L’arbitrato sportivo – Scheda di Diritto

L’arbitrato sportivo è una forma di giustizia alternativa rispetto all’ordinaria, finalizzata alla risoluzione delle controversie in materia sportiva.

Redazione 06/05/25

L’arbitrato sportivo è una forma di giustizia alternativa rispetto alla giurisdizione ordinaria, finalizzata alla risoluzione delle controversie in materia sportiva. Rientra nella categoria dell’arbitrato rituale (quando ha gli effetti di una sentenza) o irrituale (quando ha natura contrattuale), ma si caratterizza per alcune peculiarità legate alla sua collocazione nel sistema dell’ordinamento sportivo e alla natura pubblicistica delle federazioni sportive.

Indice

1. Nozione e funzione dell’arbitrato sportivo


Nel contesto dell’ordinamento sportivo nazionale, l’arbitrato ha lo scopo di garantire una risoluzione rapida, competente e interna alle controversie tra tesserati, società, federazioni e altri soggetti coinvolti nell’organizzazione sportiva. È spesso utilizzato per questioni relative a trasferimenti, sanzioni disciplinari, premi, rapporti contrattuali e altri diritti soggettivi.

2. Fondamento normativo


A livello nazionale:

  • L’art. 1 della legge 280/2003 sancisce il principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, riservando alla giustizia sportiva le controversie concernenti l’osservanza delle regole tecniche e disciplinari.
  • Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, aggiornato periodicamente, stabilisce i principi generali della giustizia sportiva, compresa l’organizzazione dell’arbitrato.

A livello internazionale:

  • Il CAS (Court of Arbitration for Sport) con sede a Losanna, istituito dal Comitato Olimpico Internazionale, è la massima autorità arbitrale in ambito sportivo a livello internazionale. La sua giurisdizione si fonda su clausole compromissorie inserite nei regolamenti delle federazioni o su accordi tra le parti.
  • La sua attività è regolata dal Codice del TAS (CAS Code), che disciplina procedura, termini e impugnazioni.

3. Caratteristiche dell’arbitrato sportivo


L’arbitrato sportivo presenta alcune caratteristiche peculiari rispetto all’arbitrato civile classico:

  • Obbligatorietà relativa: molte federazioni prevedono che le controversie debbano essere risolte mediante arbitrato, escludendo la competenza del giudice ordinario (salvo per i diritti indisponibili).
  • Celerità del procedimento: i termini sono più brevi, le decisioni sono spesso assunte in via d’urgenza (anche con provvedimenti cautelari).
  • Specializzazione: gli arbitri sono esperti del settore sportivo, spesso ex atleti, dirigenti o giuristi sportivi.
  • Impugnabilità limitata: le decisioni arbitrali sportive sono impugnabili solo in casi eccezionali, ad esempio per violazione del diritto di difesa o per contrasto con l’ordine pubblico.

4. Giurisdizione del giudice statale e limiti


Secondo la Corte di Cassazione, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può escludere la giurisdizione dello Stato per le controversie sui diritti soggettivi, anche se connessi all’attività sportiva.
Infatti:

  • Il giudice ordinario è competente quando sono in gioco diritti indisponibili (es. diritto al lavoro, discriminazioni, tutela della salute).
  • Le sanzioni disciplinari possono essere contestate dinanzi al giudice amministrativo o ordinario, se lesive di diritti fondamentali.

Tale impostazione è stata confermata anche dalla Corte costituzionale, che ha ribadito che l’autonomia sportiva non può creare un’immunità dalla legalità costituzionale e dai principi dello Stato di diritto.

5. Il Collegio di Garanzia dello Sport (CONI)


È l’organo di ultima istanza della giustizia sportiva italiana, istituito presso il CONI. Le sue funzioni comprendono:

  • decidere i ricorsi avverso le decisioni delle giustizie interne delle federazioni sportive;
  • dirimere conflitti di competenza tra organi sportivi;
  • assumere funzioni arbitrali, su richiesta delle parti.

Il Collegio è diviso in Sezioni, tra cui quella arbitrale, competente a decidere le controversie mediante arbitrato rituale.

6. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS)


A livello internazionale, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna assume una funzione fondamentale:

  • Decide in via definitiva su controversie relative a competizioni internazionali, doping, controversie tra atleti e federazioni.
  • Le sue decisioni sono appellabili, in via molto limitata, davanti al Tribunale Federale Svizzero (per motivi come violazione dell’ordine pubblico o dell’equità procedurale).
  • L’Italia ha riconosciuto il valore vincolante delle decisioni del CAS, anche attraverso l’adesione agli statuti delle federazioni internazionali.

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