L’atto di protesto: forma e contenuto

Fiorucci Fabio 26/06/12
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Gli artt. 68 l. camb. e 60 l. ass. prevedono testualmente che il protesto — constatazione formale e solenne facente fede fino a querela di falso (in arg. Fiorucci, Il protesto. Cancellazione, forme di responsabilità e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c , Giuffrè, 2012) — «deve essere fatto con un solo atto». Autorevole dottrina ha evidenziato che

l’unità dell’atto va intesa in senso documentale, e non temporale: non occorre, cioè, che il protesto sia redatto contestualmente al compimento delle operazioni necessarie per la presentazione del titolo ed alle richieste rivolte al debitore

(Pavone La Rosa 1982, 551).

Di fatto, nella prassi l’atto è posto in essere dal pubblico ufficiale competente in un momento successivo alla presentazione del titolo.

Il principio dell’unicità dell’atto trova applicazione anche nel caso in cui il protesto comporti il compimento di più operazioni nel tempo, come quando sia necessario interpellare più persone (Pavone La Rosa 1982, 551). Ove, invece, il protesto sia levato successivamente nei confronti di più debitori per il medesimo titolo cambiario, è possibile la redazione di più distinti atti di protesto (Cass. 6.2.1965, n. 189, BBTC, 1965, II, 379): in tale circostanza l’unicità è riferibile a ciascun singolo atto di protesto. Le finalità essenzialmente pratiche cui è ispirato il suddetto principio — risparmio di spesa e convenienza di concentrare in un unico atto tutto ciò che attiene alle vicende del titolo — hanno indotto un Autore a ritenere che il creditore,

quando ne sussistano i presupposti, può pretendere la redazione di un unico protesto e che, in mancanza di una richiesta del creditore, non è corretto il comportamento del pubblico ufficiale che, pur potendo levare un unico protesto, rediga tanti atti quanti sono i titoli il cui mancato pagamento è chiamato a certificare

(Triola 1989, 79).

Dal principio di unicità del protesto discende che dopo la definitiva redazione dell’atto non è consentito apporvi correzioni o aggiunte.

In via di carattere generale, il protesto può elevarsi con atto separato (facendone menzione, nel modo che il pubblico ufficiale procedente ritiene più opportuno, sul titolo) oppure essere scritto sul titolo di credito, o sul duplicato, o sulla copia (per la cambiale v. art. 69, 1º comma, l. camb.) ovvero, ancora, sul c.d. foglio di allungamento, ossia un foglio aggiunto al titolo e sulla cui giunzione è apposto il sigillo del pubblico ufficiale levatore (la cui mancanza rende soltanto contestabili, da parte di chi vi abbia interesse, l’autenticità e quindi il valore probatorio dell’atto, v. Triola 1989, 84) (artt. 69 l. camb. e 61 l. ass.); il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione del titolo.

La circostanza che la possibilità di levare il protesto sulla copia della cambiale sia espressamente menzionata dalla l. camb (art. 69, 1º comma), mentre nulla è detto al riguardo dalla l. ass. ha indotto a ritenere che in questo ultimo caso non sia possibile procedere al protesto (Gatti 1988, 491). Invero, la mancata previsione normativa non deve pregiudicare l’esigenza del creditore di levare il protesto quando non si dispone dell’originale dell’assegno da protestare (ma una sua copia autentica), ad es. poiché sequestrato per le esigenze del processo penale (Tencati 2006, 381; Trib. Pistoia 13.3.1965, BBTC, 1965, II, 302 ha ammesso il protesto di un assegno bancario su copia dello stesso ove non si abbia il possesso del titolo originale):

il sequestro penale, diretto ad assicurare la conservazione dello strumento materiale di un reato, non può tradursi in un ingiustificato pregiudizio per il terzo portatore estraneo al fatto delittuoso, precludendogli l’esercizio dei diritti cartolari

(Pret. Ottaviano, 3.7.1970, BBTC, 1971, II, 151).

Nel verbale di protesto il pubblico ufficiale levatore deve dare atto della intervenuta presentazione del titolo, dell’invito al debitore all’accettazione o al pagamento e delle motivazioni da questi addotte a sostegno del rifiuto di conseguire detto invito. Il contenuto dell’atto di protesto è espressamente indicato, rispettivamente, dall’art. 71 l. camb. e dall’art. 63 l. ass. nonché dall’art. 4, 2º comma, l. 349/1973. Il protesto deve contenere:

 a) la data, ossia il giorno, il mese e l’anno in cui è effettuata la richiesta di pagamento (allo scopo di attestarne la tempestività rispetto ai termini prescritti);

 b) il nome del soggetto (persona fisica o giuridica) ad istanza del quale il protesto è levato;

 c) l’indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche svolte (a termini dell’art. 44 l. camb., riguardo alle cambiali) (v. anche infra § 3.3.);

 d) l’oggetto delle richieste (di accettazione o pagamento del titolo);

 e) la corretta identificazione delle persone richieste — ossia nome, domicilio, luogo e data di nascita per le persone fisiche, denominazione sociale e sede per le società (in arg. cfr. Trib. Roma 22.9.2005 e Trib. Roma 16.12.2005, GI, 2006, I, 2, 987 ss.) — intendendosi per tali i destinatari del protesto, e non altre persone eventualmente rinvenute sul luogo (Triola 1989, 80), cui, ad esempio, il pubblico ufficiale abbia chiesto notizie del debitore assente;

 f) le risposte avute, da riportare fedelmente, o l’indicazione dei motivi per i quali non se ne è avuta alcuna. Occorre evidenziare che la risposta dell’obbligato assume rilevante importanza nel verbale di protesto. Ad espressioni quali “provvederò”, “sarà provveduto” o equivalenti, la giurisprudenza, anche di legittimità, tende prevalentemente a riconoscere valore di promessa di pagamento o di riconoscimento di debito, ex art. 1988 c.c., (Cass. 22.3.1990, n. 2391, GI, 1990, I, 1734; cfr. anche Cass. 5.7.1965, n. 1388, GI, 1966, I, 52) o, ancora, ad attribuire valore di confessione stragiudiziale resa ad un terzo, come tale soggetta al libero apprezzamento del giudice (ex art. 2735, 1º comma, c.c.); la mera presa d’atto della levata del protesto non è invece idonea ad attribuire nessun valore giuridicamente vincolante alla condotta del debitore (App. Firenze 11.3.1960, BBTC, 1960, II, 560).

Con Circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 3512/C del 30.4.2001 (www.infocamere.it) sono stati resi noti gli elenchi delle causali rifiuto pagamento assegni bancari e motivi rifiuto pagamento vaglia cambiari e tratte accettate. I motivi di rifiuto del pagamento ed i relativi codici sono utilizzati per la compilazione degli elenchi dei protesti e sono inseriti nel registro informatico dei protesti. Oltre ai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti, anche il sistema bancario e tutti i soggetti coinvolti nella procedura sanzionatoria degli assegni bancari introdotta dal d.lgs. 507/1999 possono utilizzare le medesime “causali”, con evidenti vantaggi per la razionalizzazione delle operazioni e l’immediata individuazione dei motivi di mancato pagamento, in un ottica di massima chiarezza e trasparenza delle informazioni (cfr. Circolare ABI 12.7.2001, prot. LG/SP 004720).

Sinteticamente, relativamente al protesto di assegni bancari le causali possono essere 1) mancanza di autorizzazione (codici da 10 a 17), nei casi in cui l’autorizzazione all’emissione di assegni sia stata ritirata o non sia mai esistita; 2) difetto di provvista (codici da 20 a 22), per la mancanza in tutto o in parte dei relativi fondi presso il trattario; 3) irregolarità dell’assegno (codici da 30 a 37) e altro (codice 40), per i casi non contemplati dalle altre due causali predette. Per ogni codice è prevista la relativa motivazione dei motivi di rifiuto di pagamento (particolarmente pregiudizievole per il soggetto protestato quella “difetto di provvista”) e l’indicazione del soggetto da protestare (di regola il correntista, ma sul punto sorgono talora controversie giudiziali, v. supra § 2.3.1.1.);

 g) la sottoscrizione del pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale) nonché del presentatore o del messo comunale, qualora abbiano partecipato alla levata del protesto (presentando il titolo al pagamento).

La mancanza di taluno di questi elementi essenziali determina la nullità dell’atto di protesto allorché risulti incertezza sul contenuto del medesimo, non altrimenti integrabile (Triola 1989, 83; Segreto-Carrato 2000, 426 ss.; Cass. 24.3.1979, n. 1717, BBTC, 1980, II, 167; Trib. Napoli 12.7.1991, FI, 1992, I, 2840):

ai fini dell’integrazione dell’atto non possono essere utilizzate altre prove (ad es. prove testimoniali), così come è da escludere che il notaio abbia il potere di integrare le deficienze sostanziali dell’atto (o di correggere le sue risultanze) con una dichiarazione successiva, potendo il protesto essere rettificato solo con un nuovo atto di protesto (naturalmente entro il termine previsto dalla legge per la sua redazione)

(Triola 1989, 83).

Secondo altro orientamento dottrinale, di impostazione processualistica (Ciarcià 1986, 25), eventuali omissioni o inesattezze dell’atto di protesto ne causerebbero l’invalidità soltanto qualora lo stesso si rivelasse viziato in misura tale da risultare inidoneo al perseguimento degli effetti attribuitigli dalla legge.

In giurisprudenza, è stato ritenuto nullo il protesto redatto e sottoscritto dal notaio, ma attestante che la constatazione del rifiuto del pagamento è stata fatta da altra persona non autorizzata dalla legge (Trib. Napoli 14.10.1971, BBTC, 1971, II, 611); è altresì reputato giuridicamente inesistente l’atto di protesto dal quale non possano desumersi il nome del pubblico ufficiale che ha chiesto il pagamento ed il nome della persona alla quale tale pagamento sia stato richiesto (Trib. Napoli 12.7.1991, FI, 1992, I, 2840). Parimenti invalido è stato giudicato il protesto levato dall’ufficiale procedente senza l’osservanza dei limiti di orario previsti in materia di notificazioni dall’art. 147 c.p.c. (Trib. Roma 30.11.1961, FI, 1962, I, 1414)

La dichiarazione di nullità del protesto è equiparabile alla mancata levata dello stesso, con conseguente decadenza dell’azione di regresso.

 

Bibliografia essenziale

Ciarcià M. 1986 Protesto cambiario e responsabilità del pubblico ufficiale, Cedam, Padova.

Fiorucci F. 2012 Il protesto. Cancellazione, forme di responsabilità e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., Giuffrè, Milano.

Pavone La Rosa A. 1982 La cambiale, in Tratt. Dir. Civ. e comm. diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, XXXIX, Giuffrè, Milano.

Segreto A.-Carrato A. 2000 La cambiale, Giuffrè, Milano.

Tencati A. 2006 Il pagamento attraverso assegni e carte di credito, Cedam, Padova.

Triola R. 1989 Il protesto per mancato pagamento, Giuffrè, Milano.

Fiorucci Fabio

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