L’ avvio dell’ attività di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati gestiti da associazioni senza scopo di lucro dopo l’articolo 3 della legge n. 248 del 2006

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Le associazioni senza scopo di lucro (non le fondazioni ed i comitati), sia riconosciute che non riconosciute disciplinate dagli artt. 14 – 35 del Codice Civile (esclusi gli art. 25, 26 e 28 c.c.), a condizione che tale attività sia prevista nello statuto, possono gestire circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande ai soli soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa associazione. Per somministrazione si intende, ai sensi del comma 1° dell’art. 1° della Legge n° 287 del 1991, la vendita per il consumo sul posto, in locali o spazi appositamente attrezzati, di alimenti e bevande.
 
L’avvio di queste attività è disciplinato dal DPR n° 235 del 2001, che all’art. 2 ha stabilito che, se l’associazione che gestisce il circolo aderisce ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, previste dalla lettera e) del 6° comma dell’art. 3 della Legge 287/1991, l’attività di somministrazione può essere avviata col solo invio della denuncia di inizio attività (D.I.A.), con allegata una copia non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto, al Comune nel cui territorio è ubicato il circolo (comma 1°) che ha poi 60 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 241 del 1990. L’adesione all’ente nazionale (di solito un’associazione di associazioni o “associazione di secondo grado” con finalità ricreative, culturali, ecc.) deve essere mantenuta anche durante la gestione dell’attività in quanto la perdita della stessa (che il legale rappresentante dell’associazione ha l’obbligo di comunicare al Comune) determina la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soci ai sensi della lettera e) del 6° comma dell’art. 3 della Legge 287/1991.
 
Se invece, l’associazione od il circolo non aderisce agli enti ed organizzazioni nazionali di cui al capoverso precedente, l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla disciplina comune prevista dalla lettera f) del 1° comma dell’art. 3 della Legge 248/2006 (il primo Decreto “Bersani”), che ha liberalizzato l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande stabilendo che essa non può essere sottoposta all’ottenimento di autorizzazioni amministrative preventive. Per tale motivo, anche in questo caso, l’attività di somministrazione può essere avviata con l’invio della denuncia di inizio attività, con allegata una copia non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, al Comune nel cui territorio è ubicato il circolo.
Che questa disciplina riguardi anche i circoli privati gestiti da associazioni senza scopo di lucro si ricava dal fatto che la norma citata riguarda “le attività […] di somministrazione di alimenti e bevande” da chiunque svolte ed in qualsiasi forma esercitate, vale a dire imprenditoriale o senza scopo di lucro. Del resto, sarebbe illogico liberalizzare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma imprenditoriale e non quella svolta da associazioni non profit solo per i propri soci.
 
Prima di questa norma, invece, l’associazione od il circolo che non aderiva agli enti ed organizzazioni nazionali di cui al penultimo capoverso precedente, l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande era sottoposto alla disciplina normale prevista dall’art. 3 della Legge 287/1991, vale a dire all’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio era ubicato il circolo sulla base della programmazione comunale per il rilascio di queste autorizzazioni il cui numero era contingentato (art. 3, comma 5°, della Legge citata). Però, per questi circoli, la domanda di autorizzazione si considerava accolta qualora non fosse comunicato il rigetto della stessa entro 45 giorni dalla sua presentazione (silenzio – assenso) (art. 3, comma 6°, del DPR 235/2001). Il Comune, per rilasciare l’autorizzazione, doveva verificare che “lo statuto dell’associazione preveda modalità volte a garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell’attività istituzionale” (art. 3, comma 5°, del DPR 235/2001), proprio per evitare che ci si associasse solo occasionalmente per consumare alimenti e bevande senza partecipare davvero alla vita associativa.
 
Ritornando alla disciplina attualmente in vigore, segnaliamo che la denuncia di inizio attività sostituisce la licenza del Questore prevista dall’art. 86 del Regio Decreto n° 773 del 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS) per l’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati (art. 4, comma 1°, del DPR 235/2001).
 
Il locale dove è esercitata l’attività di somministrazione deve essere conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico – sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno (questi ultimi col D.M. n° 564 del 1992) ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della Legge 287/1991 e deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia (sostanzialmente, una destinazione d’uso adatta per l’attività svolta, il certificato di agibilità del locale e l’autorizzazione di idoneità sanitaria prevista dalla Legge n° 283 del 1962 e successive modificazioni ed integrazioni, fra cui il Decreto Legislativo n° 155 del 1997 sull’autocontrollo igienico obbligatorio in tutte le attività di produzione, preparazione, vendita di prodotti alimentari) (art. 3, comma 2°, lettera d, DPR 235/2001). In particolare, l’art. 4 del D.M. 564/1992 prevede che “i locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze ed altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe ed altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno” (è il c.d. “requisito di sorvegliabilità” dei circoli privati). Inoltre, il listino dei prezzi ed i documenti autorizzativi devono essere esposti in luogo visibile. I circoli in cui si somministrano alimenti e bevande non sono soggetti alla disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione, ma sono tenuti a non arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone ai sensi dell’art. 8 della Legge n° 447 del 1995, la “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
 
L’attività di somministrazione è esercitata dal legale rappresentante (di solito denominato “presidente”) del circolo o dai suoi rappresentanti – soci che risultano dall’atto autorizzativo (D.I.A. od autorizzazione del Sindaco), purché, si ritiene, provvisti di tessera sanitaria e di attestati di formazione relativa all’esercizio dell’attività.
La lettera a) del 1° comma dell’art. 3 della Legge 248/2006 ha poi implicitamente abrogato, ai sensi dell’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile, anche le norme del DPR 235/2001 che prevedevano, nel caso in cui l’attività di somministrazione venisse affidata in gestione ad un terzo, che questi dovesse essere iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) tenuto presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, come previsto dall’art. 2 della Legge 287/1991 (art. 3, comma 4°, del DPR 235/2001) perché si presumeva che il terzo gestore esercitasse un’attività d’impresa. A questa iscrizione era tenuto anche il legale rappresentante (o un suo delegato) dell’associazione che gestiva il circolo nel caso in cui lo statuto di essa non fosse conforme alle prescrizioni del comma 8° dell’art. 148 del TUIR o, nel caso di circolo (cioè di associazione) non aderente ad un ente nazionale riconosciuto, quando esso perdeva la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell’art. 149 del TUIR perché esercitava prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta (commi 5° dell’art. 2 e 7° dell’art. 3 sempre del DPR 235/2001). Siccome la lettera a) del 1° comma dell’art. 3 della Legge 248/2006 prescrive che le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza il limite dell’iscrizione a registri abilitanti, come il R.E.C., anche l’obbligo di iscrizione previsto dalle citate norme del DPR 235/2001 è da ritenersi implicitamente abrogato.
 
Queste attività di somministrazione sono sempre considerate attività non commerciali ai sensi del 3° comma dell’art. 148 del TUIR, anche se svolte verso il pagamento di corrispettivi specifici da parte degli associati, purché le associazioni che gestiscono i circoli siano “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra – scolastica della persona” (comma 1° sia dell’art. 2 che dell’art. 3 del DPR 235/2001). Esse perciò non rappresentano nemmeno operazioni imponibili ai fini dell’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto.
A tal fine, queste associazioni devono rispettare le disposizioni del comma 8° dell’art. 148 del TUIR per cui esse devono costituirsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o registrata e prevedere nei loro atti costitutivi o statuti le seguenti clausole:
 
a)      il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non sia imposta dalla legge;
b)      l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’Agenzia per le ONLUS e salvo diversa destinazione di esso imposta dalla legge;
c)      la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d)      la redazione e l’approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario;
e)      l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo (cioè di un voto per ogni associato), la sovranità dell’assemblea degli associati, i criteri per la loro ammissione od esclusione, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f)        l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione della trasmissibilità per causa di morte e la non rivalutabilità della quota.
 
La non imponibilità ai fini dell’IVA delle operazioni derivanti dall’attività di somministrazione di questi circoli è confermata, per le sole associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno di cui all’art. 3, comma 6°, lettera e) della Legge 287/1991, anche dalla norma riportata dal comma 6° dell’art. 4 del DPR n° 633 del 1972 sulla disciplina dell’IVA che stabilisce che “non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempre che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (vale a dire quelli previsti dallo statuto dell’associazione) e sia effettuata nei confronti dei soli associati” dell’associazione.
 
Se le associazioni esentate ai sensi del DPR 235/2001 dal regime autorizzatorio previsto dalla Legge 287/1991 perdono i requisiti richiesti dagli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 (compresi, quindi, quelli richiesti dagli artt. 148, commi 3° ed 8°, e 149 del TUIR se il legale rappresentante dell’associazione non si iscrive al Registro Esercenti il Commercio), le attività di somministrazione verso i soci da esse gestite ricadono in questo regime. Lo stesso avviene se la somministrazione di alimenti e bevande è rivolta a persone non aderenti all’associazione che gestisce il circolo. In caso di violazione delle norme degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 si applica la sanzione amministrativa da 516 a 3.099 Euro prevista dall’art. 10 della Legge 287/1991 ed il Comune competente ordina la cessazione dell’attività di somministrazione (art. 4). Il Comune, inoltre, ha sempre la possibilità di effettuare controlli ed ispezioni in tutti i circoli privati in cui si effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande (artt. 2 e 3, ultimi commi, del DPR 235/2001).
 
Alle associazioni di promozione sociale disciplinate dalla Legge n° 383 del 2000, che per tutto il resto seguono la disciplina esposta nel presente paragrafo, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri di cui all’art. 3, comma 4°, della Legge n° 287 del 1991, per la durata degli eventi o manifestazioni organizzate da queste associazioni e per gli spazi o i locali in cui questi si svolgono ed “a condizione che l’addetto alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali” (R.E.C.) di una Camera di Commercio (2° comma dell’art. 31 della Legge 383/2000).
 
Ricordiamo che dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 la potestà legislativa sulla somministrazione di alimenti e bevande è passata alle Regioni e pertanto il quadro normativo è destinato ad essere rivisto. Le leggi regionali finora emanate (Emilia – Romagna, Toscana, Lombardia), però, non hanno introdotto novità sostanziali.
 
Segnaliamo poi che l’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. Se però, agli spettacoli accedono anche non soci o semplici invitati o vi siano circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento, lo svolgimento di queste attività è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione comunale (che ha sostituito quella del Questore) ai sensi dell’art. 68 del R.D. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS), che comporta l’osservanza delle norme di prevenzione incendi e di agibilità dei locali dell’art. 80 TULPS e, nel caso di piccoli trattenimenti, dell’autorizzazione comunale prevista dall’art. 69 TULPS.
 
Infine, l’art. 23 del Decreto Legislativo n° 460 del 1997 esenta dall’imposta sugli intrattenimenti (già denominata imposta sugli spettacoli ed oggi disciplinata dal Decreto Legislativo n° 60 del 1999) le attività di spettacolo organizzate occasionalmente dalle ONLUS e dalle associazioni di cui al 3° comma dell’art. 148 del TUIR (esaminate nel sesto e nel settimo capoverso di questo paragrafo e che in molti casi hanno pure la qualifica di ONLUS) “in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione”, sia presso circoli privati da esse gestiti che in altro luogo.
 
 
Gianfranco Visconti
Consulente di direzione aziendale in Lecce

Visconti Gianfranco

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