L’imprenditore agricolo: una figura in evoluzione

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“L’agricoltura è oggi chiamata a svolgere più funzioni: venire incontro alle esigenze dei cittadini per quanto riguarda l’alimentazione (disponibilità, prezzo, varietà, qualità e sicurezza), salvaguardare l’ambiente e assicurare agli agricoltori un tenore di vita dignitoso.
Al tempo stesso, occorre preservare le comunità rurali e i paesaggi in quanto componente preziosa del patrimonio europeo”.
Si riportano, in via preventiva, le espressioni ad hoc utilizzate dalla Commissione europea con l’intento principale di rilevare che il settore dell’agricoltura sia essenzialmente e naturalmente longevo, oltre che resistente anche rispetto ai più bui periodi di crisi economiche e di recessioni, e, quindi, allo scopo di meglio comprendere i diversi e significativi cambiamenti professionali che le figure operatrici in tale settore hanno ragionevolmente subito.
Si proceda, quindi, alla generale analisi della nozione di imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.), nell’ottica della più ampia definizione di imprenditore in generale (art. 2082 c.c.), fino ad arrivare alla relativamente recente figura di imprenditore agricolo professionale (D. Lgs. n. 99/2004).

Indice

1. La nozione codicistica di imprenditore agricolo

La formulazione attuale dell’art. 2135 c.c. – come modificato dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – indica, nell’ottica di ridefinire sistematicamente ed organicamente la figura di imprenditore agricolo, i criteri oggettivi per l’individuazione delle attività dallo stesso svolte in via principale (la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali) nonché di quelle connesse.
Gli elementi giuridicamente rilevanti e genuinamente caratterizzanti le attività agricole principali sono tutti quelli essenzialmente riconducibili ad un “ciclo biologico”, funzionale al mantenimento ovvero alla evoluzione di una specie vegetale o animale, ed all’utilizzo del “fondo”, quale strumento, effettivo o solamente potenziale, per l’esercizio di tali attività.
La centralità dell’elemento fondiario, che originariamente contraddistingueva l’attività agricola, è stata, così, sostituita dalla “cura” e dallo “sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”, di carattere vegetale o animale.
Peraltro, tali attività, non richiedono necessariamente l’utilizzo del fondo, del bosco, delle acque dolci, salmastre o marine; è, infatti, sufficiente solo una semplice potenzialità in tal senso.

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2. L’evoluzione nozionistica dell’art. 2135 del c.c.

Nondimeno il cambiamento e la evoluzione nozionistica dall’art. 2135 c.c. risiedono, altresì, nel preteso slancio di ampliamento delle caratteristiche professionali dell’imprenditore agricolo, di cui si è favorita la multifunzionalità, con riferimento alle attività di cui al comma 1 dell’art. 2135 c.c. citato (coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali) ed anche a quelle ad esse connesse e, quindi, dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione ed alla valorizzazione dei prodotti ottenuti “prevalentemente” per mezzo della coltivazione ovvero dell’allevamento, nonché quelle produttive di beni o servizi ottenuti utilizzando altrettanto “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Nuovo è, evidentemente, anche il criterio impiegato per l’individuazione delle attività connesse, laddove oggi il parametro fondamentale di riferimento è il concetto di c.d. “prevalenza” dei mezzi dell’attività complessivamente svolta; e ciò è, certamente, in linea con l’intento del Legislatore di adeguare la figura dell’imprenditore agricolo alla evoluzione di un settore necessariamente destinato ad una sempre crescente industrializzazione.
Ed allora, l’esercizio anche di una sola delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. è sufficiente per attribuire a colui che la esercita la qualifica di imprenditore agricolo, ove la stessa configura – anche nell’ottica della cosante ed ormai consolidata giurisprudenza – una species rientrante nel più ampio genus dell’imprenditore in generale, come definito dall’art. 2082 c.c., ove si accerti che la stessa rappresenti una forma professionale di una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi.
Ne deriva, allora, che, sebbene non sia necessaria una specifica capacità ed una preparazione tecnica imprenditoriale, l’organizzazione dell’attività economica, consistente nel coordinamento dei fattori della produzione, costituisce un requisito indispensabile per tutte le imprese, inclusa la piccola impresa agricola.

3. L’Imprenditore agricolo professionista nel D. Lgs 101/2005

Il D. Lgs. n. 99/2004, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 101/2005, ha poi introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), in sostituzione della previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).
L’imprenditore agricolo professionale gode di specifiche conoscenze e competenze e deve necessariamente dedicare, nel pieno rispetto di specifici requisiti di tempo e di lavoro, la prevalenza del proprio impiego lavorativo all’attività agricola come sopra descritta, dalla quale derivino ricavi rappresentativi, in via prevalente, del proprio reddito globale.
Più specificamente, è essenziale che l’attività agricola rappresenti almeno il 50% del lavoro complessivamente svolto dall’imprenditore agricolo professionale e che i ricavi della stessa rappresentino almeno il 50% del reddito globale del medesimo imprenditore, iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale prevista per il settore agricolo.
Nel rispetto di detti requisiti, anche le società di persone e le cooperative possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale sopra descritta.
In conclusione è questa, in estrema sintesi, la collazione legislativa che la figura dell’Imprenditore Agricolo occupa attualmente; l’evoluzione che il settore agroalimentare ha avuto negli ultimi anni auspicherebbe, a parere dello scrivente, un nuovo ed incisivo intervento legislativo che permetta di adeguarsi alle nuove sfide socio-economiche.

Michele De Marinis

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