ricorso sia privo di qualsiasi fondamento.
Per verificare la legittimit? dell’operato della concessionaria Sesit Puglia
spa, occorre fare riferimento, non all’art.2817 c.c., ma alle norme in
materia
di espropriazione immobiliare contenute negli artt.76 e segg. del D.P.R.
29.9.1973 n.602 (come sostituiti dall’art.16 del D.L.vo 26.2.1999 n.46, in
vigore dal 1? luglio 1999). Dispone il primo comma dell’art.76 che il
concessionario pu? procedere all’espropriazione immobiliare se le somme
iscritte
a ruolo nei confronti del debitore superano complessivamente tre milioni di
lire. L’art.77 prevede che "decorso inutilmente il termine di cui
all’art.50,
comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili
del
debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio delle somme
complessivamente iscritte" (1? comma). "Se le somme complessivamente
iscritte a
ruolo non superano il cinque per cento del valore dell’immobile da
sottoporre ad
espropriazione determinato a norma dell’art.79, il concessionario, prima di
procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi
dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario
procede
all’espropriazione" (2? comma).
Orbene, da queste disposizioni emerge innanzitutto che ? stata abrogata la
condizione della preventiva esecuzione mobiliare; unico presupposto per
procedere ad esecuzione immobiliare nei confronti del debitore ? costituito
dall’ammontare minimo del credito iscritto a ruolo, che deve essere
superiore a
lire 3 milioni, e ora ad euro 1.549,37. La lamentata sproporzione tra il
credito
iscritto a ruolo e il valore dell’immobile oggetto della (futura)
espropriazione, non assume alcun rilievo; anzi, ove sussista tale
sproporzione –
come accade nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti iscritti a
ruolo
? inferiore al 5 per cento del valore dell’immobile – il concessionario deve
preventivamente iscrivere ipoteca legale sul bene da espropriare e procede
all’esecuzione soltanto se, decorsi sei mesi dall’iscrizione ipotecaria, il
debito non sia stato estinto (art.77, comma 2).
Il sistema dell’espropriazione immobiliare disciplinato dal D.P.R. 602/73
pu?
essere sinteticamente cos? ricostruito: il concessionario pu? in ogni caso
iscrivere ipoteca sui beni del debitore, purch? il credito iscritto a ruolo
sia
superiore ad euro 1.549,37 e siano decorsi 60 giorni dalla notifica della
cartella di pagamento senza che il debitore abbia pagato, ci? a prescindere
dal
valore del bene ipotecato; se il credito per cui si procede ? inferiore al 5
per
cento del valore dell’immobile, la legge addirittura, impone al
concessionario
la preventiva iscrizione ipotecaria e stabilisce un termine dilatorio di sei
mesi prima dell’esecuzione. In altri termini, in questa seconda ipotesi, la
preventiva iscrizione ipotecaria ? una condizione di procedibilit?
dell’espropriazione immobiliare.
Emerge cos? la ratio della norma in esame, avendo il legislatore attribuito
alla
necessaria iscrizione ipotecaria una funzione preventiva rispetto alla pi?
onerosa e defatigante procedura espropriativa, potendo la sola iscrizione
dell’ipoteca, di agevole e rapida esecuzione, indurre il debitore a versare
il
dovuto, senza arrivare alla vendita dell’immobile.
In conclusione, ci? che secondo il ricorrente sarebbe da parte del
concessionario un abuso del diritto o un’indebita pressione sul debitore
(quasi
che questo fosse libero di pagare se e quando vuole), ? in realt? un
doveroso
esercizio del diritto da parte del soggetto, al quale ? stata affidata la
riscossione dei crediti tributari.
P.Q.M.
Il Giudice, visti gli artt.669 bis e ss. c.p.c.,
respinge il ricorso ex art.700 cpc proposto da ** Cosimo nei confronti
della Sesit Puglia spa.
Spese irripetibili.
Brindisi, 6.5.2005
IL GIUDICE
Dr. G. Surdo

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