L’art. 75, settimo comma, dispone che la ditta debba segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalla legge

Lazzini Sonia 10/03/11
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Fra le modalità di presentazione della cauzione provvisori adi cui all’ art. 75 del codice dei contratti vi è anche quella che prevede la riduzione del 50%

l’art. 75, settimo comma, dispone che la ditta debba segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalla legge;

l’espressione “segnala” induce a ritenere che tale requisito non debba essere indicato con formule sacramentali, essendo, invece, sufficiente un qualsiasi “segno” o “segnale” (anche non linguistico);

la semplice produzione della certificazione UNI CEI ISO 9000, unitamente alla costituzione della polizza con la riduzione del 50%, costituisce “segno” inequivocabile che la ditta è in possesso del requisito

in altri termini, l’espressione “segnala e documenta” può ragionevolmente intendersi come un’endiadi, posto che la documentazione del possesso del requisito, unitamente alla costituzione della cauzione in misura ridotta, costituisce anche segnalazione idonea in ordine al possesso del requisito medesimo;

tale interpretazione va privilegiata anche perché l’interpretazione contraria risulterebbe inutilmente formalistica e di nessun beneficio per l’Amministrazione e per i partecipanti alla procedura, tenuto conto che ciò che importa, sia per i partecipanti che per l’Amministrazione, è che ogni concorrente costituisca validamente la cauzione provvisoria;

invero, la cauzione provvisoria assolve allo scopo di garantirne la serietà e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente e che tale scopo risulta raggiunto nel caso di specie;

pertanto, il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di giudizio devono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia;

riportiamo qui di seguito la sentenza numero 78 del 15 gennaio 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Reggio Calabria

 

N. 00078/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01547/2010 01547/2010   REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2010, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale n. 5938 del 18.11.2010 di aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per il servizio di pulizia degli immobili e strutture comunali del Comune di Catanzaro, comunicata con nota prot. n. 105670 del 19.11.2010, ricevuta in data 22 novembre 2010, nonché di tutti i verbali di gara e della determina dirigenziale n. 5758 del 9.11.2010 di aggiudicazione provvisoria, nella parte in cui omettono di escludere le ditte Soc. Coop. Controinteressata e Soc. Coop. La ALFA e omettono di aggiudicare la gara alla società ricorrente Ricorrente Servizi Ambientali s.r.l.; nonché per il subentro di quest’ultima nell’aggiudicazione disposta a favore della Soc. Coop. Controinteressata e nel contratto (se nelle more stipulato), previa dichiarazione d’inefficacia del medesimo eventuale contratto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro e di Controinteressata Soc.Coop.Di Produzione e Lavoro Per Azioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, può essere deciso con sentenza in forma semplificata (art. 60 cod. proc. amm.);

che sul punto sono state sentite le parti, anche in ordine all’integrità del contraddittorio e alla completezza dell’istruttoria;

che l’eccezione di tardività del gravame è infondata, in quanto la ricorrente ha conosciuto l’illegittimità del provvedimento solo a seguito di un tempestivo accesso effettuato in data 2 dicembre 2010 ed è rispetto a tale data che, secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione, decorre il termine per proporre l’impugnazione (nel senso che non è sufficiente la mera lesività del provvedimento, sempre che, peraltro, la parte interessata si attivi diligentemente, come avvenuto nella specie, per investigare sulle possibili – e ancora ignote – cause di illegittimità del provvedimento);

che anche le ulteriori eccezioni di rito sono infondate, in quanto il ricorso è stato passato per la notifica in data 23 dicembre 2010 e che, in caso di accoglimento del gravame, la ricorrente, in difetto di ricorso incidentale (che non è stato presentato), risulterebbe aggiudicataria;

che il primo motivo di gravame è infondato, in quanto la disciplina di gara prevedeva la doppia documentazione (autocertificazione della ditta e attestazione dell’Amministrazione) in relazione al caso che il concorrente avesse già preso visione di parte dei locali avendo partecipato alla gara precedente (in questa ipotesi il concorrente avrebbe potuto autocertificare la presa visione dei locali relativi alla gara precedente e l’Amministrazione avrebbe attestato la visione dei soli locali supplementari di cui alla nuova procedura);

che il secondo motivo di gravame è infondato, in quanto è vero che le controinteressate non hanno prodotto la sottoscrizione della modifica (sostanziale) del bando sulle ore da garantire (che sono passate da 41.000 a 43.576) e sui mesi in cui la pulizia avrebbe dovuto essere eseguita un giorno alla settimana, ma è anche vero che l’aggiudicataria (la circostanza non è contestata) ha formulato l’offerta tecnica tenendo conto del nuovo monte orario e dei nuovi mesi in cui la pulizia doveva essere assicurata un giorno alla settimana;

che, pertanto, non vi è dubbio che, secondo le regole di cui agli artt. 1362-1372 c.c. (con particolare riferimento alla buona fede), il consenso si sia formato sul regolamento contrattuale modificato e non su quello originario;

che, inoltre, il bando prevedeva l’esclusione in caso di omessa sottoscrizione delle dichiarazioni espressamente richieste per l’ammissione alla gara;

che il bando di gara non è una dichiarazione richiesta per l’ammissione alla gara;

che, pertanto, in difetto di un’espressa previsione di esclusione, può farsi riferimento al dato sostanziale e ritenere che la mancata sottoscrizione della modifica del bando sia, nella specie, ininfluente in quanto la formulazione dell’offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazione derivanti dalla modifica del bando, dimostra inconfutabilmente che il consenso si è formato sulle nuove previsioni del bando di gara;

che anche il terzo motivo di gravame è infondato, in quanto l’art. 9 del capitolato speciale stabiliva che le ditte concorrenti avrebbero dovuto costituire apposita cauzione del 2% dell’importo a base d’asta secondo le modalità di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2000;

che fra le modalità di cui al citato art. 75 vi è anche quella che prevede la riduzione del 50% (settimo comma);

che l’art. 75, settimo comma, dispone che la ditta debba segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalla legge;

che l’espressione “segnala” induce a ritenere che tale requisito non debba essere indicato con formule sacramentali, essendo, invece, sufficiente un qualsiasi “segno” o “segnale” (anche non linguistico);

che, in questa prospettiva, la semplice produzione della certificazione UNI CEI ISO 9000, unitamente alla costituzione della polizza con la riduzione del 50%, costituisce “segno” inequivocabile che la ditta è in possesso del requisito;

che, in altri termini, l’espressione “segnala e documenta” può ragionevolmente intendersi come un’endiadi, posto che la documentazione del possesso del requisito, unitamente alla costituzione della cauzione in misura ridotta, costituisce anche segnalazione idonea in ordine al possesso del requisito medesimo;

che tale interpretazione va privilegiata anche perché l’interpretazione contraria risulterebbe inutilmente formalistica e di nessun beneficio per l’Amministrazione e per i partecipanti alla procedura, tenuto conto che ciò che importa, sia per i partecipanti che per l’Amministrazione, è che ogni concorrente costituisca validamente la cauzione provvisoria;

che, invero, la cauzione provvisoria assolve allo scopo di garantirne la serietà e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente e che tale scopo risulta raggiunto nel caso di specie;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese di giudizio devono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) rigetta il ricorso in epigrafe

2) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

*******************, Presidente

*******************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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