L’attività di falsa fatturazione ai fini IVA ed IRPEF al fine di favorire un’ organizzazione camorristica è idonea a fondare il giudizio di possibilità che l’attività considerata potesse subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizza

Lazzini Sonia 31/03/11
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Anche se effettivamente il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, deve comunque ritenersi che tale tentativo può essere tenuto in considerazione ai fini che occupano quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con soggetti malavitosi

la natura cautelare e preventiva delle informative prefettizie non esclude che i fatti, vagliati in un precedente accertamento penale non conclusosi con sentenza di condanna per l’imputato, potessero acquisire una connotazione indiziante ai fini della individuazione della esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, con rilevanza di fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali, essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.

Nel caso, come quello di specie, di emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione l’imputato non può, infatti, essere considerato estraneo ai fatti delittuosi ascrittigli, che diventano semplicemente non perseguibili in ragione dell’intervallo di tempo trascorso dalla loro consumazione e della conseguente esaurita pericolosità sociale, pur dovendosi osservare che anche in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice penale deve comunque pronunciarsi per l’assoluzione o per il non luogo a procedere quando dagli atti risulti evidente la non punibilità dell’imputato (artt. 531 e 129, secondo comma, c.c.p.).

Osserva il Collegio che l’informativa prefettizia di cui agli art. 4 e ss. del D. Lgs. n. 490 del 1994 e all’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 è invero ispirata a una logica di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, che prescinde dall’accertamento delle singole responsabilità penali dei soggetti, e costituisce espressione di ampia discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, illogicità e travisamento, tenuto conto che la motivazione stessa non si può fondare soltanto su singoli elementi – atomisticamente intesi – ma è basata sulla ricostruzione logica e valutazione sintetica di tutti i dati emersi in sede istruttoria; inoltre, essendo espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, prescinde da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale (Consiglio Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867).

La misura interdittiva non deve quindi necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano sufficienti elementi di pericolo di dette evenienze e quindi il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata (Consiglio Stato, sez. VI, 08 giugno 2009, n. 3491), considerato che la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel corso del giudizio penale (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4464).

Il rischio di dette infiltrazioni non va sottovalutato perché, in sede penale, non sono stati accertati elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale stante la prescrizione del reato e dunque, deve ritenersi che nel caso che occupa l’informativa antimafia, pur essendosi basata su elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, condivisibilmente e logicamente ha ritenuto gli stessi suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa.

Le acclarate circostanze che l’appellante era stato a suo tempo imputato di falsa fatturazione ai fini IVA ed IRPEF al fine di favorire l’organizzazione camorristica denominata “clan dei *” predisponendo e facendo predisporre, provviste di fondo non documentato necessario per il finanziamento della suddetta organizzazione criminale erano in conclusione idonee a fondare il giudizio di possibilità che l’attività considerata potesse subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata

Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che non siano emersi dai fatti di causa sintomi di non corretto o illogico esercizio del potere esercitato o di insufficiente istruttoria da parte della Autorità procedente, né travisamenti in merito alla valutazione dei fatti acquisiti, sicché la decisione deve essere sul punto condivisa e confermata, essendo fondata la informativa che interessa su un quadro fattuale di elementi che, pur non assurgendo a livello di prova certa, era tale da far ritenere ragionevolmente, secondo l’”id quod plerumque accidit”, l’esistenza di elementi che sconsigliavano l’instaurazione di un rapporto con la P.A. (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3155).

Quanto al rapporto di parentela tra il titolare della ditta e soggetti orbitanti nell’ambito camorristico, non ritiene la Sezione che quanto al riguardo affermato nell’atto di appello (che detto rapporto non era sufficiente di per sé a giustificare l’emissione di provvedimenti interdittivi nei confronti dell’appellante che ha un solo precedente penale per falsità materiale commessa da privato) possa scalfire la validità delle osservazioni formulate al riguardo dal T.A.R., che ha condivisibilmente affermato che il comune coinvolgimento nell’indagine scaturita dall’operazione di polizia sopra menzionata ha evidenziato l’esistenza di un minimo di condivisione di interessi fra l’appellante ed essi soggetti.

Anche se effettivamente il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, deve comunque ritenersi che tale tentativo può essere tenuto in considerazione ai fini che occupano quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con soggetti malavitosi, tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della criminalità, stante la sussistenza di pregresse imputazioni dell’appellante per contiguità con gli ambienti stessi, sia pure non sfociate in una sentenza di condanna.

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 405 del 20 gennaio 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 00405/2011REG.PROV.COLL.

N. 03866/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 3866 del 2010, proposto da:***

contro***

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli: Sezione I n. 08956/2009, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento: a) dei provvedimenti prot. n. 0116873 del 12 giugno 2008 e prot. n. 0113318 del 6 giugno 2008, con i quali il Dirigente del Settore viabilità – Servizio manutenzione della Provincia di Caserta ha escluso la ricorrente dalle gare di appalto bandite, rispettivamente il 13 maggio2008 ed il 9 maggio 2008, sulla scorta di una comunicazione interdittiva prefettizia; b) della nota della Prefettura di Caserta, con la quale sono state ritenute sussistenti le ragioni interdittive a carico della ricorrente; c) della nota direttoriale n. 577/S.G. del 16 aprile 2008. Inoltre, a seguito di motivi aggiunti, per l’annullamento della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1542/12b.16/ANT/AREA1 del 6 febbraio 2008 e della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 027427/4-3 di prot. “P” del 12 gennaio 2008;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’****** – Prefettura di Caserta;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010, il Cons. **************** e uditi per le parti l’avv. ***** e l’Avvocato dello Stato *******;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

La Provincia di Caserta con provvedimenti prot. n. 0116873 del 12 giugno 2008 e prot. n. 0113318 del 6 giugno 2008, ha disposto la esclusione della ditta individuale Z_ Pasquale da due procedure di gara finalizzate all’affidamento di lavori di ammodernamento e manutenzione di alcune strade provinciali, a seguito dell’emissione, da parte della Prefettura di Caserta, dell’informativa prot. n. 1542/12b.16/ANT/AREA1 del 6 febbraio 2008, in cui si evidenziava la sussistenza a carico della ditta delle cause interdittive di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994, inerenti al pericolo di infiltrazione mafiosa.

Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, al T.A.R. Campania, Napoli, la ditta suddetta ha impugnato i provvedimenti di esclusione e gli atti connessi deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 dell’8 agosto 1994, dell’art. 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965; inoltre eccesso di potere per travisamento, carenza assoluta dei presupposti e difetto di motivazione.

La Sezione I del T.A.R., con sentenza n. 8956 del 1999, ritenuta la infondatezza dei motivi posti a base del ricorso e dei motivi aggiunti, ha respinto il gravame.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la citata Ditta individuale ha chiesto la riforma della sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per illogicità e per mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto gli elementi emersi dalla istruttoria idonei a sorreggere i provvedimenti impugnati senza considerare che la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il sig. *********** negli anni “80” si era conclusa con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, implicante il venir meno della sua pericolosità sociale in ragione del lungo intervallo di tempo trascorso.

Le informazioni prefettizie interdittive della partecipazione alla gara di appalto erano basate su eventi non supportati da condanna in sede penale e che comunque consistevano solo nell’emissione di fatture ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F. e non in ipotesi di associazione per delinquere.

Anche il rapporto di parentela con soggetti orbitanti nell’ambito camorristico non era sufficiente di per sé a giustificare l’emissione di provvedimenti interdittivi nei confronti dell’appellante, che ha un solo precedente penale per falsità materiale commessa da privato.

Con atto depositato il 27.5.2010 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’****** – Prefettura di Caserta.

Alla pubblica udienza del 22.10.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

 

DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la ditta individuale Z_ Pasquale ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 08956/2009, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento: a) dei provvedimenti prot. n. 0116873 del 12 giugno 2008 e prot. n. 0113318 del 6 giugno 2008, con i quali il Dirigente del Settore viabilità – Servizio manutenzione della Provincia di Caserta ha escluso la ditta stessa dalle gare di appalto bandite il 13 maggio 2008 ed il 9 maggio 2008, sulla scorta della intervenuta comunicazione interdittiva prefettizia; b) della nota della Prefettura di Caserta, con la quale sono state ritenute sussistenti le ragioni interdittive a carico della ricorrente; c) della nota direttoriale n. 577/S.G. del 16 aprile 2008; d) della nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1542/12b.16/ANT/AREA1 del 6 febbraio 2008; e) della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 027427/4-3 di prot. “P” del 12 gennaio 2008.

2.- Con l’unico motivo di appello sono stati dedotti violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998; inoltre eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione, per illogicità e per mancanza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto gli elementi emersi dalla istruttoria idonei a sorreggere i provvedimenti impugnati, ma non avrebbe adeguatamente considerato che la vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il sig. *********** negli anni “80” si era conclusa con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, implicante il venir meno della sua pericolosità sociale in ragione del lungo intervallo di tempo trascorso.

Non solo quindi le informazioni prefettizie non avrebbero trovato riscontro in eventi supportati da condanna in sede penale, ma comunque gli eventi stessi, riguardanti l’emissione di fatture ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F. e non ipotesi di associazione per delinquere, non sarebbero stati idonei ad interdire la partecipazione alla gara di appalto de qua.

Anche il rapporto di parentela con soggetti orbitanti nell’ambito delle associazioni camorristiche non sarebbe stato sufficiente di per sé a giustificare l’emissione di provvedimenti interdittivi nei confronti dell’appellante, che ha un solo precedente penale per falsità materiale commessa da privato.

2.1.- Osserva il Collegio che il Giudice di primo grado ha al riguardo diffusamente motivato, deducendo che le valutazioni della Prefettura di Caserta risultavano sorrette da un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante, basato non solo su semplici sospetti o congetture ma ben tratteggiato nella nota informativa dell’organo di polizia.

In particolare è stato ritenuto che gli accertamenti condotti sulla parte ricorrente, pur non evidenziando situazioni di effettiva e palese infiltrazione mafiosa, avessero posto in luce la sussistenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’intimidazione, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali.

2.2.- Le motivazioni addotte dal Giudice di primo grado a sostegno della reiezione del ricorso introduttivo del giudizio appaiono alla Sezione pienamente condivisibili e non smentite dalle censure al riguardo formulate con l’atto di appello.

Con riguardo alla censura che la vicenda giudiziaria in cui la parte appellante era stato coinvolto in epoca molto risalente si era conclusa con una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, implicante il venir meno della sua pericolosità sociale e che quindi le informazioni prefettizie non trovavano riscontro in eventi supportati da condanna in sede penale, ma neppure negli eventi in sé considerati, riguardanti l’emissione di fatture ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F. e non in ipotesi di associazione per delinquere, ritiene il Collegio che essa sia inidonea a superare quanto al riguardo ritenuto con la sentenza appellata.

Il Giudice di prime cure ha invero al riguardo condivisibilmente affermato che i reati contestati nell’ambito del procedimento penale originatosi a seguito dell’operazione di polizia denominata “**********” potevano essere valutati come attinenti al fenomeno della criminalità organizzata.

La parte appellante era infatti stata imputata, è vero, per falsa fatturazione ai fini I.V.A. ed I.R.P.E.F., ma con l’aggravante di aver in tal modo favorito l’organizzazione camorristica denominata “clan dei *” predisponendo e facendo predisporre, con le condotte in precedenza indicate, provviste di fondo non documentato necessario per il finanziamento della suddetta organizzazione criminale (come da sentenza n. 1266 del 2000 del Tribunale di Santa Maria C.V.).

Inoltre deve essere condiviso l’assunto del T.A.R. che la natura cautelare e preventiva delle informative prefettizie non esclude che i fatti, vagliati in un precedente accertamento penale non conclusosi con sentenza di condanna per l’imputato, potessero acquisire una connotazione indiziante ai fini della individuazione della esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, con rilevanza di fatti e vicende anche solo sintomatici ed indiziari, al di là dell’individuazione di responsabilità penali, essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.

Nel caso, come quello di specie, di emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione l’imputato non può, infatti, essere considerato estraneo ai fatti delittuosi ascrittigli, che diventano semplicemente non perseguibili in ragione dell’intervallo di tempo trascorso dalla loro consumazione e della conseguente esaurita pericolosità sociale, pur dovendosi osservare che anche in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice penale deve comunque pronunciarsi per l’assoluzione o per il non luogo a procedere quando dagli atti risulti evidente la non punibilità dell’imputato (artt. 531 e 129, secondo comma, c.c.p.).

Osserva il Collegio che l’informativa prefettizia di cui agli art. 4 e ss. del D. Lgs. n. 490 del 1994 e all’art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998 è invero ispirata a una logica di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, che prescinde dall’accertamento delle singole responsabilità penali dei soggetti, e costituisce espressione di ampia discrezionalità, non suscettibile di sindacato di merito in assenza di elementi atti a evidenziare profili di deficienza motivazionale, illogicità e travisamento, tenuto conto che la motivazione stessa non si può fondare soltanto su singoli elementi – atomisticamente intesi – ma è basata sulla ricostruzione logica e valutazione sintetica di tutti i dati emersi in sede istruttoria; inoltre, essendo espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto con la criminalità organizzata, prescinde da rilevanze probatorie tipiche del diritto penale (Consiglio Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2867).

La misura interdittiva non deve quindi necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici ed indiziari da cui emergano sufficienti elementi di pericolo di dette evenienze e quindi il tentativo di ingerenza della criminalità organizzata (Consiglio Stato, sez. VI, 08 giugno 2009, n. 3491), considerato che la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel corso del giudizio penale (Consiglio Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4464).

Il rischio di dette infiltrazioni non va sottovalutato perché, in sede penale, non sono stati accertati elementi sufficienti per affermare la responsabilità penale stante la prescrizione del reato e dunque, deve ritenersi che nel caso che occupa l’informativa antimafia, pur essendosi basata su elementi, che, in sede penale, non sono valsi ad accertare la sussistenza di un reato, condivisibilmente e logicamente ha ritenuto gli stessi suscettibili di diversa valutazione in sede amministrativa.

Le acclarate circostanze che l’appellante era stato a suo tempo imputato di falsa fatturazione ai fini IVA ed IRPEF al fine di favorire l’organizzazione camorristica denominata “clan dei *” predisponendo e facendo predisporre, provviste di fondo non documentato necessario per il finanziamento della suddetta organizzazione criminale erano in conclusione idonee a fondare il giudizio di possibilità che l’attività considerata potesse subire condizionamenti da soggetti legati alla criminalità organizzata

Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che non siano emersi dai fatti di causa sintomi di non corretto o illogico esercizio del potere esercitato o di insufficiente istruttoria da parte della Autorità procedente, né travisamenti in merito alla valutazione dei fatti acquisiti, sicché la decisione deve essere sul punto condivisa e confermata, essendo fondata la informativa che interessa su un quadro fattuale di elementi che, pur non assurgendo a livello di prova certa, era tale da far ritenere ragionevolmente, secondo l’”id quod plerumque accidit”, l’esistenza di elementi che sconsigliavano l’instaurazione di un rapporto con la P.A. (Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3155).

2.3.- Quanto al rapporto di parentela tra il titolare della ditta e soggetti orbitanti nell’ambito camorristico, non ritiene la Sezione che quanto al riguardo affermato nell’atto di appello (che detto rapporto non era sufficiente di per sé a giustificare l’emissione di provvedimenti interdittivi nei confronti dell’appellante che ha un solo precedente penale per falsità materiale commessa da privato) possa scalfire la validità delle osservazioni formulate al riguardo dal T.A.R., che ha condivisibilmente affermato che il comune coinvolgimento nell’indagine scaturita dall’operazione di polizia sopra menzionata ha evidenziato l’esistenza di un minimo di condivisione di interessi fra l’appellante ed essi soggetti.

Anche se effettivamente il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, deve comunque ritenersi che tale tentativo può essere tenuto in considerazione ai fini che occupano quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con soggetti malavitosi, tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della criminalità, stante la sussistenza di pregresse imputazioni dell’appellante per contiguità con gli ambienti stessi, sia pure non sfociate in una sentenza di condanna.

3.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

 

Pier Giorgio Trovato, Presidente

************, Consigliere

***************, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Antonio Amicuzzi, ***********, Estensore

 

L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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