L’autorizzazione al trattamento dei dati personali: profili normativi di tutela e caratteristiche strutturali della “liberatoria” resa dall’interessato o dai rappresentanti legali in caso di minore di età. Il caso della pubblicazione di materiale fotograf

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La tutela dei dati personali, generalmente nota come “privacy”, si è affermata con lo spessore di diritto dell’individuo unicamente nelle ultime decadi grazie ad una interpretazione evolutiva e “costruttiva” dei principi costituzionali. A seguito dei contributi del legislatore ed dei qualificati interventi di giurisprudenza e dottrina, il diritto alla privacy ha oggi acquistato una sistemazione significativa all’interno dell’ordinamento, testimoniata anche dalla costituzione di una apposita autorità amministrativa che ne assicuri efficace e consapevole espressione. Sussiste tuttavia un profilo affetto da maggiore criticità: i “perimetri” del diritto versano ancora in uno stato di parziale indeterminatezza. In tale ottica risulta ancor più complesso determinare le modalità mediante le quali il soggetto può liberamente concedere a terzi l’utilizzo e la gestione dei propri dati personali anche in considerazione della particolare rilevanza che essi possono assumere in determinati ambiti (dagli studi statistici alle indagini di mercato). La difficile alchimia tra necessaria circolazione dei dati personali e riservatezza aveva motivato, nel secolo scorso, un interventismo disorganico del Legislatore, precipitato naturale di un diritto ancora in facendo.  Tale tendenza si è arrestata nel 2003 con il Decreto Legislativo n. 303 del 2003, monumentale piano sinottico della normativa sul trattamento dei dati personali, che ha ristrutturato il contenuto del diritto e dissolto superflue opacizzazioni. Il Decreto, altrimenti noto come “Codice della Privacy” ha contribuito, da un canto, a specificare il contenuto attivo del diritto alla privacy, dall’altro a stabilire procedure guarentigiate e legalmente sanzionate attraverso le quali il soggetto può consentire a terzi l’utilizzo e la diffusione consapevole di propri dati personali. Nell’economia della presente analisi verremo ad esporre alcuni peculiari aspetti della liberatoria per l’utilizzo di materiale fotografico e video, considerando le specifiche affermazioni solitamente inserite all’interno di tale atto. Lungi dall’intenzione di chi scrive proporsi una dissertazione esaustiva, limitandosi piuttosto a presentare le caratteristiche principali della liberatoria ed, in particolare, il caso della liberatoria sottoscritta dai genitori in relazione ai dati del minore di età. La ratio della significativa opera legislativa cristallizzata nel Decreto non si risolve in un tentativo di “immobilizzare” i dati personali, rendendone impossibile la circolazione, ma di garantire che il soggetto titolare sia pienamente consapevole e contribuisca, con la propria qualificata decisione, a tale momento circolatorio. Proprio in questa direzione muove l’art. 13, inserito nella titolo terzo “Regole generali per il trattamento dei dati”, il quale riconosce la necessità di una informativa da sottoporre al titolare dei dati.

La persona presso la quale i dati vengono raccolti ha, infatti, diritto di conoscere analiticamente la sorte delle proprie informazioni personali nel loro diffondersi ed, in particolare, deve essere consapevolmente istruita sulle “finalità” e le “modalità” del trattamento. Si lasciano a margine nell’economia della presente trattazione i casi in cui la cessione dei dati sia “obbligata” (ad es. per difendere un diritto in sede giudiziaria o per adempire un obbligo previsto dalla legge).

Si ponga quindi il caso in cui il soggetto voglia liberamente conferire al terzo, che verremo a definire con formula legislativa “titolare del trattamento dei dati personali”, il diritto di raccogliere e servirsi dei dati (e quindi anche di materiale fotografico e video nel quale compaia la persona).

Consideriamo, ad esempio, il caso della liberatoria sottoscritta a beneficio dell’istituto superiore per l’utilizzo del materiale: se lo studente è maggiore di età e può quindi liberamente disporre del proprio diritto alla tutela dei dati personali può sottoscrivere un atto contenente i suoi dati anagrafici, un consigliabile riferimento alla normativa (agli artt. 13 e 23  del Dls. 194/2003) e la formula di autorizzazione.

Il consenso espresso dal soggetto presso il quale i dati sono raccolti deve potersi qualificare “libero” e deve essere validamente prestato con riferimento ad un trattamento chiaramente individuato: non sono quindi ammissibili liberatorie “generalissime” che non identifichino specifiche modalità di utilizzo e diffusione dei dati. A margine, se i dati sono “sensibili” il consenso è da darsi per iscritto.

 Nella categoria giuridica trasversale dei dati personali non è inopportuno risolvere anche l’immagine dell’individuo, seppur in considerazione dell’art. 10 del Codice Civile che appresta ulteriori e particolari garanzie a tale specifico profilo (il precetto fa riferimento a “risarcimento” e cessazione dell’abuso in caso di uso al di fuori dei casi consentiti dalla legge o con lesione al decoro od alla reputazione).

Ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina sui dati personali, come precisano le schede informative proposte dall’Autorità Garante della protezione dei dati personali, anche la registrazione della voce o il video in cui compaia il soggetto.

Per maggiore chiarezza il Legislatore ritiene conveniente che la liberatoria sia redatta con specificità, indicando non solo il titolare del trattamento dei dati (l’Istituto), ma anche le finalità (che nel caso di specie dell’istituto d’istruzione sono tipicamente “istituzionali” e possono esser cristallizzate negli obiettivi di “promuovere e divulgare attività e progetti della scuola”) ma soprattutto mezzi o modalità mediante le quali si attuerà la diffusione.

A latere, se l’istituto dispone, oltre al sito web, di pagine su social network si ritiene consigliabile (e non disagevole) menzionarle nella liberatoria ed accennare, ove possibile, a forma, struttura tecnica e supporto delle medesime.

Più complesso risulta il tema della liberatoria per studenti minori di età. Se la c.d. “capacità giuridica” ovvero l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri si acquista con la nascita, per maturare la “capacità di agire” ovvero il potere di disporre di tali diritti l’ordinamento richiede un certo grado di consapevolezza positivizzato nel requisito della maggiore età.

Fino a quando il soggetto non ha compiuto il diciottesimo anno di età è assoggettato alla “potestà” dei genitori, che rappresenta tanto un “dovere” quando un “potere” e può, in casi particolari (ad esempio morte di entrambi) essere affidata ad un soggetto terzo, il tutore.

Il contenuto attivo di tale “potestà” comprende l’amministrazione dei beni del minore, la “cura” dei suoi interessi e la sua “rappresentanza”, ovvero la possibilità di agire “in nome e per conto” del minore.

La liberatoria all’utilizzo dei dati personali del minore di età è un atto di rappresentanza dei genitori, che la sottoscrivono non solo “in nome”, ma anche “per conto”, ovvero nel concreto interesse, del minore.

Se l’istituto pubblica il materiale fotografico o video in assenza di una esplicita autorizzazione resa mediante la liberatoria commette un illecito, in concorso di colpa col docente.

In quest’ottica la liberatoria sottoscritta dallo studente, o dai suoi genitori se minore di età, è un atto necessario e nevralgico in quanto esclude tale responsabilità garantendo un fisiologico e consapevole diffondersi dei dati del soggetto e della sua immagine. 

Avv. Gambetta Davide

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