L’insufficienza giuridica

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“Obbedire alla legge, non è chiaro….”( Saint Just )

 

Si parla dell’essenzialità dell’uomo, di quello che è fondamentale per la sua esistenza come essere individuale, in altre parole per quello che lo distingue dall’altro nel suo esistere (Hartmann) senza per questo doverne negare le relazioni con gli altri enti, circostanza che si realizza per il solo fatto di esistere nel mondo (Heidegger).

Il diritto nell’esplorare la complessità dell’agire ne definisce ma anche ne conferma l’estendersi relazionale, ma esso si espande non in termini omogenei bensì per bolle secondo l’emergere di mosse critiche compartimentali, tra queste masse si creano vuoti in cui vi è una rarefazione relazionale la quale tuttavia persiste e collega in filamenti le varie bolle giuridiche.

L’interpretazione ne definisce una coerenza sostenibile che mantiene in equilibrio il sistema, pur tuttavia non vi è una vera coscienza dei fatti in coloro che operano per una visione a tunnel dei fenomeni secondo un principio di conservazione delle forze che verrebbero altrimenti dissipate, il fenomeno si ripete con orizzonti più ampi al sovrapporsi dei livelli. L’organizzazione è in questo l’elemento che fa emergere nel sociale le necessità, essa le esprime direttamente o ne diventa tramite ma nell’esprimere ne definisce anche i termini e le relazioni, pertanto gli elementi delle modalità con cui verranno disciplinate.

L’obbedienza alla legge non è quindi una retta ma un percorso tortuoso che tuttavia legittima il potere (Pisier – Kouchner), l’interpretazione possiede pertanto una doppia valenza di adattamento e di formazione della tradizione ininterrotta necessaria al consolidarsi di una forma di potere, ma questo ha anche bisogno della mediazione tra organizzazioni in una arena politica di cui il campo giuridico è la pubblica manifestazione operativa (Thompson).

Il diritto si risolve in una ricerca di potere che dal pubblico si riversa nel privato, la ritualizzazione e la procedura d’altra parte, limitano l’efficacia quantitativa del suo servizio ma ne crea anche il distacco, la lontananza necessaria al tentativo di logorare nel tempo la possibile violenza (Pisier-Kouchener).

Nel tentativo di disciplinare l’allargarsi dell’azione umana, favorita dal crescere esponenziale delle risorse economiche e della tecnologia, si manifesta un’insufficienza strutturale del diritto nella disciplina delle relazioni che si allontanano dall’aspetto puramente patrimoniale, l’essenza emotiva dell’uomo nel suo agire tra empatia ed egoismo, il senso di responsabilità nei sentimenti famigliari e sociali, in presenza di un contesto culturale omogeneo che si trasformi in condotta, viene sostituito dall’agire giuridico che diventa placebo, soccorso immediato, elemento sacrificale del tutto insufficiente su cui scaricare i fallimenti personali, creando una irresponsabilità soggettiva per un ribaltamento della sofferenza.

Vi è pertanto un’impossibilità oggettiva del diritto di coprire l’intero spettro dell’uomo, non può infatti esso farsi carico con efficienza di aspetti ultronei a quello patrimoniale, esso è un succedaneo al fine di mantenere il collante sociale ma non può diventare un valore di per se stesso, il patrimonio e il valore economico che esprime acquistano una forte valenza risarcitoria della sofferenza psichica e per tale acquisisce  una funzione di placebo senza potere eliminare la causa profonda della sofferenza, tuttavia il suo compito è diminuire la pressione sociale determinata dalla sofferenza stessa mantenendo una tollerabile coesione, questo avviene anche mediante una ritualizzazione dei rapporti che incanalino la tensione.

L’uomo possiede una valenza dell’infinito coincidente all’arco della propria vita, gli interessi e le emozioni anche più violente che sembrano spingere all’infinito si risolvono nella durata umana dell’essere, il contenitore è limite dello spirito e in questo si riflette l’essenza del diritto stesso che nato per disciplinare rapporti finiti tesi al patrimoniale si struttura nel tempo attraverso le organizzazioni che sole sopravvivono operativamente alla singola esistenza.

 

 

Sabetta Sergio

 

 

 

Bibliografia:

  • M. Abensour, La philosophie politique de Sant – Just, Annales historiques de la Revolution francaise, 1966;
  • N. Abbagnano, Storia della filosofia, vol. III, Utet,1974;
  • E. Pisier – Kuochner, L’obbedianza alla legge: il diritto, in Storia delle ideologie a cura di F. Chatelet, Rizzoli,1978.

Dott. Sabetta Sergio Benedetto

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