L’indennità per il personale di radiologia

sentenza 18/03/10
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La normativa statale (l.n. 460/1988) prevede una indennità mensile di rischio radiologico per il personale medico e tecnico di radiologia ed una medesima indennità in favore del personale diverso, esposto in modo discontinuo e temporaneo al rischio radiologico.

L’indennità in esame ha natura di prevenzione e non già risarcitoria e deve corrispondersi anche alle categorie di lavoratori diverse dai medici e tecnici radiologici “in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente” in ipotesi di svolgimento con continuità delle mansioni comportanti esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti (Corte Costituzionale n. 343/92).

L’unica diversità che residua tra il personale di radiologia ed il personale diverso, ai fini della percezione dell’indennità in esame in misura piena è data dal regime probatorio, essendo per il primo necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, mentre per il secondo risulta indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete di esposizione, ad opera della speciale commissione di cui all’art 58 comma quarto d.p.r. 270/1987, le quali possono però acclararsi anche da elementi e/o atti di carattere formale e altre circostanze di valenza indiziaria o presuntiva ex art 2729 c.c..

 

N. 00926/2010 REG.SEN.

N. 02300/2000 REG.RIC.

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2300 del 2000, proposto da:
***************, ********************, ***************, ****************, ***************, *****************, ****************, *************, ******************, **************, *****************, *****************, tutti rappresentati e difesi dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Bari, via Calefati n.133 c/o avv.E.Toma;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore ; A.U.S.L. Ba/1 in persona del Direttore Generale ;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti all’indennità di rischio radiologico nella misura di 103,29 euro mensili a far tempo dal 1 gennaio 1988 sino al 31 dicembre 1994, ai sensi dell’art 1 l.460/1988 e ad usufruire di giorni 15 di congedo aggiuntivo annuo per il medesimo periodo

– nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme dovute, ammontanti a 6.507,36 euro per ciascun ricorrente (quale differenza tra la misura dovuta e quella corrisposta) ed alla corresponsione di mezza mensilità per ciascun anno dal 1988 al 1994 ad ognuno dei ricorrenti per congedo non goduto, oltre a rivalutazione ed interessi.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori **************, su delega di ****************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Espongono gli odierni ricorrenti di aver prestato nel periodo 1988-1994 la propria attività lavorativa quale personale paramedico presso la sala ospedaliera ********* di Andria appartenente all’ASL BA/1, e di essere stati esposti al rischio di assorbimento di radiazioni ionizzanti in modo continuativo e permanente avendo espletato la specifica attività professionale in “zona controllata” (sala operatoria).

Secondo i ricorrenti, la normativa di riferimento (l.460/1988) elevava l’indennità mensile di rischio radiologico per il personale medico e tecnico di radiologia in 200.000 lire con decorrenza 1 gennaio 1988, mentre al personale diverso, esposto in modo discontinuo e temporaneo al rischio, l’indenità veniva corrisposta in misura ridotta pari a 50.000 lire mensili.

Con sentenza 343 del 20 luglio 1992 interpretativa di rigetto, la Corte Costituzionale, evidenziando la natura di prevenzione anziché risarcitoria, riteneva che l’indennità in questione dovesse corrispondersi anche alle categorie di lavoratori diverse dai medici e tecnici radiologici “in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente” in ipotesi di svolgimento con continuità delle mansioni comportanti esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti.

L’Azienda Sanitaria provvedeva però al riconoscimento della indennità in misura piena per il periodo 1988-1994 solamente al personale che si trovava in posizione lavorativa assimilabile a quella propria dei medici e dei tecnici di radiologia.

Con decorrenza dall’anno 1995 l’amministrazione provvedeva invece alla erogazione dell’indennità in oggetto in misura piena, pur rimanendo invariate le mansioni.

Con ricorso notificato il 12 settembre 2000 e depositato il successivo 3 ottobre, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, demandano l’accertamento del diritto alla percezione della indennità di rischio radiologico nella misura di 103,29 euro mensili a far tempo dal 1 gennaio 1988 sino al 31 dicembre 1994, ai sensi dell’art 1 l.460/1988 e ad usufruire di giorni 15 di congedo aggiuntivo annuo per il medesimo periodo, nonché la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme dovute, ammontanti a 6.507,36 euro per ciascun ricorrente (quale differenza tra la misura dovuta e quella corrisposta) oltre a rivalutazione ed interessi, ed alla corresponsione di mezza mensilità per ciascun anno dal 1988 al 1994, ad ognuno dei medesimi ricorrenti, per congedo non goduto.

A sostegno della propria pretesa parte ricorrente invoca altresì il d.p.r. 185/1964 in merito alla definizione di “zona controllata”, nonché i successivi d.p.r. 384/1990 e l’art 5 l. 724/94 secondo cui l’indennità piena per il rischio radiologico ed il congedo aggiuntivo di 15 giorni spettano a partire dal 1 gennaio 1995 anche a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in “zona controllata”, come costantemente interpretati dalla giurisprudenza successivamente alla citata sentenza della Corte Costituzionale.

Non si costituivano in giudizio né l’ASL BA/1 né la Regione Puglia.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Come chiarito dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez V, 12 novembre 1999, n. 1884) a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 343/92, l’unica diversità che residua tra il personale di radiologia ed il personale diverso ai fini della percezione dell’indennità in misura piena è data dal regime probatorio, essendo per il primo necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, mentre per il secondo è indispensabile un accertamento sulle situazioni concrete di esposizione, ad opera della speciale commissione di cui all’art 58 c. quarto d.p.r. 270/1987, le quali possono però acclararsi anche da elementi e/o atti di carattere formale e altre circostanze di valenza indiziaria o presuntiva ex art 2729 c.c.

Ciò premesso, condivide il Collegio la prospettazione di parte ricorrente, secondo cui l’inclusione dei ricorrenti nel personale cui la Commissione rischio attribuiva la spettanza della specifica indennità in misura piena per gli anni successivi al 1994, costituisce elemento probatorio idoneo – unitamente all’ulteriore documentazione depositata in giudizio – circa la spettanza anche per il periodo pregresso, stante l’identità delle mansioni svolte e del paradigma normativo di riferimento (vedi delibere n.135 del 17 febbraio 1994, n.1305 del 29 dicembre 1994, n.1008 del 7 luglio 1997, n.224 del 3 marzo 1998, n.1341 del 31 dicembre 1999).

In definitiva, in presenza dei presupposti richiesti, l’Azienda Sanitaria, quale soggetto datore di lavoro, deve provvedere alla corresponsione delle somme dovute – oltre a rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3/98 – a titolo di indennità di rischio radiologico, nella misura di 103,29 euro mensili a far tempo dal 1 gennaio 1988 sino al 31 dicembre 1994, ai sensi dell’art 1 l.460/1988 e a far usufruire di giorni 15 di congedo aggiuntivo annuo per il medesimo periodo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sez III, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto di ciascun ricorrente all’indennità di rischio radiologico nella misura di 103,29 euro mensili a far tempo dal 1 gennaio 1988 sino al 31 dicembre 1994, ai sensi dell’art 1 l.460/1988 e ad usufruire di giorni 15 di congedo aggiuntivo annuo per il medesimo periodo

Condanna l’ASL BA/1 al pagamento delle somme dovute, ammontanti a 6.507,36 euro per ciascun ricorrente (quale differenza tra la misura dovuta e quella corrisposta) ed alla corresponsione di mezza mensilità per ciascun anno dal 1988 al 1994 ad ognuno dei ricorrenti a titolo di congedo non goduto, oltre a rivalutazione ed interessi

Condanna altresì l’ASL BA/1 alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti quantificate in 2.000 euro, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

************, Presidente

*************, Consigliere

**************, Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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