L’autorità garante per la sicurezza alimentare nel sistema europeo di tutela degli alimenti

Sgueo Gianluca 15/03/07
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1. Il sistema europeo di garanzia degli alimenti e la relativa disciplina – 2. Il sistema reticolare che presiede alla sicurezza degli alimenti in Europea – 3. La composizione dell’EFSA
 
 
1. Il sistema europeo di garanzia degli alimenti e la relativa disciplina
La European food and safety authority viene istituita con il regolamento del Parlamento europeo n. 178 del 28 gennaio 2002, a conclusione di un percorso intrapreso dalla Comunità europea a partire dal 1997 con lo scopo di disciplinare in modo organico la circolazione degli alimenti e dei mangimi.
I presupposti che fondano la disciplina sono semplici: la Comunità europea riconosce l’opportunità di introdurre dei limiti al principio fondamentale della libera circolazione dei beni qualora si renda necessario salvaguardare interessi prioritari. Tra questi, rientra la tutela della salute pubblica. Il verificarsi di alcuni eventi critici sul finire degli anni Novanta rafforza questa consapevolezza e, contestualmente, l’esigenza di una disciplina di settore articolata. A preoccupare il legislatore comunitario sono soprattutto la crisi della ESB (encefalopatia spongiforme bovina, comunemente conosciuta come “mucca pazza”) e quella dell’afta epizootica, unitamente ai ripetuti tentativi di alcune multinazionali statunitensi di introdurre OGM nelle coltivazioni.
Nel 1997 la Commissione europea presenta un Libro verde, contenente i “principi generali della legislazione in materia alimentare dell’Unione europea”. Lo scopo del documento è quello di sensibilizzare il dibattito politico sulla sicurezza alimentare, avviando un processo di normativizzazione della materia. A conferma di questo orientamento, lo stesso anno la Commissione pubblica la Raccomandazione n. 183, sulla salute del consumatore e sulla sicurezza dei prodotti alimentari. Più tardi, nel 1999, i principi contenuti nel Libro Verde vengono recepiti dal Trattato di Amsterdam, che riporta la preoccupazione di tutelare con maggiore incisività la salute pubblica, in particolare attraverso l’introduzione di più stringenti controlli lungo tutto l’arco della catena alimentare. Infine, nel 2000, la Commissione pubblica un “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare”, contenente gli obiettivi e le priorità sulla futura legislazione europea in campo alimentare.
 
2. Il sistema reticolare che presiede alla sicurezza degli alimenti in Europa
Il regolamento n. 178 del 2002 costituisce pertanto la base di tutta la legislazione europea nel campo della sicurezza alimentare, sia a livello europeo che a livello nazionale. La normativa introduce un sistema reticolare (o network) cui partecipano tre soggetti istituzionali: l’EFSA, la Commissione europea e, a livello nazionale, le singole Agenzie europee deputate alla salvaguardia del settore alimentare. A garantire il funzionamento del sistema c’è, da un lato, un sistema articolato di condivisione delle informazioni e di cooperazione nell’assunzione delle decisioni. Dall’altro, la diversificazione delle competenze.
La Commissione europea conserva la responsabilità in tema di gestione del rischio, degli interventi di allarme, di emergenza e di crisi.
Le Autorità nazionali assicurano lo scambio di informazioni di base, l’elaborazione e l’esecuzione decentrata di progetti comuni ed il monitoraggio dei settori “a rischio”.
L’EFSA garantisce la coesione del sistema. A tal fine, coordina e monitora la rete informativa con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza di crisi in ambito alimentare, elaborando procedure di allarme rapide ed efficienti. Per farlo, si avvale della cooperazione delle Autorità nazionali, che riunisce nel Foro consultivo. Costituisce, inoltre, un punto di riferimento per la comunità scientifica e per i Governi nazionali, ai quali offre una consulenza indipendente e professionale. Svolge infine un ruolo consultivo anche presso la Commissione europea, con riguardo all’adozione di provvedimenti normativi in materia alimentare ed alla sottoscrizione di accordi commerciali internazionali.
 
3. La composizione dell’EFSA
L’Autorità è composta da quattro organi principali. Il Consiglio di amministrazione, cui prendono parte quattordici membri interni, nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento, scelti tra i nominativi contenuti in un elenco stilato dalla Commissione. Ne fa parte inoltre un membro esterno, in funzione di rappresentanza della Commissione europea. Il CdA si riunisce periodicamente per svolgere le funzioni che gli sono affidate. Tra queste è compresa la redazione del piano di gestione dell’Autorità, la stesura del bilancio preventivo e l’assegnazione delle nomine del Direttore esecutivo, dei membri del Comitato scientifico e dei nove Gruppi di esperti scientifici.
Il Direttore Esecutivo è il legale rappresentante dell’Autorità, ne gestisce gli affari correnti ed è responsabile di ogni questione che riguarda il personale. Permane in carica cinque anni, rinnovabili, e risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione. Viene nominato a seguito di un concorso generale, cui prende parte una rosa di candidati preventivamente individuati dalla Commissione.
Il Foro consultivo è un organo consultivo con il compito di assistere il Direttore generale, che lo presiede. È composto dai rappresentanti degli organismi nazionali che svolgono un ruolo analogo a quello dell’Autorità. Alle riunioni prende parte anche un membro della Commissione.
Il Foro ha istituito due gruppi di lavoro: Il Gruppo delle comunicazioni che favorisce la coerenza tra i messaggi sulla sicurezza alimentare all’interno della Comunità. Ed il Gruppo dell’informatica, che studia invece il modo migliore per utilizzare gli strumenti di IT al servizio dello scambio di informazioni.
Il Comitato scientifico ed i nove Gruppi di esperti hanno il compito di svolgere la valutazione del rischio e trattare i diversi aspetti legati alla sicurezza di alimenti e mangimi.
 
 

Sgueo Gianluca

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