L’interpretazione giuridica in termini economico evoluzionista

Scarica PDF Stampa
         Nell’interpretazione neo – darwiniana il diritto non è che un sistema normativo comportamentale tale da costituire un vantaggio adattivo, il quale viene perseguito mediante un continuo affinarsi all’ambiente socio-linguistico attuale in termini funzionali all’ottimizzazione dei meccanismi di socialità.
         Alan P.Fiscke ha individuato quattro modelli elementari di socialità che si ritiene essere alla base della struttura della mente umana:
 
·        Condivisione dei beni;
·        Gerarchia secondo autorità;
·        Valutazione secondo mercato;
·        Comparazione secondo uguaglianza.
 
Il diritto non è altro che la combinazione di queste forme elementari di socialità nella ricerca di regole adatte al gruppo sociale, per il suo successo e quello dei suoi membri in termini evoluzionisti.
La regolamentazione conflittuale non distruttiva delle azioni individuali porta alla nascita dei meccanismi normativi giuridici (Ricoeur), nei quali è fondamentale il proprio riconoscimento attraverso lo specchio dell’altrui personalità in modo tale da porre limiti psicologici alla distruttività del conflitto.
Il principio di reciprocità fa sì che ai fini della cooperazione e dei conseguenti contratti acquista importanza ciò che gli altri fanno in relazione con noi e quello che pensano del nostro comportamento. Gli esseri umani hanno istintivamente predisposti dei meccanismi psicologici di cooperazione atti a scambiare lavoro e informazioni (Soer-Wilson), in un equilibrio tra individualismo e cooperazione, d’altronde la logica razionale economica si appoggia esclusivamente sul rispetto delle regole di reciprocità tali da permettere una sana cooperazione.
     Si possono considerare i valori etici come strategie acquisite al fine della sopravvivenza degli individui nel loro agire di gruppo (Damasio), sorge naturalmente il problema della delimitazione del gruppo, da identificarsi via via con la famiglia, il clan, la tribù, il rione, il comune, l’impresa o altre organizzazioni sociali, fino alle grandi religioni o agli Stati, creando di fatto la possibilità di una doppia morale, interna basata sulla reciprocità ed esterna sull’inganno.
     Nasce pertanto la necessità, al fine di mantenere la coesione sociale ed una conseguente fluidità di interscambio, di sviluppare una capacità di scoprire e distinguere l’imbroglio rispetto al semplice errore in quanto l’inganno attiva sentimenti morali profondi di ostilità, alterando e compromettendo le quattro relazioni sociali sopra elencate, fino a potere disgregare le capacità funzionali sia economiche che di protezione del gruppo.
     L’etica ed il diritto possiedono una salda base solo se collegati all’architettura cognitiva della mente (Maturana), superando per tale via la classica contrapposizione tra natura e cultura le quali hanno quale fine ultimo evolutivo la coesione del gruppo in funzione della necessità della sopravvivenza e crescita.
     E’ il nostro cervello a stabilire l’universo delle norme che possiamo apprendere secondo una architettura cognitiva che delimita i valori etici, anche se istintivamente possiamo valutare ciò che va oltre le nostre limitate capacità di apprendimento (Lumsed –Wilson).
La capacità di una rapida trasmissione culturale permette alla struttura sociale di diminuire i costi per una efficace trasmissione sia del diritto che di qualsiasi altra capacità umana. Acquistano quindi importanza nella trasmissione interpretativa delle informazioni normative i concetti giuridici generali, si che la modifica di tali “concetti –nodo” può portare allo strappo della rete normativa, circostanza che deve comportare una precauzione nella manipolazione della giurisprudenza dei concetti (Lothar Philipper).
La scelta di valore relativa a ciò che è giusto o ingiusto avviene su intuizioni morali innate e stimoli emozionali, basati sulle quattro relazioni elencate da Alan P.Fiske, piuttosto che su calcoli razionali fondati su scelte giuridiche.
Il diritto pertanto non dovrebbe essere altro che la  formalizzazione di norme comportamentali sulle quali vi è un’ampia concordanza per i benefici ricavabili, esso viene violato nel preciso momento in cui i benefici siano disconosciuti con la conseguente necessità di aumentare la forza di imposizione da parte delle autorità competenti al fine di aumentare il costo della violazione (Margaret Grunter).
Nei recenti studi di economia comportamentale animale (Kalneman e Smith) è emerso che ai fini di una cooperazione continuativa è fondamentale scoraggiare lo sfruttamento mediante truffa, al fine di evitare tale rischio con i minori costi possibili le società di primati si strutturano secondo un grado di familiarità relativo alla durata nel tempo del rapporto. Più un soggetto è estraneo e maggiore è l’attenzione di reciprocità, con un costo giornaliero di dare e avere che comporta di fatto un aggravio nelle relazioni cooperative.
L’interpretazione giuridica si rivela quindi fondamentale nel dare vita al diritto positivo, evitando contrasti con le intuizioni di valore fissate dalla selezione naturale, ma l’interprete è limitato dalle circostanze culturali e dalle informazioni incomplete che devono essere elaborate, circostanza aggravata dalle ridotte capacità cognitive che inducono a sviluppare strategie euristiche per leggere la sempre maggiore complessità ambientale e le relative informazioni da strutturare.Vi è quindi un chiaro prevalere della teoria della razionalità limitata (Simon) sulla teoria della perfetta razionalità (Kelsen – Friedman).
Ciascuna norma indipendentemente dalla funzione prescrittiva vincola comunque la libertà dell’interprete (teoria costitutivista) in quanto parte di un sistema giuridico retto da proprie regole, d’altra parte se una norma è in contrasto con i motivi più profondi delineati dalla concezione evoluzionista o più semplicemente con il sistema dei valori etici espressi dal gruppo sarà disapplicata e i costi di applicazione, la quale per giunta sarà sempre parziale, aumenteranno esponenzialmente.
Il ruolo delle intuizioni e delle emozioni è stato rilevato nel funzionamento delle giurie in cui vi è un intrecciarsi di emozioni, intuizioni, regole normative con i valori delle singole personalità, circostanza che sembrerebbe avallare la teoria per cui il rispetto del sistema delle leggi poggia non solo sulla certezza della pena bensì in buona parte sulle aspettative e inibizioni degli individui quali le emozioni, le intuizioni e la cultura del gruppo.
Vi è nell’uomo, coma la tradizione filosofica ha più volte ribadito, un concetto di giustizia come eguaglianza, reciprocità nelle attese ( Hobbes), questa necessità del rispetto delle regole di reciprocità porta ad un diverso valore che il singolo riconosce alla norma non solo per sé stessa ma anche in quanto legato alle modalità di applicazione della stessa. Ciò che ha un valore di giustizia oggettiva, asettico nell’imperativo, diventa palpabile intermini di giustizia per il singolo nelle modalità dell’attuazione in cui sorge il senso della defraudazione della propria comparazione secondo uguaglianza.
Vi è pertanto la possibilità di una reazione tesa a ripristinare il proprio valore sottraendo tanta giustizia, come violazione di norme similari, per quanto il singolo ritenga compensativo del danno subito nell’applicazione della norma.
Dobbiamo considerare che il valore non è altro che il preferibile, l’oggetto di un’anticipazione o di un’attesa normativa da cui ne deriva una possibilità di scelta       ( Dewey), possiamo quindi ben dire che le modalità di applicazione della giustizia possono costituire le premesse del futuro comportamento illecito o comunque ribelle, vale al riguardo riportare il seguente passo tratto da “Mondi paralleli” di Michio Kaku ed. Codice, 2006, relativo all’astronomo Hoyle.
“ Il suo sprezzo per l’autorità si rafforzò in seguito allo scontro con un altro insegnante, che aveva detto alla classe che un certo fiore aveva cinque petali. Hoyle portò in classe un esemplare di quel fiore con i sei petali, dimostrando che ella aveva torto. Per quell’atto sfacciato di insubordinazione l’insegnante lo schiaffeggiò duramente sull’orecchio sinistro”.
 
 
Nota
 
Ulteriori riferimenti in www.i-lex.it e A. P. Fiske, Structures of Social Life. The four elementari forms of human relations, New York Free Press, 1991. 
 
 

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento