L’efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto e ai terzi.

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1. L’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Il codice civile prevede che la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264, 1° comma, c.c.). Pertanto, il debitore è liberato se paga al cedente prima dell’accettazione o della notificazione, salvo che il cessionario provi che lo stesso debitore era a conoscenza dell’avvenuta cessione (art. 1264, 2° comma, c.c.).
Tale disposizione deve essere esaminata considerando l’incidenza, sulla posizione del debitore, della notificazione, dell’accettazione o della conoscenza dell’intervenuta cessione del credito.
La notificazione della cessione è la comunicazione del trasferimento del diritto di credito, fatta al debitore dal cedente o dal cessionario.
Per quanto riguarda il contenuto della notificazione, occorre distinguere se la stessa sia posta in essere dal cedente o dal cessionario.
La notificazione compiuta dal cedente deve contenere la notizia dell’avvenuta cessione, con l’indicazione degli elementi essenziali ed identificativi dell’accordo traslativo del diritto di credito. Viceversa, non è necessario notificare una copia integrale dell’accordo raggiunto fra cedente e cessionario. Invece, se la notificazione è effettuata dal cessionario, occorre che contenga, oltre alla comunicazione della cessione, anche la prova certa del trasferimento del diritto di credito.
Tale differenza si spiega considerando che il cedente è il soggetto che ha stipulato con il ceduto il contratto dal quale deriva il diritto di credito. Il ceduto, pertanto, “conosce” il cedente come il proprio creditore e ha la certezza di liberarsi pagando alla persona da questi indicata. Altrettanto non può dirsi per il cessionario che, invece, è soggetto “estraneo” al ceduto, in quanto questi non partecipa al contratto di cessione. Pertanto, il ceduto ha la certezza di liberarsi pagando al cessionario solo se ha la prova che vi è la volontà del cedente di trasferire a questi il suo credito.
Per quanto riguarda la forma della notificazione, si ritiene che la stessa non debba essere fatta necessariamente mediante ufficiale giudiziario, nelle forme previste dall’ordinamento processuale. Una parte della dottrina, invece, ritiene necessario il rispetto delle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali. La giurisprudenza, tanto ai fini di cui all’art. 1264, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2 c.c., ritiene che la notificazione della cessione costituisca atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità.
Si ritiene, inoltre, che la notificazione della cessione possa essere fatta con l’atto di citazione, con il quale il cessionario conviene in giudizio il ceduto per ottenere il pagamento, o anche nel corso del giudizio.
L’accettazione operata dal ceduto viene intesa, da una parte della dottrina, come una mera dichiarazione di scienza, mentre, un’altra parte della dottrina, la considera quale riconoscimento del debito verso il nuovo creditore.
Al riguardo, pare risolutivo interpretare correttamente il tenore dell’accettazione: se il ceduto si limita ad una dichiarazione di consapevolezza dell’intervenuta cessione, è ravvisabile una semplice presa d’atto del trasferimento del credito, senza alcuna valenza ricognitoria.
Peraltro, l’accettazione di cui all’art. 1264 c.c. non è destinata ad esprimere l’assenso del debitore ceduto al trasferimento del credito, a differenza dell’accettazione richiesta quando il credito non è liberamente trasferibile (ad esempio, credito nei confronti dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione).
La conoscenza della cessione deve intendersi come il risultato di situazioni oggettive di apparenza dell’avvenuta cessione idonee a giustificare, in base alle regole della buona fede e della normale diligenza, la convinzione che la cessione si sia verificata.
La notificazione dell’intervenuta cessione al ceduto, l’accettazione dallo stesso effettuata, o la sua conoscenza, non hanno alcuna incidenza sul mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio in quanto la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell’efficacia traslativa del consenso (art. 1376 c.c.).
Tale effetto immediato della cessione (ex art. 1376 c.c.) parrebbe non conciliarsi con l’inefficacia della stessa (ex art. 1264 c.c.) nei confronti del debitore ceduto, qualora questi non sappia della cessione o non sia ancora intervenuta la notificazione o l’accettazione. In tali casi, il debitore ceduto è ancora obbligato verso un soggetto (il cedente) che, a seguito della cessione, non è più suo creditore?
Il problema è superato considerando che la notificazione, l’accettazione o la conoscenza della cessione incidono sulla posizione del debitore ceduto solo al fine di poter stabilire se il pagamento dallo stesso eseguito a favore del cedente abbia, o meno, efficacia liberatoria.
In particolare, dopo la cessione del credito, stante l’efficacia traslativa della stessa, il debitore non è più tenuto verso il cedente, ma diviene obbligato nei confronti del cessionario. Di conseguenza, non si ravvisano contraddizioni in quanto l’efficacia traslativa della cessione coinvolge anche il debitore ceduto che paga bene se adempie nei confronti del cessionario, anche se non vi sia stata ancora conoscenza, accettazione o notifica.
Tuttavia, il ceduto si libera dalla propria obbligazione anche se paga al cedente (che non è più creditore e, quindi, non è soggetto legittimato) qualora non vi sia stata l’accettazione o la notificazione della cessione, o, comunque, qualora il ceduto non abbia avuto conoscenza della cessione stessa.
E’, quindi, possibile affermare che la posizione del ceduto beneficia della tutela prevista per il debitore di buona fede, nel senso che la sua liberazione dipende dalla circostanza di aver pagato a chi gli appariva ragionevolmente come creditore.
Pertanto, i casi che consentono la liberazione del debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rappresentano un’applicazione specifica della regola generale di cui all’art. 1189 c.c. che introduce il principio dell’effetto liberatorio del pagamento eseguito in buona fede al creditore apparente.
Tuttavia, fra le due norme sono ravvisabili delle differenze.
In base al disposto dell’art. 1264 c.c., infatti, tolte le tre ipotesi dell’accettazione, della notificazione e della conoscenza, in tutti gli altri casi il debitore si libera anche se paga al cedente che non è più creditore. Solo nei tre casi di accettazione, notificazione, conoscenza vi è, quindi, la rimozione del limite della tutela del debitore di buona fede. L’art. 1189 c.c., invece, ai fini della liberazione del debitore, richiede genericamente che il soggetto, a favore del quale il pagamento è effettuato, appaia legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche.
Inoltre, mentre nello schema dell’art. 1189, è il debitore che deve provare la propria buona fede, con l’art. 1264 si assiste ad un’inversione dell’onere della prova. E’, infatti, il cessionario che ha l’onere di provare la mala fede del debitore, cioè la sua conoscenza dell’avvenuta cessione.
 
Nel caso di obbligazione solidale passiva la notificazione deve essere fatta a tutti i condebitori: solo così la cessione è efficace verso tutti i condebitori ceduti. Diversamente, la cessione è efficace solo per i condebitori ai quali è notificata, che l’abbiano accettata o che ne abbiano avuto conoscenza. Tuttavia, deve ritenersi che non sia liberato il condebitore che paga al cedente dopo aver appreso dell’avvenuta notifica della cessione ad un suo condebitore.
 
Anche se è stata effettuata la notificazione al ceduto, si ritiene che questi sia ugualmente liberato pagando al cedente, qualora la cessione sia nulla. In caso di cessione di crediti per somministrazioni, forniture e appalti verso le Pubbliche Amministrazioni, si è così deciso che la Pubblica Amministrazione debitrice è liberata pagando il cedente, anche dopo la notificazione della cessione, qualora la cessione stessa non risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (così come prescritto dall’art. 69, 3° comma, r.d. 18.11.1923, n. 4105).
 
2. L’efficacia della cessione nei confronti dei terzi.
La disciplina è desumibile da una serie di disposizioni di legge.
I requisiti di opponibilità della cessione ai terzi aventi causa e ai creditori, sono l’accettazione e la notificazione di data certa:
a) in caso di conflitto fra più cessionari, prevale la cessione che sia stata accettata o notificata per prima, anche se è di data posteriore. La stessa disposizione viene estesa alle costituzioni di pegno e di usufrutto (art. 1265 c.c.);
b) la cessione non è opponibile ai creditori del cedente che intendono pignorare il credito qualora sia stata accettata o notificata successivamente al pignoramento (art. 2914, n. 2, c.c.) o al fallimento (art. 45 l. fall.).
Inoltre si segnalano le seguenti disposizioni:
c) Se la cessione ha per oggetto pigioni o fitti non scaduti per un termine maggiore di tre anni, il requisito dell’opponibilità è soddisfatto dalla trascrizione (art. 2643, n. 9, c.c.).
d) Ai fini dell’opponibilità all’acquirente dell’immobile locato della cessione per un periodo inferiore a tre anni, occorre un atto di data certa (art. 1605 c.c.).
e) La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta è efficace nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese, anche in mancanza di notificazione al debitore o di sua accettazione. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante (art. 2559, 1° comma, c.c.).
 
In particolare, per quanto riguarda l’art. 1265 c.c., è possibile osservare che la disposizione nello stesso contenuta è connessa con la disciplina di cui all’art. 2644 c.c. relativa al doppio trasferimento immobiliare. In entrambi i casi, infatti, non è richiesta la buona fede dell’acquirente successivo, a differenza di quanto previsto dall’art. 1155 per il caso del doppio trasferimento mobiliare.
Occorre, comunque, tenere conto anche dell’orientamento giurisprudenziale che afferma la responsabilità extracontrattuale del secondo acquirente il quale, pur conoscendo l’avvenuta vendita del medesimo bene attuata dal proprio alienante, nonché la mancata trascrizione del primo contratto da parte del precedente compratore, abbia trascritto il proprio titolo di acquisto. Tale giurisprudenza ha, inoltre, riconosciuto la responsabilità contrattuale in cui incorre il venditore per aver alienato ad un secondo acquirente che trascriva per primo, l’immobile già alienato ad altro compratore.   
Estendendo tali principi alla cessione del credito, è possibile affermare che il cessionario primo notificante (o la cui cessione sia stata accettata per prima), il quale era a conoscenza di una precedente cessione del medesimo credito, incorre in una responsabilità extracontrattuale verso il precedente cessionario, dal momento che con la sua condotta ha partecipato all’inadempimento del cedente. Il cedente, a sua volta, risponde per inadempimento contrattuale verso il primo cessionario.
Per dirimere il conflitto fra i cessionari successivi assume importanza la certezza della data. A tal fine, deve comunque ritenersi che non sia necessaria la notifica prevista per gli atti giudiziari, ma che sia sufficiente qualsiasi forma idonea a garantire la data certa.
Anche l’accettazione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché sia rispettato il principio della data certa.
 
Avv. Marcello Malavasi


Cfr., al riguardo, Perlingieri, La cessione dei crediti ordinari e d’impresa, Napoli, 1993, 73, per il quale “accettazione, notificazione e provata conoscenza sono equiparabili e come tali la norma non li richiede congiuntamente, ma alternativamente”.
V., Cass., 18.10.1957, n. 3936.
V., Cass., 15.05.1974, n. 1396; Cass., 20.11.1976, n. 4372.
Cfr., Bianca, Diritto civile, IV, l’obbligazione, Milano, 1993, 588.
Panuccio, Cessione dei crediti, in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1960, 876.
Cass., 12.05.1998, n. 4774.
Cfr., Marziale, Commento all’art. 1264 c.c., in La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, a cura di Ruperto, Milano, 2005, 587 ss., con la giurisprudenza ivi citata.
Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991, 793.
Bianca, Diritto civile, cit., 580; Id., Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento, Milano, 1963, 302.
Così, Marziale, Commento all’art. 1264 c.c., cit., 587.
In tal senso, cfr., Marziale, Commento all’art. 1264 c.c., cit., 587, con la giurisprudenza ivi citata.
Nel senso che l’accettazione non assume rilevanza ai fini del perfezionamento e della validità della cessione, v., Cass., 15.11.1984, n. 5786.
Per l’esame tre momenti temporali (notifica, accettazione, conoscenza) di cui all’art. 1264 c.c. ai fini dell’opponibilità al cessionario, da parte del ceduto, delle eccezioni relative ad eventi estintivi o modificativi del rapporto obbligatorio, v., Malavasi, Il regime delle eccezioni nella cessione del credito, in questa rivista, 25.05.2006.
Cfr., Panuccio, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1955, 69 ss., che distingue fra titolarità formale e titolarità sostanziale del diritto trasferito.
In tal senso, cfr., Marziale, Commento all’art. 1260 c.c., cit., 556 ss.
Cass., 23.11.2000, n. 15153.
Cass., 15.06.1988, n. 4090.

Malavasi Marcello

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