L’attestazione Soa deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità

Lazzini Sonia 02/09/10
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Invero, la non imputabilità della falsità all’impresa che ha conseguito l’attestazione acquista rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso con cui è stato chiesto l’annullamento:

• della delibera del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con cui, in data 31 marzo 2004, ha indicato nella revoca dell’attestazione di qualificazione, anziché nella misura di minore impatto della sola modifica, il contenuto dell’atto da adottarsi e poi adottato dalla SOA;

• della determinazione del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con cui, in data 28 luglio 2004, ha confermato quanto disposto in data 31 marzo 2004.

Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto che non essendo la falsa attestazione riscontrata dall’Autorità addebitabile all’impresa oggi appellata, che ha acquisito il documento oggetto di contestazione a seguito di subingressso di ramo di azienda ceduto da altra impresa, l’Autorità illegittimamente si è determinata nel senso della revoca della precedente attestazione (salvo a facoltizzare il conseguimento di nuova attestazione fondata su documentazione epurata dal certificato risultato non veritiero), avendo dovuto limitarsi a chiedere la sola modificazione (riduzione) della originaria attestazione.

Avverso la sentenza propone appello l’Amministrazione ricorrente, sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Il ricorso va accolto.

Come già sostenuto da questo Consiglio di Stato, ciò che rileva, al fine dell’annullamento dell’attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso.

Invero, l’attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità.

Ne consegue che l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione.

Invero, la non imputabilità della falsità all’impresa che ha conseguito l’attestazione acquista rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione (Cons. Stato, sez, VI, n 128 del 2005).

A ciò si aggiunga che l’attestazione di qualificazione di cui l’Autorità ha disposto la revoca ha contenuto unitario, non essendo scindibile tenendo conto dei differenti requisiti le cui attestazioni (vere e false) ne hanno consentito il conseguimento; consegue che correttamente l’Autorità ne ha disposto la revoca sulla scorta della riscontrata falsità del documento suindicato, non essendo ammissibile una caducazione parziale.

Alla stregua delle esposte argomentazioni, va quindi accolto il gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 515 del  4 febbraio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 00515/2010 REG.DEC.

N. 01697/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2005, proposto da:
Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

Impresa ALFA Michele, rappresentato e difeso dall’avv. *******************, con domicilio eletto presso ************* in Roma, via Giuseppe Ferrari N. 11; Soa Meg & ********;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO – ROMA :Sezione III n. 00920/2005, resa tra le parti, concernente REVOCA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2010 il consigliere **************** e uditi per le parti l’avvocato ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto il ricorso con cui è stato chiesto l’annullamento:

• della delibera del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con cui, in data 31 marzo 2004, ha indicato nella revoca dell’attestazione di qualificazione, anziché nella misura di minore impatto della sola modifica, il contenuto dell’atto da adottarsi e poi adottato dalla SOA;

• della determinazione del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con cui, in data 28 luglio 2004, ha confermato quanto disposto in data 31 marzo 2004.

Nel dettaglio, il primo giudice ha ritenuto che non essendo la falsa attestazione riscontrata dall’Autorità addebitabile all’impresa oggi appellata, che ha acquisito il documento oggetto di contestazione a seguito di subingressso di ramo di azienda ceduto da altra impresa, l’Autorità illegittimamente si è determinata nel senso della revoca della precedente attestazione (salvo a facoltizzare il conseguimento di nuova attestazione fondata su documentazione epurata dal certificato risultato non veritiero), avendo dovuto limitarsi a chiedere la sola modificazione (riduzione) della originaria attestazione.

Avverso la sentenza propone appello l’Amministrazione ricorrente, sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

 

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

Come già sostenuto da questo Consiglio di Stato, ciò che rileva, al fine dell’annullamento dell’attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso.

Invero, l’attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non può rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsità.

Ne consegue che l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione.

Invero, la non imputabilità della falsità all’impresa che ha conseguito l’attestazione acquista rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione (Cons. Stato, sez, VI, n 128 del 2005).

A ciò si aggiunga che l’attestazione di qualificazione di cui l’Autorità ha disposto la revoca ha contenuto unitario, non essendo scindibile tenendo conto dei differenti requisiti le cui attestazioni (vere e false) ne hanno consentito il conseguimento; consegue che correttamente l’Autorità ne ha disposto la revoca sulla scorta della riscontrata falsità del documento suindicato, non essendo ammissibile una caducazione parziale.

Alla stregua delle esposte argomentazioni, va quindi accolto il gravame.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:

*******************, Presidente

**************, Consigliere

****************, ***********, Estensore

********************, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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