L’illecito aquiliano e i danni punitivi, il danno da morte e l’arricchimento mediante fatto illecito

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L’illecito aquiliano trova la sua origine nel diritto romano con la lex aquilia de damno, che stigmatizzava civilmente le condotte illecite di matrice penalistica.

La medesima impronta viene seguita con l’entrata in vigore del codice Napoleonico del 1804 e del codice civile italiano del 1865.

Solo con il codice civile del 1942 si passa da una funzione prettamente sanzionatoria della responsabilità civile, che mira a condannare l’autore dell’illecito, ad una funzione riparatoria-compensativa, che tutela il danneggiato.

Questo nuova funzione si evince dalla struttura dell’illecito aquiliano, come configurata nel Codice civile del  1942.

La previsione nel codice civile, accanto alla regola generale ex art. 2043 c.c. del criterio di imputazione soggettiva della responsabilità, di altre fattispecie di responsabilità civile che adottano criteri di imputazione oggettiva della responsabilità è indice della finalità riparatoria cui volge  la responsabilità civile. Se il fine ultimo fosse stato quello sanzionatorio sarebbe stata, sempre, necessaria l’individuazione dell’elemento soggettivo colposo o doloso nella condotta del soggetto agente.

Ulteriore aspetto che dimostra tale funzione è la necessaria manifestazione di un danno non iure e contra ius, ossia non autorizzato e lesivo di una posizione giuridica meritevole di tutela. Ciò si evince dall’art. 2043 c.c. che richiede, perché si realizzi una responsabilità civile, sia un danno ingiusto che un danno da risarcire, ovverosia rispettivamente  un danno evento e  un danno conseguenza.

Il danno evento consiste nella lesione di una posizione giuridica meritevole di tutela; il danno conseguenza consiste nelle ripercussioni che la lesione giuridica ha prodotto nella sfera giuridica patrimoniale ex 2043 c.c., o non patrimoniale ex 2059 c.c..

La struttura bipartita che caratterizza l’illecito aquiliano  dovrebbe, dunque, escludere la  risarcibilità di  un danno evento in re ipsa, senza accertare il danno conseguenza.

Legittimare la risarcibilità di un danno evento in re ipsa vorrebbe dire ammettere i c.d. danni punitivi.

I danni punitivi, conosciuti e ammessi nei paesi  di common low,  sono volti a colpire l’autore dell’illecito a prescindere dalle effettive ripercussioni che si manifestano nella sfera giuridica del destinatario.

Essi  svolgono una funzione sanzionatoria, punendo l’autore dell’illecito, ma anche deterrente verso potenziali comportamenti futuri della medesima consistenza.

Nell’ordinamento Italiano, seppure la struttura bipartita dell’illecito non appare compatibile con  la  risarcibilità dei danni punitivi, in alcune materie sembrano essere riconosciuti.

E’ quanto emerge, ad esempio, dall’art. 709 ter c.p.c. che mira a regolarizzare la conflittualità insorta tra i coniugi in ordine all’affidamento dei minori.

La disposizione, in caso di gravi inadempienze genitoriali, prevede una sanzione che sembrerebbe assumere la veste di danno punitivo.

La Giurisprudenza ha infatti, evidenziato le somiglianze tra i due danni, essendo la colpa del genitore considerata quale coefficiente soggettivo per la determinazione del quantum risarcibile e imponendosi tale risarcimento in seguito ad una condotta illecita a prescindere dalle effettive ripercussioni subite dal minore.

Sempre del danno punitivo si fa riferimento nella materia della proprietà intellettuale.

Gli artt. 125 c.p.i. e 158 della Legge sul Diritto di Autore prevedono l’azione di ingiustificato arricchimento che il gerito ha diritto a ricevere, escludendosi che si possa ottenere profitto da una condotta illecita.

Si tratta dunque, di norme che riconoscono danni il cui risarcimento prescinde dalla realizzazione e dimostrazione delle conseguenze sul danneggiato, aventi funzione punitiva e deterrente.

Al di là delle ipotesi tipizzate dal legislatore, sembrerebbe escludersi il riconoscimento  generale della categoria del danno punitivo. La questione è tuttavia dibattuta e ciò è dimostrato da contrasti giurisprudenziali ancora oggi attuali.

Un’importante tematica che ci permette di prendere spunti in relazione ai danni punitivi è rappresentata dalla risarcibilità iure hereditatis del danno da morte immediata.

La questione è stata oggetto di esame in numerose pronunce giurisprudenziali. Già nel 1994 la Corte Costituzionale[1] aveva escludo la risarcibilità del danno da morte immediata e conseguentemente la sua trasmissione agli eredi. La Corte giungeva a tali conclusioni partendo dal presupposto che affinché potesse esserci un danno risarcibile fosse necessaria la realizzazione tanto del danno evento quanto del danno conseguenza, che nel caso concreto non si manifestava a causa dell’immediata morte del soggetto in seguito alla lesione letale.

La materia ha richiesto anche l’intervento delle SU della Cassazione[2], che nel 2008 hanno ulteriormente escluso tale risarcimento. Affinché si realizzi un danno conseguenza, consistente nelle ripercussioni  che la lesione provoca nella sfera giuridica non patrimoniale del soggetto, è opportuno che ci sia un lasso di tempo tra la condotta illecita e il danno evento.

Nel 2014[3] il tema è stato nuovamente rimesso in discussione con un’ordinanza di rimessione della Cassazione alle SU. La Suprema Corte ritenne che il danno da morte immediata fosse da risarcire a prescindere dalla dimostrazione del danno conseguenza e dalla consapevolezza della vittima di morire. Il bene vita è  il bene primario per eccellenza la cui lesione giustificherebbe la deroga all’irrisarcibilità del danno evento in re ipsa.

Nell’esatto istante in cui si realizza la lesione mortale si acquista il diritto al risarcimento.

Le SU si sono pronunciate nel 2015[4] affermando chiaramente la non risarcibilità del danno da morte immediata: perché ci sia risarcimento è necessario individuare un danno ingiusto e un danno conseguenza.

Il diritto al risarcimento si acquista solo ove ci sia un lasso temporale che permetta la realizzazione di un danno conseguenza in seguito alla lesione del bene vita.

Quanto sia ampio il lasso temporale necessario  perché un danno conseguenza si realizzi dipende dalla condizione in cui verte la vittima, che può essere incosciente o cosciente.

In questa ultima ipotesi anche un lasso temporale più ristretto è idoneo a concretizzare un danno conseguenza, vivendo il soggetto con la consapevolezza di morire.

La scia seguita dalla giurisprudenza in merito al danno da morte immediata sembrerebbe confermare l’esclusione del riconoscimento generale dei danni punitivi. Eppure, se in merito a questa specifica tematica la giurisprudenza non ha lasciato spiragli di incertezza, la querelle de danni punitivi è ancora viva.

Di recente, l’attenzione dottrinale e pretoria si è focalizzata sulla possibilità di individuare un’azione generale volta ad ottenere la restituzione dell’ingiustificato arricchimento e quindi volta a condannare l’autore dell’illecito alla restituzione dei c.d. danni punitivi.

Il codice civile Italiano prevede nel libro IV, titolo VIII la disposizione ex art. 2041 c.c. rubricata “ azione generale di arricchimento”.

La norma, tuttavia, non può essere inquadrata quale norma legittimante i danni punitivi, trattandosi pur sempre di un’azione volta ad ottenere la restituzione della diminuitio patrimoniale subita nei limiti dell’arricchimento.

È, dunque, un’azione che necessita sempre della dimostrazione del danno  e che ha sempre una funzione prettamente riparatoria e di tutela del danneggiato.

Circa la possibilità di individuare un’azione generale di arricchimento simile a quella prevista ex art. 2043 c.c. per il risarcimento per fatto illecito, gli orientamenti delineatosi sono duplici.

Secondo un primo orientamento dottrinale è da escludersi tale evenienza, essendo nel nostro ordinamento sempre necessaria la realizzazione di un danno conseguenza ad eccezione delle singole ipotesi tipizzate.

Secondo altro orientamento un’azione generale di arricchimento sarebbe da ammettere e si dovrebbe ricercare all’interno del nostro codice civile.

Nella specie, bisognerebbe distinguere il danno materiale in cui è idonea l’azione ex art. 2043 c.c., dal danno giuridico,  causato dall’invasione della  sfera giuridica altrui, in cui più che un’azione di risarcimento, dovrebbe riconoscersi un’azione volta alla restituzione dell’ingiustificato arricchimento che il soggetto invadente ha ottenuto.

I fautori di questa tesi si rivolgono alla disciplina della negotiorum gestio, in base alla quale un soggetto senza esservi obbligato assume scientemente la gestione di un affare altrui. Il gestore, una volta iniziato l’affare, è tenuto a concluderlo finché l’interessato non sia in grado di provvedere da se stesso ed è soggetto alle stesse obbligazioni che derivano da un mandato.

Anche nelle ipotesi di danno giuridico c’è un’invasione della sfera giuridica altrui, con la differenza che nella negotiorum gestio  vi è legittimazione del dominus, in questa ipotesi no.

Tuttavia merita attenzione la disposizione di chiusura della disciplina della gestioni di affari ex art. 2032 c.c., che i fautori di tale orientamento individuano quale azione generale di arricchimento.

Questa norma disciplina l’ ipotesi in cui la negotiorum gestio sia priva dei requisiti richiesti dalle disposizioni precedenti, similmente al caso in cui ci sia invasione lesiva dell’altrui sfera giuridica e prevede che con la ratifica del gerito si producano gli effetti  derivanti  dal  mandato e dunque,  anche la possibilità per il gerito di richiedere la restituzione dell’ingiusto arricchimento.

Secondo la sopra descritta tesi, dunque, il danneggiato potrà decidere di agire per ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito ex. 2043 – 2059 c.c., ovvero agire per ottenere la restituzione dell’ingiusto profitto ex art. 2032 c.c.

Quest’ultima azione prescinderà da qualsivoglia danno conseguenza sviluppatesi verso il danneggiato , trovando la sua ratio nella considerazione che nessuno può ottenere arricchimento da un illecito.

Anche la Cassazione nel 2013[5] ha avallato questa tesi esaminando un caso di comproprietà in cui uno dei due comproprietari locava l’intero immobile senza il consenso dell’altro. La Suprema Corte riconosce nell’art. 2032 c.c. la disposizione legittimante l’azione di ingiusto arricchimento, che il gerito può avanzare per ottenere la restituzione dell’ingiusto profitto.

Da un’attenta analisi della norma in esame emerge tuttavia,  come per quanto una funzione deterrente ci sia, la stessa mira maggiormente ad una funzione equitativa e riequilibrante  di una situazione causata dall’ingiustificato arricchimento.

Oggi il tema del danno punitivo resta molto attuale e dibattuto. La tendenza di chiusura del nostro ordinamento alla poli – funzione della responsabilità civile, porta, inoltre,  ad interrogarci circa la delibabilità delle sentenze straniere che prevedono l’esecuzione in Italia del danno punitivo.

Un primo orientamento dottrinale, seguito dalla giurisprudenza ha escluso tale riconoscibilità essendo i danni punitivi contrari all’ordine pubblico.

Secondo altro orientamento sostenuto dall’ordinanza di rimessione alle SU del Maggio 2016, l’ordine pubblico è da intendersi secondo un’accezione costituzionalizzata, per cui  non può ritenersi contrario all’ordine pubblico tutto ciò che il nostro ordinamento non conosce, ma deve  ritenersi contrastante ciò che risulta   contrario alla Costituzione ovvero  su cui il  legislatore non   avrebbe potuto legiferare,  laddove lo avesse voluto.

Nel caso di specie, i danni puniti non sono contrari  all’ordine pubblico, dal momento che è lo stesso legislatore ad averli previsti in ipotesi specifiche.

Bisognerà attendere la pronuncia delle SU o auspicare un chiaro ed esplicito intervento normativo per poter porre maggiore chiarezza sull’argomento.

 


[1] Sentenza Corte Costituzionale n. 372 del 27 ottobre 1994

[2] Cassazione SS.UU. n. 26972/2008

[3] CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – ORDINANZA 4 marzo 2014, n.5056

[4] Cassazione SS.UU. sentenza 15350 del 22 luglio 2015.

[5] Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 settembre 2013, n. 20394

Federica Comito

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