L’avvocato dovrà emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto

Redazione 24/02/14
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Lilla Laperuta

Affidamento del cittadino maggiormente tutelato, tipizzazione degli illeciti disciplinari, espressa indicazione delle sanzioni che corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato. Queste le principali novità che salutano l’ingresso del  nuovo codice deontologico degli avvocati prossimo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo l’approvazione in Consiglio nazionale forense avvenuta il 31 gennaio scorso.  

Si compone di 73 articoli raccolti in 7 titoli suddivisi nel modo seguente:

Titolo I (artt. 1-22) che  individua i principi generali;

Titolo II (artt. 23-37) riservato ai rapporti con il cliente e la parte assistita;

Titolo III (artt. 38-45) che si occupa dei rapporti tra colleghi;

Titolo IV (artt. 46-62) attinente  ai doveri dell’avvocato nel processo;

Titolo V (artt. 63-68) concernente  i rapporti con terzi e controparti;

Titolo VI (artt. 69-72) relativo ai rapporti con le Istituzioni forensi;

Titolo VII (art. 73) che  racchiude la disposizione finale.

In particolare, come evidenziato nel comunicato diramato dal CNF,  nei Rapporti con i clienti e parte assistita (titolo II) scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli obblighi informativi che ne conseguono (prevedibile durata causa, oneri, preventivo scritto se richiesto, estremi della polizza assicurativa, possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera pattuizione del compenso».
L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Inoltre, viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela e il dovere dell’avvocato di fornire informazioni sulla propria attività professionale rispettando i «doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale». E’ stata inserita una norma dedicata all’ascolto del minore per assicurare la maggior correttezza in un ambito particolarmente delicato e l’incompatibilità ad assumere la difesa di uno dei genitori se in precedenza si assistito il minore per le medesime questioni familiari.

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