L’avvocato specialista che fa discutere

Scarica PDF Stampa

L’intero corpus normativo della riforma forense impegna da parecchio tempo il dibattito normativo italiano e una delle novità in esso contenute è recentemente oggetto di ricorso al TAR.

Nel regolamento che il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il 24 settembre 2010 (in vigore dal 30/06/2011), è disciplinata infatti la figura dell’avvocato specialista.

Ai sensi dell’art. 2 del regolamento, per “specialista” si intende l’avvocato che ha acquisito, in una delle aree del diritto previste dal medesimo testo, una ‹‹specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua››.

Le materie del diritto contemplate dal testo del Cnf sono undici (il titolo però può esser chiesto solo per due materie): diritto di famiglia, dei minori e delle persone; diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; diritto commerciale; diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale; diritto industriale; diritto della concorrenza; diritto tributario; diritto amministrativo; diritto della navigazione; diritto dell’Unione Europea; diritto penale.

L’articolo 5 del regolamento disciplina le modalità con le quali si acquisisce il titolo in esame. Esso prevede che l’avvocato abbia anzitutto maturato ‹‹un’anzianità di iscrizione all’albo›› di almeno sei anni; non deve poi aver riportato nei tre anni precedenti la presentazione della domanda una sanzione disciplinare definitiva conseguente per ‹‹violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale››; deve aver inoltre frequentato per almeno due anni una scuola, o un corso di alta formazione riconosciuti dal Consiglio nazionale ed aver conseguito il relativo attestato non prima di due anni rispetto alla data di presentazione della domanda. Infine, l’avvocato deve ovviamente aver presentato domanda presso il CNF ed aver sostenuto la relativa prova d’esame.

Le contestazioni nel merito

  • Il regolamento sarebbe lesivo della possibilità per i giovani laureati di accedere alla professione;

  • tra le aree del diritto annoverate nel regolamento ne esistono alcune segnatamente specialistiche ed altre esageratamente ampie;

  • la mancata legittimazione del Cnf a legiferare in materie (teoricamente) riservate alla competenza statale;

  • Viene contestato il privilegio, riconosciuto agli iscritti all’albo da almeno 20 anni, di potersi fregiare del titolo di specialista ipso iure, senza sostenere prova alcuna.

Bonfante Timothy

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento