L’azione di reintegrazione o spoglio

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L’azione di reintegrazione o di spoglio (ex art. 1168 cod.civ.) costituisce un rimedio approntato dalla legge per far fronte ad una elementare esigenza, quella di garantire una pronta tutela giudiziaria al possessore che venga privato violentemente o occultamente della disponibilità di una cosa., in modo indipendente dalla prova della titolarità in capo a costui di un diritto sul bene.

Il rimedio può essere effettuato dal possessore addirittura se l’autore della condotta violenta o clandestina di spoglio sia titolare della proprietà o di un altro diritto sul bene.

L’azione di reintegrazione compete anche al ladro nei confronti del legittimo proprietario del bene, non nell’immediatezza del furto, perché in questo caso lo spoliator è proprio il ladro.

La finalità dell’azione di reintegrazione è quella di recuperare il possesso perduto in conseguenza di una condotta che deve possedere determinate caratteristiche, la violenza o la clandestinità.

La privazione del possesso si può definire violenta quando venga attuata contro la volontà espressa o presunta dell’attuale possessore o detentore, la clandestinità deriva da un comportamento elusivo dello spoliator, il quale sfrutti l’occasione per evitare l’eventuale reazione del possessore (ad es.: il proprietario di un fondo rustico vi si introduce sottraendo alcuni attrezzi dell’affittuario coltivatore diretto).

Si è arrivati a ritenere che si possa configurare come spoglio anche la sottrazione di un bene in seguito a pignoramento da parte dell’Ufficiale giudiziario.

Questione particolarmente complessa è se la privazione del possesso da parte dello spoliator debba essere connotata da una particolare intenzione di costui, il c.d. animus spoliandi , vale a dire l’intenzione di eliminare la situazione possessoria anteriormente sussistente in capo al precedente possessore.

Per lo più si ritiene che esso sia insito nel comportamento di colui che sottrae la res alla sfera di disponibilità del possessore.

Si è rilevato che un particolare animus non sarebbe necessario ai fini dello spoglio, essendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria avente quale esito la sottrazione del possesso, indipendentemente dalla rappresentazione e volizione di questo risultato.

Oggetto della tutela approntata dalla legge è qualsiasi bene mobile o immobile suscettibile di possesso.

Se il bene sia appartenente al pubblico demanio o è soggetto al regime demaniale (pur disponendo il comma 1 dell’art. 1145 cod.civ. che il possesso delle cose delle quali non si può acquisire la proprietà è senza effetto) ai sensi del comma 2 dell’articolo 1145 del codice civile, l’azione può essere esperita nei rapporti fra privati, vale a dire con l’esclusione della pubblica amministrazione.

L’ultimo comma dell’art. 1168 codice civile dispone che il Giudice deve ordinare la reintegrazione senza dilazione, sulla scorta della semplice notorietà del fatto (vale a dire del possesso o della detenzione qualificata, nonché del sofferto spoglio).

Se la sottrazione del possesso non si sia configurata come violenta o clandestina (ad es.: il possessore ha assistito senza opporsi alla privazione anche parziale del proprio possesso come nel caso nel quale un fondo venga occupato da chi vi effettua coltivazioni) il possessore avrà la possibilità di reagire con l’azione di manutenzione, sempre che ne sussistano i peculiari requisiti (ex art. 1170 cod.civ.).

L’azione di reintegrazione è la prima delle azioni possessorie disciplinate dal codice civile.

Con riferimento alla situazione del detentore, esplorando la casistica giurisprudenziale, l’azione di reintegrazione non è stata riconosciuta, al depositario nei confronti del depositante, all’amministratore ed al gestore con riferimento ai beni amministrati o gestiti, ed è stata ritenuta esperibile l’azione di reintegrazione da parte del conduttore, del sub conduttore, dell’appaltatore, del comodatario.

Sotto il profilo della legittimazione passiva, l’azione è esperibile nei confronti dell’autore materiale o morale dello spoglio.

L’autore morale dello spoglio legittimato passivamente nell’azione di reintegrazione è sia colui che si avvantaggi dello spoglio nella consapevolezza del medesimo, sia colui che abbia dato mandato a terzi a realizzare lo spoglio.

L’art. 1169 del codice civile stabilisce che l’azione di reintegrazione può essere promossa anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

In caso di successione a titolo universale, rileverà, secondo i principi generali, ai fini dell’esperimento dell’azione di spoglio, la situazione psicologica e fattuale che caratterizzava il de cuius che automaticamente si trasferirà in capo all’erede.

Sotto il profilo oggettivo l’azione di reintegrazione disciplinata dall’art. 1168 del codice civile, è concessa in caso di spoglio violento o clandestino.

Lo spoglio è una condotta che priva il possessore della cosa o di parte di essa e si distingue dalla semplice molestia che incide, non già sulla cosa, ma su alcune delle facoltà di godimento esercitabili sulla stessa.

Lo spoglio deve avvenire con violenza oppure clandestinamente.

Con riferimento alle modalità dello spoglio, l’onere della prova spetta a colui che intenda esperire l’azione di reintegrazione e, in tale prospettiva, la prova dello spoglio occulto del bene non sarà fornita con la mera allegazione e prova della mancata conoscenza dello spoglio ma con l’allegazione e la prova che la condotta dell’autore dello spoglio abbia in concreto impedito la sua conoscenza con l’uso della normale diligenza da parte del possessore (o del detentore) spogliato.

In questo senso il termine annuale per esperire l’azione di reintegrazione, in caso di spoglio occulto, decorrerà non dal momento nel quale il soggetto passivo ne abbia acquisito consapevolezza ma dal momento nel quale ne avrebbe potuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza.

Con riferimento alle modalità dello spoglio violento, esso potrà consistere anche in una interversione del possesso posta in essere mediante espressi atti di opposizione.

La violenza dello spoglio è integrata dall’apprensione del possesso avvenuta in contrasto con la volontà del precedente possessore e a questo fine, è necessario che l’opposizione del precedente possessore, sussista nel momento dello spossessamento non rilevando un successivo dissenso.

In caso di spoglio violento realizzato con più azioni, se il complesso degli episodi realizzi una fattispecie di condotta unitaria il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell’azione di reinterazione, decorrerà dal primo degli atti di spoglio, se ciascun atto abbia una valenza autonoma e rappresenti un singolo atto di spoglio, il termine decorrerà dall’ultimo atto di spoglio.

Sotto il profilo del procedimento, l’articolo 1168 del codice civile dispone che il Giudice ordini la reintegrazione nel possesso sulla base della semplice notorietà del fatto, senza dilazione e condannando il convenuto al risarcimento del danno; il procedimento si compone di due fasi, la prima, a cognizione sommaria, si conclude con l’ordine di reintegrazione o con il rigetto della domanda e la seconda, di merito, che si conclude con la sentenza definitiva che statuisce sulla fondatezza della pretesa.

Dott.ssa Concas Alessandra

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