L’assegno divorzile una tantum

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“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altr un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.”
Il testo appena riportato è quello del 4 comma dell’art 5 così come da ultimo modificato dall’art 10 della legge n 74 del 6 marzo 1987, norma di riferimento per la trattazione dell’istituto dell’assegno divorzile.
 A premettere, si deve rivolgere l’attenzione all’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione  con sentenza n. 11492/90, e confermato anche di recente ( Cass. n. 15610/06e n. 25436/07) ai fini dell’ accertamento del diritto all’assegno di divorzio. La Suprema Corte ha, di fatti, precisato come il riconoscimento del diritto all’assegno abbia come presupposto la mancanza di “mezzi adeguati ”ol’impossibilità di procurarseli” per ragioni oggettive”, ovvero con rimando alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante valutati sotto il profilo dei redditi posseduti “intesi come redditi idonei ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio”. (Cass., sent. n. 6541 del 2002, n. 7541 del 2001).
A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali ( Cass., sentenze n. 15610 e n. 4764 del 2007), senza che sia indispensabile uno stato di bisogno, come richiesto in caso di alimenti, e rilevando piuttosto l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio “delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un interrotto equilibrio “(Cassazione 28 febbraio 2007, n. 4764).
 Orbene la previsione dell’art 5 comma 8 della legge n. 898 del 1970 già prevedeva che “su accordo delle parti” la corresponsione potesse avvenire in unica soluzione così normativizzando un’ipotesi di liquidazione cumulativa delle spettanze dovute a titolo di assegno divorzile, alternativa, purchè oggetto di espresso consenso da parte dei coniugi, a quella della corresponsione periodica.
La novella intervenuta a seguito della legge n 74 del 1987, nell’intento di assicurare al coniuge divorziato più debole, generalmente la donna, una tutela più estesa, ha così modificato il comma 8 dell’art. 5 “su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in un’unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale: in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”
Si è così prevista la necessaria intermediazione dell’organo giudicante il quale, richiamando in parte la funzione svolta in sede di omologazione, si rende artefice di un controllo di equità con la importante conseguenza di ridurre l’accordo raggiunto dagli ex coniugi a semplice prerequisito, incapace, uti singulo,di determinare l’applicazione dell’istituto. Tramite tale giudizio il giudice eviterebbe ogni forma di abuso in danno del coniuge più debole che, a causa del suo stato di bisogno, potrebbe essere indotto ad accettare in unica soluzione attribuzioni inadeguate.
Così come modificato dalla legge n. 74 del 1987 l’assegno una tantum ha continuato a destare l’interesse dei tecnici del settore, in primis, con riguardo alla sua funzione.
Di fatti l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio, con la conseguente possibilità di una sua  successiva revisione, in sintonia alla funzione prevalentemente assistenziale dello stesso; al contrario l’ assegno divorzile una tantum viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare in maniera risolutiva e definitiva.
Il pagamento unico definisce una volta per tutte i rapporti economici degli ex coniugi concretizzandosi in una dazione di natura patrimoniale e  producendo l’effetto di rendere immodificabili le condizioni pattuite, “le quali restano così definitivamente fissate”. Si tratta evidentemente di un finalità risarcitoria che  lo porta a distinguersi dal ruolo svolto dall’assegno periodico.
Lo spartiacque tra i due istituti andrebbe rinvenuto nell’impossibilità per l’assegno divorzile una tantum di fungere da reddito, come autorevole giurisprudenza ha constatato.
La Suprema Corte, a tale riguardo, argomentando a contrario, in mancanza cioè di una disposizione legislativa che qualifichi come reddito imponibile ai fini IRPEF il provento acquisito in capo al coniuge beneficiario, ha stabilito che il trasferimento una tantum attuerebbe piuttosto l’attribuzione di una somma capitale. "Il fatto che né il legislatore della riforma tributaria del 1971 nè quello successivo, fino ad oggi, abbiano mai dettato una espressa e specifica norma impositrice (…) che qualifichi come reddito imponibile ai fini IRPEF il provento conseguito dal coniuge beneficiario, avente ad oggetto la somma di denaro risultante dalla capitalizzazione dell’assegno divorzile, costituisce un serio indizio della natura non reddituale del provento medesimo per implcita, ma inequivoca, “intenzione” del legislatore medesimo"(Cass. sez. trib. 12.10.1999, n. 11437, GI, 2000, 263).
Ma che cosa deve intendersi per reddito?
A tale riguardo giova richiamare la stessa definizione di reddito utilizzata dal legislatore ai fini della abrogata imposta di ricchezza mobile laddove si constata che “presupposto dell’imposta è la produzione di un reddito netto, in danaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro, o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte…”( art. 81 comma 1 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, recante approvazione del t.u. delle leggi sulle imposte dirette). Il reddito pertanto, in primis, costituisce una nuova ricchezza che si colloca in uno stringente rapporto di causa- effetto con una “fonte produttiva”.
Mentre il reddito può predicarsi come “flusso di beni” , il patrimonio o capitale è un “fondo di beni” dal quale scaturisce il reddito come nuova ricchezza creata. Sulla base di tali premesse sembra da accogliere la tesi che ravvisa l’esistenza di “due fattispecie” separate e distinte: l’assegno corrisposto una tantum rientrerebbe nel concetto di attribuzione patrimoniale non in quello di reddito difettando del requisito di periodicità.
In conformità a ciò, l’art. 10, 1° co., lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi  nell’elencare gli oneri deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, vi ascrive gli “assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risulta dall’autorità giudiziaria”  ma non include alla lista quelli corrisposti una tantum.

La norma, a rilievo dei più, avrebbe delineato pertanto una trattamento fiscale non omogeneo stante la possibilità per il coniuge obbligato al versamento dell’assegno periodico, di fatto equiparato ad una retribuzione, di dedurre il rispettivo importo, possibilità negata in caso di assegno una tantum .
Colta la questione, la Corte di Cassazione, ipotizzando la possibile violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione ha sollevato, con ordinanza 18 settembre 2000, n. 795, questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione sopra citata, nella parte in cui non include nella categoria di oneri deducibili ai fini IRPEF, l’assegno una tantum corrisposto all’ex coniuge in conseguenza della pronuncia di  scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
La Corte Costituzionale, in risposta, dopo aver riconosciuto la manifesta infondatezza della questione sollevata, ha invocato “la piena discrezionalità legislativa” sul punto ritenendo tale disciplina ragionevole e perfettamente collimante con i principi di capacità contributiva in quanto “… la deducibilità o meno di oneri e spese dal reddito imponibile del contribuente non è generale ed illimitata, spettando al legislatore la sua individuazione in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito, con il gettito generale dei tributi e con l’esigenza di adottare le opportune misure atte ad evitare le evasioni di imposta, secondo scelte che, in questa materia, appartengono alla discrezionalità legislativa, col solo limite del rispetto del generale principio di ragionevolezza..” (Corte Cost. 22 novembre/6 dicembre 2001 n.383).
 Quanto agli effetti dell’assegno divorzile, in relazione all’art 9 bis della legge sul divorzio, in tema di pensione di reversibilità in conseguenza del decesso dell’ex coniuge, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il diritto a tale forma pensionistica si origini soltanto  nell’ipotesi in cui, al tempo della regolamentazione dei rapporti economici in sede di divorzio, gli ex coniugi non abbiano optato per la corresponsione di una somma capitale “una tantum”.
 La ratio ispiratrice risiederebbe nella natura liquidatoria del versamento unico, il quale sarebbe in grado di far scomparire ogni onere derivante dal pregresso vincolo matrimoniale. E, pertanto,” il coniuge divorziato che abbia ricevuto l’assegno divorzile mediante corresponsione di un capitale “una tantum”, sopravvenuto il decesso dell’ex coniuge, non può vantare diritti alla pensione di reversibilità” (Cass. sez. lav. 18-7-2002 n. 10458 ma anche C.Conti Sez III App. 14.12.2006 n 457).
Da ultimo, non meno rilevante aspetto su cui porre l’attenzione è quello relativo alla possibilità di revoca o meno dell’assegno divorzile una tantum in relazione a quanto espresso nel comma 8 dell’ art 5, sopra richiamato, ai sensi del quale, successivamente alla sua corresponsione “… non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”
Sul punto la Corte di cassazione ha allontanato ogni nuvola di dubbio precisando che se si procede ad una liquidazione in unica soluzione di quanto compete al coniuge più debole, dopo tale liquidazione non sopravvive un rapporto da cui possano scaturire nuovi  ed ulteriori obblighi “in quanto l’aspettativa ad un assegno è stata esaurita attraverso l’una tantum, ed è venuto meno – a seguito del divorzio – ogni rapporto di natura personale fra i coniugi – potenziale fonte di altre pretese anche economiche. E che la conclusione suddetta è ulteriormente confortata dalla considerazione che la possibile modifica "in aumento" dell’assegno periodico trova, alla luce dell’art. 9 della legge 898, giustificazione nella circostanza che tale revisione può assumere due direzioni: può comportare cioè sia un aumento sia una diminuzione delle corresponsioni.”
Invece,” se si permettesse di porre in discussione il rapporto definito con l’una tantum attraverso i meccanismi previsti dall’art.9 si perverrebbe all’assurdo di prevedere solo lo strumento attraverso cui la cifra concordata in sede di divorzio può essere …”.E’ dunque evidente “ l’intendimento del legislatore di rendere la revisione del tutto incompatibile con la liquidazione in unica soluzione, che del resto cesserebbe di essere "unica" ove potesse venir affiancata in epoca successiva da un assegno periodico”.(Cass. 29 agosto 1998 n. 8654; 27 luglio 1998 n.7365 e Corte Suprema di Cassazione ud. 28/9/2000 sent. n.126/01). La revoca deve ritenersi biologicamente incompatibile con la natura e funzione di un istituto, quale quello dell’assegno divorzile una tantum, che consente di chiudere in maniera ermetica la vicenda di un rapporto matrimoniale ormai esaurito senza lasciare spazio per ulteriori diritti quesiti.
 
 
Dott.ssa Erika Pigliapoco

Santini Matteo – Pigliapoco Erika

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