L’assegnazione degli alloggi popolari negli enti locali della Regione Siciliana: il revirement legislativo sulle competenze.

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Le disposizioni che nell’ambito della Regione Siciliana regolano la competenza sull’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari sono diverse e tutte preordinate ad escludere la competenza gestionale degli organi dirigenziali stabilita dall’art. 2 comma 3 della L.r. n. 23/98 che ha richiamato l’ormai abrogato art. 6 comma 2 della L. n. 127/97 e s.m.i.

La competenza legislativa regionale in materia è connessa con quella in materia di lavori pubblici della quale costituisce una species[1], l’art. 4 del d.P.R. 1° luglio1977, n. 683 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), sostituendo l’art. 5 del d.P.R. n. 878 del 1950, ha infatti disposto che “la Regione esercita le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all’edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata”. Ad aver realizzato il revirement legislativo sulla competenza ad emanare l’atto finale del procedimento amministrativo di assegnazione degli alloggi popolari è stata la L.r. n. 2/02 la quale individua sia la competenza del sindaco che quella del consiglio comunale in ragione della sussistenza o meno di alcuni elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano la tipologia di alloggi da assegnare ed i requisiti dei destinatari dell’assegnazione.

Il sindaco (del comune nel cui territorio sono stati realizzati) in forza dell’art. 25 comma 1 ter della predetta L.r. n. 2/02 provvede ad assegnare gli alloggi popolari costruiti con finanziamenti statali, regionali, comunali, con priorità ai residenti nel comune stesso.

            Il consiglio comunale, ai sensi del novellato art. 1 comma 4 L.r. n. 12/52 (comma aggiunto con art. 24, L.r. 6 maggio 1981, n. 86, poi sostituito nel senso di che trattasi dall’art. 23, comma 8, L.r. 26 marzo 2002, n. 2), è competente ad approvare le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da assegnare in locazione a famiglie o persone delle categorie con reddito annuo di scarso valore che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie.

Le due disposizioni, essendo successive alla L.r. n. 23/98, ripropongono, l’adozione di atti gestionali in capo ad organi politici, senza peraltro poter fare applicazione, proprio per il principio della successione delle leggi nel tempo, dell’art. 107 comma 5 Tuel (ovvero dell’abrogato art. 45 comma 33 D. lgs. n. 80/98), a mente del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, le disposizioni che conferiscono agli organi politici l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, fatte salve le eccezioni di legge[2].

Sempre in tema di competenze, da ultimo, è venuta meno quella delle commissioni alloggi popolari già previste dall’art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e dall’art. 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, per effetto della soppressione degli stessi organismi disposta con l’art. 40, comma 1, della L.r. n. 17/04: a seguito di tale semplificazione procedimentale le relative attività divengono, in via residuale[3], oggetto di funzione propria dei comuni che vi provvedono direttamente[4].

 

Giuseppe LA GRECA

(segretario comunale)



[1] V. Corte Cost., sentenza 22-24 gennaio 1992, n. 16, “Il d.P.R. n. 683 del 1977 opera, dunque, la devoluzione alla Regione siciliana di una competenza qualificabile, per l’oggetto, come specificazione della materia che globalmente lo Statuto designa come "lavori pubblici" (art. 14 lett. g), alla stregua delle norme di attuazione dello Statuto stesso ("materie attinenti all’edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata" art. 4, primo comma, d.P.R. n. 683 del 1977 cit.: cfr. sentenze n. 566 e n. 534 del 1988)”.  
[2] La problematica della competenza sull’assegnazione ovvero approvazione graduatorie degli alloggi popolari che come abbiamo visto ricade in capo al sindaco o al consiglio comunale a seconda dei casi, non è l’unica ad essere interessata da interventi legislativi a dir poco <>, che, in definitiva, producono l’effetto ultimo di complicare ulteriormente l’assetto normativo delle competenze già di non facile coordinamento. Si pensi alla competenza del “legale rappresentante dell’ente” ad indire le trattative private di lavori (art. 19 comma 3 L.r. n. 7/02), ovvero quella dell’ “organo esecutivo” a conferire gli incarichi per l’effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie(art. 17, comma 2 , lett. b L. n. 109/94 nel testo richiamato con la L.r. n. 7/02). Non va sottaciuto, in senso contrario, come la competenza in tema di piani di lottizzazione, storicamente attribuita al consiglio comunale, con la L.r. n. 19/05 sia stata ascritta al dirigente per poi, a meno di un mese di entrata in vigore della legge (sic!), essere ricondotta nuovamente nell’alveo delle competenze consiliari.
[3] Cfr. L.r. n. 10/00, art. 34 comma 1 (“Spettano al Comune tutte le funzioni ed i compiti amministrativi che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici”). Invero, l’art. 17 L.r. n. 1/79 attribuiva già le funzioni amministrative in materia di alloggi popolari ai comuni.
[4] V. Circolare Assessorato reg. lavori pubblici 2 maggio 2005 (pubblicata nella Gurs, parte I, 13 maggio 2005, n. 20).

La Greca Giuseppe

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