L’espropriazione per pubblica utilità

sentenza 04/03/10
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In materia di espropriazione per pubblica utilità, il decreto di occupazione di urgenza è atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, ed è legittimamente vincolato dalle valutazioni discrezionali compiute in tale sede.

È consolidato quell’orientamento giurisprudenziale per il quale la determinazione dell’ indennità di occupazione d’ urgenza può essere effettuata in epoca successiva al provvedimento di occupazione, che quindi può legittimamente limitarsi solo a prevederla, fermo restando che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie mancato pagamento al soggetto espropriato dell’indennità per mancato godimento del terreno oggetto del procedimento ablatorio durante il periodo di legittima occupazione dello stesso.

 

N. 01622/2010 REG.SEN.

N. 00247/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 247 del 1995, proposto da:
Valdinoci Orlando e riassunto da *****************, ***********, ***************, ****************, rappresentati e difesi dagli avv. *****************, **************, con domicilio eletto presso ********************** in Bologna, via S.Stefano 43;

contro

Comune di Forli’, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Bologna, p.zza S. Francesco 2;

per l’annullamento

della deliberazione consiliare 20.10.1994 n. 1759 della Giunta Municipale di Forlì portante occupazione d’urgenza di aree di proprietà della ricorrente;

della deliberazione consiliare 24.7.1994 n. 312, del Comune di Forlì, portante dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità dei lavori.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Forli’;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso notificato il 31.1.1995 il Sig. Orlando ********* impugnava la delibera di dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dei lavori relativi all’allargamento della via Montaspro e di costruzione di una pista ciclabile e la delibera di occupazione d’urgenza di aree di sua proprietà per la realizzazione di detti lavori.

Deduceva, quanto all’approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità, l’abnormità di una dichiarazione di indifferibilità e urgenza correlata ad una previsione di inizio lavori entro tre anni e di fine lavori entro sette anni, e, quanto ai termini per l’inizio e l’ultimazione della procedura espropriativa, alla fissazione rispettivamente di un anno e sette anni.

Quanto all’occupazione lamentava: a) la mancanza del presupposto dell’urgenza; b) la violazione delle norme in materia di liquidazione dell’indennità; c) l’illegittimità della fissazione per l’occupazione di un termine di cinque anni, che sarebbe scaduto oltre il termine di efficacia dei vincoli di PRG.

Tutto ciò configurerebbe violazione dell’art.13 l.2359/1865, art.19 L.n.865/1971, art.1 l.n.1187/1968, art.23 secondo comma L.n.1/78 come sostituito dall’art.5, 18° c., del D.L. n.9/83, violazione dell’art.42 della Costituzione, eccesso di potere per illogicità e sviamento.

E’ costituito e resiste al ricorso il Comune di Forlì.

L’istanza cautelare è stata accolta in primo grado con ordinanza n.123/1995, ma respinta in appello (Cons. Stato, IV. 1267/95).

In seguito al decesso del ************** gli eredi hanno riassunto la causa con atto notificato il 17.7.2008 e depositato il 18.7 .2008.

II. Il procedimento espropriativo di cui è causa riguarda la realizzazione di un’opera pubblica (pista ciclabile), e, come risulta dagli atti, si è concluso con il completamento dei lavori (avvenuto in data 16.7.97) e con il provvedimento di esproprio (delibera G.C. n. 906 del 26.8.97) . L’indennità di esproprio è stata determinata con delibera della Commissione provinciale del 24.9.1998 ed è stata oggetto di opposizione davanti alla Corte d’Appello.

III. Le censure riferite ai termini sono tutte infondate.

Premesso che l’urgenza dell’opera discende dalla stessa approvazione del progetto, mentre i quattro termini massimi (acceleratori quelli iniziali, perentori quelli finali) sono fissati sulla base di valutazioni presuntive e discrezionali dell’Amministrazione in ordine ai tempi di attivazione e di conclusione della procedura, non è illegittima la previsione di un termine di tre anni per l’inizio dei lavori, che coincide con quello previsto dall’art.1 della l.1/1978 (“gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all’approvazione del progetto).

Lo stesso vale per i termini finali (che sono stati rispettati, per cui non si discute di inefficacia originaria o sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità); né è illegittimo che i termini per l’ultimazione dei lavori e per la conclusione dell’esproprio andassero a scadere dopo la scadenza del vincolo di PRG, preclusa quest’ultima proprio dalla dichiarazione di pubblica utilità.

E’ infondata anche la censura sull’assenza del finanziamento, in quanto è agli atti la concessione del mutuo 27.1.1994 da parte della Cassa Depositi e ******** (doc.6 Comune).

IV. Quanto al decreto di occupazione di urgenza, esso è atto di mera attuazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (Consiglio Stato, IV, 8.6.2007, n. 2999), ed è legittimamente vincolato dalle valutazioni discrezionali compiute in tale sede.

Infine, per costante giurisprudenza ( Consiglio Stato sez. IV, 25 marzo 2003 n. 1545), la determinazione dell’ indennità di occupazione d’ urgenza può essere effettuata in epoca successiva al provvedimento di occupazione, che quindi può legittimamente limitarsi solo a prevederla, come appunto è avvenuto nel caso di specie (fermo restando che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie mancato pagamento al soggetto espropriato dell’indennità per mancato godimento del terreno oggetto del procedimento ablatorio durante il periodo di legittima occupazione dello stesso: T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2008 , n. 1718; T.A.R. Basilicata Potenza, 27 dicembre 2007, n. 868).

V. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi, attese le alterne vicende della fase cautelare, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione prima, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

*******************, Presidente

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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