L’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e rispetto ai quali l’annullamento de

Lazzini Sonia 12/04/07
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 587 del 12 febbraio 2007 ci offre alcuni importanti insegnamenti in tema di interesse a ricorrere avverso gli atti di una procedura ad evidenza pubblica
 
<In sostanza l’interesse sussiste solo se il ricorso è veramente idoneo (ovviamente ove nel merito risulti poi fondato) a far conseguire omisso medio quello specifico e giuridicamente apprezzabile vantaggio che il ricorrente si prefigge con la proposizione della domanda.
 
Questo vantaggio o utilità può essere di tipo finale (come avviene allorchè il ricorso mira al ripristino di una situazione lesa dall’atto impugnato o al conseguimento materiale di un bene della vita) o strumentale (come avviene allorchè il ricorso è finalizzato a rimettere in discussione il rapporto controverso ai fini del riesercizio del potere nei limiti segnati dal giudicato).
 
In questo senso, la recente giurisprudenza perviene a riconoscere l’interesse all’impugnazione in capo all’Impresa che agisca per l’annullamento della gara d’appalto anche indipendentemente dalla prova di concrete possibilità di sua futura vittoria, poiché la pretesa giuridica sottesa all’ iniziativa giudiziaria è appunto finalizzata, in via principale, alla rinnovazione della procedura concorsuale.
 
Ma l’utilità che il ricorrente tende a conseguire – sia essa finale o strumentale, consista essa nel conseguimento di un bene o come nel caso ora richiamato nella rimozione di una fattispecie preclusiva – deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità dall’accoglimento del ricorso e non in via mediata da eventi incerti o potenziali, da eventi cioè che non costituiscano conseguenza normale dell’annullamento.>
 
 
A cura di *************
 
 
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso proposto da *** S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. ************ presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma Viale Parioli n. 180;
 
contro
 
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domicilia ex lege in Roma Via dei Portoghesi n.12;
 
nonché contro
 
il Comando III Regione Aerea– Direzione territoriale di Commissariato e la Commissione di gara della Direzione territoriale di commissariato, non costituiti in giudizio;
 
e nei confronti
 
del Gruppo *** Global Service s.r.l. in proprio e quale mandataria di A.T.I. , nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. *************** e *************** ed elettivamente domiciliato in Roma Via Principessa Clotilde n. 2 presso lo studio Clarizia;
 
nonché nei confronti
 
**;
 
per l’annullamento
 
della sentenza del T.A.R. Lazio- Sez. I bis n. 13482 del 2004 resa inter partes;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione e della ******à intimata;
 
Viste le memorie prodotte dalle parti;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
    Alla pubblica Udienza del 5 Dicembre 2006, relatore il Cons. *********** ed uditi, altresì, gli avvocati ******, ******* e l’Avvocato dello Stato *****;
 
FATTO e DIRITTO
 
1. La ******à *** oggi appellante ha partecipato alla gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di pulizia e alberghieri presso enti reparti e distaccamenti dell’A.M. (limitatamente al lotto n. 9), della quale è risultata aggiudicataria la appellata A.T.I. *** Global Service.
 
Con ricorso al T.A.R. Lazio la *** ha chiesto l’annullamento di tale aggiudicazione, deducendo che la controinteressata A.T.I. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, non avendo indicato – come prescritto dal bando appunto a pena di esclusione – quali parti del servizio sarebbero state affidate a ciascuna delle imprese associate.
 
Con la sentenza in epigrafe indicata – pronunciata in forma semplificata all’esito della Camera di consiglio – il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
 
A sostegno del decisum il primo Giudice ha infatti rilevato che – anche escludendo l’offerta della *** – la *** non avrebbe comunque potuto conseguire l’aggiudicazione, risultando posposta in graduatoria ad altro concorrente (***.Coop.).
 
La sentenza è impugnata col ricorso all’esame dalla soccombente la quale ne chiede l’annullamento.
 
In tal senso la ricorrente osserva che l’esclusione dell’offerta di *** – comportando una ridefinizione della soglia di anomalia – determina l’anomalia dell’offerta ***.Coop., che andrebbe quindi necessariamente sottoposta a verifica.
 
Di qui l’interesse della *** la quale – ove la verifica della congruità dell’offerta ***.Coop. si concludesse con esito negativo – potrebbe conseguire l’aggiudicazione, in quanto collocata al secondo posto della nuova graduatoria.
 
Nel merito l’appellante ripropone tutte le censure non esaminate dal Tribunale e volte a dimostrare l’illegittimità della aggiudicazione in favore dell’A.T.I. ***.
 
Si sono costituite per resistere l’Amministrazione e l’A.T.I. controinteressata.
 
All’Udienza del 5 dicembre 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
 
2. L’appello non è fondato e va pertanto respinto.
 
Infondato è infatti il motivo mediante il quale *** sostiene di aver interesse ad impugnare l’aggiudicazione in favore della controinteressata, anche se l’accoglimento del ricorso non le consente comunque di conseguire il primo posto nella graduatoria della selezione.
 
Come è ormai acquisito in dottrina e giurisprudenza, l’interesse a ricorrere avanti al Giudice amministrativo si configura come una condizione dell’azione, corrispondente all’interesse ad agire nel processo civile di cui all’art. 100 del codice di rito.
 
Peraltro nella giurisdizione generale di legittimità – nella quale oggetto dell’impugnazione sono provvedimenti imperativi – l’interesse a ricorrere va verificato in termini tendenzialmente obiettivi, e deve quindi essere reputato insussistente qualora l’utilità concreta che il ricorrente mira ad ottenere con l’accoglimento del ricorso non sia oggettivamente configurabile, al di là di quanto il ricorrente stesso affermi.
 
In sostanza l’interesse sussiste solo se il ricorso è veramente idoneo (ovviamente ove nel merito risulti poi fondato) a far conseguire omisso medio quello specifico e giuridicamente apprezzabile vantaggio che il ricorrente si prefigge con la proposizione della domanda.
 
Questo vantaggio o utilità può essere di tipo finale (come avviene allorchè il ricorso mira al ripristino di una situazione lesa dall’atto impugnato o al conseguimento materiale di un bene della vita) o strumentale (come avviene allorchè il ricorso è finalizzato a rimettere in discussione il rapporto controverso ai fini del riesercizio del potere nei limiti segnati dal giudicato).
 
In questo senso, la recente giurisprudenza perviene a riconoscere l’interesse all’impugnazione in capo all’Impresa che agisca per l’annullamento della gara d’appalto anche indipendentemente dalla prova di concrete possibilità di sua futura vittoria, poiché la pretesa giuridica sottesa all’ iniziativa giudiziaria è appunto finalizzata, in via principale, alla rinnovazione della procedura concorsuale.
 
Ma l’utilità che il ricorrente tende a conseguire – sia essa finale o strumentale, consista essa nel conseguimento di un bene o come nel caso ora richiamato nella rimozione di una fattispecie preclusiva – deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità dall’accoglimento del ricorso e non in via mediata da eventi incerti o potenziali, da eventi cioè che non costituiscano conseguenza normale dell’annullamento.
 
Ne consegue che l’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato si pone non come causa ma quale mero antecedente.   
 
Ciò premesso, nel caso all’esame è pacifico che l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. aggiudicataria per la dedotta irregolarità della sua offerta porterebbe al subentro nel primo posto nella graduatoria di altra Impresa (***.Coop.), e non della ricorrente.
 
Questa non ha dunque interesse a ricorrere, essendo irrilevante per il concorrente graduato in posizione deteriore che l’appalto sia conseguito dall’uno o dall’altro dei partecipanti alla selezione.
 
In questo contesto, che l’offerta della nuova e potenziale aggiudicataria sia o meno anomala e quindi da sottoporre a verifica di congruità è irrilevante, in quanto un esito negativo del sub procedimento di verifica costituisce una mera eventualità: la successiva esclusione per incongruità dell’offerta della “nuova” aggiudicataria non rappresenta quindi, dal punto di vista giuridico-formale, una normale e immediata conseguenza dell’annullamento dell’aggiudicazione originaria.
 
In termini piani, *** ha agito in giudizio per scalzare *** e subentrare nella posizione di aggiudicataria; *** non ha quindi interesse a far subentrare altra Impresa nella posizione di aggiudicataria, anche se l’offerta di quest’ultima può risultare anomala.
 
La successiva dichiarazione di incongruità dell’offerta dell’Impresa in questione (al pari della sua rinuncia all’appalto, della sua sottoposizione a procedure concorsuali etc.) appartiene infatti al novero di quegli eventi ipotetici la cui teorica verificabilità non vale a radicare in capo a *** l’interesse al ricorso giurisdizionale.
 
Del resto, che le vicende dell’offerta ***.Coop. fossero del tutto esterne alla causa petendi azionata dalla ricorrente ed all’utilità che questa ha perseguito col ricorso si ricava obiettivamente dal fatto che il gravame originario non è stato notificato alla predetta Impresa, la quale è rimasta dunque del tutto estranea alla presente controversia.
 
Di talchè, anche sul piano strettamente processuale, appare del tutto contraddittorio ipotizzare che l’utilità perseguita dalla ricorrente possa derivare da vicende negative incidenti sulla posizione di un soggetto non regolarmente intimato.
 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto.
 
Le spese del grado seguono come di norma la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in dispositivo.
 
P.Q.M.
 
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
 
      Condanna l’appellante al pagamento di Euro 3000,00 oltre accessori in favore dell’Amministrazione e Euro 3000,00 oltre accessori in favore della ******à appellata.
 
   Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
               Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
 
   *****   ********* Presidente
 
   ******** ********    Consigliere, est.
 
   ****   POLI    Consigliere
 
   *****   *******   Consigliere
 
   ********* ******   Consigliere 
 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
*****************     ***************  
 
                           IL SEGRETARIO
 
     *************************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12 febbraio 2007
 
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
 
     Il Dirigente
 
     **************
 
N.R.G. 10414/2004
 
TRG

Lazzini Sonia

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