L’ATP conciliativo non preclude l’azione e non esclude il ricorso alla mediazione obbligatoria, di cui non è un’alternativa

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In tutte le materie regolate dagli art. 696 e 696 bis cpc l’interessato può esperire anche il solo accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi, senza che il mancato accordo, escluda la possibilità di ricorrere alla mediazione obbligatoria. I due istituti non sono alternativi.

È questo l’importante principio di diritto elaborato dall’ordinanza del Tribunale di Milano, sez. IV civ. lo scorso 24 aprile in un giudizio sull’interpretazione di un contratto quadro stipulato da una società con una banca.

ATP. Rientra tra i procedimenti di istruzione preventiva per precostituire prove che saranno usate nell’ instaurando processo a tutela dei diritti delle parti.

Sono perizie volte a descrivere esattamente <<lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose>> prima che <<il trascorre del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo impossibile od inefficacie un successivo accertamento nel rispetto dei termini processuali>> (v. infiltrazioni nelle cause condominiali). In ciò sussiste il carattere d’urgenza, condicio sine qua non per la sua concessione.

È un accertamento che deve supplire alle carenze tecnico-conoscitive del giudice.

Decisione del Tribunale. Nella fattispecie il G.I. ha parzialmente escluso il ricorso a questa procedura per la presenza di una clausola compromissoria che rimetteva le insorgenti controversie ad un collegio arbitrale. La legge esclude che possa essere proposta per quelle materie che esulano dalla competenza del giudice. Sarà limitata solo a quegli aspetti contabili ed accertativi non devoluti agli arbitri e che richiedono un’analisi tecnica-funzionale specifica.

ATP conciliativo. È una particolare forma di ATP, regolata dall’art. 696 bis cp, in cui il CTU svolge le funzioni di conciliatore con tutti i poteri e le conseguenze che la legge riconosce a questa forma di ADR (artt191-197 cpc). È un mezzo deflattivo del contenzioso, rafforzato dalla riforma processuale del 2005 (L. 80/05), ma che, de facto, continua ad essere poco usato.

Può essere richiesto << anche al di fuori delle condizioni>> dell’art. 696 I comma cpc, <<ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata od inesatta esecuzione de obbligazioni contrattuali o da fatto illecito>> ex art. 1173 cc.

Riguarda diritti disponibili delle parti e sono categoricamente esclusi alcuni istituti quali l’arricchimento indebito (art. 2041 cc), le obbligazioni derivanti da negotiorum gestio, da soluti retentio e similia (Crocini <<La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 cpc>>).

Attiene a numerosi settori, di cui molti, come detto, disciplinati anche dall’art. 3 Dlgs. 28/10: responsabilità medica, da sinistro stradale, condominio, contratti bancari, assicurativi e finanziari etc. (Atti convegno <<Problematiche medico legali e giuridiche in tema di ATP e danno alla persona>> Venezia 20/11/10; Visalli <<La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite quale provvedimento anticipatorio ai sensi dell’art. 669 octies ottavo comma  c.p.c.>>).

È pacifica la differenza con i procedimenti cautelari, poiché non deve decidere in via di urgenza od anticipatamente una controversia tra le parti, ma deve favorirne l’accordo per la composizione extragiudiziale della lite.

Qualora non fosse raggiunto, servirà per raccogliere dati ed informazioni tecniche di cui si avvarrà il giudice di merito per risolverla.

Analogie e differenze con la mediaconciliazione. L’ATP conciliativo è facoltativo ed ha uno scopo meramente deflattivo delle controversie, intervenendo prima del loro inizio. Può essere proposto anche in corso di causa o durante la sospensione o l’interruzione del giudizio (art.699 cpc). Non comporta alcuna preclusione processuale. La mediazione, invece, è obbligatoria pena l’improcedibilità dell’azione e deve essere proposta prima di agire in giudizio od entro i termini previsti dall’art. 5 DLgs 28/10 (es. all’udienza ex art. 667 cpc per le cause di convalida di sfratto e delle relative opposizioni). Le analogie sono state sopra evidenziate.

La proposizione dell’ATP ex art. 696 bis cpc non preclude l’ammissibilità dell’azione. Il G.I., ciò rilevato, ha sancito che i due istituti non sono alternativi e che la proposizione solo del primo non comporta l’inammissibilità del giudizio, poiché entrambi hanno fini conciliativi. Inoltre, qualora non fosse raggiunto l’accordo, nulla esclude che le parti si possano avvalere della mediazione obbligatoria e che l’ATP ex art.696 bis cpc sia acquisita a verbale della stessa e/o quale prova nell’instaurando giudizio di merito.

Compatibilità con la clausola compromissoria. La presenza di una postilla che devolva la soluzione delle liti ad un collegio arbitrale non è incompatibile né con la mediaconciliazione né con l’ATP conciliativo, seppur limitatamente alle materie sottratte al vaglio degli arbitri, come già esplicato.

Infatti i limiti e le preclusioni connesse ai procedimenti cautelari regolati dall’art 669 bis cpc ss, riscontrati anche dalla C.Cost. n.26/10, sono attinenti all’ATP tout court (696 cpc), poiché, essendo un mezzo di composizione delle liti alternativo al processo, non sono riconosciute le funzioni di acquisizione urgente e preventiva e di conservazione della prova che connotano quest’ultima procedura.

Dott.ssa Milizia Giulia

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