L’intervenuta assoluzione di un dipendente pubblico in sede penale porta ad escludere che siano a lui imputabili le spese per il risarcimento corrisposto alle parti lese a seguito di una valutazione dell’amministrazione che si è indotta a stipulare la tr

Lazzini Sonia 21/09/06
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La sentenza della la Corte Dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale D’appello numero 133 del 12 giugno 2006, merita di essere segnalata per il seguente importante principio in essa contenuto:
 
<La giurisprudenza ha infatti affermato che, nel caso in cui vi sia adesione ad una transazione, pagando somme ad estinzione di supposti debiti, in realtà inesistenti, il correlato danno ingiusto è addebitabile a chi non si sia avveduto dell’insussistenza dei diritti pretesi dalla controparte
 
Comunque, impregiudicata la valutazione sull’opportunità per l’Amministrazione di transigere nel caso di specie che è ipotesi che esula dal presente giudizio, resta il fatto che l’erogazione della conseguente spesa non può collegarsi con nesso causale al comportamento di un soggetto che non ha provocato alcun danno ingiusto – che comporti risarcimento nei confronti dei soggetti lesi – stante l’avvenuta definitiva sua assoluzione in sede penale>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO – LA CORTE DEI CONTI – SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 20727 del registro di Segreteria, proposto dal sig. ******** *** rappresentato e difeso dagli avvocati *************** e **************** avverso la sentenza n. 2470/03 del 19.11.2003 depositata il 5.12.2003, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna;
 
Visti gli atti e documenti di causa;
 
Uditi, nella pubblica udienza del 18 aprile 2006, il relatore Consigliere dott.ssa ***********, l’avvocato ************************ per l’appellante nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore ******** dott.ssa ********************;
 
FATTO:
 
Avverso la sentenza n. 2470/03 del 19.11.2003 depositata il 5.12.2003, resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna è stato proposto appello dal sig. ******** *** rappresentato e difeso dagli avvocati *************** e ****************.
 
Questi i fatti di causa.
 
Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia Romagna ha condannato l’odierno appellante al pagamento della somma di euro 80.000,00, oltre interessi legali dal deposito al soddisfo, e spese di giustizia.
 
I fatti che hanno dato luogo a condanna possono essere così riassunti. 
 
Nelle prime ore del 21 gennaio 1998 due pattuglie auto montate della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Parma si ponevano l’inseguimento di una potente vettura, il cui conducente non si era arrestato all’intimazione dell’alt. 
 
Durante il lungo e pericoloso inseguimento uno degli agenti operanti il sovrintendente ***, esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco, verosimilmente allo scopo di attingere le ruote del veicolo fuggitivo e provocarne l’arresto. 
 
Sfortunatamente uno dei colpi esplosi raggiungeva il fuggitivo, identificato come ******* ***, di anni 38, traendolo a morte. 
 
All’esito del procedimento penale, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28 novembre 2003, ha condannato lo *** ad anni due di reclusione per omicidio colposo cagionato da eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. 
 
In sede di ristoro delle parti lese l’amministrazione, con l’assistenza dell’Avvocatura distrettuale, stipulava due atti di transazione, con un esborso complessivo di euro 828.343,14. 
 
Convenuto in giudizio, la Sezione giurisdizionale di cui in epigrafe, riconoscendolo responsabile di aver cagionato il grave danno erariale in conseguenza di un comportamento gravemente contrario ai propri doveri d’ufficio, condannava lo ***, facendo tuttavia largo uso del potere riduttivo. 
 
Le doglianze proposte dallo *** nell’appello possono così essere riassunte:
 
– carenza del nesso di causalità tra il preteso danno erariale ed il comportamento tenuto dall’appellante, atteso che la decisione di risarcire i parenti del defunto è stata assunta dal Ministero dell’Interno senza che il vice sovrintendente *** vi partecipasse in alcun modo e, peraltro, in assenza di costituzione di parte civile da parte degli eredi del defunto, con l’unica eccezione del figlio; 
 
– carenza dell’elemento soggettivo, atteso che la Corte d’assise d’appello ha escluso la sussistenza della colpa grave nel momento stesso in cui ha riconosciuto la sussistenza dell’esimente dell’uso legittimo delle armi ed ha eliminato dal dispositivo della sentenza qualunque riferimento all’articolo 61, numero 3 c.p., escludendo, quindi, la sussistenza colpa grave, al contrario della sentenza appellata ove si è affermato "che lo *** ha tenuto un comportamento gravemente contrario ai suoi doveri di servizio".
 
Pur dando atto che il primo giudice ha ritenuto di fare ampio uso del potere riduttivo, in considerazione delle modeste risorse economiche dell’appellante, viene richiesto uso ancor più ampio uso del detto potere. 
 
Il Procuratore Generale in data 22 ottobre 2004 ha depositato le proprie conclusioni ove sostiene, premettendo che avverso la sentenza è stato interposto appello, ritualmente ed in termini, che i motivi di gravame sarebbero infondati per i seguenti motivi. 
 
In via pregiudiziale il Procuratore ******** eccepisce l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato oltre 60 giorni dalla notifica della sentenza. Il gravame, infatti, risulta notificato il 5 giugno 2004 al Procuratore ******** e quindi quasi oltre sei mesi dopo l’avvenuta notifica della sentenza (17 dicembre 2003), risultando priva di qualunque riscontro la data indicata nell’atto di appello (7 aprile 2004), riferentesi, verosimilmente, ad attività notificatoria di altri uffici. 
 
L’appello sarebbe pertanto inammissibile mancando la tempestiva notifica cui deve seguire, nel termine previsto, il deposito (della copia notificata) (Sezione II C/A 17 ottobre 1996, n. 113 e Sezione III C/A 20 dicembre 1996, n. 485) entro il termine perentorio stabilito.
 
Nemmeno sarebbe possibile una sanatoria in base al disposto dell’articolo 5 del R.D. n. 1038/1933, ai sensi del quale nel "in tutti i casi nei quali sia prescritta la notificazione giudiziale di ricorsi, atti o memorie, il deposito in segreteria equivale a notificazione al Procuratore Generale", atteso che il deposito del gravame deve essere preceduto dalla notifica alla parte pubblica. 
 
Nel merito, in ordine alla dedotta insussistenza della colpa grave, parte appellata osserva che, per verificarsi l’esistenza o meno della colpa grave è necessario valutare se il comportamento messo in atto dall’agente costituisca una devianza macroscopica dal canone di prudenza e di corretta valutazione degli elementi ambientali che costituiscono le condizioni in cui ci si trova ad operare. Tanto si è verificato nel caso di specie sussistendo una discordanza tra il modello comportamentale cui fare riferimento, anche in ragione del più elevato grado di valutazione che si richiede, in particolari situazioni, da chi svolge attività professionali che per definizione, comporta un’esposizione ad accadimenti che necessitano di maggior autocontrollo, maggiore ponderazione degli elementi causali presenti, maggiore capacità di adottare la migliore e meno dannosa soluzione comportamentale. 
 
Non sarebbe sostenibile una "colpa di organizzazione "atteso che si discute di un comportamento ascrivibile ad una azione individuale, scaturita da una cattiva valutazione degli aspetti fattuali circostanti, così come sopra delineato”. 
 
Né sarebbe significativa la sentenza penale che ha escluso la sussistenza della colpa grave in quanto, pur se la disciplina di cui all’articolo 651 c.p.p. prevede che nel giudizio di responsabilità fanno stato non soltanto i fatti materiali, ma tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi accertati nel processo penale (giurisprudenza univoca ex plurimis Sezione I C. A. n. 069 del 6.3.02, Sezione II C. A. n. 0178 del 5.6.02) in quanto, nel giudizio contabile, si riconosce al giudice la titolarità di un vasto potere, tradizionalmente definito sindacatorio, in ordine alla determinazione dell’oggetto del giudizio, all’individuazione degli stessi soggetti responsabili e in ordine all’acquisizione dei mezzi istruttori, potendo egli pervenire al proprio convincimento sulla base di diversi, ma idonei mezzi probatori (Sezione giurisdizionale Sardegna 20 marzo 1990, n. 252, SS.RR. 11 giugno 1992, n. 785, Sezione giurisdizionale Calabria 4 novembre 1992, n. 17, SS.RR. 11 febbraio 1994 n. 929). Inoltre il giudice contabile può trarre dalle risultanze penali autonomi apprezzamenti e convincimenti, ovvero può operare le più ampie acquisizioni e ciò, segnatamente nella valutazione del danno e della colpa e, a sostegno della tesi, il Procuratore ******** richiama copiosa giurisprudenza.
 
Inoltre il giudicato penale si limiterebbe esclusivamente a fare stato sulla ricostruzione dei fatti materiali e non anche sulla valutazione degli stessi che il giudice contabile potrebbe compiere ex novo anche dissentendo dalla valutazione operata in sede penale, in quanto ogni fatto non ha una propria unicità sostanziale, ma determina molteplici effetti e può essere suscettibile di diverse valutazioni nel senso che lo stesso giudice contabile può trarre dai medesimi fatti autonomi apprezzamenti e convincimenti. Anche su tale aspetto parte appellante cita copiosa giurisprudenza. 
 
La sentenza penale non sarebbe poi vincolante allorché le infrazioni coincidano in tutto o in parte con la violazione degli obblighi servizio ai fini della responsabilità patrimoniale (Sezione I, 4 febbraio 1991 n. 49). 
 
In ordine al terzo motivo di appello, che concerne la mancata partecipazione del sig. *** alla procedura transattiva attivata dal competente Ministero, il Procuratore Generale richiama le interpretazioni maturate dalla giurisprudenza contabile in tema di danno indiretto scaturito a seguito di erogazioni transattive a favore di terzi danneggiati secondo le quali il contenuto della transazione non fa stato nel giudizio di responsabilità, spettando al giudice, a prescindere dagli accordi intervenuti, una autonoma valutazione attinente non solo all’an debeatur, ma anche al quantum da porre a carico del dipendente che ha dato causa al danno (Sezione I C. A. 15 gennaio 1998 n. 1, 5 febbraio 1998 n. 27; ****** 28 maggio 1991 n. 713/A).
 
Unico limite derivante dalla transazione è l’invalicabilità, da parte del giudice della misura pattuita in via transattiva (Sezione I, 19 gennaio 1995 e n. 13). 
 
La transazione, pertanto resta un mero fatto che il giudice contabile non può ignorare, ma da cui non resta vincolato ai fini della determinazione della responsabilità e del quantum da porre a carico del convenuto (SS.RR. 18 marzo 1996 n. 14/A). 
 
Pertanto il fatto che il convenuto sia (eventualmente) rimasto estraneo alla procedura transattiva non assumerebbe rilevanza, essendo rimessa al giudice contabile perfino la valutazione sulla congruità di quanto liquidato ai terzi (Sezione I 31 dicembre 1988 n. 196; ****** 10 maggio 1994 n.941/A) e restando libera in giudizio la conclusiva determinazione del cosiddetto "danno addebitabile” (Sezione II 29 gennaio 1992 n. 24; Sezione I 14 maggio 2001, n. 123). Comunque la transazione è intervenuta dopo un processo penale nel quale sono state esattamente definite le responsabilità dell’evento lesivo.
 
In ordine al potere riduttivo osserva il Procuratore Generale che la valutazione di ogni circostanza di fatto e dell’efficienza causale può indurre ad una riduzione dell’addebito e che anche la giurisprudenza ha individuato circostanze obiettive, cioè riferibili alla situazione fattuale nella quale si è verificato l’evento di danno, circostanze subiettive, cioè riferibili alla situazione soggettiva degli autori del danno e circostanze relative a terzi, cioè rinvenibili nel concorso di colpa di terzi accertato anche in altra sede giudiziaria, e, al riguardo, ha elaborato un’ampia casistica. Ricorda il Procuratore Generale la giurisprudenza sul punto che ha individuato una pluralità di cause giustificatrici e, in particolare, la rilevanza delle condizioni psicologiche del soggetto, quali lo stress, la diminuzione della capacità relativa, la forte tensione motiva del soggetto agente che consentirebbe una valutazione del responsabile in relazione alle circostanze nelle quali il medesimo ha agito valutando il grado di influenza che tale comportamento ha avuto nella produzione dell’evento dannoso e ponendo a carico dell’amministrazione il maggior rischio derivante invece da quelle condizioni situazioni anche soggettive, ma oggettivamente rilevanti che possono aver influito, pur se indirettamente, nella produzione dell’evento. 
 
Dovrebbero valutarsi anche le situazioni ambientali soggettive ed oggettive anche precedenti al momento della causazione del danno cosicché, nel caso all’esame, esse potrebbero trovare significativa applicazione per un ampliamento dell’uso del potere riduttivo. 
 
Conclusivamente parte appellata chiede che la Sezione voglia confermare nei limiti di cui in parte motiva la sentenza impugnata condannando l’appellante alle spese del presente grado di giudizio.
 
In data 28 marzo 2006 il difensore dell’appellante ha depositato memoria difensiva e nota di deposito allegando la sentenza di Cassazione (n. 991 del 27 aprile 2005) con cui lo *** è stato definitivamente assolto dai reati ascrittigli essendo stato riconosciuto che non sussiste eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi dovendo ritenersi che il colpo che ha ucciso il *** aveva attinto la vittima per effetto dell’andamento “ad elastico” dell’auto inseguita che procedeva zigzagando e con accelerazioni e decelerazioni improvvise tali da determinare che il colpo, pur mirato all’autovettura, penetrasse invece, per la diversa angolazione, nel capo del conducente l’auto. Il difensore ha poi replicato sulla tempestività dell’appello prodotto nei termini in quanto nella data indicata dal Procuratore ******** era stato soltanto consegnato all’Ufficio postale, ad opera della Segreteria, il solo dispositivo della sentenza e, quindi, da tale momento non potevano decorrere i termini di impugnativa sia perché non si trattava di notifica ad opera di parte, sia perché solo dalla compiuta giacenza potevano decorrere i termini mancando comunque la spedizione della raccomandata che comunicava l’avvenuto deposito del plico.
 
Nel merito il difensore osserva che la sentenza di primo grado è contraddittoria sulla motivazione relativa all’elemento soggettivo in quanto, nel mentre si discosta dalla valutazione del giudice penale, non motiva poi sugli elementi che conducono a diverse valutazioni pur fondandosi sui medesimi fatti del giudizio penale. Non si vede infatti come si sia potuto affermare che “ il convenuto, preposto istituzionalmente alla tutela e alla sicurezza delle persone, abbia tenuto nella specie un comportamento gravemente contrario ai suoi doveri di servizio abusando a lungo e ingiustificatamente dei poteri di polizia conferitigli solo per il bene dei cittadini e accanendosi senza motivo contro uno di essi fino a provocarne la morte”. Pur non contestando che la Corte si possa discostare dalle valutazioni del giudice penale ritiene il difensore che doveva sul punto argomentarsi e documentarsi opportunamente e, comunque, vi sarebbe contraddittorietà con il largo uso del potere riduttivo applicato.
 
Le sentenze della Cassazione, da cui è conseguita l’assoluzione, avrebbero poi eliminato la sussistenza di un danno ingiusto mancando un nesso causale tra il comportamento dello *** e il danno risarcito con la transazione posta in essere dall’Amministrazione con autonoma decisione ed erronea valutazione da parte dell’Avvocatura atteso che i parenti della vittima non avrebbero dovuto conseguire alcun risarcimento. Insiste pertanto il difensore per l’accoglimento dell’appello secondo le conclusioni già rassegnate.
 
Alla pubblica udienza le parti hanno illustrato i rispettivi scritti confermando le contrapposte conclusioni e il Procuratore ******** ha chiesto, in caso di accoglimento dell’appello, la liquidazione delle spese legali in favore della parte privata.
 
DIRITTO:
 
L’appello è tempestivo.
 
Superata l’incongruenza delle conclusioni del Procuratore Generale -in cui si afferma prima la tempestività e poi si contesta l’inosservanza dei termini- che è mero errore materiale, deve, infatti, osservarsi che la notifica cui fa riferimento il Procuratore Generale per la decorrenza dei termini stessi è quella, effettuata dalla Segreteria della Sezione, limitata al mero dispositivo della sentenza. La decorrenza dei termini stabilita dall’art. 326 c.p.c. inizia invece, dalla notifica della sentenza e, cioè, dalla conoscenza completa del provvedimento giurisdizionale che, proprio in quanto totalmente noto, può essere impugnato con possibilità di piena valutazione delle motivazioni adottate dal giudice. Né tale termine breve può intendersi, comunque, decorrente dalla notifica effettuata dalla Segreteria e non dalla controparte in quanto anche gli uffici giudiziari devono conformarsi alla terzietà richiesta al giudice e non possono compiere atti che giovino o nuocciano alle parti. Da ciò consegue che la data indicata dal Procuratore Generale non può essere presa in considerazione al fine dell’inizio del termine breve. Poiché la difesa dello *** dà invece atto di aver ricevuto la notifica della sentenza in data 7 aprile 2004, deve ritenersi tempestivo l’appello notificato al Procuratore Generale il 5 giungo 2004 entro i 60 giorni che costituiscono il termine breve per i giudizi di appello presso questa Corte.
 
Nel merito dell’appello osserva il Collegio che la prima doglianza della parte riguarda la dedotta mancanza del nesso di causalità tra il danno, costituito dalla somma pagata a seguito della transazione stipulata dell’Amministrazione, e il comportamento dello ***.
 
Il motivo è fondato.
 
E’ di tutta evidenza, infatti, che l’intervenuta assoluzione dello *** in sede penale porta ad escludere che siano a lui imputabili le spese per il risarcimento corrisposto alle parti lese a seguito di una valutazione dell’amministrazione che si è indotta a stipulare la transazione quando ancora non erano state accertate le responsabilità e la dinamica dell’accaduto.
 
La giurisprudenza ha infatti affermato che, nel caso in cui vi sia adesione ad una transazione, pagando somme ad estinzione di supposti debiti, in realtà inesistenti, il correlato danno ingiusto è addebitabile a chi non si sia avveduto dell’insussistenza dei diritti pretesi dalla controparte (Corte dei conti Sez. 2^ sent. n.. 000003 del 10/01/2005).
 
Comunque, impregiudicata la valutazione sull’opportunità per l’Amministrazione di transigere nel caso di specie che è ipotesi che esula dal presente giudizio, resta il fatto che l’erogazione della conseguente spesa non può collegarsi con nesso causale al comportamento di un soggetto che non ha provocato alcun danno ingiusto – che comporti risarcimento nei confronti dei soggetti lesi – stante l’avvenuta definitiva sua assoluzione in sede penale.
 
L’appello, pertanto, merita accoglimento e restano assorbite tutte le altre questioni.
 
Dall’assoluzione consegue la necessità di provvedere alla liquidazione, a favore della parte, delle spese legali nei seguenti limiti:
 
Onorari:
 
Studio della controversia €. 680; Consultazioni con il cliente €. 345; Redazione del ricorso €. 680, redazione della memorie €. 680; Discussione €. 680; (pari ad €. 3.065)
 
Diritti:
 
Posizione archivio, oltre al rimborso delle spese €. 103; per la disamina €. 26; per la domanda introduttiva del giudizio €. 103; per l’autentica di ogni firma €. 26; per il versamento del contributo unificato €. 26; per la costituzione in giudizio €. 26; per ogni scritto difensivo €. 103; per l’esame del dispositivo della sentenza €. 26; per l’esame del testo integrale della sentenza o dell’ordinanza collegiale €. 52; per la partecipazione all’udienza €. 52; per le consultazioni con il cliente €. 103 per la notificazione dell’appello €. 26; per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria €. 26; per l’esame delle conclusioni di controparte €. 103; (pari ad €. 801);
 
per totali €. 3.866 oltre al 12,5% di spese generali per totali €. 4.349 oltre IVA e contributi previdenziali.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
 
ACCOGLIE:
 
il gravame proposto avverso la sentenza in epigrafe e, per l’effetto la annulla.
 
Liquida, in favore della parte, le spese legali nei limiti sopra specificati per totali €. 4.349,00 (quattromilatrecentoquarantanove/00) oltre IVA e contributi previdenziali.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2006.
 
L’Estensore
 Il Presidente
 
F.to ***********
 **********************
 
 
Depositata in Segreteria il 12/6/2006            Il Dirigente della Segreteria
 
                  *********************
 
 

Lazzini Sonia

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