L’incidenza della legge n. 6/2004 sulla disciplina della responsabilità degli incapaci

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La disciplina sull’amministrazione di sostegno (legge n. 6/2004), modificando il libro I° del codice civile[1], ha introdotto un nuovo sistema di protezione delle “persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana”, graduando, in base alle diverse esigenze del singolo caso concreto, gli interventi limitativi della capacità di agire[2]. Lo scopo della novella é stato quello di realizzare la tutela delle persone inidonee alla cura dei propri interessi con la minore limitazione possibile per la loro capacità di agire. Precisamente, la normativa prevede che venga nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno[3], la cui attività[4] è diretta a fornire aiuto sia a soggetti affetti da un’infermità fisica che a quelli portatori di menomazioni psichiche.
Il legislatore, tuttavia, in tale riforma non ha considerato alcuni aspetti importanti sui quali la nuova legge veniva ad incidere; si pensi, ad esempio, alle norme relative alla responsabilità civile. Infatti, tuttora parte della dottrina[5] lamenta l’assenza di chiarezza in ordine all’illecito civile commesso dal beneficiario[6]. Ciò rende necessario coordinare la normativa vigente (artt. 2046, 2047, 2048 c.c.) con la nuova disciplina. Si pongono a questo punto all’attenzione dell’interprete alcuni interrogativi. In primo luogo, è necessario chiedersi se il beneficiario possa essere considerato un incapace (il che è certamente da escludere per coloro che ricorrono all’amministrazione di sostegno solo per problemi di disagio fisico, ma per i restanti possibili beneficiari si pone il problema).
Inoltre, nei casi in cui il beneficiario venga ritenuto incapace, occorre domandarsi se l’amministratore di sostegno possa essere considerato, ed in quali casi, la persona destinata alla sorveglianza dell’incapace stesso, di cui è menzione nell’art. 2047 c.c.. In altri termini, si dovrà valutare se l’amministratore di sostegno debba o meno rispondere (ed in base a quale norma) di comportamenti non a lui direttamente imputabili, cioè dei danni cagionati dal beneficiario a terzi.
Per quanto concerne il primo interrogativo, c’è da rilevare che il nuovo istituto introdotto con la legge n. 6/2004 si caratterizza per la conservazione della capacità di agire in capo al bene­ficiario «per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclu­siva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno» (art. 409, 1° comma, c.c.). Ciò si traduce in un rovesciamento della logica fin ad oggi seguita: con l’interdizione il soggetto perde ogni capacità, che conserva solo eccezionalmente per taluni atti; l’amministrazione di sostegno, invece, non priva il beneficiario della capacità se non per il compimento di singoli atti puntualmente indicati[7] nei provve­dimenti che dispongono l’amministrazione stessa (art. 405, 5° com­ma, nn. 3 e 4, c.c.) o ne modificano il contenuto (art. 407, 4° comma, c.c.).
Tenuto conto di questa premessa, occorre domandarsi se la fatti­specie di cui all’art. 2047 c.c. sia applicabile al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, il quale cagioni un danno a terzi. Il giudice dovrà fare una valutazione in or­dine al caso concreto: occorrerà, infatti, verificare se il soggetto am­ministrato sia o meno capace di intendere e di volere al momento in cui ha commesso il fatto illecito. Si tratterà, quindi, di effettuare un’in­dagine sulla capacità naturale del soggetto. Solo nel caso in cui l’am­ministrato sia incapace sarà applicabile l’art. 2047 c.c.; in caso contrario il soggetto beneficiario risponderà secondo gli ordina­ri principi della responsabilità civile.
Con riguardo alla seconda domanda (cioè se l’amministratore di sostegno possa essere considerato sorvegliante ex art. 2047 c.c.), occorre mettere in evidenza che per sorvegliante si intende il soggetto tenuto per legge, per attività professionale, per contratto alla sorveglianza dell’incapace, «quindi quel soggetto che versa in una situazione di così stretto rapporto con l’incapace che ne deriva a suo carico un compito di vigilanza»[8]. Ne consegue che la qualifica di sorveglianti spetta indubbiamente ai genitori[9], ai tutori del minore incapace (naturale) o dell’interdetto, al personale medico e paramedico delle strutture sanitarie nei confronti dei soggetti ricoverati.
L’obbligo di sorveglianza può inoltre nascere da una scelta di convivenza, qualora si accolga l’incapace nella propria sfera personale e familiare assumendo volontariamente il compito di prevenire o impedire che la condotta dell’incapace sia suscettiva di danno a terzi[10].
Occorre allora rispondere all’ulteriore interrogativo prima posto, e cioè se l’amministratore di sostegno possa essere ritenuto sorvegliante secondo la nozione di cui all’art. 2047 c.c.[11]. Se si tratta di un amministratore «esterno» che si occupi solo della gestione dei beni del beneficiario[12] o se l’amministratore di sostegno è chiamato a compiere solo atti di rappresentanza dell’amministrato, difficilmente potrà essere considerato responsabile, in qualità di sorvegliante, per fatti illeciti commessi dal beneficiario[13] stesso.
Diverso, invece, è il caso dell’amministratore parente del beneficiario e con questi convivente: in tal caso, su di lui incombe un dovere di sorveglianza[14].
Invero, quanto maggiore sarà l’ampiezza dei poteri tutori riconosciuti all’amministratore, tanto più sarà possibile individuare in lui il sorvegliante[15]. In altri termini, la responsabilità dell’amministratore andrà commi­surata ai poteri che il giudice tutelare gli abbia concretamente attribuito e, pertanto, non potrà che dipendere, di volta in volta, dall’esame del caso concreto, ponendo attenzione al «profilo quantitativo dell’assistenza che viene pre­stata» e dal fatto che, contemporaneamente, ci sia, oppure no, un’altra persona destinata alla sorveglianza dell’incapace[16].
Qualora, infine, il beneficiario sia ricoverato presso una struttura di cura, pubblica o privata, il giudice dovrà attentamente valutare il caso concreto (ed in particolare tipo di struttura, tipologia di assistenza prestata, ampiezza dei poteri riconosciuti dall’amministratore) per decidere se individuare il sorvegliante nella struttura stessa, nei singoli addetti sanitari e/o nell’amministratore[17].
D’altro canto, seppure la scelta di fondo del legislatore è nel senso di introdurre nel nostro ordina­mento un istituto di sostegno non solo patrimoniale ma anche alla persona, con ciò non può concludersi che la cura persone sia in­scindibilmente connessa all’incarico. Si tratterà di una scelta del giu­dice tutelare: l’analisi del caso concreto sarà, pertanto, premessa imprescindibile per risolvere la querelle.
In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza[18], secondo la quale, l’amministratore di sostegno non riveste di per sé alcun ruolo di “garanzia” «e di conseguenza non ha – di per sé – alcun compito di vigilanza o sorveglianza rilevante ex art. 2047 c.c. Ciò, naturalmente nei limiti in cui queste responsabilità non siano insite nel ruolo di fatto rivestito dall’amministratore di sostegno (familiare o meno) di effettivo “controllo” del beneficiario (es. quale genitore o parente presso cui si trovi il beneficiario, o responsabile di servizi o strutture che lo ospitino)».
Pertanto, alla luce di quanto detto, nonostante l’introduzione della l. n. 6/04, la normativa di riferimento è sempre quella prevista dagli artt. 2046 e 2047 c.c.[19] L’applicazione di tali articoli non aiuta, infatti, gli infermi di mente, dato che una deresponsabilizzazione si porrebbe in contrasto con l’effettivo reinserimento nella vita sociale[23]. Pertanto, tale dottrina propone la sostituzione della regola di responsabilità a quella vigente di irresponsabilità dell’incapace per l’illecito commesso[25]. Peraltro, da tempo il diritto comparato mostra, quale orientamento maggioritario accolto nei vari ordinamenti stranieri, quello della responsabilizzazione dell’infermo di mente. In particolare, tali autori condividono la soluzione adottata dal legislatore francese, il quale, con l’introduzione dell’art. 489-2 code civ. (ad opera della legge 3 gennaio 1968), ha equiparato, ai fini aquiliani, l’«aliéné» all’«homme sensé», prevedendo la piena responsabilità dell’infermo di mente. Prima dell’entrata in vigore della succitata legge, infatti, l’ordinamento francese nulla diceva a proposito della responsabilità civile dell’infer­mo di mente e, di conseguenza, la giurisprudenza non poteva che applicare le ordinarie regole fissate dagli artt. 1382 e ss. del code civil che vincolavano (e vincolano) la risarcibilità del danno extracontrattuale alla sussi­stenza di un comportamento colposo dell’agente. Fino al 1968 si segnalavano allora due tendenze dottrinarie contrappo­ste: la maggioranza degli autori, restando fedele ad una concezione soggettiva della colpa civile, riteneva che un soggetto incapace di inten­dere e di volere non dovesse essere obbligato al risarcimento in quanto non poteva versare in uno stato di colpa. e comporterebbe dunque dei riflessi antiterapeutici[24]. Tuttavia, parte della dottrina[20] non condivide l’impostazione complessiva della materia. Secondo tale orientamento si dovrebbe procedere ad una revisione della disciplina[21]: la soluzione data dalla legge n. 4 (e cioè quella di non modificare gli artt. 2046 e 2047 c.c.) non tiene conto, da un lato, delle più recenti tendenze emerse nell’ambito della scienza psichiatrica, dall’altro, dell’esperienza francese[22].
Altra dottrina, invece, sosteneva il principio della totale responsabilità dell’individuo privo di ragione, sia es­so infermo di mente o minore.
Il dibattito, peraltro, non viene tacitato neppure dall’introduzione della nuova norma[26], sulla quale la querelle si accende nuovamente. La dottrina maggioritaria, comunque, individua in essa il trionfo della teo­ria oggettivistica della colpa, secondo la quale, al fine di valutare co­me giuridicamente colposa l’azione del danneggiante, è sufficiente riscontrare la semplice realizzazione di un errore nella condotta, o verificare la trasgressione di un obbligo imposto dalle regole giuridiche, senza indagare sulle condizioni psichiche in cui versava il soggetto al momento della produzione del danno.
La su citata dottrina italiana allora, ritenendo «anacronistica» la soluzione approntata dagli artt. 2046 e 2047 c.c. e prendendo spunto proprio da tale riforma, auspica un intervento chiarificatore del legislatore diretto a sostituire, come già detto, la regola di responsabilità a quella vigente di irresponsabilità dell’incapace per l’illecito commesso. Alla regola – nuova – di responsabilità dell’incapace per l’illecito commesso, si associa, peraltro, la previsione della possibilità di un apprezzamento equitativo, da parte del giudice, in ordine al quantum respondeatur. In altri termini, al canone della totale irresponsabilità viene, dunque, sostituito quello della responsabilità dell’incapace naturale, con il correttivo della possibile graduazione in considerazione della gravità della sua condizione, dell’ età (parametro quest’ultimo da utilizzarsi essenzialmente con riferimento al danno arrecato da soggetti minori d’età) e delle condizioni economiche delle parti[27]. Ne deriva che, secondo tale teoria, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, anche se incapace di intendere e di volere, risponde del danno cagionato, non potendosi configurare alcuna responsabilità in capo all’amministratore di sostegno.
Tuttavia, a mio avviso, se il legislatore sancisse la regola della responsabilità degli incapaci, introdurrebbe una riforma che sostituisca una ingiustizia[28] (lasciare il danno in capo alla vittima) con un’altra di pari gravità[29] (condannare chi non sia in condizioni di rendersi conto delle sue azioni)[30]. Infatti, se l’ordinamento identifica l’imputabilità con la capacità di intendere e di volere (art. 2046 c.c.), la giustificazione di tale principio va necessariamente ricercata nella teoria che fonda la responsabilità civile sulla colpa e che quindi non ritiene possibile considerare colpevole il comportamento di chi non abbia la capacità d’intendere o di volere, proprio perché tale condotta non è libera e cosciente. Pertanto, affinché un soggetto possa essere considerato colpevole è necessario che sia in grado di rendersi conto delle azioni che pone in essere e delle relative ripercussioni positive o negative anche sui terzi[31].
 
 
Antonella D’Agata
Avvocato e dottore di ricerca in diritto privato dell’economia presso l’Univ. di Catania
 
  


[1] In precedenza il libro primo non era suddiviso in capi e la rubrica si intitolava: «Dell’infermità di mente, dell’interdizione e della inabilitazione».
[2] Cfr. Napoli, Una terza forma d’incapacità d’agire? Note a margine di una proposta di legge sull’amministratore di sostegno, in Giust. civ., 2002, II, pag. 382 e ss..
[3]Per quanto concerne l’incapacità di accedere all’incarico di amministratore di sostegno, v. Bonilini, L’incapacità all’ufficio di amministratore di sostegno, in Famiglia, persone e successioni n. 2/2009, Utet, pag. 7 e ss..
[4] Nello svolgimento di tali attività l’amministratore di sostegno deve tenere conto dei «bisogni» e delle «aspirazioni» del beneficiario.
[5] art. 550 e ss..
[6] Per una disamina delle principali questioni in tema di responsabilità civile in materia di amministrazione di sostegno cfr. Petrelli P., Questioni aperte in tema di responsabilità civile, in Ferrando (a cura di), L’amministrazione di sostegno: una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Giuffrè, 2005, pag. 175.
[7]Ad esempio un giudice tutelare di Roma, ritenendo che principio cardine dell’amministrazione di sostegno fosse la conservazione della capacità di agire in capo al beneficiario, ha attribuito all’amministratore di sostegno «il solo compito di provvedere all’alienazione di un immobile pervenuto (al beneficiario) per successione ereditaria». Cfr. Trib. Roma 15 ottobre 2008, in www.personaedanno.it
[8] Cfr. Bortoluzzi, L’amministrazione di sostegno, Applicazioni pratiche e giurisprudenza, Utet, 2005, pag. 222.
[9] I genitori rivestono la qualità di sorvegliante quando il figlio minore non ha la capacità di intendere e di volere a causa della sua tenera età o per disturbi psichici o malattie mentali; diversamente si applica l’art. 2048 c.c..
[10] Cfr. Cass., 12 maggio 1981, n. 3142, cit., che attribui­sce la qualifica di sorvegliante ad un soggetto che, dopo aver sposato la madre di un bimbo di quattro anni, instaura con questi un rapporto di convivenza sen­za, tuttavia, alcun riconoscimento formale di paternità. Si legga altresì Cass. 1° giugno 1994, n. 5306, in Fam. dir., 1994, pag. 505, secondo la quale « il dovere di sorveglianza di un incapace, quale fonte di responsabilità per il danno cagionato dall’incapace medesimo, ai sensi dell’art. 2047, comma 1°, c.c., può essere l’effetto non soltanto di un vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da un soggetto, il quale, accogliendo l’incapace nella sua sfera personale o familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il suo comportamento possa arrecare nocumento ad altri »; in tal caso la Corte ha ritenuto correttamente applicata l’art. 2047 c.c. nei confronti dei genitori di un soggetto maggiorenne riconosciuto, in sede penale, totalmente incapace di intendere e di volere. Nel­lo stesso senso App. Palermo 24 ottobre 1990, in Temi siciliani, 1990, pag. 449.
[11] Cfr. Bortoluzzi, L’amministrazione di sostegno, Applicazioni pratiche e giurisprudenza, cit., pag. 235.
[12]Sulla nozione di “poteri” cfr. Serrao, Consenso informato: gli atti di cura dell’amministratore di sostegno, 2009, in www.personaedanno.it
[13] Bonilini Chizzini, Amministrazione di sostegno, Cedam, 2004, pag. 270. Tuttavia, non bisogna dimenticare, secondo l’A., che « uno dei tratti significativi del nuovo istituto dovrebbe essere proprio la cura della persona ».
[14] Cfr. Cass., 12 maggio 1981, n. 3142, cit..
[15] Cfr. Bonilini Chizzini, Amministrazione di sostegno, cit., pag. 270; Calò, Amministrazione di sostegno: legge 9 gennaio 2004, n. 6, Giuffrè, 2004, pag. 137, Cassano, L’amministrazione di sostegno. Profili sostanziali e processuali nell’analisi della giurisprudenza, Halley editrice, 2006, pag. 212.
[16] Bonilini Chizzini, Amministrazione di sostegno, cit., pag. 270. L’A. rileva che in dottrina, con riguardo ai danni cagionati ai terzi dal beneficiario, si è sostenuta anche l’applicabilità all’amministratore di sostegno dell’art. 2048 c.c., nel caso in cui questi conviva con lo stesso. Sul punto v. Calice, Commento all’art. 411 cod. civ., in Cod. civ. ipertest. agg., a cura di Bonilini, Confortini, Granelli, Torino, 2004.
[17] Cfr. Bonilini Chizzini, Amministrazione di sostegno, cit., pag. 269.
[18] Trib. Venezia 13 settembre 2005, in www.dirittoediritti.it e in www.ricercagiuridica.com: può anche essere esplicitato nello stesso provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno che questi non riveste un ruolo di “garanzia” . V. anche Trib. Venezia n. 13 ottobre 2005 n. 2086, in www.edscuola.it
[19] Cfr. Bortoluzzi, L’amministrazione di sostegno, Applicazioni pratiche e giurisprudenza, cit., pag. 235.
[20] Cendon, Infermità di mente e responsabilità civile, Cedam, Padova, 1993. Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, I° vol., Cedam, Padova, terza edizione, 2005, pag. 587 e ss..
[21] La bozza Cendon può essere letta in Pol. dir., 1988, IV, pag. 117 e ss.. La bozza di proposta di legge così prevedeva: Art. 41. L’art. 2046 c.c. è così sostituito: «Danno cagionato dall’incapace — Risponde del danno anche la persona che non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha cagionato. Salvo il caso in cui l’incapacità derivi da colpa dell’autore, il giudice può moderare l’ammontare del risarcimento al quale questi è tenuto, in considerazione dell’età, della gravità dello stato di incapacità e delle condizioni economiche delle parti»; Art. 42. L’art. 2047 c.c. è così sostituito: «Responsabilità del sorvegliante dell’incapace — In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento può essere chiesto in via solidale a colui che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che il sorvegliante provi d non aver potuto impedire il fatto».
[22] I giuristi francesi, «tradizionalmente sensibili ai temi delle libertà individuali e sollecitati dall’imponente lavoro critico sul “grande internamento” offerto dal Focault della Histoire», hanno messo in discussione per primi lo statuto civilistico dell’infermo di mente, delineato dalla tradizione ottocentesca. Cfr. Carbone, Libertà e protezione nella riforma dell’incapacità d’agire, cit., pag. 538.
[23] Cendon, Note critiche sulla responsabilità degli operatori psichiatrici, in Infermità di mente e responsabilità civile, Padova, 1993, p. 47.
[24] «Tuttavia, nel quadro delle nuove direttive che ci provengono dalla legi­slazione speciale sull’assistenza psichiatrica, che punta a una maggiore respon­sabilizzazione degli infermi di mente, sarebbe auspicabile una rinnovata atten­zione per la normativa in esame: così Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, I° vol., cit., pag. 587 e ss..
[25] Cendon aveva suggerito questa idea già con una proposta legislativa del 1986 e la ripropone in una nuova bozza elaborata nel 2007, con la quale, a un triennio dall’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004 sull’amministrazione di sostegno, mette in cantiere un progetto diretto sia all’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione che alla riforma di tutti quei settori non toccati esplicitamente dalla legge del 2004: responsabilità civile, capacità d’agire del minore, filiazione, annullabilità dei contratti, negozi mortis causa, donazione, titoli di credito. La bozza del 2007 è consultabile sul sito www.personaedanno.it  .
[26] Per un commento si legga Venchiarutti, La responsabilità civile degli infermi di mente in Francia, in Riv. cric. dir. priv., 1986, pag. 493 e Petrelli, La responsabilità civile dell’infermo di mente nell’ordinamento francese, in Riv. dir. civ., 1991, I, pag. 77 con ampi richiami alla dottrina e alla giurisprudenza francese. Più di recente cfr. Venchiarutti, La protezione civilistica del sofferente psi­chico, in Ferrando – Visintini (a cura di), Follia e diritto, ed. Ballati-Bornighiesi, Torino, 2003, pag. 86 e ss..
[27] Per quanto, poi, riguarda la responsabilità del sorvegliante dell’incapace di cui all’art. 2047 c.c., questa da vicaria diviene solidale, e ciò in corrispondenza alla diretta responsabilità alla quale è chiamato l’incapace. Tuttavia, allo stesso modo che nel sistema vigente, il sorvegliante potrà liberarsi da responsabilità provando di non avere potuto impedire il fatto. Cfr. altresì Cendon, La follia si addice ai convegni, in Ferrando-Visintini (a cura di), Follia e diritto, cit., 2003, pag. 31 ss.; id., Le origini dell’amministrazione di sostegno, in Cen­don (a cura di), Persona e danno, II, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 1393 e ss.; id., Il diritto scopre la follia, in Cendon (a cura di), Persona e danno, II, Giuffrè, Milano, 2004, cit., pag. 1335 e ss.
[28] Bianca, Diritto civile, V, La responsabilità, Giuffrè, Milano, pag. 660 e ss..
[29] Franzoni, Trattato della responsabilità civile (diretto da), II° vol., Giuffrè, Milano, 2004, pag. 1043, ritiene che il problema deve essere affrontato nella responsabilità civile in modo diverso dalla respon­sabilità penale, come è accaduto in Francia per effetto dell’art. 489, comma 2°, code civil. Nell’ambito dell’illecito aquiliano, infatti, prevale l’esi­genza di tutelare la vittima del danno ingiusto; la norma non è diretta a punire l’agente. «Con questi presupposti il sistema aquiliano ben potrebbe operare anche in assenza dell’art. 2046 c.c. Pertanto la colpa, così come qualsiasi altro criterio di imputazione della responsabi­lità, potrebbe essere sufficiente per rendere responsabile l’agente, anche se questi fosse incapace. Il dibattito sulla questione resta aperto: da quando la illiceità del fatto dipende dalla presenza di un qualsiasi criterio di imputazione che causal­mente abbia prodotto un danno ingiusto, resta dubbio che, nel conflitto fra la vittima e l’agente, la prima debba soccombere a causa di una condizione soggettiva del secondo, nei soli illeciti colposi».
[30] Molti interpreti ritengono che occorrerebbe introdurre un fondo di solidarietà per le vittime da fatti dannosi cagionati da incapaci: cfr. Cendon, Note critiche sulla responsabilità degli operatori psichiatrici, in Infermità di mente e responsabilità civile, cit., pag. 80.
[31]E ciò ovviamente riguarda anche il beneficiario dell’amministrazione di sostegno  incapace di intendere e di volere.

D’Agata Antonella

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