L’assenza del litisconsorzio obbligatorio del coerede nell’azione per il riconoscimento dei crediti del de cuius

Perrone Daria 14/02/08
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Nota a sentenza:
Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007.
 
LA MASSIMA:
 
I crediti del de cuius – a differenza dei debiti – non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria.
Ciascuno dei partecipanti può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi.
 
 
IL COMMENTO:
 
  1. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24657 del 28 novembre 2007: la soluzione del contrasto interpretativo
 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24657 del 28 novembre 2007 – udienza del 9 ottobre 2007- si sono pronunciate in ordine al contrasto dottrinale e giurisprudenziale insorto in tema di successione, sul litisconsorzio necessario del coerede di fronte nell’azione per il riconoscimento di crediti del de cuius.
L’occasione è stata offerta dal ricorso di un debitore per violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 757 e 760 c.p.c. in relazione all’art. 354 c.p.c., per aver negato la sussistenza di un vizio di integrità del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio un coerede creditore, escludendo l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i coeredi nell’azione promossa per l’accertamento del credito del de cuius.
La causa è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite per l’esame della questione dell’integrità del contraddittorio; questione su cui, in effetti, si era registrato un contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità di un litisconsorzio necessario tra eredi del creditore nell’azione per il recupero delle somme dovute al loro dante causa.
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti può agire anche singolarmente per far valere il diritto di credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi[1].
 
  1. Sulla sorte dei diritti di credito del defunto al momento dell’apertura della successione: inapplicabilità del brocardo secondo cui “nomina ed debita ipso in dividuntur
 
In realtà, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale trae origine da una questione prodromica, ossia quella della sorte dei diritti di credito del defunto al momento dell’apertura della successione. Infatti, la soluzione della questione del litisconsorzio dei coeredi varia a seconda che si ritenga che i crediti automaticamente si ripartiscano in ragione delle rispettive quote (come è espressamente previsto anche per i debiti dall’art. 752 c.c.) o piuttosto che tali diritti entrino a far parte per intero della comunione ereditaria, alla stessa stregua degli altri beni. Il problema nasce dalla constatazione dell’esistenza di una disciplina esplicita solo per le cd. passività del defunto. Infatti, per i debiti vale il disposto dell’art. 752 c.c. (secondo cui “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie,  salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”[2]), non operando nel nostro ordinamento l’antico brocardo di diritto romano in base al quale nomina et debita ipso iure dividuntur. Per i crediti del de cuius, quindi, nel silenzio della legge, si sono aperti gli spazi per alcuni dubbi interpretativi.
Ora, sulla base di un primo[3], tradizionale orientamento i crediti del de cuius dovrebbero seguire lo stesso destino dei debiti, dividendosi automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote. Da tale conclusione ne deriverebbe, di conseguenza, la titolarità in capo a ciascun coerede del diritto di credito, nei limiti però delle rispettive quote, escludendo la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non avessero partecipato all’azione di recupero del credito.
In questo senso, la Cassazione, anche di recente, aveva già avuto modo di sottolineare che, in caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, si determina un frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius fra gli aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile, non determinandosi nell’eventuale giudizio alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause (Cass. 9 marzo 2006 n. 5100).
Tale orientamento della ripartizione per quote dei diritti di credito, pur non essendo espressamente previsto dal legislatore, troverebbe comunque sostegno dalla interpretazione di alcune precise disposizioni normative ed in particolare, dall’art. 1314 c.c. laddove si precisa che “se più sono … i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori può agire per la sua parte”, dall’art. 1295 c.c. (in base al quale, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote), dall’art. 1301 c.c. (nel quale è stabilito che la rinuncia al credito fatta da uno solo dei creditori solidali determina l’estinzione della sola quota di credito del rinunciante) e dall’art. 1772 c.c (in base al quale, nel caso in cui a un solo depositante succedono più eredi e questi non si accordano circa la restituzione della cosa indivisibile, la stessa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’Autorità giudiziaria)[4].
Secondo invece un altro indirizzo, più recente, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividerebbero automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrerebbero a far parte della comunione ereditaria (Cass. 13 ottobre 1992 n. 11128). Di conseguenza ne deriverebbe che, negli eventuali giudizi diretti all’accertamento dei crediti ereditari ed al loro soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero litisconsorti necessari, escludendo l’ammissibilità di un’azione individuale.
Tale orientamento si fonderebbe su di una specifica analisi della normativa codicistica, ed in particolare dalla lettura combinata degli artt. 727 e 760 c.c. in tema di crediti ereditari.
Per la precisione, si argomenta che l’art. 752 c.c. (che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi) si riferisce espressamente solo ai debiti[5], mentre per i crediti dovrebbe trovare applicazione una differente disciplina. In particolare, l’art. 727 c.c., stabilendo che le porzioni ereditarie debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti, presuppone evidentemente che gli stessi facciano parte della comunione[6]. Un’ulteriore conferma si trarrebbe anche dalla disposizione dell’art. 760 c.c. che, nell’escludere la garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, si riferisce alla possibilità che oggetto della divisione (della comunione ereditaria) siano anche i crediti.
In questo senso, il legislatore presupporrebbe che i crediti cadano automaticamente in comunione al momento dell’apertura della successione.
Inoltre, le argomentazioni portate a sostegno del primo orientamento (sulla ripartizione dei crediti pro quota) sarebbero del tutto infondate. Con riferimento, ad esempio, all’art. 1295 c.c. già citato – secondo cui l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote – si tratterebbe di un richiamo assolutamente inconferente, dato che disciplina semplicemente la diversa ipotesi di un credito già solidale in capo al de cuius[7] ed altri soggetti, senza peraltro specificare l’appartenenza di tali crediti alla comunione ereditaria. Inoltre, anche il richiamo all’art. 1314 c.c. – che concerne la divisibilità del credito in generale – non risulta formulato per la specifica ipotesi delle obbligazioni ereditarie, disciplinate invece dagli artt. 1315 e ss. c.c.
In questo stesso senso, infine, si è osservato che anche il riferimento all’art. 1301 c.c. – in tema di rinuncia al credito fatta da uno solo dei concreditori solidali – sarebbe sprovvisto di rilevanza, dato che la remissione del credito non potrebbe comunque pregiudicare la posizione degli altri creditori solidali[8].
Vale, infine, la pena di ricordare che anche in giurisprudenza la tesi dell’appartenenza dei crediti alla comunione ereditaria ha trovato conforto. Si veda, in tal senso, Cass. civ., 21 gennaio 2000 n. 640 e Cass. civ., 5 settembre 2006 n. 19062, in base alle quali le ragioni del mantenimento della comunione ereditaria dei crediti sino al momento della divisione deriverebbero anche dall’esigenza di conservare l’integrità della massa ereditaria.
Con la sentenza oggi in commento, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo, fondamentalmente accogliendo le argomentazioni esposte da ultimo, per quanto cioè attiene al regime di comunione dei crediti ereditari, allineandosi alla precedente decisione del 13 ottobre 1992, n. 11128 e confermando “il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria[9].
 
  1. Sull’inesistenza del litisconsorzio necessario dei coeredi
 
Le Sezioni Unite, tuttavia, pur aderendo all’indirizzo da ultimo richiamato circa l’appartenenza dei crediti del defunto alla comunione ereditaria, differiscono sulle conclusioni[10], escludendo cioè la necessaria partecipazione di tutti i coeredi all’azione promossa contro il debitore.
Infatti, secondo i giudici di legittimità varrebbe il principio di diritto generale, convalidato da una costante giurisprudenza[11], in base al quale “ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza” [12].
In questo senso, allora, ciascun partecipante può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe l’intero asse ereditario.
Alla stessa stregua dei principi di ordine generale in tema di comunione, quindi, la pronuncia sul diritto fatto valere in giudizio è destinata a produrre i suoi effetti nei riguardi di tutti i soggetti interessati, anche se non direttamente parti del giudizio[13]. Restano, peraltro, estranei all’ambito della tutela – secondo l’orientamento delle Sezioni Unite – i rapporti patrimoniali interni tra i coeredi, destinati ad essere successivamente definiti in sede di divisione[14].
Risulta in questo senso evidente il richiamo, sebbene non espresso, operato dalla sentenza in esame alla disciplina prevista sui limiti soggettivi del giudicato sulle obbligazioni solidali dall’art. 1306 c.c., in base al quale “la sentenza pronunciata (…) tra il debitore e uno dei creditori in solido non ha effetto contro gli altri (…) creditori”.
 
 
Dott.ssa Daria Perrone


[1] Quindi, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza della Corte di Appello, pur precisando la necessità di dover correggere la motivazione. “Ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.; infatti, la necessità di integrazione del contraddittorio con gli altri coeredi è stata esclusa esattamente, ma sull’erroneo presupposto che ogni erede possa agire soltanto nei limiti della propria quota”.
[2] La disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari risulta espressamente prevista dall’art.752 c.c., in base al quale infatti ciascun coerede deve rispondere dei debiti del de cuius in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta. In tema di debiti ereditari non può dirsi dunque operativa la regola della solidarietà propria delle obbligazioni. Ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti soltanto in proporzione della sua quota: egli risponderà della quota parte di debito ereditario in base agli ordinari principi in tema di responsabilità personale ed illimitata ex art. 2740 c.c.
[3] A titolo esemplificativo di tale indirizzo, vedi ad esempio, in tema di diritto al risarcimento, Cass. 5 gennaio 1979 n. 31, in base alla quale si ritiene che i prossimi congiunti di persona deceduta a causa di fatto illecito altrui, ove agiscano iure ereditario, possono chiedere il ristoro del danno ciascuno nei limiti della propria quota, per far valere il diritto al risarcimento già entrato nel patrimonio del defunto. In questa stessa linea e sempre in tema di risarcimento del danno, cfr. anche Cass. 28 febbraio 1984 n. 1421 che ha escluso, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta da un coerede nei confronti di altri coeredi o di un terzo, la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi.
Il principio secondo cuinomina ed debita ipso in dividuntur è stato seguito anche in materia di diritti previdenziali, come risulta ad esempio, da Cass. 5 maggio 1999 n. 4501, che ha affermato che la prestazione assistenziale o previdenziale può essere richiesta, dopo la morte dell’avente diritto, da ciascun coerede nei limiti della propria quota ereditaria (nello stesso senso si esprimono anche Cass. 9 agosto 2002 n. 12128, 29 marzo 2004 n. 6237, 5 aprile 2004 n. 6659).
[4] LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 28.
[5] Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 13 ottobre 1992, n. 11128, la tesi della comunione ereditaria deriverebbe in primo luogo dall’art. 727 c.c., in base al quale le porzioni debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti (che altrimenti, a ritenere  cioè la divisione automatica, non sarebbero utilizzabili per comporre i lotti). Un altro argomento si ricaverebbe  dall’art. 757 c.c.,  disposizione questa, la quale, prevedendo che il coerede cui siano assegnati tutti i crediti o l’unico credito del de cuius è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell’apertura della successione, esclude la ripartizione automatica dei crediti tra i coeredi, e, quindi, la partecipazione degli stessi alla comunione ereditaria. Una conferma di questa  tesi verrebbe infine dall’art. 760 c.c., norma che, contemplando l’implicita possibilità di assegnare i crediti a uno solo dei coeredi ("non e’ dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi…"), presuppone necessariamente la presenza dei detti beni  nella comunione.
[6] A tale proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare, inoltre, che “l’opinione di chi, per circoscrivere la portata del principio di cui all’art. 727 c.c.., limita l’operatività della comunione dei crediti a quelli indivisibili, non trova alcun riscontro nel dato normativo, dovendosi del resto escludere, come ha osservato attenta dottrina, che vi sia incompatibilità tra distinzione strutturale dei diritti di credito degli eredi e permanenza degli stessi in comunione” (Cass. civ., Sez. Un., n. 24657 del 28 novembre 2007).
[7] Secondo LEO, “quanto all’art. 1295 c.c., se ne è sottolineato il richiamo improprio, dal momento che il credito (o il debito) considerato dalla disposizione era già solidale in capo al de cuius: tale norma pertanto sancirebbe semplicemente l’inoperatività della solidarietà tra gli eredi di un con creditore in solido”. V. LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 29.
[8] Come sottolineato anche dalla Cass.civ.,13 ottobre 1992, n. 11128, sulla base dell’art. 1301 c.c., in generale la remissione del credito comporta la liberazione del debitore solo per la parte spettante al creditore rinunciante. In materia successoria, al contrario, avendo rilevanza il concetto di quota astratta, la liberazione del debitore è subordinata all’assegnazione di una porzione del credito al rinunciante (con la precisazione che, nel caso di assegnazione ad altro coerede, la remissione è comunque priva di effetti giuridici). V. LEO, L’applicazione delle regole sulla comunione non è in grado di fugare le incertezze, in Guida al dir., 5 gennaio 2008, n.1, p. 29.
[9] Cass.civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657.
[10] In precedenza, i giudici di legittimità avevano invece ritenuto come logica conseguenza della natura “comune” dei crediti ereditari, la necessità dell’integrazione del contraddittorio nell’eventuale giudizio in merito. Infatti, secondo quanto risulta dalla sentenza della Cassazione n. 1128/92, si stabiliva che “proprio per garantire l’incolumità della comunione ereditaria (della quale i crediti fanno parte) e la successiva divisione, è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti”.
[11] Cfr. Cass. civ., 22 ottobre 1998 n. 10478; Cass. civ., 17 novembre 1999 n. 12767; Cass. civ., 28 giugno 2001 n. 8842; Cass. civ., 6 ottobre 2005 n. 19460.
[12]Cass.civ., Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24657.
[13] Secondo le Sezioni Unite del 28 novembre 2007, tuttavia, si potrebbe eventualmente profilare un’ipotesi di litisconsorzio obbligatorio, soltanto dietro richiesta del debitore convenuto. Infatti, “l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore, se ed in quanto egli abbia interesse ad una pronuncia che faccia stato anche nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione”.
[14] Le Sezioni Unite, in questo senso, hanno infatti colto l’occasione di precisare che “il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi”.
 

Perrone Daria

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